top of page

Le aggravanti speciali dell’usura si applicano a tutte le ipotesi previste dall’art. 644 c.p., comprese quelle con interessi sotto il limite legale

Usura

Cassazione penale sez. II, 10/10/2023, n.4906

Le aggravanti ad effetto speciale di cui all'art. 644, comma 5, c.p. sono applicabili a tutte le ipotesi di usura, ivi comprese quelle disciplinate dal comma terzo, seconda parte, essendo quella di cui all'indicata disposizione incriminatrice una norma a più fattispecie. (In motivazione, la Corte ha precisato che le norme di cui ai commi terzo e quarto individuano in concreto, in relazione a casi in cui gli interessi risultano inferiori al limite legale, le caratteristiche sintomatiche dell'usurarietà della prestazione, sicché integrano, a livello sistematico, le fattispecie incriminatrici di usura descritte al primo e secondo comma dell'art. 644 c.p.).

Le aggravanti speciali dell’usura si applicano a tutte le ipotesi previste dall’art. 644 c.p., comprese quelle con interessi sotto il limite legale

Usura: lo stato di bisogno può essere provato dalla misura degli interessi pattuiti e dalle condizioni onerose del prestito

In tema di usura, la testimonianza della vittima sugli interessi esorbitanti può integrare la prova del reato

Usura: sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla natura usuraria degli interessi

Usura: sulle “condizioni di difficoltà economica o finanziaria” della vittima

Usura: sulla condotta frazionata o a consumazione prolungata

Confisca obbligatoria per usura: la parte civile può chiedere la revoca dimostrando un fatto nuovo successivo al giudicato

L’aggravante dell’usura per prestiti destinati ad attività imprenditoriali si applica anche senza lo status formale di imprenditore

Il reato di usura si configura con interessi esorbitanti che presumono lo stato di bisogno della vittima

Usura: sull'aggravante dello stato di bisogno

Usura: è un reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata

Usura: si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi usurari

Hai bisogno di assistenza legale?

Prenota ora la tua consulenza personalizzata e mirata.

 

Grazie

oppure

PHOTO-2024-04-18-17-28-09.jpg

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata in data 21/12/2012 nei confronti di Te.Ma. e De.En. per il delitto agli stessi ascritto in concorso (644, comma primo e quinto, n. 1, 2, e 4 cod. pen.). 2. Te.Ma. ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 644 cod. pen. ed inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen., nonché vizio della motivazione perché manifestamente illogica nel definire la condotta contestata quale usura in concreto e, pur tuttavia, nel ritenere applicabili le aggravanti speciali oggetto di contestazione, nonostante la previsione di cui all'art. 644 cod. pen., così conseguentemente ritenendo non prescritto il delitto contestato. Se effettivamente il fatto contestato si deve ritenere un'usura in concreto le aggravanti ad effetto speciale non sono applicabili e il delitto si deve ritenere prescritto. 2.2. Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale, nonché manifesta illogicità della motivazione; nel ritenere la responsabilità del ricorrente la Corte di appello ha seguito un criterio di mera verosimiglianza ed ha attribuito rilievo determinante ad un dato meramente indiziario a carattere non univoco, ovvero la bozza redatta da una segretaria con la quale si prevedeva la dazione in garanzia dell'immobile per l'importo di euro 280.000,00 su carta della Dharma Srl; è stata del tutto omessa l'estraneità del Te.Ma. quanto alla redazione del documento in questione, anche considerato che l'attività svolta dallo stesso è stata esclusivamente quella di mettere in contatto la persona offesa con il De Martini, essendosi occupato perché di sua competenza della effettiva estinzione delle procedure esecutive in atto nei confronti della persona offesa. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione nel senso della manifesta illogicità della stessa nella considerazione della congruità della pena, avendo la Corte di appello richiamato l'elevata capacità a delinquere, sebbene in primo grado, anche in considerazione dell'incensuratezza del Te.Ma., fossero state concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le aggravanti contestate. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato, perché proposto con motivi infondati e non consentiti. 2. Quanto al primo motivo di ricorso, occorre in via preliminare osservare che la Corte di appello ha chiaramente ritenuto sussistente nel caso in esame un'usura aggravata secondo l'imputazione elevata, descrivendo compiutamente la condotta posta in essere, i ruoli svolti dagli imputati, ed in particolare dal Te.Ma., oltre alla ricorrenza degli elementi integranti le circostanze aggravanti contestate (attività commerciale svolta dalla persona offesa Ca.Sa., la qualità di amministratore della Money § Consulting Sas del Te.Ma., la tipologia di accordo intercorrente tra Ca.Sa., Te.Ma. e De.En., la concessione dell'immobile di proprietà della Ca.Sa. in garanzia, il con ferimento di procura speciale per la vendita del bene al Te.Ma.), con una motivazione articolata e logica, che non si presta a rilievi in questa sede. Ciò posto, è evidente come, tenuto conto dell'epoca di commissione del fatto per come contestato (17/01/2007), il termine di prescrizione non fosse decorso al momento della decisione di appello. 3. Né appare fondato il richiamo effettuato dalla difesa al tema della usura in concreto, quale effettiva ipotesi che sarebbe stata ritenuta ricorrente dalla Corte di appello; circostanza questa che di per sé escluderebbe, secondo la prospettazione difensiva, la possibilità di contestare le circostanze aggravanti oggetto di imputazione, con conseguente decorso del termine di prescrizione. In tal senso, occorre considerare come quella resa dalla Corte di appello sia una motivazione che è stata articolata al fine di rigettare l'allegazione difensiva secondo la quale nel caso in esame sarebbe riscontrabile una truffa contrattuale. Il giudice di secondo grado ha chiarito come tali allegazioni, lungi dal poter portare effettivamente a ritenere integrata una truffa contrattuale, potevano al massimo essere considerate quali elementi validi a supportare una difesa a sostegno dell'eventuale integrazione di una usura in concreto, tuttavia smentita dall'insieme di considerazioni precedentemente spese nel senso della piena integrazione dell'ipotesi di prestazione usuraria aggravata, con tasso pari ad una aliquota superiore del 200%. 3.1. Il motivo proposto, inoltre, non coglie nel segno nel momento in cui afferma che, ove si ritenesse integrata l'usura in concreto, il delitto ascritto sarebbe prescritto non essendo applicabili le aggravanti ad effetto speciale contestate. In tal senso, occorre considerare che l'analisi sistematica e letterale della disposizione richiamata evidenzia come a tutte le ipotesi previste dall'art. 644 sono applicabili le circostanze aggravanti previste dal comma quinto, comportanti l'aumento della pena da un terzo alla metà e, quindi, ad effetto speciale, atteso che l'art. 644 cod. pen. rappresenta norma a più fattispecie che incrimina indistintamente sia la c.d. "prestazione usuraria", di cui al comma primo dell'art. 644 cod. pen., - che può avere ad oggetto denaro (c.d. usura pecuniaria) o altra utilità (c.d. usura reale) - che la "mediazione usuraria" di cui al comma secondo. Le disposizioni di cui al comma terzo e quarto valgono poi a connotare tali fattispecie di cui al comma primo e secondo, chiarendo la portata dei tassi usurari per come previsti per legge o in diverse condizioni sintomatiche della usurarietà della prestazione, determinandone le caratteristiche sintomatiche "in concreto", seppure per interessi inferiori al limite legale, tenuto conto delle modalità del fatto e del tasso medio praticato per operazioni similari, fornendo un chiaro indice ermeneutico in tal senso, caratterizzato dalla correlazione tra la sproporzione della prestazione di denaro o della diversa utilità quando chi ha dato o promesso si trovi in condizioni di difficoltà economica e finanziaria. Le previsioni predette sono, dunque, strettamente correlate tra loro nel ricostruire la disciplina in tema di usura nella sua struttura di norma a più fattispecie, con particolare riferimento alla caratterizzazione in concreto della prestazione usuraria e della mediazione usuraria, alle quali, nella loro diversa connotazione, integrata dalla previsione di cui al comma terzo e quarto, possono certamente essere applicate le circostanze aggravanti ad effetto speciale di cui al comma quinto, in assenza di qualsiasi profilo di incompatibilità delle stesse rispetto alla ricostruzione della fattispecie imputata, anche tenendo conto del criterio della sproporzione in presenza di condizioni di difficoltà economica e finanziaria. Ciò risponde, senza alcun dubbio, anche alle finalità della normativa, per come riformata, rispetto alle originarie previsioni del codice Rocco. In tal senso si deve ricordare che un primo intervento di modifica è costituito dall'art. 2-quinquies d.l. n. 306 del 1992, al fine di contrastare le crescenti interconnessioni del reato con la criminalità organizzata ed il conseguente inserimento di questa nel mercato, con assunzione di una posizione di controllo dell'impresa "sovvenzionata" e con il reinvestimento dei proventi di illecita provenienza. Dunque, mantenuta la struttura dell'illecito, è stato inasprito il trattamento sanzionatorio, con riflessi anche sul piano processuale, e introdotta un'aggravante speciale per i fatti commessi in esercizio attività professionale o di intermediazione finanziaria. Era stata, inoltre, introdotta, con l'inserimento dell'art. 644-bis, la fattispecie di "usura impropria", ipotesi più lieve e speciale rispetto a quella di cui all'art. 644, commessa ai danni ai danni dell'esercente un'attività imprenditoriale o professionale in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Tale disciplina è stata tuttavia considerata non adeguata ai parametri di legalità penale per la mancata specifica individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie, tanto da raggiungere una diversa e più articolata considerazione con la legge n. 108 del 1996, recante "Disposizioni in materia di usura", la cui ratio è da individuare nella finalità di rendere più agevole l'accertamento del reato con sanzioni penali e civili di maggiore portata riferite alla condotta illecita. È così emersa l'attuale struttura del delitto di usura integrata dal superamento di un tasso obiettivamente usurario, legalmente predeterminato, ma è stata anche prevista, per evitare vuoti di tutela, a norma dei commi primo e terzo, seconda parte, una forma residuale di usura in concreto, in cui la valutazione dell'usurarietà non è operata, in astratto, dal legislatore, ma permane in capo al giudice e rispetto alla quale rileva lo stato di difficoltà economico-finanziario della persona offesa, pur non richiedendosene l'approfittamento, con condotte che vanno ad integrare la complessiva previsione relativa appunto alla prestazione usurarla, con ricomprensione anche delle condotte previste dall'art. 644-bis cod. pen. che era stato contemporaneamente abrogato. 4. Il secondo motivo di ricorso non è consentito. Invero il ricorrente richiama una violazione di legge, per poi concentrarsi sul vizio di motivazione, proponendo nella sostanza una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, basata su considerazioni limitate e parcellizzate quanto al cospicuo insieme di elementi di prova analizzati dalla Corte di appello con motivazione logica ed articolata che non si presta a censure in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), in presenza tra l'altro di motivi del tutto reiterativi, che non si confrontano con la persuasiva considerazione della Corte di appello, che ha richiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta al ricorrente, in senso del tutto conforme al giudice di primo grado. In tal senso si deve ricordare che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01). Pertanto, in presenza di una "doppia conforme" anche neH'/ter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; da ultimo v. Sez. 3, n. 13266 del 19/02/2021, Quatrini, non mass.). 5. Il terzo motivo di ricorso è infondato, oltre che generico nella sua formulazione, quanto alla asserita ricorrenza di violazione di legge e alla presenza di motivazione manifestamente illogica in ordine alla congruità della pena. La Corte di appello ha richiamato la congruità della pena inflitta dal giudice di primo grado, analizzandone la portata in relazione alle caratteristiche del fatto ed alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., con particolare riferimento all'elevata capacità a delinquere. Il richiamo all'intervenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche appare eccentrico rispetto al tema della congruità della pena, rispetto al quale per come articolato in primo grado e confermato dalla Corte di appello non emergono profili di evidente irragionevolezza (anche attesa la motivazione resa anche dal giudice di primo grado proprio per connotare la particolare gravità della condotta, indice di spiccata capacità a delinquere, in correlazione all'elevato saggio degli interessi usurari praticati). La censura è dunque infondata, atteso che la valutazione relativa alla congruità della pena non è in alcun modo sintomatica di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed è invece sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele, Rv. 281217-01). Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). 6. Il ricorso deve essere in conclusione rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 ottobre 2023. Depositata in Cancelleria il 05 febbraio 2024.
bottom of page