Tribunale Cassino, 05/08/2024, n.975
In tema di rapina aggravata, la somministrazione di sostanze idonee a compromettere la capacità di autodeterminazione della vittima integra l'aggravante della violenza ex art. 628 c.p., anche se tale stato perdura solo per il tempo necessario all'agente per impossessarsi dei beni. Inoltre, il concorso di più persone nell'azione criminosa e l'abuso di relazioni di ospitalità rappresentano ulteriori aggravanti che qualificano la gravità del reato.
Svolgimento del processo
Con decreto emesso in data 22.06.2021, il GUP ha disposto il giudizio nei confronti di CA.CH. per il reato indicato in epigrafe.
All'udienza del 07.10.2021 il collegio, verificata la regolarità della notifica all'imputato e dichiarata l'assenza, che ha dichiarato o eletto domicilio, nominato difensore di fiducia e ricevuto personalmente l'avviso dell'udienza, ha disposto la rinnovazione della notifica alla persona offesa. All'udienza del 10.03.2022 il collegio, dato atto del mutamento della diversa composizione del collegio giudicante, ha disposto la rinnovazione della istruttoria dibattimentale e invitato le parti alle richieste istruttorie; le parti hanno reiterato le richieste istruttorie formulate in precedenza; il collegio ha ammesso le prove richieste dalle parti. E' stato dato atto della regolare notifica alla P.O.
All'udienza del 29.09.2022 il collegio, ha dichiarato aperto il dibattimento dando lettura del capo di imputazione ed ammettendo le prove richieste dalle parti; sono stati escussi i testi Te.Lo., Ar.Es. e Sa.Tu.; il PM ha rinunciato all'escussione del teste Gr.Mu.; il collegio, nulla opponendo le altre parti, ne ha revocato l'ordinanza ammissiva.
All'udienza del 09.02.2023 il collegio, dato atto del mutamento della diversa composizione del collegio giudicante, ha disposto la rinnovazione della istruttoria dibattimentale e invitato le parti alle richieste istruttorie; le parti hanno reiterato le richieste istruttorie formulate in precedenza; il collegio ha ammesso le prove richieste dalle parti.
E' stata escussa la teste An.Sf.
All'udienza del 15.06.2023 il collegio, dato atto del mutamento della diversa composizione del collegio giudicante, ha disposto la rinnovazione della istruttoria dibattimentale e invitato le parti alle richieste istruttorie; le parti hanno reiterato le richieste istruttorie formulate in precedenza; il collegio ha ammesso le prove richieste dalle parti.
E' stata escussa la teste Ca.Va.; il collegio, con il consenso delle parti, ha acquisito le SIT di Pa.Ci. e ne ha revocato l'ordinanza ammissiva. All'udienza del 01.02.2024 il collegio, ha disposto rinvio su richiesta del difensore, con sospensione dei termini di prescrizione sino alla successiva udienza del 23.05.2024 (112 giorni).
All'udienza del 23.05.2024 il collegio, dato atto del muramento della diversa composizione del collegio giudicante, ha disposto la rinnovazione della istruttoria dibattimentale e invitato le parti alle richieste istruttorie; le parti hanno reiterato le richieste istruttorie formulate in precedenza; il collegio ha ammesso le prove richieste dalle parti, Il Pm ha prodotto le SIT di Ca.Va. ai fini dell'individuazione della sua utenza telefonica.
Terminata l'assunzione delle prove, il collegio ha dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale ed invitato le parti alla discussione.
Sulle conclusioni rassegnate è stata resa pubblica la presente sentenza con lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione
L'istruttoria dibattimentale ha dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità di Ch.Ca. per il reato a lui ascritto.
1. Fondamento Probatorio.
Il fondamento probatorio di questo giudizio è costituito dalle seguenti fonti di prova: Produzione documentale del PM acquisita all'udienza del 29.02,2022; Verbale di sommarie informazioni acquisito all'udienza del 15,06,2023; Produzione SIT del PM acquisite all'udienza del 23.05.2024;
Prova testimoniale resa dai testi: TE.LO. ed altri (…);
2. Ricostruzione del fatto.
I fatti di cui al capo di imputazione possono essere ricostruiti partendo dalle dichiarazioni della persona offesa Teresa Lo..
Lo. ha riferito che il 13.01.2018 la nipote Ca.Va. e il compagno Gi.Ri. si presentarono da lei a (…) in via (…).
La persona offesa ha raccontato che la nipote le chiese di entrare in casa per usare il telefono perché il suo non funzionava. Una volta entrati, Gi.Ri. chiese di poter usare il bagno mentre Ca.Va. insistette nel preparare un caffè per tutti.
La signora Lo. ha spiegato che, dopo un pò, non vedendo tornare il giovane, iniziò a insospettirsi. Lo chiamò più volte finché il ragazzo non tornò in cucina. Da quel momento come sottolineato dalla persona offesa - Ri. iniziò a guardare spesso il cellulare.
Lo. ha chiarito che solo in un secondo momento capì che il giovane, con la scusa di andare in bagno, era in realtà entrato in tutte le camere.
La persona offesa ha poi riferito di aver bevuto il caffè preparato dalla nipote e di essersi subito accorta che aveva un sapore strano ("Guarda questo caffè è un pò strano, toglimene un pò"). Ha spiegato che solo dopo scopri che i due, approfittando di un suo momento di distrazione, le avevano versato qualcosa - forse un sonnifero - nel caffè.
Poco dopo i due giovani la salutarono e uscirono di casa.
Ha specificato però che - non avendo senato il portone chiudersi - andò a controllate. Vide che la porta era stata lasciata aperta - probabilmente per tornare una volta che si fosse addormentata e ricorda di essersi alzata per chiuderla prima di cadere a lena priva di sensi.
Ha spiegato che la figlia An.Sf. la trovò poco dopo a terra priva di sensi, proprio davanti l'entrata, e chiamò i soccorsi.
La signora fu portata allora in ospedale dove riprese conoscenza il giorno seguente. La persona offesa ha spiegato di aver riferito l'accaduto alla figlia e di aver sporto querela.
Una volta tornata a casa si accorse che alcuni oggetti di valore erano spariti. In particolare, ha ricordato che mancavano un orologio e due anelli che aveva sul comodino in camera da letto. Ha specificato inoltre che la nipote Va. era a conoscenza del fatto che - avendo festeggiato da poco 80 anni - aveva in casa ancora tutti i regali ricevuti, tra cui anche gioielli ed oggetto di valore. Le dichiarazioni della persona offesa trovano riscontro in quanto riferito dalla figlia An.Sf.
La teste ha infatti spiegato di essere passata quel giorno a trovate la madre, di aver bussato più volte alla porta ma di non aver ricevuto alcuna risposta. Ha riferito che - dopo aver sentito dei lamenti provenire dall'interno - forzò la porta. Appena entrata trovò la madre a terra priva di sensi. Provò ad alzarla per metterla seduta ma la madre si sentì male e vomito. La teste ha specificato di aver chiamato il 118 con il suo cellulare dopo aver notato che il telefono di casa era stato staccato.
Prima che arrivassero i soccorsi, la madre, in un momento di lucidità, le riferì di aver ricevuto poco prima una visita dalla nipote Ca.Va. e dal compagno Ri.. La teste ha riferito che la madre riprese conoscenza in ospedale solo il giorno dopo e le raccontò quanto accaduto (v. verbale di pronto soccorso in "stato soporoso possibile somministrazione di farmaci a scopo di rapina"). La visita dei tre ragazzi alla persona offesa è confermata anche da Pa.Ci., nipote della signora Lo.
Ci. - in sede di SIT, acquisite con il consenso delle parti - ha infatti dichiarato che il 13.01.2018, verso le 16.00, camminando in via (…), vide la cugina Ca.Va. in compagnia di due ragazzi. Uno era di circa 18 anni e di corporatura esile mentre l'altro era alto circa 1.70 cm e di corporatura normale. Il signor Ci. ha riferito di aver salutato la cugina che ricambiò con un cenno.
In seguito li vide di nuovo, verso le 17.30, - sempre secondo quanto emerge dalle SIT - mentre camminavano in direzione Formia, probabilmente verso la fermata dell'autobus.
Più tardi, verso le 19.30 notò un'ambulanza fermarsi, sempre in via (…) e, una volta avvicinatosi, capi che la zia Lo. si era sentita male. Il teste senti la zia raccontare alla figlia e ai medici di aver ricevuto una visita poco prima dalla nipote Ca. e dal ragazzo Gi.
A quel punto Ci. spiegò ad An.Sf. di aver effettivamente visto poco prima la cugina assieme a due ragazzi proprio nella via in cui abitava Lo.
Le dichiarazioni della persona offesa sono confermate anche dai testi di PG Sa.Tu. e Ar.Es.
Sa.Tu. ha spiegato che il 14.01.2018 - mentre svolgeva un sopralluogo in via (…) a (…) incontrò An.Sf. che gli riferì di un furto subito il giorno prima dalla madre.
Sa.Tu. avvertì allora il tenente Ar.Es.
Ar.Es., escusso in sede dibattimentale, ha dichiarato di essersi recato presso la casa di l'erosa Lo. che gli spiegò quanto accaduto e sporse querela. Partendo dalle dichiarazioni di Lo. gli agenti identificarono gli autori del fatto nella nipote, Ca.Va., in Gi.Ri. e Ch.Ca.
Quest'ultimo fu identificato tramite un riconoscimento fotografico - attraverso l'esibizione della carta di identità - fatto dalla stessa Va. (v. CI acquisita in atti). Dai controlli svolti sono emersi anche numerosi contatti tra 0 cellulare di Va. (nr. (…), v. SIT Va. acquisite limitatamente all'indicazione del numero di cellulare) e quello intestato alla madre di Ch.Ca., Ci.Na., ma in uso a quest'ultimo (nr. 3270507307, v. anche stato di famiglia acquisito in atti). Nello specifico dai tabulati telefonici si evince che, nell'arco temporale in cui si verificò il furto, furono inviati SMS alle h. 13:10:42, 13:53:25, 14:02:25, 14:23:06, 14:31:48, 14:46:40, 15:02:34, 15:07:51, 15:07:52, 16:49:44, 17:04:14, 17:04:35, 17:13:31, 17:17:49, 17:22:33, 17:30:04, 17:30:50 e 17:34:31 (v. tabulati telefonici da pag. 17) Ca.Va. - escussa in qualità di imputata in procedimento connesso ex art. 210 c.p.p., poiché giudicata in un procedimento davanti al Tribunale dei minori - ha offerto una ricostruzione dei fatti sostanzialmente conforme a quanto riferito dalla persona offesa.
Va. ha spiegato che all'epoca dei fatti era fidanzata con Ri. dal quale aspettava un figlio. Proprio per questo motivo ed essendo entrambi minorenni, Ri. andò a vivere a casa della famiglia di lei. Ha riferito che l'imputato Ca.Ch. - amico di Ri. - andava spesso a trovarli a casa e in quelle occasioni aveva conosciuto la famiglia di Va.
Un giorno Ch. le disse di aver incontrato la zia Lo. e di aver subito notato i gioielli che portava. Secondo quanto riferito dalla teste, l'imputato le spiegò di voler entrare nella casa della signora, addormentarla con delle gocce di metadone - che lo stesso Ch. si sarebbe procurato - e derubarla. Va. ha specificato di essersi da subito opposta e di aver tentato anche di ostacolarli con delle scuse (del tipo "io non mi ricordo dove abita") ma che alla fine fu costretta ad accompagnarli dalla zia. La teste ha infatti riferito che l'imputato la minacciò dicendole che, se non li avesse aiutati, avrebbe rapinato la nonna che abitava con lei.
Ha quindi spiegato di essere andata dalla zia, di aver preparato il caffè in cui versarono il metadone portato da Ch., di aver atteso che la zia perdesse i sensi e di aver infine fatto entrare l'imputato in casa mentre la zia era incosciente.
Inizialmente Ca. provò a sfilare la collana dal collo della signora ma, temendo che potesse svegliarsi, decise poi di cercare altri oggetti di valore. Sempre secondo quanto riferito da Va., entrò allora nella camera da letto dove prese un orologio. In seguito a contestazione mossa in aiuto alla memoria, ha confermato che l'imputato prese anche di due anelli di bigiotteria, trovati sempre sul comodino della camera da letto. La teste ha specificato che, mentre l'imputato faceva il giro delle stanze, lei rimase in cucina. Appena finito, i mentre la persona offesa era ancora priva di sensi, i tre uscirono da casa - e si divisero. Secondo quanto riferito dalla teste l'imputato probabilmente tornò a Fondi dove abitava.
Su domanda della difesa ha spiegato che Ch. aveva bisogno di soldi in quel periodo, avendo anche una figlia piccola.
Va. ha chiarito inoltre che inizialmente, nel procedimento a suo carico presso il Tribunale dei minori aveva confessato di aver realizzato lei stessa le condotte contestate solo per proteggere il compagno di cui aspettava un figlio (la relazione tra i due era cessata durante la pendenza del procedimento presso i Tribunale dei minori).
2.2 Valutazione della prova.
Le prove raccolte nel corso del dibattimento consentono di ritenere provato al di là di ogni ragionevoli. dubbio il fatto descritto nel capo di imputazione.
Ai fini della valutazione della prova occorre muovere dalle dichiarazioni della imputata in procedimene connesso Va., che costituiscono la principale fonte di prova nel presente processo. Sul punto occorso premettere che "Ai sensi dell'art, 192 comma 3 c.p.p., per ritenere la responsabilità di un imputato sulla base delle dichiarazioni accusatorie di un coimputato o di persona imputata il un procedimento connesso è necessario che le dette dichiarazioni siano suffragate da riscontri obiettivi. Ma non è necessario che i detti riscontri riguardino le singole circostanze riferite dal dichiarante, essendo sufficiente che riguardino la dichiarazione nel suo complesso. Infatti, la citata disposizione richiede eh gli altri elementi di prova, unitamente ai quali il giudice di merito deve valutare le dichiarazioni di cui si tratta, confermino l'attendibilità delle stesse e non le singole circostanze riferite; altrimenti, la prova sarebbe data dai cosiddetti riscontri, e le dichiarazioni delle persone menzionate nell'art. 192 commi 3 - 4 c.p.p. sarebbero svuotate di quel valore probatorio che il legislatore ha attribuito loro, disponendo chi le stesse sono valutate unitamente agli altri elementi di prova, i quali, peraltro, possono essere costituii da dichiarazioni di altri collaboranti, dato che il legislatore non ha posto alcuna limitazione a riguardo" (Cassazione penale , sez. 1, 03/04/1997 , n. 5036).
Le dichiarazioni di Va. oltre ad essere lineare e coerenti risultano confermate dalle ulteriori prove raccolte nel corso del processo.
Il principale riscontro è offerto dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa e che ha reso dichiarazioni sostanzialmente sovrapponibili a Ca.Va. circa le modalità di realizzazione della rapina. La stessa Lo. può costituire una attendibile fonte di prova poiché ha reso dichiarazioni lineari logiche, prive di contraddizioni e abbastanza circostanziate nel tempo e nello spazio, ripercorrendo in gran parte il racconto di Va.
Sul punto occorre sottolineare che l'unica divergenza può esseri rintracciata nel passaggio del racconto della signora Lo. in cui sostiene che, prima di perdere i sensi sarebbe riuscita a chiudere la porta impendendo ai due giovani di rientrare. Tuttavia in ragione dell'et-avanzata della persona offesa e della condizione di momentanea incapacità cui si trovava a causa de metadone somministratole - si può ragionevolmente ritenere che Lo. abbia erroneamente percepito di essere riuscita effettivamente a chiudere la porta.
Anche la figlia An.Sf. ha infatti evidenziato come la madre si trovasse in uno stato di semicoscienza intervallata da momenti di lucidità.
Deve inoltre evidenziarsi, per quanto concerne l'attendibilità soggettiva della persona offesa, che non sono inoltre ravvisabili intenti calunniatori né sono emerse forme di risentimento nei confronti dell'imputato - che Lo. tra l'altro conosceva solo di vista potenzialmente idonee ad inficiare la credibilità di quanto dichiarato dalla stessa.
Un ulteriore riscontro alle dichiarazioni dell'imputata Va. relativo alla presenza di un terzo giovane e offerto dalle dichiarazioni rese da Pa.Ci. in sede di SIT, che in due occasioni vide Ca.Va. sotto casa della zia Lo. assieme a due ragazzi, in orari compatibili con l'inizio e la fine dell'episodio in contestazione.
Ulteriore riscontro esterno a sostegno della ricostruzione di Va. sono i continui contatti telefonici - emersi dai tabulari in atti - tra l'utenza della stessa e quella in uso all'imputato (v. tabulati in atto da pag. 17). Sul punto occorre evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ritiene infatti che "possono costruire elemento di riscontro esterno individualizzante alle dichiarazioni accusatorie del chiamante in correità i dati emergenti dai tabulati telefonici relativamente a conversazioni intercorse tra apparecchi in uso ai soggetti accusati, laddove difettino plausibili spiegazioni alternative dei contatti avuti tra gli stessi in luoghi e momenti vi ai fini dell'accertamento del reato" (Sez., 1, Sentenza n. 34658 del 13/03/2015 Ce. (dep. 07/08/2015) Rv. 264599 - 01). Nel caso in esame, i plurimi contatti telefonici tra Ca.Va. e Ca.Ch. si spiegano con la necessità di organizzare la rapina e, nel corso della stessa, di coordinarsi per permettere a Ch. di entrare in casa una volta che la signora Lo. avesse perso i sensi. Non sono emerse, invece, possibili spiegazioni alternative circa i contatti tra i due, che quindi, secondo l'orientamento appena richiamato, costituiscono un ulteriore riscontro alle dichiarazioni dell'imputata in procedimento connesso.
Dunque, sulla base delle dichiarazioni di Va., imputata in procedimento connesso ex 210 c.p.p. - confermate dalla persona offesa e da Pa.Ci. - e dai riscontri probatori esterni - tabulati telefonici, referto medico in atti e la denuncia raccolta dal tenente Ar.Es. - si ritiene raggiunta la prova al di là di ogni ragionevole dubbio circa la realizzazione da parte dell'imputato dei fatti in contestazione.
3. Qualificazione giuridica del fatto.
Alla luce di siffatta ricostruzione dei fatti si ritengono integrati tutti gli elementi costitutivi del reato in contestazione.
L'imputato infatti procurò il metadone per addormentare Lo., entrò in casa grazie all'aiuto dei due complici Va. e Ri. e si impossessò dei gioielli della persona offesa.
Occorre sottolineare che sebbene la condotta tipica di violenza - sostanziatasi nella somministrazione del metadone alla persona offesa al fine di renderla incosciente - sia materialmente riferibile a Va., come dichiarato dalla stessa, è certo che Ch. abbia fornito un contributo causale alla realizzazione del fatto.
L'imputato infatti ha programmato la commissione del reato - obbligando, sotto minaccia, Va. a partecipare - ha procurato il metadone - che ha determinato la totale compressione della capacità di autodeterminazione delia vittima - e ha sottratto i gioielli. Nel momento in cui l'imputato ha conseguito la disponibilità materiale di tali beni, sottraendoli dal dominio esclusivo della persona offesa, si ritiene che si sia consumato il reato di rapina.
L'imputato ha quindi offerto un contributo causale sotto il profilo materiale - procurandosi il metadone e sottraendo i gioielli - e morale - programmando l'azione delittuosa e rafforzando il proposito criminoso del complice Ri.
In tema di concorso infatti la giurisprudenza afferma che "L'attività costitutiva del concorso di persone nel reato è con figurabile nella preventiva programmazione del crimine e nella coscienza e volontà dell'evento perseguito dai complici, (v. Sez. 2, Sentenza n. 11096 del 08/06/1981 Ud. (dep. 16/12/1981) Rv. 151306 - 01 Da ultimo mass. Nn. 147979, 147964 ed ivi citate, 45344, 14438").
Infine, sotto il profilo dell'elemento soggettivo risulta provata la sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma in eliminatrice ai fini della configurabilità del reato. E infatti evidente la finalità di profitto - preesistente già al momento della semplice programmazione della rapina - e derivante dall'appropriazione dei gioielli.
4. Circostanze.
Si ritengono sussistenti tutte le circostanze contestate nel capo di imputazione.
Nello specifico, certamente sussiste l'aggravante delle più persone riunite, stante la simultanea presenza dell'imputato, Va. e Ri. al momento della realizzazione del fatto (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 40860 del 20/09/2022 Ud. (dep. 27/10/2022) Rv. 284041 - 01. "Nel reato di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che queste siano state poste in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza di uno dei complici all'esercizio della violenza o della minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento delle medesime") e la circostanza aggravante di cui all'art. 628 c.3 n. 3 bis c.p. in quanto la condotta è stata realizzata nell'abitazione della persona offesa.
Inoltre, risulta che Va. e Ri. abbiano realizzato la condotta abusando dell'ospitalità della persona offesa, integrando così anche la circostanza di cui all'art. 61 n. 11 c.p. Sul punto occorre specificare che - stante la natura oggettiva di tale circostanza - la stessa è estensibile anche ai correi e dunque anche all'imputato Ch., che comunque ha agito nella piena consapevolezza dell'abuso di relazioni di ospitalità realizzato dalla coimputata Va.
Stante la somministrazione di un flaconcino di metadone alla persona offesa nonché gli effetti procurati dallo stesso - perdita dei sensi e vomito - si ritiene inoltre integrata la contestata circostanza di cui all'art. 628 c. 3 n.2 c.p. La giurisprudenza di legittimità ha infatti sottolineato che "in tema di rapina, l'aggravante di cui all' art. 628, comma 3, n. 2, c.p. sussiste anche nel caso in cui lo stato di incapacità di agire, procurato alla vittima, perduri per il solo tempo strettamente necessario a consentire all'agente di impossessarsi dei beni, non rilevando la successiva reazione della persona offesa" (Cassazione penale, sez. II, 23/11/2023, n. 51673).
La modesta entità del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa nonché la necessità di denaro - anche per il sostentamento della figlia, come specificato da Va. - che ha spinto l'imputato a realizzare la condotta in contestazione, consentono l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. In ragione di quanto detto per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per assicurare una pena proporzionata alla modesta gravità complessiva del fatto realizzato, si considera che le suddette circostanze attenuanti - nel procedimento di bilanciamento con le contestate aggravanti - debbano ritenersi equivalenti.
Sul punto occorre però sottolineare che la circostanza di cui al c. 3 n. 3 bis (fatto commesso nei luoghi indicati all'art. 624 bis) è sottratta al giudizio di bilanciamento ai sensi dell'art. 628 c, 5 c.p., per cui la stessa non potrà mai soccombere o essere ritenuta equivalente rispetto ad altre circostanze. Sul tema la giurisprudenza si è infatti orientata nel senso che "Le attenuanti che concorrono sia con aggravanti soggette a giudizio di comparazione che con un'aggravante che non lo consente in modo assoluto (circostanza "privilegiata" o a blindatura forte) devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, ove questo si concluda con valutazione di equivalenza, trova applicazione la pena comminata per il reato aggravato dalla circostanza "privilegiata". (Sez. 2, Sentenza n. 14655 del 07/03/2024 Ud. (dep. 09/04/2024) Rv. 286212/01.
Alla luce di quanto detto quindi occorre applicare la pena risultante dalla aggravante privilegiata di cui all'art. 628 co. 3 n. 3 bis c.p., sottratta al bilanciamento, senza tenere conto degli ulteriori aumenti che deriverebbe dall'applicazione delle ulteriori aggravanti non privilegiate, ritenute equivalenti alle attenuanti generiche.
5.Trattamento sanzionatorio.
Quanto alla pena applicabile occorre premettere che la condotta è stata realizzata dall'imputato nel 2018 e quindi in un arco temporale antecedente alla modifica intervenuta nel 2019 che ha innalzato il limite minimo di pena.
Le medesime ragioni alla base dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche inducono ad applicare il minimo della pena detentiva, anche al fine di garantire la proporzione della pena, particolarmente elevata, alla gravità del fatto. Occorre discostarsi dal minimo edittale con riferimento alla pena pecuniaria per la particolare efficacia di emenda che può sortire la pena pecuniaria n un delitto determinato da ragioni di lucro.
Si ritiene quindi equa la pena di 5 anni di reclusione e di 2500 Euro di multa.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533, 535 c.p.p. dichiara CA.CH. responsabile del reato a lui ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante di cui all'art. 628 co. 4 c.p., applicata la circostanza di cui all'art. 628 co.3 n. 3 bis c.p., lo condanna alla di 5 anni di reclusione 2500 Euro di multa, oltre le spese di giudizio.
Giorni 90 per la motivazione.
Così deciso in Cassino il 23 maggio 2024.
Depositata in Cancelleria il 5 agosto 2024.