Corte appello Bari sez. II, 10/05/2024, n.1230
Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche presuppone l’esistenza di elementi positivi che giustifichino una mitigazione del trattamento sanzionatorio, in base alle connotazioni del fatto e alla personalità dell’imputato. La concessione non può basarsi solo sull’assenza di precedenti o sulla giovane età del reo, soprattutto in presenza di una condotta criminosa reiterata, violenta, e connotata da una spiccata pericolosità sociale.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza emessa in data 20.6.2023 dal GUP del Tribunale di Bari, l'imputato Af.Is. è stato dichiarato colpevole del delitto di rapina pluriaggravata continuata (art. 81 cpv., 628, commi 1 e 3 nn. 1 e 3 bis c.p.) e, unificati i reati nel vincolo della continuazione in relazione al più grave episodio verificatosi in data 19.3.2023 ed operata la riduzione per il rito prescelto, è stato condannato alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 3.000.00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di sofferta custodia cautelare.
L'imputato è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena.
Il GUP ha altresì ordinato l'espulsione dell'imputato a pena espiata.
Avverso la detta sentenza ha proposto appello l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendo la ridetemi inazione della pena, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche; in ogni caso, il minimo della pena, la concessione dei benefici di legge e la revoca dell'ordine di espulsione.
L'appello verte solo sulla misura della pena inflitta e non vi sono quindi questioni da dirimere sulla responsabilità penale.
Il difensore ha invocalo una contrazione del trattamento sanzionatorio in ragione della giovane età del prevenuto al momento del fatto e della asserita non particolare gravità delle condotte illecite poste in essere dallo stesso, con particolare riferimento all'esiguità del lucro conseguito (circa 400/500 euro complessivi), ai problemi personali, al pentimento, alla scelta del rito ed alla mancanza di atti di violenza fisica.
Lo scrutinio compiuto dal giudice di prime cure è in realtà culminato in una conclusione del tutto condivisibile e la sentenza va confermata.
La ricostruzione dei fatti contestati all'odierno imputato si fonda sul contenuto di un'articolata attività di indagine compendiata nella comunicazione di notizia di reato del 04.4.2023 a firma dei Carabinieri della Stazione di Palo del Colle, corredata dai relativi allegati (verbale di denuncia orale a firma di Mu.Lu. in data 30.3.2023, verbale di riconoscimento fotografico a cura della Re. in data 3.4.2023; verbale di denuncia orale a firma di Be.He. in data 30.3.2023 e verbale di riconoscimento fotografico a firma della Be. in data 2.4.2023), tutti utilizzabili in virtù del rito prescelto.
In particolare, in data 30.3.2023 le persone offese Re. e Be. denunciavano alcune rapine da loro subite nel corso della loro attività di meretricio svolta in agro di Palo del Colle nei pressi dell'ex SS 96, precisamente sulla complanare SP 228 bis. Nella circostanza, la Re.Mu. riferiva di aver subito una rapina all'interno di un container il giorno 30.03.2023 alle ore 13.15 da "un ragazzo dì età 20/24 ami di corporatura magra, carnagione hi anco, con capelli neri e barba folta nera, lì soggetto, alto 160 cm indossava una maglia di colore blu con maniche lunghe una volta entrato nel container, ha tirato fuori dalla tasca destra dei pantaloni un pugnale di circa 20 cm di lama e mi ha minacciata chiedendomi tutti i soldi dell'incasso. Gli davo tutti i soldi circa 140 euro e lui scappava via sulla strada": La Be. riferiva di aver subito due rapine all'interno di una roulotte i giorni 19.03.2023 alle ore 13.00 e 29.03.2023 alle ore 13.15.
Con riguardo alla prima rapina, raccontava: "alle ore 13.00 circa mi trovavo all'interno della roulotte e all'improvviso si è presentato un giovane a piedi e si è affacciato all'interno della roulotte e mi ha chiesto (pianto denaro prendevo per fare sesso. Gli ho risposto che "prendevo" la somma di euro 20.00 a prestazione. Poi ho notato che lo stesso aveva bevuto alcool e quindi gli ho detta che non avrei fatto sesso con lui perché era ubriaco. A questo punto il giovane si è avvicinato a me e con una mano mi ha afferrato i capelli e con l'altra mano mi ha puntato un coltello alla gola, dicendo "dammi tutti i soldi che hai", "ti ho visto che hai lavorato". Gli ho risposto di stare tranquillo che gli avrei dato tutto quello che avevo. Allora mi ha lasciato e io ho presso tutti i soldi che avevo guadagnato durante la mattinata e glieli ho consegnati. Erano 220.00 euro in contanti di vario taglio la persona era di giovane età, aveva un'età compresa tra i 20 e i 25 anni, di corporatura magra, altezza mt. 1,70 circa, aveva i capelli castani, un po' lunghi ricci, occhi piccoli di colore marrone chiaro, indossava pantalone jeans dì colore nero, una maglietta di colore nero e sopra una felpa con cappuccio di colore blu".
Relativamente alla rapina subita il 29.3.2023. la vittima dichiarava: "verso le ore 13.15 circa, ero con un cliente e quando il cliente è andato via, io stavo per uscire fuori dalla roulotte e ho notato lo stesso giovane (della rapina del 19.03.2023 n.d.r.) che arrivava a piedi correndo già con il coltello in mano verso di me. Ho iniziato a urlare ma lui è entrato direttamente nella roulotte andando a vedere dove avevo i soldi la volta precedente. Non ha trovalo nulla perché avevo cambiato posto, mi ha urlalo contro minacciandomi con il coltello in mano di dargli nuovamente tutti i soldi che avevo guadagnato. Quindi ho preso nuovamente la somma di euro 180.00 in vario taglio e gliel'ho consegnata. Dopo che ha preso i soldi è scappato fuori allontanandosi nella parte retrostante la roulotte nelle campagne vicine".
Il successivo 02.4.2023 la Be.He. tornava presso gli uffici di p.g., riferendo di aver subito una terza rapina dal medesimo soggetto dopo quelle denunciate pochi giorni prima. La donna, dopo aver precisato di aver già denunciato le due azioni predatorie del 19.3.2023 e del 29.3.2023, raccontava che di averne subita una terza nella mattinata del 02.4.2023. Nello specifico, dichiarava "oggi alle ore 11.00 sono stata rapinata nuovamente dallo stesso autore delle precedenti due. Il soggetto (di sesso maschile di età compresa tra i 20 e i 25 anni, di corporatura magra, altezza mt. 1.65 circa, carnagione olivastra, capelli scuri molto ricci, occhi marrone, indossava una maglietta di colore bianco con inserti neri e pantaloni chiarì) è entrato nella roulotte da me occupata brandendo un coltello di circa 20 cm che teneva celato nella manica destra, lo, non appena l'ho visto entrare in roulotte, avendolo riconosciuto quale autore delle precedenti rapine, ho cominciato a muovere ripetutamente a sbracciarmi per cercare di allontanarlo ma lo stesso brandendomi il coltello all'altezza del volto, mi colpiva con alcuni calci, uno dei quali, sferratomi alla gamba sinistra, mi procura il graffio che vi mostro. Fatto ciò e sapendo già dove nascondevo i soldi, avendolo visto nelle altre rapine, prelevava dall'interno di una scatola poggiato nella roulotte la cifra di euro 90,00 che era il mio guadagno odierno. La somma era composta da nr. 1 (una) banconota da IO euro e nr. 4 (quattro) da 20 euro). Lo stesso si è poi dato a precipitosa fuga. Sul posto nell'immediatezza del fatto vi era una pattuglia di Carabinieri alla quale ho immediatamente raccontato tutto. Alle ore 12.40. accompagnata presso la caserma dei Carabinieri di Palo del Colle, mi veniva mostrato un fascicolo fotografico con 6 fotografie e ho indicato in numero 3 come l'autore della rapina".
Per la rapina del 02.4.2023 l'odierno imputato veniva arrestato in flagranza dai Carabinieri di Palo del Colle unitamente al complice Am.Lu. (che lo attendeva all'esterno, in macchina), pure giudicato in un altro procedimento.
Tanto premesso in punto di fatto, risulta evidente l'assenza di elementi di segno positivo che inducano a concedere le invocate circostanze attenuanti generiche ed a rivalutare il trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado.
La Suprema Corte, anche nella sentenza n. 44071/14 della terza sezione penale, ha ripetutamente evidenziato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato.
Come costantemente sottolineato dalla Suprema Corte (v, da ultimo Cass, pen. sez. II n. 9299/19), le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione dì situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo. Le stesse, quindi, presuppongono l'esistenza di elementi positivi, intendendo per tali quelli che militano per una diminuzione della pena che risulterebbe dall'applicazione dell'art. 133 cod. pen.
Come è stato precisato, la ragion d'essere della previsione normativa recata dall'art. 62-bis cod. pen. è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile.
Ne deriva che la meritevolezza dì detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza (cfr. Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017 e SS.UU. n. 20808/19); al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio.
In merito, va sottolineata l'allarmante pervicacia criminosa dimostrata dall'Af., dal momento che lo stesso ha perpetrato le tre rapine contestate (vi è poi anche la quarta del 02.4.2023) a mano armata in un lasso temporale molto ristretto (poco più di dieci giorni tra il primo e l'ultimo episodio contestato).
Egli ha dimostrato una spiccata pericolosità sociale, non esitando a minacciare gravemente le donne, brandendo un coltello, puntandolo alla gola e afferrando la vittima in un caso per i capelli ("mi ha afferrato i capelli e con l'altra mano mi ha puntato un coltello alla gola, dicendo "dammi tutti i soldi che hai", "ti ho visto che hai lavorato": denuncia della Be. relativa alla prima rapina da lei subita), dimostrando una assenza radicale di freni inibitori ed una tendenza al delitto arduamente arginabile.
L'ammissione degli addebiti in alcune spontanee dichiarazioni all'udienza camerale del 20.6.2023 non ha alcuna valenza di collaborazione, data l'esistenza di un quadro probatorio cristallizzato in modo irrecusabile ed estremamente robusto già nelle prime fasi del procedimento alla luce delle dichiarazioni delle vittime, corroborate dal riconoscimento fotografico effettuato da loro effettuato, nonché dall'attività della polizia giudiziaria culminata nell'individuazione di persona compiuta in caserma dopo la rapina del 02.4.2023.
Va rimarcato l'estremo disvalore, umano prima che giuridico, dei fatti contestati. Deve essere debitamente evidenziata la notevole gravità delle minacce e delle violenze fisiche, perpetrate ai danni di due donne diverse e a pochissimi giorni di distanza, a riprova di una accentuata protervia criminale.
Va soppesato anche il grado di particolare vulnerabilità delle donne in questione, alla luce della loro condizione sociale e del contesto in cui sono state perpetrate le condotte.
Il prevenuto era perfettamente a conoscenza della loro condizione e del loro impegno nel campo della prostituzione, si appostava per monitorare lo svolgimento dell'attività e puntava astutamente a colpire quelle donne indifese in una zona isolata, approfittando della situazione per assicurarsi facili guadagni con il minimo rischio.
La difesa ha chiesto di assegnare un peso all'età dell'Al. nato il (…).
Non si ravvisa una incidenza particolarmente significativa dell'età, visto che si tratta di un soggetto che aveva quasi ventiquattro anni al momento delle condotte contestategli.
In ogni caso, va osservato che gli episodi non possono essere di certo ascritti ad una immaturità nel valutare il proprio comportamento secondo le norme del buon vivere civile, atteso che gli atti posti in essere sono stati caratterizzati da una incontenibile e mirala propensione alla realizzazione di una violenza ad ampio spettro, conculcando proprio i primari beni giuridici protetti (patrimonio, incolumità fisica, libertà personale), e, quindi, hanno presentato uno spiccatissimo disvalore presente diffusamente nel sentimento dì una comunità.
Sono stati lesi valori essenziali con condotte caratterizzate da un disvalore percepibile agevolmente da qualunque individuo, a prescindere dalla sua età.
Non vi è dunque spazio per la valorizzazione dell'aspetto dell'età, comunque del tutto obliterato pure dalla pesantezza degli addebiti e dalla pervicace ripetizione delle condotte illecite in uno iato temporale estremamente ristretto. Certa è anche la commissione della quarta rapina del 02.4.2023 per la quale si procede separatamente, come rimarcato da! giudice di prime cure; trattasi di un dato ulteriore della propensione alla commissione di atti predatori violenti.
Un soggetto dotato di siffatta estrema spregiudicatezza non merita benefici di sorta.
Trattasi di un soggetto pericoloso, che con le sue incontenibili condotte illecite ha manifestato una elevata capacità a delinquere.
Non va, peraltro, sottaciuto che l'Af. risulta gravato da una condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti commessa nel 2019 e da un significativo precedente contravvenzionale per porto d'armi commesso nel 2022, a brevissima disianza dai fatti per cui si procede, sicché non è neppure incensurato.
La scelta del rito abbreviato risulta già valorizzata dalla contrazione della pena base nella misura di un terzo e non può produrre duplicazioni di effetti premiali.
La dichiarazione volta a presentare "scuse" in udienza per quanto commesso è talmente vaga e generica da non meritare alcuna concreta pregnanza nella direzione di un possibile ravvedimento effettivo.
Per quanto dianzi evidenziato, non vi è spazio per la concessione di attenuanti e per una rimodulazione della pena, anche perché la sanzione appare congrua ed adeguata ex art. 133 c.p., sia nella pena base (dal momento che lo scostamento dal minimo edittale risulta ampiamente giustificato delle modalità spregiudicate dell'aggressione, dall'uso del coltello, dal lucro perseguito e da quello materialmente ottenuto, dal luogo di privata dimora preso di mira e dalla particolare situazione di vulnerabilità della vittima), che negli aumenti ex art. 81 c.p., avuto riguardo alle singole azioni ulteriori, alle modalità operative prescelte, al lucro perseguito ("dammi tutti i soldi che hai") e concretamente conseguito (comunque certamente apprezzabile per donne costrette a svolgere quelle attività in condizioni estremamente umili), alle caratteristiche dell'arma (trattasi del coltello a scatto sequestrato dai CC il 02.4.2023, con lama a punta lunga 9,5, come da descrizione e fotografia presenti nel verbale di arresto), alla descritta condizione delle persone offese, ai luoghi privati presi di mira ed alla spregiudicatezza materialmente dimostrata.
La richiesta di "benefici di legge" è rimasta vaga ed indeterminata e comunque e palesemente obliterata dall'entità della condanna irrogata, se riferita ai requisiti richiesti dagli artt. 163 e 175 c.p.
L'estrema pericolosità attuale del soggetto è attestala, per il profilo della misura di sicurezza, proprio dalla sconcertante reiterazione delle condotte predatorie in un arco temporale di pochi giorni, dalla commissione anche di una quarta rapina ai danni di una delle vittime (fatto separatamente contestato), dalla scelta callida di colpire persone vulnerabili (prostitute che lavorano in ambienti isolati e strutture di fortuna), dalla tendenza alla sopraffazione con metodi pesantemente intimidatori e con l'uso della violenza (come nella quarta rapina, sebbene non contestata in questo giudizio), dall'uso sfrontato di un'arma, di certo non occasionale come dimostrano l'impiego della stessa in tutte le rapine ed anche il precedente penale annotato nel casellario giudiziale, dal coinvolgimento di un altro soggetto nella rapina del 02,4.2023 (Am.Lu., arrestato con lui dopo aver fatto insieme perdere le loro tracce nel lungo inseguimento in auto ad alta velocità, seminando i CC, a riprova di una determinazione e di una protervia non comuni) e dalla stabile propensione alla commissione di atti violenti ed intimidatori (nell'informativa del 02.4.2023 risulta specificato che il soggetto è stato denunciato per reati di violenza e minaccia commessi nella stazione ferroviaria di Bari ed è stato sottoposto alla misura del DA. urbano in data 07.1.2023). La sentenza impugnata merita dunque piena conferma, con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese di questo grado di giudizio.
Il ruolo gravoso della sezione ha richiesto la fissazione del termine di gg. 90 per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
Letto l'art. 605 c.p.p., conferma la sentenza emessa in data 20.6,2023 dal GUP del Tribunale di Bari ed appellata dall'imputato Af.Is., che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali.
Motivazione in gg. 90.
Così deciso in Bari il 14 marzo 2024.
Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2024.