RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 25 settembre 2023 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del primo giudice quanto all'affermazione di responsabilità per i reati previsti dagli artt. 474 e 648 cod. pen., ma rideterminava la pena dopo avere riconosciuto, per la ricettazione, l'ipotesi attenuata del fatto di particolare tenuità.
2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza di appello per violazione della legge penale processuale, stante la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, e per vizio della motivazione.
La Corte di appello di Napoli, all'udienza del 29 maggio 2023, ha rinviato il processo all'udienza del 25 settembre 2023 per mancato rispetto del termine per comparire previsto per l'imputato dall'art. 601 cod. proc. pen., ma non ha disposto alcun avviso allo stesso mediante la notificazione quanto meno del verbale dell'udienza contenente l'ordinanza di rinvio, omettendo di dare risposta alla eccezione di rito proposta dalla difesa quale questione preliminare nelle conclusioni scritte.
3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito nella legge 23 febbraio 2024, n. 18), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il Procuratore generale e il difensore hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
4. Il ricorso va rigettato perché proposto con un motivo infondato.
5. Il Collegio condivide l'orientamento largamente prevalente espresso da questa Corte di legittimità, secondo il quale, nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione diretta a giudizio, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire, nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato e sostituisce la notificazione allo stesso, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del codice di rito, spettando al difensore presente la rappresentanza del proprio assistito ex art. 99, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 8896 del 18/01/2021, Mottarlini, Rv. 281136; Sez. 2, n. 11986 del 05/02/2020, Borsani, Rv. 278832; Sez. 2 n. 193 del 21/11/2019, dep. 2020, De Fabbio, Rv. 277816; Sez. 2, n. 33481 del
18/06/2019, L., Rv. 277633; Sez. 4, n. 45758 del 15/04/2016, Sbarro, Rv. 268125; Sez. 2, n. 52599 del 04/12/2014, Chines, Rv. 261630).
Il principio è stato da ultimo ribadito in un caso sovrapponibile a quello in esame, in tema di disciplina emergenziale pandemica: nel giudizio cartolare di appello, nel caso in cui all'imputato sia stato notificato il decreto di citazione senza osservare il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine, senza disporre la notifica dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso della successiva udienza, inviato a mezzo posta elettronica certificata al difensore, vale anche come comunicazione all'imputato, spettando al difensore medesimo la rappresentanza del proprio assistito (Sez. 4, n. 6155 del 25/01/2023, Giraudo, Rv. 284100).
Tale indirizzo valorizza il ruolo del difensore nella dinamica processuale, evidenziando che la nomina fiduciaria implica l'obbligo, per il predetto, di rendere corretta e tempestiva informazione all'imputato sugli atti processuali che lo riguardano, in conformità all'insegnamento della Corte costituzionale, che, nella sentenza n. 136 del 2008, ha chiarito che il rapporto fiduciario tra il difensore e l'imputato "implica l'insorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione da parte di quest'ultimo nei confronti del suo cliente, che riguarda, ovviamente, in primo luogo, la comunicazione degli atti e delle fasi del procedimento, allo scopo di approntare una piena ed efficace difesa".
È poi logico affermare che, se il difensore è legittimato a eccepire, in nome e per conto dell'assistito, le violazioni dei diritti del predetto in forza della nomina difensiva, è parimenti in forza della relazione che si instaura per effetto di tale nomina che la parte tecnica è tenuta a comunicare all'assistito il differimento accordato in via di rinnovazione dell'atto nullo.
6. Il secondo motivo è inammissibile in quanto il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è quello attinente alle sole questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente o illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano.
Ne consegue che non può invocarsi in sede di legittimità il difetto di motivazione se, stante la infondatezza dell'eccezione, il giudice non si sia soffermato sulla stessa nel discorso argomentativo a supporto della decisione adottata (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Riardo, Rv. 280027-05; Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv. 251495; Sez. 4, n. 47842 del 05/10/2018, L, Rv. 274035).
7. Al rigetto dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Motivazione semplificata.
Così deciso il 27 febbraio 2024.
Depositato in Cancelleria l'8 marzo 2024.