Tribunale Napoli sez. I, 20/10/2017, (ud. 18/10/2017, dep. 20/10/2017), n.10644
La resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e le lesioni personali aggravate (artt. 582 e 585 c.p.) si configurano quando l’imputato, con condotta violenta o minacciosa, ostacola l’esercizio delle funzioni pubbliche e provoca danni fisici alla vittima. L’infermità mentale che riduce grandemente, ma non esclude del tutto, la capacità di intendere e di volere può giustificare l’applicazione dell’attenuante ex art. 89 c.p., senza escludere la responsabilità penale. L’art. 594 c.p. (ingiuria) è stato depenalizzato con il D.lgs. n. 7/2016, rimanendo perseguibile solo in sede civile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato in data 10.09.14, M.A. veniva tratto a giudizio di questo Giudice per rispondere dei reati in rubrica riportati.
All'udienza del 18.10.17, assente l'imputato, il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento ed invitava le parti a formulare le rispettive richieste istruttorie; il PM chiedeva di provare i fatti di cui al capo di imputazione attraverso l'escussione dei testi di lista; la Difesa si riservava il controesame dei testi di lista del PM, come per legge.
Ammesse le prove così come richieste dalle parti si procedeva all'escussione del teste ass. R.D., in servizio presso la Polizia Ferroviaria di Napoli.
All'esito della deposizione resa, il Giudice ritenuta sufficientemente istruita l'istruttoria dibattimentale, pronunziata la declaratoria di utilizzabilità degli atti acquisiti al fascicolo, il Giudice dichiarava chiuso il dibattimento, invita la parti a rassegnare le conclusioni e decideva come da dispositivo letto in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dell'istruttoria dibattimentale, questo Giudicante ritiene provata la penale responsabilità di M.A. in relazione al reato a lui ascritto al capo sub a) della rubrica, ritenendo, invece, di mandare assolto il prevenuto dal reato sub b) perché il fatto non sussiste.
Invero, il teste escusso, ass. R. - con una deposizione chiara e coerente con e della cui attendibilità non vi è da dubitare alla luce della qualifica rivestita - riferiva che in data 8.07.12 durante un turno di servizio presso la stazione ferroviaria di Napoli, su richiesta del capotreno, si recava presso il convoglio ferroviario Intercity 594 in partenza per Milano in quanto vi era un soggetto a bordo del treno, privo di biglietto, che rifiutava di scendere.
Il persona di PG, riusciva a convincere l'uomo, di nazionalità extracomunitaria, a scendere dal treno ma, questi, una volta sceso, si dirigeva di corsa sui binari e, alla sola presenza degli agenti della PolFer profferiva le parole (omissis); inoltre reagiva agli operanti e per opporsi agli stessi li spintonava.
I verbalizzanti riuscivano tuttavia a bloccare l'uomo coadiuvati da un'altra pattuglia giunta in rinforzo ed a portarlo presso gli Uffici per provvedere alla sua identificazione.
La persona, una volta giunta presso gli uffici, veniva identificata in M.A. con permesso di soggiorno e ricevuta di rinnovo del permesso.
Dall'istruttoria dibattimentale sono emersi chiari elementi di reità a carico dell'imputato in ordine alla fattispecie criminosa ascritta in rubrica al capo sub a) atteso che risultano integrati gli costitutivi del reato contestato.
In tal senso, M.A., usava violenza e minaccia nei confronti del personale della Polizia Ferroviaria di Napoli, che intendeva procedere all'identificazione del soggetto che poc'anzi era sceso da un treno in partenza per Milano privo di biglietto, e li spintonava al fine di poter guadagnare la fuga, tanto che per procedere al fermo del soggetto interveniva un'altra pattuglia in ausilio agli operanti.
Sotto il profilo soggettivo, si rileva un dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà da parte di M.A. di tenere un comportamento criminoso, con l'ulteriore finalità di evitare l'accertamento e l'identificazione da parte del persona di PG.
In considerazione dello stato di incensuratezza dell'imputato ed al fine di adeguare la pena in concreto irrogata all'effettivo disvalore del fatto, lo scrivente ritiene di poter riconoscere in favore del prevenuto le circostanze attenuanti generiche.
Ciò premesso, valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., questo Giudicante stima conforme ad equità irrogare a M.A. la pena mesi quattro di reclusione così determinata; pena base determinata nel minimo edittale, mesi sei di reclusione, ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche alla pena di mesi quattro di reclusione.
Segue, ex art. 535 cpp, il pagamento delle spese processuali.
Questo Giudicante esprime un giudizio di prognosi favorevole circa il futuro comportamento M.A. ed applica in loro favore il beneficio di cui all'art. 163 cp.
Quanto al reato di cui al capo sub b) si ritiene, invece, di dover mandare assolto M.A. perché il fatto non sussiste, non essendo integrato l'elemento materiale della fattispecie astratta.
In tal senso, il teste escusso riferiva che le parole ingiuriose che M.A. rivolgeva al personale di PG venivano pronunciate una volta che il prevenuto era già sceso dal treno e si trovava sui binari in presenza solo dei due operanti ma non anche di terzi soggetti e/o di viaggiatori.
Ne segue che nessun prestigio ed onore dei pubblici ufficiali veniva leso dall'imputato atteso che nessun altro soggetto udiva le parole ingiuriose profferite dal M.A. che, nel frattempo spintonava gli agenti ponendo in essere una condotta di resistenza al P.U. piuttosto che di oltraggio.
Non essendo stato integrato l'elemento materiale del reato p. e p. dall'art. 341 bis c.p., ritiene questo Giudice di mandare assolto M.A. dal reato ascritto al capo sub b) perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Letto l'art. 530 c.p.p. assolve M.A. dal reato ascritto al capo sub b) perché il fatto non sussiste.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara M.A. colpevole del reato ascritto al capo sub a) e, riconosciute le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa.
Napoli, 18 ottobre 2017
Il Giudice onorario
Dott.ssa Cristiana Sirabella