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Rapina pluriaggravata e lesioni personali: confermata condanna con circostanze attenuanti equivalenti alla recidiva

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Tribunale Gorizia, 23/02/2024, n.124

La rapina pluriaggravata si configura, ai sensi dell'art. 628 co. 3 nn. 3-bis e 3-quinquies c.p., quando l'azione è perpetrata in luoghi di privata dimora e ai danni di soggetti vulnerabili, quali persone ultrasessantacinquenni, con modalità che denotano la precisa volontà di approfittare delle condizioni di debolezza delle vittime. Inoltre, in caso di recidiva reiterata specifica, le circostanze attenuanti generiche, se concesse, devono essere bilanciate con le aggravanti in modo equivalente, senza ridurre la responsabilità né la pena, che deve rispettare il minimo previsto dalle norme speciali.

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La distinzione tra il reato di furto con strappo e quello di rapina risiede nella direzione della violenza esercitata

La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Ba.Se., siccome imputato dei reati a lui ascritti in epigrafe, con decreto che dispone il giudizio immediato emesso in data 2 novembre 2023, è stato citato per l'udienza dibattimentale del successivo 21 dicembre, nel corso della quale, presente l'imputato, il Tribunale ha dichiarato aperto il dibattimento e ha ammesso le prove richieste dalle parti. All'udienza dell'1 febbraio 2024 le parti hanno acconsentito all'acquisizione dell'intero fascicolo delle indagini, con rinuncia all'escussione di tutti i testi e l'imputato ha reso spontanee dichiarazioni; successivamente, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e utilizzabili gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del dibattimento, il Tribunale ha invitato le parti a svolgere la discussione, al cui esito le medesime hanno rassegnato le conclusioni sopra riportate e indi, dopo la deliberazione in camera di consiglio, il Tribunale ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo, indicando in giorni quarantacinque il termine per la redazione della sentenza e disponendo la sospensione del termine di cui all'art. 303, co. 1, lett. c), n. 1), c.p.p. durante la pendenza di quello stabilito per il deposito della motivazione.

Motivi della decisione
All'imputato sono ascritti due fatti di rapina e due fatti di lesioni, realizzati - con modalità similari - a distanza di pochi giorni.

Gli elementi di prova traibili dal compendio probatorio rilevante in vista della decisione, composto dagli atti del fascicolo delle indagini - acquisito con il consenso delle parti - unitamente alle dichiarazioni confessorie dell'imputato, hanno consentito di ricostruire la vicenda oggetto di giudizio nei termini di seguito riportati.

Muovendo dal primo episodio in ordine temporale, la vicenda origina dalla querela sporta da Pa.An. in data 1.8.2023, con la quale la donna lamentava di essere stata avvicinata e aggredita da un uomo sconosciuto nell'androne del proprio condominio. Nello specifico, la Pa. riferiva che la sera precedente, alle ore 19:00 circa, uscita dal negozio (…) di Monfalcone e salita a bordo della sua vettura per rincasare, si era accorta della presenza di una macchina scura, posizionata dietro il suo mezzo in maniera tale da impedirle di uscire dal parcheggio del negozio, la quale dopo qualche istante si era spostata, consentendole di effettuare le dovute manovre e mettersi in marcia. Giunta innanzi alla propria abitazione, la donna si era intrattenuta qualche istante a conversare con la vicina di casa, Sc.Fr., e in tale frangente aveva notato un'automobile, molto simile a quella che poco prima le aveva ostacolato il passaggio negli stalli della (…), arrivare nella zona e parcheggiare; dall'auto era sceso un uomo - poco più che quarantenne, alto circa 170 cm, dai capelli scuri e con indosso una maglia grigio chiaro a maniche corte e un paio di pantaloni scuri - il quale aveva chiesto alle due conversanti se conoscessero un tale "Gi." e, alla loro risposta negativa, si era allontanato.

Spiegava, dunque, la Pa. che il predetto era sopraggiunto pochi istanti dopo, quando, salutata la vicina, stava entrando nell'androne condominiale e le aveva riferito che tale "Gi." abitava proprio nel suo stabile, cosi che la dichiarante lo aveva lasciato entrare all'interno del condominio, convinta che lo stesso dovesse raggiungere l'abitazione dell'amico; tuttavia, all'improvviso e repentinamente, lo sconosciuto l'aveva afferrata con forza, le aveva cinto il corpo con le braccia e l'aveva strattonata, afferrando nel mentre la borsa che la donna indossava a tracolla e, quando lei aveva tentato di resistere all'aggressione e di trattenere la borsa a sè, l'uomo le aveva pestato un piede e l'aveva scaraventata a terra. Conseguentemente, in preda allo spavento, la vittima aveva chiesto aiuto, attirando l'attenzione della vicina Sc.Fr., mentre l'aggressore si era allontanato a bordo della propria auto, scappando in direzione Trieste. La borsa asportata alla vittima, di color cuoio e marca "The bridge", conteneva al suo interno i suoi effetti personali, quali un cellulare, un portafogli con al suo interno la somma contante di euro 250,00, i suoi documenti (patente, bancomat, carta di identità, codice fiscale proprio e del marito), un borsellino di plastica con dei soldi spiccioli e due paia di occhiali. A causa dell'aggressione, la donna aveva riportato le lesioni descritte nel capo 2) di imputazione.

Dagli atti del fascicolo delle indagini emerge poi che Sc.Fr., sentita nell'immediatezza dei fatti dagli investiganti sopraggiunti sui luoghi, aveva confermato quanto raccontato dalla vittima, descrivendo il tale che aveva interrotto le due mentre conversavano in un uomo di circa 45 anni, di carnagione chiara con capelli corti neri, alto circa 165-170 cm, il quale indossava pantaloni neri lunghi e una maglietta grigia.

Le indagini, dunque, si erano snodate tramite l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza del supermercato (…) e delle telecamere posizionate sulle vie percorse dalla donna per fare rientro a casa.

Dalla disamina dei filmati, era possibile accertare che, uscita dal supermercato alle 18:56 e salita a bordo della sua vettura (…), la querelante era stata seguita lungo tutto il tragitto percorso per raggiungere la propria abitazione - ossia lungo Via (…) - da una (…) di colore grigio scuro, dunque da un mezzo del tutto corrispondente a quello descritto dalla querelante come la vettura che le aveva bloccato temporaneamente l'uscita dal parcheggio e a bordo della quale il suo aggressore era fuggito.

La visione dei filmati tratti dalle telecamere collocate in Via (…), consentivano inoltre di ricostruire alcuni segmenti salienti precedenti e successivi all'aggressione della vittima. Più in particolare, si accertava: che Pa.An. era giunta presso la propria abitazione al civico 32 alle ore 19:03:35; che, dopo meno di 30 secondi, il veicolo scuro che l'aveva seguita lungo tutto il tragitto aveva parcheggiato innanzi all'abitazione della donna e dallo stesso era sceso un uomo, il quale - coerentemente a quanto raccontato dalla Pa. - si era diretto verso il suo condominio; che alle ore 19:09:11 il medesimo uomo era corso verso la macchina scura, stringendo in mano una borsa e si era allontanato a bordo della stessa.

Gli investiganti, sempre a mezzo della visione dei filmati delle telecamere cittadine, accertavano poi che la macchina, allontanatasi da Via (…), aveva raggiunto la rotatoria di Via (…) per raggiungere infine Via (…), dove l'uomo era entrato in uno stabile sito al civico n. (…), (ore 19:11:03). Da alcuni dei frame tratti dai predetti filmati, era possibile altresì intravedere alla guida un uomo con indosso una maglietta grigia a maniche corte e con una borsa marrone appoggiata sul sedile passeggero, il che confermava sia la descrizione dell'abbigliamento del ladro resa dalla Pa. che il possesso, da parte dell'uomo, della borsa sottrattale.

Gli accertamenti eseguiti sulla targa della (…) consentivano di appurare che la predetta vettura risulta cointestata a D.Na. e Ba.Se., tra loro conviventi e residenti proprio in Monfalcone, Via (…).

Infine, sottoposte ad individuazione fotografica, sia Pa.An. che Sc.Fr., riconoscevano senza dubbio alcuno l'autore del fatto nell'effige ritraente l'imputato. Venendo agli episodi di rapina e lesioni commessi in data 5 agosto 2023 ai danni di Gi.Si., gli atti d'indagine hanno consentito di accertare pienamente i fatti. Nella querela sporta il 5.08.23 innanzi alla Stazione dei Carabinieri di Monfalcone, Gi.Si. riferiva che quello stesso giorno, giunta a bordo della propria autovettura (…) nel cortile condominiale della propria abitazione alle ore 17:30 circa, dopo essersi recata a fare spesa presso il supermercato (…), mentre era intenta a prelevare le borse della spesa dal bagagliaio aveva notato una macchina scura condotta da un uomo entrare e subito dopo uscire dal cortile.

Pochi secondi dopo, lo stesso uomo si era avvicinato a piedi alla sua automobile e, aperta la portiera anteriore lato passeggero, aveva prelevato la borsa della querelante, dandosi subito dopo alla fuga.

La donna, quindi, si era posta al seguito dell'uomo, nel frattempo salito a bordo della sua vettura, il quale, nonostante la vittima fosse riuscita ad aprire la portiera lato anteriore passeggero, aveva messo in moto l'auto e accelerato, così facendola precipitare a terra e provocandole le lesioni meglio descritte al capo 4) di imputazione.

Riferiva la donna in sede di querela che la borsa sottrattale dal malvivente custodiva i propri documenti, le chiavi di casa, il telefono cellulare, circa euro 35 in banconote e pochi altri spiccioli. Anche in tal caso, le indagini si erano concentrate nell'immediatezza sull'esame delle immagini tratte dalle telecamere di videosorveglianza pubbliche poste lungo il percorso seguito dalla vittima per portarsi dal supermercato verso la propria abitazione: dalle stesse si accertava che l'autovettura (…) - cointestata all'imputato e alla sua convivente - aveva seguito la vettura della persona offesa lungo tutta la via percorsa per giungere presso la propria abitazione, e dunque lungo via Istria, via (…) e via (…). Sempre la visione dei filmati consentiva altresì di accertare il percorso seguito dall'imputato per allontanarsi dai pressi dell'abitazione della vittima.

Gi.Si., inoltre, sottoposta ad individuazione fotografica, aveva riconosciuto nell'effige ritraente l'imputato il soggetto che l'aveva aggredita e le aveva sottratto la borsa. All'esito del vaglio delle prove acquisite, va affermata la responsabilità dell'imputato per i reati al medesimo ascritti poiché ne ricorrono tutti gli elementi costitutivi.

Nessun dubbio si pone in ordine all'ascrivibilità delle condotte all'imputato, non solo in virtù delle prove sopra analizzate che conducono univocamente in tal senso - ossia dai riconoscimenti effettuati dalle persone offesa e dalla teste Sc.Fr. nonché dalle riprese del sistema di videosorveglianza dei locali commerciali e cittadino, oltre che dagli accertamenti relativi all'intestazione del veicolo - ma in forza delle dichiarazioni rese spontaneamente dall'imputato.

Questi, invero, si è detto pentito e avvilito per la condotta tenuta, riferendo di aver agito in una fase di astinenza dall'assunzione di stupefacenti, in tal modo implicitamente assumendosi la paternità degli episodi ora ricostruiti.

Corretta appare inoltre la qualificazione giuridica dei fatti operata dalla Pubblica Accusa. Quanto al capo 1), le modalità dell'azione descritte dalla persona offesa, non lasciano residuare alcun dubbio in ordine all'integrazione della fattispecie contestata.

In punctum iuris è sufficiente richiamare l'insegnamento della Corte di legittimità a mente del quale "la violenza necessaria per l'integrazione dell'elemento materiale della rapina può consistere anche in una spinta o in un semplice urto in danno della vittima, finalizzati a realizzare l'impossessamento della cosa" (cfr., ex plurimis, Cass. 3366/2013). Ebbene, traslati tali principi nel caso di specie, non residuano dubbi in ordine al fatto che la condotta realizzata dal Ba. integri gli estremi del reato di cui agli artt. 628 c.p.: l'imputato, invero, attraverso la condotta violenta consistita nel cingere il corpo della persona offesa, nel pestarle un piede e nello spintonarla a terra, ha ottenuto per tal via il possesso della borsa della donna.

La violenza esercitata sulla donna è altresì riscontrabile dalle lesioni dalla stessa riportate alla spalla e alle due ginocchia a seguito delle lesioni e refertate dai sanitari del Pronto Soccorso il giorno dei fatti.

Ricorre l'aggravante ex art. 628 comma 3 n. 3-quinquies, in quanto la vittima aveva ottant'anni al momento dei fatti e il superamento della soglia di anni sessantacinque era certamente conoscibile dall'imputato, considerato che l'età della persona offesa era superiore di ben dieci anni. Al di là del mero dato anagrafico, peraltro, la persona offesa dal reato - presente in aula all'udienza del 01 febbraio 2024 - mostra (va) un'apparenza assolutamente coerente con la propria età, trattandosi di una donna di media statura, canuta, dalle movenze proprie di una persona di un'età certamente superiore ai sessantacinque anni.

Peraltro, alla luce dell'istruttoria complessiva e dunque dell'analisi di entrambi gli episodi di rapina, pare indubbio che l'imputato abbia scelto di agire ai danni di persone anziane, al fine di assicurarsi la riuscita delle rapine, soverchiando inevitabilmente la forza e la reattività delle persone offese.

Ricorre altresì l'aggravante ex art. 628 comma 3 n. 3-bis c.p., essendosi l'azione consumata all'interno dell'androne condominiale ove era collocata l'abitazione della persona offesa. In parte qua, la giurisprudenza di legittimità, anche recente, ha statuito che si può qualificare come luogo di privata dimora non solo "l'abitazione", ma anche ogni luogo nel quale si può dimorare - con modalità riservate - per un tempo apprezzabile ed in relazione al quale si può esercitare lo ius excludendi alios. Sviluppando tale linea interpretativa deve ritenersi che le "pertinenze" dell'abitazione - come i garage, gli androni, i cortili condominiali e gli ascensori - devono essere considerati luoghi di "privata dimora", sempre che l'accesso agli stessi sia consentito solo se autorizzato e la permanenza al loro interno possa durare per un tempo apprezzabile e con modalità riservate (Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17/02/2022) 26.04.2022, n. 15889).

Ebbene, nel caso di specie, la persona offesa è stata chiara nel riferire che l'aggressione era avvenuta all'interno dell'androne condominiale, luogo pertinenziale della propria abitazione, ove peraltro l'imputato aveva ottenuto accesso - ciò che acclara che lo stesso dovesse essere acconsentito - solo dopo aver riferito alla persona offesa che il suo conoscente (…) ivi abitava.

Parimenti, sussistono i requisiti di tipicità della rapina impropria quando all'editto imputativo formulato al capo 3).

Invero, l'imputato, dopo aver realizzato sottrazione della refurtiva - nella specie perfezionatasi con l'asportazione della borsa della persona offesa Gi.Si. dal sedile anteriore destro dell'autovettura della donna - ha usato violenza nei confronti di quest'ultima al fine di garantirsi il possesso di quanto rubato oltre che l'impunità; più in particolare, la donna - nel tentativo di ostacolare la fuga dell'autore del furto e di rientrare nel possesso della propria borsa, aveva aperto lo sportello del veicolo a bordo del quale si era affrettato l'imputato ed era caduta a terra in seguito all'accelerazione del ladro, operata nella piena coscienza della presenza della donna. In parte qua merita richiamarsi l'insegnamento della Corte di legittimità a mente del quale "ai fini della sussistenza del reato di rapina impropria, la violenza deve essere esercitata nei confronti della persona e deve tendere ad impedire al derubato di ritornare in possesso della cosa sottrattagli ovvero a procurare l'impunità all'agente. La violenza consiste nell'estrinsecazione di energia fisica che arrechi pregiudizio alla persona e può essere esercitata con qualsiasi strumento, e quindi, anche con un mezzo meccanico, quale la automobile, non destinato per sua natura all'offesa. Nel caso di fuga, bisogna verificare, quindi, se non sono stati travalicati i limiti normali di uso dell'autoveicolo ovvero se sono state attuate manovre dirette ad ostacolare l'attività di persone non incombente minaccia alla loro incolumità" (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 4761 del 27/11/1989 Ud. (dep. 03/04/1990) Rv. 183914 - 01).

Ebbene, nel caso di specie possono certo dirsi travalicati i limiti normali di uso di autoveicolo, avendo l'imputato impresso accelerazione allo stesso quando la persona offesa aveva già aperto lo sportello anteriore destro e stava accingendosi a rientrare nel possesso della borsa. Anche nel caso di specie sussistono entrambe le aggravanti di cui all'art. 628 co. 3 nn. 3-bis e 3-quinquies, avendo l'imputato realizzato la condotta nel cortile condominiale e ai danni di una donna ottantacinquenne; anche la Gi. era invero presente in udienza, e aveva delle fattezze fisiche e motorie assolutamente coerenti con la propria età anagrafica. Quanto all'aggravante di cui all'art. 628 co.3 n.3-bis c.p., si intendono richiamate le argomentazioni sopra esposte circa la nozione di privata dimora, che ricomprende certamente anche il cortile condominiale. Sono, infine, da ritenersi pienamente provati i reati di lesione contestati all'imputato ai capi 2) e 4), come emerge sia dalle dichiarazioni delle persone offese che dai referti agli atti. A seguito della condotta violenta agita dall'imputato, Pa.An. riportava invero contusioni alla spalla sinistra e ad entrambe le ginocchia (cfr. referto PS del 31.7.2023). La persona offesa Gi.Si., invece, a seguito dell'episodio del 5 agosto 2023, si recava in Pronto Soccorso, posto che, a seguito della caduta a terra, si procurava una contusione alla spalla sinistra e delle ferite ad entrambe le mani, lesioni riscontrate dal referto in atti (cfr. referto PS del 6.8.2023).

I delitti possono ritenersi avvinti dal vincolo della continuazione sia perché commessi nel medesimo contesto spazio-temporale sia perché è ragionevole presumere, stante le analoghe modalità impiegate nell'azione predatoria, che l'imputato si fosse già rappresentato, al momento della deliberazione dell'originario proposito furtivo, di realizzarne ulteriori. E' possibile concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche in considerazione del pentimento mostrato nel corso delle spontanee dichiarazioni rese innanzi al Collegio, della condotta processuale tenuta - stante il consenso prestato dalla difesa all'acquisizione del fascicolo delle indagini, con conseguente riduzione dei tempi del processo - ed infine della condizione soggettiva del Ba., avendo la difesa dimesso documentazione comprovante problemi di tossicodipendenza dell'imputato, a tal ragione seguito dal Servizio dipendenze area (…).

Tali aggravanti vanno bilanciate in equivalente rispetto alla contestata recidiva. Invero, l'imputato è gravato da molteplici precedenti (recidiva reiterata) aventi ad oggetto principalmente reati contro il patrimonio, commessi anche con violenza (recidiva specifica), di alcuni dei quali ha altresì scontato la relativa pena (cfr. punti n. 4 e 6). A tal ragione, oltrechè correttamente contestata, la recidiva va anche applicata poiché la circostanza che il prevenuto abbia commesso il reato per cui si procede dopo aver già subito delle condanne ed aver scontato le conseguenze delle stesse, induce a ravvisare quella più accentuata pericolosità sociale e colpevolezza individuale del reo che valgono a giustificare l'operatività dell'aggravante, volta appunto a remunerare il maggiore disvalore soggettivo del delitto dal medesimo commesso. Non è ravvisabile, nel caso di specie, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità - peraltro non richiesta dalla difesa - sia perché l'importo sottratto, perlomeno alla persona offesa Pa.An., non appare affatto modesto sia perchè, come condivisibilmente sostenuto dalla Suprema Corte, non può ravvisarsi la circostanza in questione nel caso di asportazione del portafogli contenente i documenti identificativi e ciò in considerazione tanto del valore indeterminabile dei medesimi quanto dei pregiudizi connessi alle pratiche necessarie per la loro duplicazione (cfr., sul punto, Cass., Sez. IV, 21 settembre 2021, n. 37795 (dep. 21/10/2021) Rv. 281952 - 02: "in caso di furto di un portafogli contenente bancomat e documenti di identità non è applicabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, in considerazione del valore non determinabile, o comunque di non speciale tenuità, del documento, che non si esaurisce nello stampato, nonché degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, quali le pratiche relative alla duplicazione dei documenti sottratti)".

All'accertamento della responsabilità dell'imputato consegue l'irrogazione di una pena che, valutati gli indici di cui all'art. 133 c.p., deve essere determinata nella misura di anni 9 mesi 4 di reclusione ed euro 3.600,00 di multa.

La pena irrogata costituisce, almeno con riferimento alla componente detentiva, la sanzione minima applicabile all'imputato in relazione ai reati dal medesimo commessi ed è stata individuata nei termini che seguono: pena base per il più grave reato di rapina propria di cui al capo 1) di imputazione, anni 7 di reclusione ed euro 2.700,00 di multa. Ed invero, a mente dell'art.628 co.4 "Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000". Nel caso di specie si verte proprio in tale ipotesi, concorrendo la circostanza aggravanti di cui all'art.628 co. 3 n. 3-bis e 3-quinquies, le quali non sono assoggettabili al giudizio di bilanciamento con le riconosciute attenuanti generiche in forza del comma 4 della stessa disposizione incriminatrice, che recita "le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti". Sul punto vanno poi richiamate le coordinate ermeneutiche rese dalla sentenza della Corte di Cassazione, nella sua massima composizione, in forza delle quali "le circostanze attenuanti che concorrono sia con circostanze aggravanti soggette a giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69 cod. pen. che con circostanza che invece non lo ammette in modo assoluto, devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se sono ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta - per il reato aggravato da circostanza "privilegiata" - se non ricorresse alcuna di dette circostanze" (cfr. SU 42414/2021). In ragione dell'applicazione di tale principio, le circostanze attenuanti generiche sono state ritenute equivalenti alla contestata recidiva e la pena base è stata calcolata partendo dalla pena minima prevista per il reato aggravato dalle circostanze privilegiate; - aumenti ex art.81 co.2 c.p.: anni 2 mesi 4 di reclusione ed euro 900,00 di multa. Detto incremento corrisponde, almeno con riferimento alla pena detentiva, al minimo aumento irrogabile al prevenuto per la continuazione con i delitti di cui ai capi 2), 3) e 4). L'imputato risulta infatti recidivo reiterato, sicché l'incremento minimo per la continuazione va individuato, a norma dell'art. 81, co. 4, c.p., nella misura di un terzo della pena irrogata per il reato base (per la riferibilità del limite minimo di un terzo all'aumento complessivo per la continuazione e non a quello applicato per ciascuno dei reati satellite, si veda Cass., sez. II, 26 novembre 2010, n. 44366), essendo irrilevante in parte qua che le circostanze attenuanti generiche siano state riconosciute equivalenti alla recidiva medesima ("in tema di reato continuato, il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti, Cfr. Sez. U, Sentenza n. 31669 del 23/06/2016 Ud. (dep. 21/07/2016) Rv. 267044 - 01). Tale aumento di pena è coerente anche con il limite di cui all'art. 81, co. 3, c.p. poiché, qualora fosse stato riconosciuto il concorso materiale tra tutti i delitti contestati, sarebbe stata applicata, per i reati di cui ai capi 1) e 3), una sanzione complessiva di certo superiore, posto che per entrambi i capi la pena base sarebbe stata per ciascuno - in ragione delle circostanze aggravanti privilegiate - di anni 7 di reclusione e che a un tanto si sarebbero aggiunti gli aumenti per i due reati di lesione.

Considerata la maggiore gravità del delitto di rapina impropria, il citato aumento è stato ripartito imputando la pena di anni 2 di reclusione al reato di cui all'art. 628 co. 2 c.p. e di mesi 2 a ciascuno dei due delitti di lesioni. La pena pecuniaria, che deve essere incrementata anche qualora i reati satellite non la contemplino (cfr. Cass., Sez. Un., 24 settembre 2018, n. 40983), è stata invece irrogata nella misura di euro 600,00 per il capo 3) ed euro 150,00 per i capi 2) e 4). L'irrogazione di una pena per il reato principale non inferiore ad anni cinque di reclusione importa la condanna alla pena accessoria dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici. Consegue infine per legge la condanna al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia cautelare.

Va infine disposta la restituzione dei beni sottoposti a sequestro (di cui al verbale di perquisizione e sequestro del 19 agosto 2023); in particolare va disposta la restituzione del denaro alle due persone offese, in misura di cui al dispositivo nonché la restituzione di quanto altro in sequestro all'imputato.

P.Q.M.
visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

dichiara

Ba.Se. responsabile dei reati a lui ascritti in rubrica, e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, tenuto conto dell'aumento per l'aggravante privilegiata di cui all'art. 628 c. 3 nn. 3 bis e 3 quinquies c.p., unificati i fatti nel vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni 9 e mesi 4 di reclusione ed euro 3.600,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia cautelare.

Visto l'art. 29 c.p., dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.

Visto l'art. 262 c.p.p. dispone il dissequestro del denaro e la restituzione di euro 35,00 a Gi.Si. e della restante parte a Pa.An.;

dispone il dissequestro e la restituzione all'imputato di quanto altro in sequestro.

Visto l'art. 304 c.p.p., dispone la sospensione del termine di cui all'art. 303 c.p.p. durante la pendenza del termine per il deposito della motivazione.

Motivazione in giorni 45.

Così deciso in Gorizia l'1 febbraio 2024.

Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2024.

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