RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla Procura generale avverso la sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di R.R., rilevando la carenza dei requisiti di specificità dell'impugnazione, formulata mediante il mero richiamo per relationem della richiesta formulata dalla parte civile ex art. 572 c.p.p., nonché con l'allegazione della requisitoria del pubblico ministero in primo grado.
2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato due motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge processuale sottolineando, in primo luogo, che la richiesta della parte civile non poteva considerarsi richiamata per relationem, posto che nell'appello si specificava che tale atto costituiva parte integrante dell'impugnazione, cui è stata anche allegata.
Erroneo, inoltre, era il richiamo introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 581 c.p.p., comma 1-bis, in quanto tale norma non era entrata in vigore al momento della proposizione dell'appello ((Omissis)).
Ciò posto, la Corte di appello aveva erroneamente escluso il requisito della specificità dell'appello, non considerando che con l'impugnazione si censurava puntualmente la valutazione probatoria che, da un lato aveva ritenuto attendibili le numerose persone offese escusse, ma al contempo aveva escluso la sussistenza del requisito della "parafamiliarità" rilevante ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 572 c.p..
Il giudice di primo grado, inoltre, avrebbe errato nel non considerare il contenuto delle intercettazioni telefoniche.
Ne' poteva ritenersi sufficiente a sostenere la genericità dell'impugnazione il mero dato relativo alla corposità della sentenza di primo grado (121 pagine) a fronte del ben più sintetico appello della parte pubblica. Sottolinea il ricorrente come il primo giudice, pur avendo dettagliatamente riportato il contenuto dell'istruttoria, non ne aveva colto la rilevanza in punto di diritto.
2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione dell'art. 603 c.p.p., comma 3-bis, nella parte in cui la Corte di appello ha dedotto la genericità dell'impugnazione dal fatto che, in mancanza della specificità dei motivi, non sarebbe stato possibile impostare correttamente la rinnovazione istruttoria. Deduce il ricorrente che nell'atto di appello era stata chiesta la rinnovazione dell'escussione delle parti civili "appellanti", ritenendo che il riferimento doveva chiaramente ritenersi riferito alle parti civili che avevano sollecitato l'impugnazione
della parte pubblica ex art. 572 c.p.p. Inoltre, era stata chiesta
nominativamente la rinnovazione dell'escussione di cinque testimoni, sicché il rilievo formulato dalla Corte di appello deve ritenersi infondato.
3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. Il difensore dell'imputato depositava memoria a sostegno dell'inammissibilità dell'appello e con la quale eccepiva anche l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Preliminarmente deve rilevarsi la mancanza di interesse a dedurre l'inapplicabilità, al caso di specie, del novellato art. 581 c.p.p., comma 1-bis, in quanto la nuova previsione non sarebbe stata applicabile all'appello proposto prima della sua introduzione.
Invero, come evidenziato dalla stessa Corte di appello, la nuova previsione ha recepito il principio giurisprudenziale affermato da Sez.U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv. 268822, secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.
Nel caso di specie, l'inammissibilità deriva dall'applicazione del richiamato principio e, quindi, prescinde dalla diretta applicabilità dell'art. 581 c.p.p., comma 1-bis.
3. Procedendo all'esame del primo motivo di ricorso, la questione da esaminare attiene alla possibilità che il richiamo per relationem contenuto nell'atto di appello, con la quale la Procura generale dichiarava che l'istanza della parte civile ex art. 572 c.p.p. doveva ritenersi "parte integrante" dell'atto di appello, sia o meno idoneo ad escludere la carenza di specificità dell'impugnazione.
La Corte di appello ha richiamato il consolidato orientamento secondo il quale è ammissibile l'appello del pubblico ministero il quale trascriva nel proprio atto d'appello, testualmente e per esteso, le censure proposte dalle parti civili nella richiesta allo stesso presentata ai sensi dell'art. 572 c.p.p., risultando così rispettato il requisito di specificità dei motivi (Sez.3 n. 15205 del 15/11/2019, dep.2020, Rv. 278915; Sez. 4, n. 14014 del 04/03/2015, Rv. 263016; Sez. 5, n. 38700 del 03/05/2019, n. m.; Sez. 4, n. 26886 del 20/02/2019, n. m.; Sez. 5, n. 25846 del 26/03/2019, n. m.; Sez. 5, n. 32650 dell'11/05/2018, n. m.).
Argomentando a contrario la Corte di appello ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello della parte pubblica, in quanto la richiesta delle parti civili non impugnanti non era stata neppure trascritta, non potendosi considerare equipollente a tale atto il mero richiamo per relationem.
E' stata data applicazione, pertanto, al principio secondo cui è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'atto di appello proposto dal pubblico ministero a richiesta della parte civile, ai sensi dell'art. 572 c.p.p., nel quale il P.M. si limiti ad esprimere condivisione per le censure contenute nella predetta richiesta, senza indicare le ragioni del proprio dissenso dalla sentenza impugnata. (In motivazione, la S.C. ha anche precisato che il requisito di specificità può dirsi rispettato qualora nell'atto di appello siano trascritte, testualmente e per esteso, le doglianze contenute nell'istanza della parte civile, ma non nell'ipotesi di un rinvio per relationem a queste ultime) (Sez. 5, n. 41782 del 26/05/2016, Rv. 267864).
Sostiene il ricorrente che tale affermazione non sarebbe corretta, posto che la specificazione contenuta nell'appello secondo cui le richieste della parte civile formavano "parte integrante" dell'impugnazione in uno all'allegazione delle stesse, equivarrebbe alla riproduzione "testuale e per esteso", così come richiesto dalla richiamata giurisprudenza.
3.1. La tesi sostenuta dal ricorrente non è condivisibile, in quanto introduce una indebita equiparazione tra "atto richiamato" e atto "trascritto" nell'appello.
Occorre in primo luogo che il riferimento ad un atto distinto ed autonomo costituisce sempre un rinvio per relationem, anche quanto si utilizzino formule del tipo di quella per cui l'atto richiamato deve intendersi parte integrante, ovvero che debba intendersi come trascritto. Ciò che distingue l'incorporazione di un atto "diverso" e il richiamo per relationem è che nel primo caso si determina una fusione, in un solo atto, del contenuto aliunde formato; nel caso del richiamo per relationem, invece, permane la materiale distinzione tra due atti autonomi e distinti. La differenza non e', come potrebbe apparire, meramente formale, in quanto l'incorporazione, mediante trascrizione integrale o parziale, impone necessariamente un'opera intellettiva di adattamento dell'atto recepito. Il richiamo per relationem, invece, consiste sempre in un rinvio ad un atto diverso, a prescindere dalla formula utilizzata per far intendere che il suo contenuto viene condiviso.
Applicando tali principi alla questione concernente la verifica della specificità dell'appello, ne consegue che solo nel caso in cui il Pubblico Ministero, trascriva nel proprio atto d'appello, testualmente e per esteso, le censure proposte dalle parti civili nella richiesta allo stesso presentata ai sensi dell'art. 572 c.p.p., dimostra chiaramente di farle proprie, assolvendo all'onere di formulare una critica specifica, mirata e necessariamente personale della decisione impugnata.
Tali requisiti non possono ritenersi assolti per effetto del mero rinvio per relationem, atteso che in tal caso le ragioni del dissenso rispetto alla sentenza impugnata sono pur sempre quelle esposte da un soggetto diverso dalla parte che propone l'appello e la mera adesione alle stesse non comporta quella necessaria selezione delle questioni dedotte che rappresenta il requisito imprescindibile per garantire la specificità dell'impugnazione (Sez.4, n. 14014 del 4/3/2015, Bellucci, Rv.263016).
Per completezza, è opportuno sottolineare come analogo principio sia stato recentemente affermato in una fattispecie che, sia pur non identica, è espressione di un principio sostanzialmente sovrapponibile a quello in questa sede affermato.
Si è sostenuto, infatti, che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a un generico rinvio per relationem a quelli redatti, con separato atto, da altro difensore. In quel caso, il richiamo ai motivi dedotti da altro difensore era stato effettuato utilizzando la formula "che qui si intendono ritrascritti", soluzione che non è stata ritenuta equiparabile alla trascrizione dei motivi (Sez.1, n. 778 del 15/11/2022, dep.2023, Carella, Rv.283952). In definitiva, deve affermarsi il principio secondo cui l'utilizzo di formule implicanti il rinvio ad atti "che di seguito devono intendersi ritrascritti", "atti che formano parte integrante", o similari, non è sufficiente per ritenere incardinato il rapporto processuale su motivi esterni rispetto all'atto di impugnazione.
4. Una volta ritenuta l'inammissibilità dell'atto di appello, risulta assorbita l'ulteriore censura concernente la valutazione relativa alla specificità o meno dei motivi in relazione alla rinnovazione istruttoria, trattandosi di aspetto che necessariamente presuppone l'ammissibilità dell'impugnazione in quanto tale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dispone, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2023