Tribunale Napoli sez. I, 05/11/2018, (ud. 05/11/2018, dep. 05/11/2018), n.12615
La condotta volta a sottrarsi all’arresto o al fermo, anche se caratterizzata da gesti concitati, non integra necessariamente un reato contro l’integrità fisica o la resistenza a pubblico ufficiale se non risulta dimostrata l’intenzione di ostacolare l’attività legittima delle forze dell’ordine o di causare lesioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto in data 29.4.2014 il P.M. in sede citava a giudizio, dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, M.G., affinché costui rispondesse del reato in rubrica ascrittogli.
Pertanto, all'udienza dibattimentale del 18.4.2016, dichiarata l'apertura del dibattimento con contestuale lettura del capo d'imputazione, le parti articolavano le rispettive richieste probatorie, in ordine alle quali questo Giudice provvedeva come da verbale versato in atti.
Si acquisiva pertanto, su consenso delle parti stesse, la documentazione offerta dal P.M.
All'esito, dichiarata la chiusura dell'istruttoria dibattimentale nonché l'utilizzabilità degli atti ex art. 511 C.P.P., esse parti, all'udienza odierna, rispettivamente concludevano come da verbale ai causa.
Ritiene questo Giudice che le emergenze processuali non convergano inequivocabilmente verso la dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestatogli.
Risulta invero, in particolare, dall'annotazione di P.G. acquisita su consenso delle parti che, nel corso d'un controllo effettuato dalla medesima P.G. operante in data 14.12.2013 nella via R. in Napoli, si accertava la presenza dell'odierno imputato che da uno dei militari veniva riconosciuto quale soggetto gravato da provvedimento restrittivo da eseguirsi, per il che costui veniva invitato a prendere posto sulla vettura di servizio per l'accompagnamento negli uffici.
In tale frangente il M.G. sferrava repentinamente una spallata nei confronti di uno degli operanti dopo di che, divincolandosi, si dava ad immediata fuga, sino a dileguarsi.
Orbene, le suesposte emergenze non attestano compiutamente, come si diceva, la sussistenza dell'illecito contestato, dal momento che la condotta tenuta dall'imputato, pur se concitata, appare meramente finalizzata a guadagnare una via di fuga, piuttosto che a ledere l'integrità fisica dei militari, tant'è che la spallata inferta non produsse - per quanto è emerso -conseguenze fisiche di alcun tipo né impedì l'attività legittima della P.G. (dal momento che l'identificazione ed il successivo l'inseguimento vi furono, ancorché quest'ultimo senza esito).
Pertanto, alla stregua delle argomentazioni che precedono, risulta conforme a giustizia la formula assolutoria di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Letto l'art. 530 cpv. C.P.P., assolve M.G. dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.
Napoli, 5.11.2018