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Usura: sulla condotta frazionata o a consumazione prolungata

Usura

Cassazione penale sez. V, 24/06/2014, n.42849

Risponde del delitto di concorso in usura - reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata -, il soggetto che, in un momento successivo alla formazione del patto usurario, ricevuto l'incarico di recuperare il credito, riesce ad ottenerne il pagamento, laddove invece, se il recupero non avviene, l'incaricato risponde del reato di favoreggiamento personale o, nell'ipotesi di violenza o minaccia nei confronti del debitore, di estorsione, atteso che in tali casi il momento consumativo dell'usura rimane quello originario della pattuizione.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Il PM presso il Tribunale di Potenza ricorre avverso il provvedimento dell'organo del riesame in data 24-3-2014 con cui è stato rigettato l'appello proposto dallo stesso PM avverso l'ordinanza del Gip reiettiva della richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di L.R., P. S., Pa.Sa.Fa. e M.R., i primi tre indagati per il reato di abusiva intermediazione finanziaria, il quarto per concorso in usura aggravata e per un reato satellite. 2. In fatto risulta che M., su richiesta di Pe.Sa., destinatario di un mutuo usurario da parte di L. e di P., aveva ottenuto una dilazione in favore del Pe. nella restituzione del prestito ed aveva poi consegnato al L., a parziale tacitazione del debito, una somma ricevuta dal Pe. stesso. 3. Il tribunale riteneva in sostanza che non ricorressero i gravi indizi del concorso in usura avendo M. agito su imput non già degli usurai, ma del conoscente Pe. che gli si era rivolto a causa della sua nota caratura delinquenziale, ed escludeva, in subordine, la configurabilità del favoreggiamento personale. 4. Il PM ricorrente, nel dedurre erronea applicazione della norma incriminatrice, richiama la giurisprudenza di questa corte secondo la quale l'incaricato della riscossione del credito usurario concorre nell'usura, reato la condotta frazionata o la consumazione prolungata, ritenendo irrilevante che il coinvolgimento fosse nato nella specie da una iniziativa della vittima e stigmatizzando l'esclusione della configurabilità del favoreggiamento personale mentre la sua prospettazione subordinata era quella di favoreggiamento reale aggravato dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 71. 5. Quanto ai reati di abusiva intermediazione finanziaria, il tribunale, osservato che Pa. e L. avevano effettuato prestiti usurari agli stessi due soggetti, P. prestiti dello stesso tipo anche ad altri due soggetti, concludeva che nella specie non era possibile ritenere in fatto che l'attività fosse stata rivolta al pubblico, senza contare che i predetti volevano porre in essere finanziamenti a tassi usurari, non già attività di intermediazione finanziaria. 6. Il PM ricorrente deduce al riguardo inosservanza ed erronea applicazione della norma incriminatrice valorizzando la circostanza che le pp.oo. si fossero rivolte agli indagati (anche due ulteriori soggetti quanto al P.) in un lasso di tempo congruamente lungo, nella convinzione di reperire stabilmente presso di loro le risorse finanziarie che non potevano ottenere dai circuiti bancari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va disatteso. 2. Occorre premettere che la doglianza relativa al reato di usura provvisoriamente ascritto al M. muove da un presupposto di indubbia esattezza rispondente all'indirizzo giurisprudenziale di questa corte, evocato dall'impugnante, secondo cui concorre in quel reato, n. 108, appartiene al novero dei reati a condotta frazionata o a consumazione prolungata - colui il quale, in un momento successivo alla formazione del patto usurario, avendo ricevuto l'incarico di recuperare il credito, sia riuscito ad ottenerne il pagamento, mentre negli altri casi, se cioè il recupero non avvenga, l'incaricato risponde del reato di favoreggiamento personale o, nell'ipotesi di violenza o minaccia nei confronti del debitore, di estorsione, posto che il momento consumativo del reato di usura rimane in tali ultimi casi quello originario della pattuizione (Cass. 7208/2013, 17157/2011, 3776/2008, 41045/2005). 3. Erra tuttavia il PM ricorrente laddove, muovendo da tale corretta premessa, ritiene irrilevante, sotto il profilo della sussistenza dei gravi indizi del reato, che il coinvolgimento del M. nel rapporto usurario tra il L. ed il Pe. e la restituzione da parte del primo al secondo di una parte del debito usurario per conto del terzo, fosse nato da un'iniziativa della vittima invece che da un incarico del mutuante L., incarico per contro presupposto, come ineccepibilmente evidenziato dal tribunale, dalla giurisprudenza di questa corte, sulla quale è imperniato il gravame, in tema di concorso nel reato di usura dell'incaricato dell'esazione del credito per conto altrui. 4. Nè l'organo ricorrente ha evidenziato, e comunque allo stato non risulta, che, avendo M. fornito un oggettivo contributo causale alla commissione del reato tramite l'agevolazione di tale esazione, egli abbia agito con la volontà di conseguire o far conseguire vantaggi usurari, a fronte del suo intervento di ausilio al Pe. e nel contempo di riaffermazione del suo prestigio nell'ambiente. 5. Non emerge, cioè, alla stregua del compendio indiziario disponibile, che l'indagato fosse animato dal dolo diretto che caratterizza il reato di usura e consiste nella cosciente volontà di conseguire per sè o per altri vantaggi usurari con la consapevolezza dello stato di bisogno del soggetto passivo, apparendo tale evento soltanto accettato dal M. il quale sembra aver perseguito un altro risultato, quello, come già osservato, di prestare soccorso al Pe., oltre che di riaffermare la propria autorevolezza (Cass. 1789/1983). 6. Manifestamente infondata è poi la prospettazione subordinata della configurabilità del favoreggiamento, sia esso personale o reale, collocandosi l'intervento del M., per quanto sopra, nel corso della commissione del reato e non successivamente ad essa. 7. Riguardo alla censura, relativa al reato di abusiva intermediazione finanziaria mediante prestazione di mutui usurari, provvisoriamente ascritto agli altri indagati, con la quale il PM lamenta inosservanza ed erronea applicazione della norma incriminatrice, essa è neutralizzata dal rilievo in fatto del tribunale secondo cui, essendo i prestiti usurari effettuati da Pa., L. e P. circoscritti ad un esiguo numero di soggetti, ben individuati, in stato di bisogno, non ricorrevano significativi elementi a sostegno dell'ipotesi che l'attività, concretamente rivolta ad una cerchia ristretta di persone, fosse potenzialmente rivolta al pubblico, inteso in senso qualitativo, tali non essendo quelli evidenziati dal ricorrente che fanno leva, piuttosto che sulla direzione nei confronti di un numero non determinato di soggetti, sulla stabilità dell'attività verso i pochi mutuatari. 8. Segue il rigetto del ricorso. P.Q.M. Rigetta il ricorso del P.M.. Così deciso in Roma, il 24 giugno 2014. Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2014
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