Corte appello Torino sez. IV, 02/10/2019, n.6047
La recidiva deve essere valutata sulla base dell'eterogeneità o omogeneità del comportamento rispetto ai precedenti reati e alla capacità di evidenziare una maggiore pericolosità sociale. Le circostanze attenuanti generiche possono prevalere sull'aggravante, qualora le peculiarità del caso concreto e le condizioni dei soggetti coinvolti giustifichino una mitigazione della pena, mantenendola proporzionata alle condotte poste in essere.
Svolgimento del processo
H.M. e D.R. sono stati condannati dal Tribunale di Torino alla pena di 10 mesi di reclusione ciascuno, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, per condotte avvenute in danno di alcuni agenti della Polizia Municipale, Intervenuti per eseguire lo sgombero un Immobile di proprietà ATC di Torino, all'interno del quale i due imputati si erano barricati.
Alla sig. D. è stata applicata la sospensione condizionale della pena; a entrambi gli imputati, è stata concessa la non menzione della condanna.
All'udienza camerale del 26 settembre 2019, gli imputati, regolarmente avvisati, non hanno partecipato.
Il Procuratore Generale ha concluso per la riforma parziale della decisione, con il riconoscimento a D. delle circostanze attenuanti generiche e rideterminazione della relativa pena.
La difesa appellante ha chiesto che fossero accolti i motivi d'appello.
All'esito della camera di consiglio, è stata pronunciata la sentenza, con lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1. I fatti non vengono contestati dagli imputati che, con l'appello, lamentano soltanto l'eccessività della pena e l'esclusione della recidiva.
I fatti sarebbero meritevoli della pena minima, per il corretto comportamento processuale degli imputati, la disperazione sottesa alla condotta di reato, originata dalla necessità di trovare una sistemazione abitativa per la figlia in tenera età.
Secondo l'appellante, la recidiva di H. può essere esclusa, considerando l'autonomia di tale comportamento, eterogeneo e anomalo rispetto alle precedenti condanne, per cui non esprimerebbe quella maggior pericolosità dell'imputato, suscettibile di essere tradotta nell'aggravamento sanzionatorio previsto all'art. 99 cp.
Infine, si chiede che le circostanze attenuanti generiche siano valutate in prevalenza rispetto all'aggravante con l'irrogazione della pena minima.
2. La decisione deve essere riformata, in parziale accoglimento dei motivi di doglianza svolti in appello.
Con riferimento alla posizione di H., va premesso che non può essere accolta la richiesta di esclusione della recidiva, a fronte di una serie consistente di reati (rissa, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e porto illegale di armi, danneggiamento), avvenuti in un arco temporale contenuto e sintomatici, se considerati in combinato con l'odierno episodio, di disprezzo sia per beni giuridici come il patrimonio, sia, più gravemente rispetto ai parametri costituzionali, dell'altrui incolumità.
Si ricorda che, nel caso di specie, l'aggressione oppositiva - integrante il delitto di resistenza a pubblico ufficiale - è stata rivolta tre agenti, intervenuti per lo sgombero.
Ciò premesso - e considerato che gli effetti della recidiva sono stati obliterati mediante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - la pena deve essere contenuta nel minimo edittale, proprio in considerazione delle peculiari condizioni in cui la vicenda si è sviluppata.
La sanzione irrogata a H. deve essere quindi ridotta a 7 mesi di reclusione (PB, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, 7 mesi di reclusione, aumentata per la continuazione interna (dovuta alla pluralità di vittime) a 7 mesi, 15 gg. di reclusione, aumentata per il reato di lesioni a 10 mesi, 15 gg. di reclusione, ridotta per il rito.
Per quanto riguarda la sig. D., le circostanze attenuanti generiche debbono essere rivalutate secondo il giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante, per cui la pena va rideterminata in mesi 5 di reclusione (PB, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, 7 mesi di reclusione, aumentata per la continuazione interna a 7 mesi, 15 gg. di reclusione, ridotta per l'art. 62 bis cp a 5 mesi di reclusione, aumentata per il reato di lesioni a 7 mesi, 15 gg. di reclusione, ridotta per il rito).
Segue la conferma delle restanti statuizioni della decisione appellata.
P.Q.M.
V. gli artt. 593 e ss; 605 cpp
In parziale riforma della sentenza appellata, riduce la pena inflitta a H.M. a mesi 7 di reclusione;
ritenute le già concesse circostanze attenuanti generiche in prevalenza sull'aggravante, ridetermina la pena inflitta a D.R. in mesi 5 di reclusione;
conferma nel resto.
Torino, 26 settembre 2019.