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Resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate: analisi di una fattispecie in concorso (Giudice Giusi Piscitelli)

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Tribunale Nola, 25/01/2022, n.91

L'azione di resistenza a pubblico ufficiale, integrata dalla condotta di guida pericolosa finalizzata a eludere un controllo, unitamente alla causazione di lesioni colpose agli agenti operanti, comporta l'accertamento della responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 337 e 582 c.p., aggravati dall'art. 585 c.p., con la possibilità di contestare il concorso di reati avvinti dal vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. La concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena si valuta con riguardo all'incensuratezza dell'imputato e alla gravità della condotta.

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La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In seguito ad arresto in flagranza operato dai Carabinieri della Stazione di Acerra in data 16.11.2021, il P,M. disponeva la presentazione degli arrestati Mo.Lu. ed Av.Do. all'udienza del 17.11.2021 per la relativa convalida ed il conseguente giudizio direttissimo.

Alla predetta udienza, sulla scorta della contestazione formulata dal Pubblico Ministero, il Giudice convalidava l'arresto, in quanto operato nel concorso dei presupposti di legge, e disponeva la rimessione in libertà degli imputati, applicando la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla PG.

Instaurato il giudizio direttissimo, gli imputati chiedevano personalmente la definizione del processo con rito abbreviato. Il Giudice ammetteva il rito prescelto concedendo il rinvio al 19.1.2022. In tale data, dichiarati utilizzabili gli atti contenuti nel fascicolo d'accusa nonché quelli acquisiti all'udienza camerale di convalida, invitava le parti a concludere, decidendo all'esito, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, come da dispositivo letto e pubblicato in udienza.

Ritiene questo Giudicante che dagli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, quali il verbale di arresto, la relazione orale resa dall'agente di PG nel corso dell'udienza di convalida, emerga certa ed incontestata la responsabilità penale degli stessi in ordine ai reati a loro ascritti in rubrica. Questi i fatti emersi.

In data 16.11.2021 alle ore 1.24, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Acerra, mentre perlustrava il territorio del Comune di Acerra, notava la vettura (…), targata (…), con a bordo due soggetti, poi identificati, in Av.Do. e Mo.Lu., rispettivamente alla guida e come passeggero.

I predetti alla vista dei carabinieri, percorrevano rapidamente una rotonda riprendendo la strada di provenienza. A fronte dell'atteggiamento sospetto, i Carabinieri decidevano di sottoporre a controllo l'autovettura pertanto azionavano i dispositivi di segnalazione luminosa ed, affiancatisi al veicolo in via (…) incrocio via (…), intimavano agli occupanti l'Alt mediante la paletta rifrangente.

II conducente dell'autovettura, Av.Do., omettendo di ottemperare all'ALT, aumentava la velocità e, al fine di sottrarsi all'identificazione ed al controllo delle forze dell'ordine, si dava alla fuga percorrendo ad alta velocità le strade cittadine del Comune di Acerra, adottando manovre di guida pericolose.

La fuga pericolosa si protraeva per circa 6 km: i prevenuti a bordo del veicolo Citroen C2, targato (…) imboccavano strade contromano, percorrevano in retromarcia alcune strade, si avventuravano ad alta velocità su strade con passaggi riservati ai pedoni e ciclisti, danneggiando la vetrina di un esercizio commerciale nonché le auto di servizio della P.G., così mettendo in pericolo l'incolumità delle forze dell'ordine nonché degli utenti della strada.

Come emerge dal verbale di arresto, più volte il passeggero Mo.Lu. indicava al conducente, Av.Do., il percorso da intraprendere, suggerendogli di girare in una strada piuttosto che in un'altra per sfuggire ai controlli.

Gli imputati arrestavano la marcia soltanto quando, dopo aver danneggiato la vetrina di un negozio, erano bloccati da una voltante del nucleo Norm CC. Castello di Cisterna, accorsa in supporto dei Carabinieri di Acerra.

Nonostante l'auto di servizio avesse chiuso qualsiasi via di fuga, i prevenuti tentavano una manovra di retromarcia, tempestivamente interrotta dalla voltarne che fino a quel momento li aveva inseguiti; per effetto dell'impatto, tra la vettura a bordo della quale gli indagati viaggiavano e quella in uso ai Carabinieri di Acerra, due agenti di P.G. riportavano lesioni guaribili in giorni 10 (cfr. re feriti in atti). Appare opportuno evidenziare che sussiste la penale responsabilità di entrambi gli imputati, e dunque sia del conducente Av.Do., come esecutore materiale, sia del passeggero Mo.Lu., come concorrente morale.

Quest'ultimo difatti, come emerge dal verbale di arresto, più volte partecipava attivamente alla condotta di resistenza indicando, con la mano, al conducente, Av.Do., il percorso da intraprendere, suggerendogli di girare in una strada piuttosto che in un'altra per sfuggire ai controlli. Ciò premesso, questo giudice ritiene che non vi sia motivo di dubitare dell'attendibilità del contenuto della annotazione di p.g., attesa l'assenza di incongruenze o di altri vizi logici che la hanno caratterizzata e considerata.

Il verbalizzante, d'altro canto, oltre a ricostruire con precisione ogni singola fase dell'indagine cui ha partecipato, ha riportato anche gli elementi di contorno degli eventi e ciò fa propendere per la attendibilità del narrato offerto, dato questo che va letto in uno alla credibilità del propalatore, rivestendo questi, nell'esercizio delle proprie funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale, veste, questa, che lascia presupporre mancanza di interesse privato all'esito del processo.

Alcun dubbio può sorgere dunque in ordine alla assoluta attendibilità e precisione della ricostruzione operata dalla P.G..

Nel corso delle spontanee dichiarazioni gli imputati chiedevano scusa per quanto accaduto, affermando - in maniera poco plausibile - che considerata l'ora tarda non si erano resi conto immediatamente dell'alt.

In punto di diritto, può affermarsi che la condotta realizzata dagli imputati integra sicuramente gli estremi del reato di resistenza a pubblico ufficiale, sussistendone i presupposti oggettivi e soggettivi. In particolare, la Corte di legittimità ha chiarito che integra il reato di cui all'art. 337 c.p. la condotta del soggetto che tenta la fuga in macchina mettendo in pericolo, a cagione della guida spericolata, la vita di terze persone (cfr. Cass. 20,11.2009, n. 46618; Cass.18.09.2009, n. 41419), o compie una serie di manovre finalizzate a impedire l'inseguimento, così inducendo nell'inseguitore una percezione di pericolo per la propria incolumità (Cass. 17.4-16.7.2012, n. 28477) ovvero ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida oggettivamente pericolosa, l'incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada (cfr. Cass. sez. vi, 8.3.2016, n. 17378).

Nel caso di specie, per quanto emerge dalla ricostruzione dei fatti sopra riportata, non vi è alcun dubbio che gli imputati hanno tenuto una condotta tesa ad impedire il compimento di un atto di ufficio da parte dei pubblici ufficiali, opponendosi ad un ordinario controllo della P.G. operante, fuggendo alla guida del suo veicolo ad altissima velocità e ponendo in essere una condotta di guida pericolosa tale da creare una situazione di pericolo per l'incolumità sia degli inseguitori sia degli altri utenti della strada. E dunque corretta la qualificazione giuridica data ai fatti, venendo in rilievo una condotta volta ad ostacolare concretamente l'esercizio della funzione pubblica.

Non sussistono inoltre dubbi, sotto il profilo psicologico, in ordine al fatto che la condotta violenta è stata posta in essere con la volontà di opporre una forza di resistenza positiva all'esercizio di una pubblica funzione, ossia, nel caso di specie, accettando il rischio che potessero con essa determinarsi danni alle persone.

Altresì la piattaforma probatoria portata al vaglio di questo Tribunale ha dimostrato la sussistenza del reato di lesioni aggravate di cui agli artt. 582 c 585 c.p., sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo, che sotto il profilo di quello oggettivo. Per quanto infatti riguarda la condotta contestata, la prova della sua sussistenza emerge dall'annotazione di PG e dal referto medico in atti: difatti, in seguito alla condotta di guida gli agenti di PG Ta.Pa. e De.Do. riportavano lesioni giudicate guaribili dal Pronto Soccorso in 10 gg., s.c. in quanto veniva diagnosticato "Trauma contusivo collo e spalla".

Non vi è dubbio, sulla scotta del materiale probatorio, che gli imputati hanno quindi, mediante violenza, cagionava a ciascuna persona offesa lesioni, da cui derivava una malattia, dovendosi intendere per essa qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, anche, come nel caso in esame, localizzata o circoscritta, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali, che comunque hanno comportato un processo di reintegrazione sia pur di breve durata. Sul punto questo giudice aderisce infatti all'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale "il concetto clinico di malattia richiede il concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalità, anche di modesta entità, a cui può anche non corrispondere una lesione anatomica, e di quello di un fatto morboso in evoluzione a breve o lunga scadenza, verso un esito che potrà essere la guarigione perfetta, l'adattamento a nuove condizioni di vita, oppure la morte" (cfr Cass. Pen. Sez. V n. 714/1999).

In relazione a tale reato, non vi è dubbio che la condotta violenta sia stata consapevolmente posta in essere dagli imputati, in quanto con la condotta di guida hanno accettato il rischio che del verificarsi dell'evento.

Per il reato di lesioni, sussiste altresì l'aggravante della connessione teleologica, a nulla rilevando che reato-mezzo e reato-fine siano integrati dalla stessa condotta materiale (Cass. IV n. 32703/2014).

In conclusione va quindi dichiarata la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati a loro ascritti in rubrica.

Sussiste la recidiva contestata all'imputato Av.Do. gravato da due precedenti penali per detenzione di sostanze stupefacenti, di cui una delle condanne divenuto irrevocabile negli ultimo quinquennio.

Non sono emersi elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle attenuanti generiche atteso la gravità della condotta posta in essere. La resipiscenza mostrata solo in seguito all'arresto in flagranza non si ritiene poi valorizzabile a tal fine.

Va rigettata in ultimo la richiesta difensiva di applicare l'art. 131 bis c.p. che tuttavia non è applicabile rispetto al reato di cui all'art. 337 c.p., commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.

Circa la compatibilità dell'art. 131 bis c.p. con il reato di cui all'art. 337 c.p. si è espressa anche la Consulta la quale espressamente ha ribadito che: "l'esclusione del titolo di reato di cui all'art. 337 cod. pen., dalla sfera applicativa dell'esimente di tenuità corrisponde quindi - secondo un apprezzamento discrezionale non manifestamente irragionevole - alla peculiare complessità del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, peraltro rimarcata anche dalle sezioni unite della Corte di cassazione, laddove hanno osservato che il nomale funzionamento della pubblica amministrazione tutelato dall'art. 337 cod. peti, va inteso "in senso ampio", poiché include anche "la sicurezza e la libertà di determinazione" delle persone fisiche che esercitano le pubbliche funzioni (sentenza 22 febbraio-24 settembre 2018, n. 40981) (sent. 5 marzo 2021, n. 30).

Sicché, valutati i criteri tutti di cui all'art. 133 c.p., stimasi equo applicare:

- Av.Do., la pena di anni uno e mesi due di reclusione così calcolata: pena base anni uno di reclusione, aumentata per la recidiva contestata ex art. 99 comma 4 c.p., anni uno e mesi otto di reclusione, aumentata di mesi uno di reclusione ex art. 81 c.p., ridotta la pena per il rito prescelto, fino alla pena inflitta.

- a Mo.Lu. la pena di mesi otto di reclusione così calcolata: pena base mesi undici di reclusione, aumenta di mesi uno di reclusione ex art. 81 c.p., ridotta per il rito prescelto fino alla pena inflitta. Consegue di diritto, ex art. 535 c.p.p., la condanna del reo al pagamento delle spese processuali. Concede la sospensione condizionale della pena al solo Mo., allo stato incensurato.

Letto l'art. 300 comma 3 dichiara nei confronti di Mo.Lu. l'inefficacia della misura cautelare in atto (obbligo di presentazione alla PG), attesa la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

I notevoli carichi che gravano questo Tribunale giustificano il più lungo termine previsto per il deposito della motivazione.

P.Q.M.
Visti gli artt. 438 e ss, 533, 535 c.p.p., dichiara Av.Do. e Mo.Lu. colpevoli dei reati a loto ascritti in rubrica e, ritenuti i reati avvinti dal vincolo della continuazione, ridotta la pena per il rito prescelto, li condanna:

- Av.Do. alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;

- Mo.Lu. alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Concede il beneficio della sospensione condizionale della pena nei confronti del solo Mo.Lu.

Letto l'art. 300 comma 3 c.p.p. dichiara inefficace nei confronti di Mo.Lu. la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla PG.

Riserva i motivi in giorni 30.

Così deciso in Nola il 19 gennaio 2022.

Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2022.

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