RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 21 novembre 2023, la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Co.Lu. contro la sentenza emessa dal Tribunale del capoluogo meneghino in data 12 luglio 2023 di cui ha perciò disposto la esecuzione, condannando inoltre l'appellante alle spese del procedimento;
2. Ricorre per cassazione la Co.Lu. a mezzo del difensore che deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione: richiama la motivazione con cui la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello invocando la previsione di cui all'art. 581 comma 3-ter cod. proc. pen. ma, a suo avviso, omettendo di considerare: che la Co.Lu., già in sede di identificazione, aveva eletto domicilio presso il difensore e che la medesima elezione di domicilio era stata "rinnovata" il 21 giugno 2023 con l'istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato e nuovamente ribadita nel corso dell'esame reso in quella stessa udienza; aggiunge, a conferma, che l'atto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato, correttamente, presso il difensore anche per conto della stessa imputata;
3. La Procura Generale ha trasmesso la requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che il motivo è manifestamente infondato alla luce della previsione contenuta nel comma I-ter dell'art. 581 cod. proc. pen. da leggere in stretta correlazione con quella che impone la notifica dell'atto di citazione a giudizio, in caso di impugnazione, presso il domicilio dichiarato o eletto in quei termini nonché, per altro verso, dell'art. 164 cod. proc. pen. e, inoltre, del comma primo dell'art. 156 cod. proc. pen. quanto alla durata della elezione di domicilio; di qui, secondo l'ufficio della Procura Generale, la impossibilità, per l'imputato impugnante, di "utilizzare", nemmeno attraverso il suo "richiamo", l'elezione o la dichiarazione di domicilio già formalizzata in precedenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché articolato su una censura manifestamente infondata.
1. L'art. 33 del D. Lg.vo n. 150 del 2022 ha introdotto, nell'articolo 581 del codice di procedura penale, i commi I-ter e 1 - quater cod. proc. pen.: il comma 1-ter stabilisce, testualmente, che "con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fella notificazione del decreto di citazione a giudizio"; il comma 1-quater stabilisce, a sua volta, che "nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio".
2. Questa Corte ha già avuto modo di ritenere manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale variamente segnalate con riguardo alla normativa di cui si discute (cfr., per tutte, Sez. 4 - , n. 43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa, Rv. 285324 - 01, richiamata dalla difesa del Bortolotti nella memoria trasmessa in prossimità dell'udienza e che, per l'appunto, ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo D.Lgs., per contrasto con gli artt. 3,24,27,111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine; conf., tra le non massimate., Sez. 4., n. 674 del 2024, ud. 19.12.2023, Curt Florin; Sez. 6, n. 223 del 2024, ud. 7.11.2023, Sechovcov; Sez. 4, n. 37 del 2024, ud. 14.12.2023, Mallia).
3. Tanto premesso, la questione che si pone nel presente procedimento è quella di valutare se la necessità di allegare all'atto di impugnazione una nuova elezione di domicilio sussista anche nella ipotesi in cui essa sia presente già agli atti del fascicolo.
Ritiene il collegio che a tale domanda debba essere data una risposta affermativa: la dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori, dev'essere infatti necessariamente successiva alla pronuncia della sentenza impugnata; in tal senso milita non soltanto la ratio della disposizione interpolata nell'art. 581 cod. proc. pen. ma, anche, la nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., secondo cui l'elezione di domicilio che fosse stata formalizzata nel precedente grado non ha più durata illimitata (cfr, da ultimo, Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024, Mohamed Ahmad, Rv. 285805 - 01, in cui la Corte ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello al quale il difensore aveva allegato l'elezione di domicilio effettuata dai suoi assistiti nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza; conf., tra le non massimate, Sez. 4, n. 13409 del 27.2.2024, Da Rold; Sez. 2, n. 10924 del 14.12.2023, Ripa; Sez. 5, n. 10453 del 10.1.2024, Abdoola; Sez. 5, n. 10172 del 10.1.2024, Guida; Sez. 5, n. 10171 del 10.1.2024, Cristilli; Sez. 5, n. 10170 del 10.1.2024, Ilardo).
3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2024.
Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2024.