Tribunale Napoli sez. I, 15/10/2018, (ud. 15/10/2018, dep. 15/10/2018), n.11581
La resistenza a pubblico ufficiale si configura quando la condotta dell'agente, mediante violenza o minaccia, ostacola o impedisce l’esercizio di funzioni pubbliche, anche attraverso violenza impropria che interferisce negativamente nell’azione del pubblico ufficiale. L’oltraggio a pubblico ufficiale si integra quando, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si offende l’onore e il prestigio del pubblico ufficiale mentre compie un atto del proprio ufficio. La continuità criminosa unifica i reati, e il riconoscimento delle attenuanti generiche può adeguare la pena alla personalità e alle circostanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato in data 10.08.15 A.A.P.A. veniva tratta a giudizio di questo Giudice per rispondere dei reati riportati nella rubrica del presente provvedimento.
All'udienza del 12.3.18, assente l'imputata, il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento ed invitava le parti a formulare le rispettive richieste istruttorie; il PM chiedeva di provare i fatti in contestazione attraverso l'escussione dei testi di lista, e previo accordo della difesa ad acquisire l'annotazione di servizio, rinunciava all'escussione dei propri testi; la Difesa prestava il consenso all'acquisizione documentale.
Ammesse le prove così come richieste dalle parti, il processo veniva rinviato per la sola discussione.
All'udienza del 15.10.18 mutata la persona fisica del giudicante, rinnovata l'istruttoria dibattimentale con il consenso delle parti all'utilizzabilità degli atti, il Giudice pronunziata la declaratoria di utilizzabilità degli atti acquisiti al fascicolo, dichiarava chiuso il dibattimento, invita la parti a rassegnare le conclusioni in epigrafe riportate e pronunciava sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dell'istruttoria dibattimentale, questo Giudicante ritiene provata la penale responsabilità di A.A.P.A. in relazione ai reati a lei ascritti in rubrica.
Invero, dall'annotazione di servizio - acquisita agli atti con il consenso del difensore - emerge che in data 25.08.14 intorno alle ore 2,30 circa personale della squadra volante della Questura di Napoli nel transitare in Piazza G., in direzione della stazione centrale, notava un motociclo condotto da un uomo che indossava il casco di protezione e con a bordo una passeggera priva del predetto casco, che alla vista degli agenti di PG, cercava di svincolare; tale atteggiamento destava il sospetto degli operanti che decidevano di raggiungere lo scooter e procedere al controllo.
I soggetti venivano identificati in C.R.R. mentre la passeggera veniva identificata (con passaporto spagnolo) in A.A.P.A..
Da accertamenti effettuati al CED il primo risultava avere dei precedenti mentre per la A.A.P.A. l'accertamento risultava negativo.
Da accertamenti inerenti il motociclo (Vespa piaggio) tg. (omissis) lo stesso risultava privo di copertura assicurativa.
Nel corso del controllo la A.A.P.A. si presentava insofferente e poco collaborativa assumendo un comportamento indisponente ed aggressivo nei confronti degli agenti.
In particolare la prevenuta, rivolgendosi agli operanti profferiva le parole (omissis) sbattendo nel frangente i pugni sul montante posteriore dell'autovettura.
Nonostante gli operanti avessero invitato la donna alla calma, la stessa insisteva nel suo atteggiamento e rivolgendosi all'ag. S. lo apostrofava con epiteti in lingua spagnola ed in lingua italiana tra cui (omissis), il tutto accadeva sotto gli occhi degli operanti e di ulteriore personale di PG sopraggiunto in ausilio.
Dall'istruttoria dibattimentale sono emersi chiari elementi di reità a A.A.P.A. in ordine alle fattispecie criminose ascritte nel capo d'imputazione, essendo presenti entrambi gli elementi oggettivo e soggettivo dei reati contestati.
Quanto alla condotta materiale, A.A.P.A., fermata dal personale della squadra volante per un controllo, essendo ella passeggero priva di casco di protezione, al momento in cui il personale di PG contestava la violazione delle norme del codice della strada e procedeva all'identificazione del conducente e del passeggero usava minaccia e violenza nei confronti degli operanti, profferendo nei loro riguardi le parole (omissis) ed ancora nonostante fosse stata invitata a mantenere un comportamento più calmo, continuava nel suo atteggiamento oltraggioso profferendo nei riguardi dell'ag. S. ed alla presenza degli operanti e della pattuglia giunta in ausilio, le parole (omissis).
In tal senso osserva la Corte di Cassazione che "la materialità del delitto di resistenza al pubblico ufficiale è erogata anche dalla violenza cd. impropria la quale pur non consistendo nell'aggravante diretta al PU, si riverbera negativamente nell'esplicazione della relativa azione pubblica, impedendola o semplicemente ostacolandola..." (Cass. Pen. Sez. 15.07.96 n. 7061); nel caso di specie, tuttavia, la stessa minacciava gli operanti profferendo le parole (omissis).
Risulta inoltre, integrata anche indotta materiale del reato ascritto al capo sub a) della rubrica atteso che A.A.P.A. in un luogo pubblico e comunemente affollato a tutte le ore del giorno e della notte quale è la piazza G. di Napoli ove vi è la sede della stazione centrale delle FS oltraggiava gli operanti offendendo l'onore ed il prestigio dei pubblici ufficiali e denigrandoli pubblicamente mentre gli stessi erano intenti ad effettuare un atto del loro ufficio.
Sotto il profilo soggettivo, si rileva un dolo generico, consistente nella coscienza e volontà da parte dell'imputata di tenere la condotta ascritta, usando violenza e minaccia nei confronti degli agenti di PG e oltraggiando gli stessi.
I reati per la contestualità del fatto e per la univocità del fine criminoso possono ritenersi avvinti sotto il vincolo della continuazione, ritenendo in concreto più grave il reato sub b).
Lo scrivente ritiene, inoltre, di poter applicare in favore dell'imputata le attenuanti generiche al fine di adeguare la pena in concreto irrogata al disvalore del fatto ed anche in considerazione dello stato di incensuratezza dell'imputata.
Ciò premesso, valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., questo Giudicante stima conforme ad equità irrogare a A.A.P.A. la pena di mesi sei di reclusione così determinata: pena base, ritenuto più grave il reato di cui al capo sub b), mesi sei di reclusione (determinata nel minimo edittale) ridotta alla pena di mesi quattro di reclusione per il riconoscimento delle attenuanti generiche, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo sub a) alla pena di mesi sei di reclusione.
Segue, ex art. 535 cpp, il pagamento delle spese processuali.
Questo giudicante esprime un giudizio di prognosi favorevole circa il futuro comportamento di A.A.P.A. ed applica in suo favore il beneficio di cui all'art. 163 cp.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara A.A.P.A. responsabile dei reati a lei ascritti e, riconosciute le attenuanti generiche, ritenuto più grave il reato di cui al capo sub b) della rubrica, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, la condanna alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.
Napoli, 15 ottobre 2018