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Resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale: esclusione per mancanza di vis intimidatoria e presenza di precedente giudicato (Giudice Francesco Pellecchia)

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Tribunale Napoli sez. I, 01/10/2018, (ud. 01/10/2018, dep. 01/10/2018), n.10782

La condotta di un soggetto non integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) se le espressioni utilizzate, pur riprovevoli, non sono accompagnate da una concreta vis intimidatoria tale da ostacolare o influenzare l’operato degli agenti. Inoltre, per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.), l’esistenza di un precedente giudicato preclude una nuova valutazione degli stessi fatti.

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La sentenza integrale

MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con decreto in data 27.6.2016 il P.M. in sede citava a giudizio, dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, B.P. in ordine ai reati in contestazione.

Pertanto, instaurato il dibattimento, la predetta -a mezzo del difensore munito di procura speciale- richiedeva definirsi il procedimento ai sensi degli artt. 438 ss., per il che -acquisito il fascicolo del P.M.- le parti stesse, all'udienza odierna, rispettivamente concludevano come da verbale versato in atti.

Ritiene questo Giudice che il fatto storico dedotto nella contestazione ex art. 337 C.P. non sia risultato compiutamente accertato.

Risulta invero, in particolare, dall'allegata comunicazione di notizia di reato che, intorno alle ore 19.00 del 6.12.2015, la P.G. operante interveniva nella Galleria Umberto I di Napoli, ove era stata segnalata la presenza di numerosi cittadini extracomunitari intenti alla vendita di merce, per il che si procedeva all'identificazione degli stessi, laddove possibile.

In tale frangente una donna -di poi identificata per l'odierna imputata-, al fine manifesto di ulteriormente sollecitare l'attività in corso, additava ai verbalizzanti la presenza di ulteriori soggetti extracomunitari; ma, verosimilmente non soddisfatta della risposta ricevutasi, proferiva all'indirizzo dei medesimi verbalizzanti le frasi riportate in epigrafe.

Orbene, la condotta descritta non appare integrare gli estremi del reato ex art. 337 cit., dai momento che la frase pronunziata (...conosco il vostro comandante... vi faccio trasferire e vi faccio rendere il posto...), pur se oggettivamente riprovevole, non risulta dotata di apprezzabile vis intimidatoria, dal momento che, in effetti, l'operazione di P.G. fu comunque condotta a compimento, così come l'identificazione della prevenuta stessa.

Tali semplici argomentazioni pertanto, ad avviso del Giudicante, legittimano la formula liberatoria di cui in dispositivo.

Per quanto poi attiene all'ulteriore imputazione ex art. 341-bis C.P., è confluita in atti documentazione dalla quale emerge in tutta evidenza come la fattispecie in disamina sia stata già giudicata a mezzo della sentenza emessa dal G.M. in sede in data 26.3.2018.

P.Q.M.
Letti gli artt. 438 ss. 530 C.P.P., assolve B.P. dal reato di cui all'art. 337 C.P. perché il fatto non sussiste, e dichiara altresì N.D.P. nei confronti della medesima imputata -relativamente all'ulteriore imputazione ex art. 341-bis C.P.- per esistenza di precedente giudicato.

Napoli, 1.10.2018

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