Tribunale Napoli sez. I, 09/02/2018, (ud. 09/02/2018, dep. 09/02/2018), n.1892
La resistenza al pubblico ufficiale si configura anche mediante fuga che costringe gli operanti a un inseguimento per ostacolare l’esercizio delle loro funzioni. Inoltre, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016, la guida senza patente non costituisce più reato, ma violazione amministrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato il 17.04.15, P.G. veniva tratto in giudizio innanzi a questo Giudice per rispondere dei reati di cui alla rubrica del preselle provvedimento.
All'udienza del 9.02.18, assente l'imputato, il GM, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento, invitava le parti a formulare le rispettive richieste di prova; il PM chiedeva di provare i fatti in contestazione attraverso l'escussione dei testi di lista, e l'acquisizione al fascicolo dibattimentale del verbale di contestazione di infrazione al CdS; la Difesa si riservava il controesame dei testi del PM, e l'esame dell'imputato, come per legge.
Ammesse le prove, il Giudice procedeva ad escutere il teste ass. B.P., all'epoca dei fatti in servizio presso il Commissariato di PS Portici-Ercolano.
All'esito della deposizione resa in udienza, il Giudice, previa declaratoria di utilizzabilità dei mezzi istruttori, dichiarava chiuso il dibattimento, invitava le parti a concludere e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze dibattimentali questo Giudicante ritiene provata la penale responsabilità di P.G. in ordine al reato a lui ascritto in rubrica al capo sub b), ritenendo di contro di mandare assolto il prevenuto dal reato p. e p. dall'art. 116 c.d.s. contestato al capo sub a) perché il fatto non è più previste dalla legge come reato.
In tal senso, il teste ass. B. - con una deposizione chiara e coerente con gli atti irripetibili acquisiti al fascicolo dibattimentale e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare anche alla luce della qualifica di P.U. da questi rivestita - riferiva che il giorno 12.08.13 durante un turno di servizio di volante in oraria notturno nel percorrere in Portici la Via D. notava uno scooter (piaggio liberty 200 tg. (omissis) con due soggetti a bordo e decideva di effettuare un controllo avvicinandosi con la vettura con colori di istituto al motociclo intimando l'alt al conducente con la palina in dotazione; questi, di contro, invertita la marcia si dava a precipitosa fuga tanto che gli agenti azionavano i segnalatori acustici e luminosi intimando ai soggetti di fermarsi; il conducente dello scooter, incurante dell'invito a fermarsi, si deva alla fuga percorrendo ad alta velocità numerose strade cittadine, quali Via D., Via M., Via I. (imboccata contromano), Corso V.E. (imboccato contromano) e Via D., inseguito per alcuni chilometri e per circa dieci minuti dagli operanti. L'inseguimento si concludeva in quanto il conducente del motociclo, nell'effettuare alcune manovre a zigzag, impattava sulla vettura della polizia, rovinando i due giovani in terra che prontamente venivano bloccati dagli operanti.
L'imputato, sedicente, veniva (successivamente) identificato con carta di identità in P.G. mentre il passeggero in D.C.L.; entrambi i soggetti venivano soccorsi da personale del 118.
Da accertamenti effettuati dagli agenti di PG emergeva che P.G. non fosse titolare di patente di guida in quanto mai conseguita e che il motociclo fosse sottoposto a sequestro amministrativo.
Da quanto emerso nell'istruttoria dibattimentale, risulta provata la penale responsabilità di P.G. in relazione al reato di cui al capo sub b) della rubrica essendo integrali gli elementi oggettivo e soggettivo della fattispecie astratta a lui contestata.
Al riguardo, l'elemento materiale è individuabile nella circostanza che l'imputato, usava violenza nei confronti degli agenti di PG che intendevano procedere al suo controllo, dandosi a precipitosa fuga per le vie cittadine a bordo di uno scooter, zigzagando nel traffico veicolare costringendo gli operanti all'inseguimento (che durava circa dieci minuti) a bordo dell'auto di servizio, causando pericolo per gli utenti della strada e per gli stessi agenti operanti; e ciò al fine di opporsi ai pubblici ufficiali che, nell'esercizio delle loro funzioni, intendevano, procedere alla sua identificazione.
In tal senso si osserva "la materialità del delitto di resistenza al pubblico ufficiale è integrata anche dalla violenza cd. impropria la quale, pur non consistendo nell'aggressione diretta al PU, si riverbera negativamente nell'esplicazione della relativa funzione pubblica, impedendola o semplicemente ostacolandola... "(Cass. Pen. Sez. VI 15.07.96 n. 7061); in particolare, quanto al comportamento tenuto dall'E. lo stesso al fine di sottrarsi al controllo si dava a precipitosa fuga costringendo gli operanti all'inseguimento, tale comportamento "...configura violenza ai fini dell'art. 337 cp e non mera resistenza passiva quando non costituisce una sorta di reazione spontanea ed istintiva alla costrizione operata dal PU, ma un vero e proprio impiego della forza diretto a neutralizzare l'azione del PU ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga" (Cass. sez. VI 26.06.03 - 4.09.03 n. 35125).
Quanto all'elemento psicologico del reato, lo stesso si individua nel dolo generico, consistente nella coscienza e volontà del comportamento criminoso posto in essere.
In tal senso, P.G. certamente si accorgeva dell'alt che gli veniva intimato dagli agenti di PG mediante l'esibizione, una volta affiancato il motociclo, della palina segnaletica in loro dotazione, avendo questi poi azionato i segnalatori luminosi ed acustici e cercava di darsi alla fuga per sottrarsi al controllo, verosimilmente in quanto privo di patente di guida in quanto mai conseguita ed a bordo di un motociclo già oggetto di sequestro amministrativo.
Questo Giudicante ritiene di poter riconoscere in favore di P.G. le attenuanti generiche in considerazione del degradato contesto sociale in cui il reato è maturato ed al fine di adeguare la pena in concreto irrogata al disvalore del fatto, considerato, altresì, lo stato di incensuratezza dell'imputato.
Ciò premesso, valutati i criteri tutti di cui all'art. 133 cp, questo Giudicante stima conforme ad equità irrogare a P.G. la pena di mesi quattro di reclusione, così determinata: pena base mesi sei di reclusione, determinata nel minimo edittale, ridotta per le attenuanti generiche alla pena di mesi quattro di reclusione.
Questo Giudicante esprime un giudizio di prognosi favorevole circa il futuro comportamento dell'imputato ed applica in suo favore il beneficio di cui all'art. 163 cp.
Quanto al reato di cui al capo sub a) in relazione all'art. 116 CdS questo giudicante rileva che seguito dell'entrata in vigore dei decreti legislativi n. 7 ed 8 del 15 gennaio 2016 (a seguito di legge delega n. 67/14) ed, in particolare, alla luce del Dlgs n. 8/16, l'art. 116 del Codice della strada risulta inserito nell'elenco dei reati depenalizzati non costituendo più ipotesi di reato bensì sanzione amministrativa.
Alla luce di tale depenalizzazione questo Giudice ritiene di mandare assolto, con formula piena, P.G. dal reato ascritto perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Ordina la trasmissione degli atti alla competente Autorità amministrativa.
P.Q.M.
Letto l'art. 530 c.p.p. assolve P.G. dal reato di cui al capo sub a) in relazione all'ipotesi p. e p. dall'art. 116 CdS perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Letti gli artt. 533 e 535 cpp, dichiara P.G. responsabile del reato a lui ascritto in rubrica al capo sub b) e, ritenute le attenuanti generiche lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa.
Napoli, 9 febbraio 2018