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Usura

Usura: è un reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata

Cassazione penale sez. II, 04/06/2014, n.37693

Il delitto di usura si atteggia a reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa in esecuzione del patto usurario compongono il fatto lesivo penalmente rilevante, di cui segnano il momento consumativo sostanziale, e non sono qualificabili come "post factum" non punibile dell'illecita pattuizione. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto configurarsi un nuovo fatto di usura nei confronti dell'imputato che, già rinviato a giudizio per il reato di usura, aveva tentato di incassare le cambiali rimaste in suo possesso).

Note

Norme di riferimento

La sentenza integrale

OSSERVA
Con decreto del 10.01.2014, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara dispose il sequestro preventivo di 90 titoli di credito (cambiali) emessi dalla P.O. del reato di cui sopra D. N.M. in favore dell'indagato D.L., di cui 88 azionate in una procedura esecutiva dalla figlia D. I. e altre due cambiali azionate direttamente dal ricorrente.

Avverso tale provvedimento l'indagato propose istanza di riesame. Il Tribunale di Pescara, con ordinanza del 10.02.2014, l'accolse e annullò, quindi, il provvedimento di sequestro preventivo di cui sopra.

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara che premette che le 88 cambiali sequestrate erano state sottratte al sequestro preventivo disposto nell'ambito del procedimento penale n. 1653/2009 a carico del D., già rinviato a giudizio per il reato di usura continuata ai danni della D.N.M.. Il P.M. evidenzia che l'imputato azionando le predette cambiali tentava di ottenere il pagamento degli interessi usurari in essi titoli contenuti, che se non fossero sfuggiti al sequestro ovviamente non sarebbero stati pagati. Veniva, quindi, iniziato l'attuale nuovo procedimento n. 6411/2012 a carico del D. per il reato di tentata usura che consisteva nel tentativo di ottenere il pagamento di interessi solo pattuititi in precedenza con la P.O. (e rientranti nella fattispecie per il quale è già iniziato il processo) e che il sequestro disposto nel primo procedimento - se avesse potuto estendersi anche alle 90 cambiali de quibus invece sottratte - avrebbe al contrario impedito tale pagamento. Veniva, quindi, chiesto al G.I.P. il sequestro preventivo delle 90 cambiali. Il G.I.P., in data 27.07.2013, rigettava l'istanza sostenendo che la condotta contestata non poteva ritenersi autonoma essendo corollario dell'usura per la quale si procedeva nel fascicolo n. 1653/2009 (rispetto al quale il provvedimento cautelare andava proposto). Il P.M. avanzava richiesta di sequestro, nell'ambito del primo procedimento, al Tribunale di Pescara essendo già in corso il giudizio. Il Tribunale di Pescara rigettava tale richiesta ravvisando un nuovo reato di usura, decisione confermata dal Tribunale del riesame (provvedimento dell'08.11.2013). Alla luce di tali decisioni il P.M. proponeva nuova istanza di sequestro al G.I.P. nell'ambito dell'attuale procedimento; G.I.P. che anche in forza di quanto deciso dal Tribunale del riesame accoglieva l'istanza disponendo il sequestro preventivo. L'indagato D. proponeva istanza di riesame avverso il provvedimento di sequestro disposto dal G.I.P. in data 10.01.2014. Il Tribunale accoglieva l'istanza e annullava il provvedimento di sequestro preventivo non ravvisando una nuova e diversa ipotesi di usura.

Ricorre per Cassazione il P.M. deducendo l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti. In particolare sottolinea che il Tribunale ha errato nel non rilevare che nell'attuale procedimento non è stata contestata l'usura per pattuizione, ma un tentativo di usura "per esercitata pretesa di interessi usurati".

Il P.M. ricorrente conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata ordinanza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Infatti a prescindere dal fatto che già il Tribunale del riesame si era espresso per la sussistenza del nuovo reato, si deve rilevare che la consolidata giurisprudenza di questa Corte afferma che il reato di usura rientra nel novero dei reati a condotta frazionata o a consumazione prolungata perchè i pagamenti effettuati dalla persona offesa in esecuzione del patto usurario compongono il fatto lesivo penalmente rilevante, di cui segnano il momento consumativo sostanziale, e non sono qualificabili come "post factum" non punibile dell'illecita pattuizione (Sez. 2, Sentenza n. 33871 del 02/07/2010 Ud. - dep. 17/09/2010 - Rv. 248132). Inoltre, in tema di delitto di usura, la riscossione degli interessi dopo l'illecita pattuizione integra il momento di consumazione e non costituisce un "post factum" penalmente irrilevante (la Corte ha precisato che il delitto di usura si atteggia a delitto a consumazione prolungata, che perdura nel tempo sino a quando non cessano le dazioni degli interessi; Sez. 2, Sentenza n. 34910 del 10/07/2008 Cc. - dep. 08/09/2008 - Rv. 241818). Appare opportuno riportare la motivazione di quest'ultima decisione di questa Corte di cui si è sopra riportata la massima: "Nè alcuna rilevanza, ai fini dell'esclusione di tale aggravante, può attribuirsi alla circostanza che i detti atteggiamenti surrettiziamente allusivi fossero stati posti in essere successivamente alla originaria pattuizione usuraria.

Rileva in proposito il Collegio che nel reato di usura la riscossione effettiva degli interessi maggiorati non costituisce un posi factum penalmente irrilevante rispetto alla stipulazione dell'accordo usurario, ma coincide con la consumazione del delitto il quale si atteggia, in tal caso, a delitto a consumazione prolungata, perdurando sino a che non cessano le dazioni degli interessi (Cass. sez. 2, 22.5.2002 n. 419); ciò in quanto la dazione effettiva degli interessi usurari convenuti segna il momento consumativo "sostanziale" del reato (Cass. sez. 1, 19.10.1998, n. 11055). Ed in tal senso questa Sezione ha avuto modo di evidenziare che la qualificazione del reato di usura quale delitto istantaneo ad effetti permanenti "non è più attuale ed è stata superata da più recenti decisioni, oltre che ripudiata dalla quasi generalità della dottrina. L'occasione per il mutamento di indirizzo è stata offerta dalla riforma del reato di usura del 1996, che ha introdotto una speciale regola in tema di decorrenza della prescrizione, l'art. 644 ter c.p., il quale stabilisce che "la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale". Tale statuizione, infatti, non è allineata con l'orientamento che attribuiva all'usura la natura di reato istantaneo, sia pure con effetti permanenti, e rappresenta - ad avviso di questo Collegio - un segnale forte di superamento di quella visione del delitto tutta incentrata sul momento della pattuizione.

Così che, anche questa Corte, in una recente decisione ha affermato che "in tema di usura, qualora alla promessa segua - mediante la rateizzazione degli interessi convenuti - la dazione effettiva di essi, questa non costituisce un post factum penalmente non punibile, ma fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna, mediante la concreta e reiterata esecuzione dell'originaria pattuizione usuraria, il momento consumativo "sostanziale" del reato, necessariamente realizzandosi, così, una situazione non assimilabile alla categoria del reato eventualmente permanente, ma configurabile secondo il duplice e alternativo schema della fattispecie tipica del reato, che pure mantiene intatta la sua natura unitaria e istantanea, ovvero con riferimento alla struttura dei delitti cosiddetti a condotta frazionata o a consumazione prolungata" (si veda anche:

Cass. sez. 2, 13.10.2005, n. 41045).

Ora nel caso di specie non vi è dubbio che il fumus - neppure oggetto di contestazione - sulla sussistenza dell'usura già è conclamato perchè vi è stato il rinvio a giudizio per gli altri fatti che hanno coinvolto come P.O. la D.N.M..

L'imputato approfittando, però, che non tutte le cambiali sono state sequestrate (cambiali nelle quali erano inseriti gli interessi usurari pattuiti) ha cercato di monetizzare tali cambiali con procedura esecutiva dopo il rinvio a giudizio e quindi commettendo il reato di tentativo di usura per conseguire il profitto che deriva da tali cambiali che non essendo state sequestrate non hanno formato oggetto del procedimento che è oggi avanti al Tribunale per il giudizio di merito (nè come usura pattizia nè come usura con effettivo pagamento; ciò è confermato dalla decisione del Tribunale di Pescara - che sta procedendo al giudizio contro il D. - che ha respinto la richiesta di sequestro proprio perchè ravvisa un fatto diverso). Si deve comunque rilevare che seguendo le discordi decisioni dei giudici di merito si arriva all'assurdo che il P.M. non riesce a sequestrare le cambiali (che, invero, sono state restituite all'imputato) e che il prevenuto riuscirà, quindi, a monetizzare una parte del suo credito usuraio con grave danno della P.O.; ciò è - con evidenza - contrario alla ratio dell'istituto del sequestro preventivo.

Si deve, pertanto, annullare l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Pescara per nuovo esame.

P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Pescara per nuovo esame.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2014

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