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Impugnazioni penali: necessità di menzione esplicita dell'elezione di domicilio negli atti di appello

Appello

Cassazione penale sez. II, 04/12/2024, n.45574

La sentenza delle Sezioni Unite ha chiarito che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., l'atto di impugnazione è regolare se contiene un riferimento espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio presente negli atti processuali, tale da consentirne l'individuazione inequivocabile. Non è necessario un rinnovo successivo alla sentenza impugnata, ma è imprescindibile che l'atto di appello faccia menzione esplicita dell'elezione di domicilio.

Impugnazioni penali: necessità di menzione esplicita dell'elezione di domicilio negli atti di appello

Appello: l'onere del deposito dell'elezione di domicilio può essere assolto anche con il richiamo all'elezione già effettuata in primo grado

Appello del PM: inammissibile se richiama solo le richieste della parte civile

Graduazione della pena: il giudice deve motivare dettagliatamente se adotta una pena superiore alla misura media edittale

Appello: se il giudice applica un pena inferiore alla media edittale non è tenuto ad una specifica motivazione

Appello: pene sostitutive delle pene detentive brevi, provvedimento con cui si decide sulla richiesta di sostituzione della pena non è impugnabile autonomamente

Appello: la dichiarazione di domicilio da depositare deve essere successiva alla sentenza impugnata

Appello: intempestività della notifica del decreto di citazione

Appello: la motivazione è del tutto congrua se il giudice abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'ossatura dello schema difensivo dell'imputato

Appello: se la pena supera la media edittale è necessaria una specifica e dettagliata motivazione

Appello: è inammissibile il gravame depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso

Appello: quando la mancata rinnovazione dellistruzione dibattimentale viola il fair trial?

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La sentenza integrale

La sentenza delle Sezioni Unite ha chiarito che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., l'atto di impugnazione è regolare se contiene un riferimento espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio presente negli atti processuali, tale da consentirne l'individuazione inequivocabile. Non è necessario un rinnovo successivo alla sentenza impugnata, ma è imprescindibile che l'atto di appello faccia menzione esplicita dell'elezione di domicilio.
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