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Appello: l'onere del deposito dell'elezione di domicilio può essere assolto anche con il richiamo all'elezione già effettuata in primo grado

Appello

Cassazione penale sez. II, 09/05/2024, n.23275

L'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., può essere assolto anche con il richiamo, nell'intestazione dell'atto di appello, all'elezione o dichiarazione già effettuata dall'appellante personalmente nel corso del giudizio di primo grado, da ritenersi equipollente all'allegazione dell'atto. (Fattispecie relativa all'elezione di domicilio presso il difensore effettuata da imputato detenuto, sempre presente nel giudizio di primo grado).

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del G.U.P. di Milano per mancata allegazione di dichiarazione o elezione di domicilio, non potendosi ritenere sufficiente la mera dicitura utilizzata nell'atto di impugnazione "già domiciliato presso lo studio del difensore", in quanto dichiarazione che non implica il richiamo a precedente atto minimamente determinato o allegato e perché essa non risulta in alcun modo direttamente riferibile all'imputato né sottoscritta dallo stesso. 2. Presentando ricorso per Cassazione, l'imputato evidenzia che il giudizio si è svolto in presenza dell'imputato, che l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore risulta già dal testo della sentenza impugnata e che l'elezione venne effettuata personalmente dall'imputato quando era ristretto presso la casa di reclusione di Milano. Citando un precedente sezionale in consimili (n. 8014/24, dell'11 gennaio 2024, El Janati), la difesa dell'imputato chiede che l'ordinanza venga cassata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita accoglimento. Va innanzitutto ricordato che, come opportunamente evidenziato dalla difesa dell'imputato, questi era presente nel giudizio di primo grado. Ciò è espressamente indicato nella intestazione della sentenza che quel grado ha concluso, ove è altresì precisato che Re.Gi. fosse elettivamente domiciliato presso il proprio difensore di fiducia. Ciò premesso, la difesa ha anche correttamente richiamato il precedente specifico di questa Sezione in materia (Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024 El Janati Asmae Rv. 285936-01) con cui si è affermato che, nel caso di imputato presente nel processo, la dichiarazione o l'elezione di domicilio richieste ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., possono essere effettuate anche nel corso del procedimento di primo grado, e non necessariamente in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, a condizione che siano depositate unitamente all'atto di appello, atteso che la contraria interpretazione ostacolerebbe indebitamente l'accesso al giudizio di impugnazione, in violazione dei diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti. Ancor più pertinente, perché relativo ad un caso pressoché identico, è un altro precedente, sempre della Seconda sezione (n. 16480 del 29/02/2024. Miraoiui Mohammed, v. 286269-01), nel quale, presente l'imputato nel corso del giudizio di primo grado, all'inizio del quale aveva eletto domicilio presso il difensore, il riferimento all'elezione di domicilio, piuttosto che il rilascio di una nuova elezione o la materiale allegazione della precedente, è stato ritenuto sufficiente ad assolvere all'onere previsto dall'art. 581 comma 1-ter c.p.p. Con un ampio richiamo ai principi giurisprudenziali in materia, nonché dei principi convenzionali che debbono ispirare l'ermeneutica giudiziale, si è concluso che il richiamo alla precedente elezione possa essere ritenuto equipollente della allegazione, giungendosi a sostenere che nello spirito di leale collaborazione tra autorità giudiziale e difesa, l'eventuale insufficiente chiarezza situazionale possa stimolare un dialogo con la difesa, piuttosto che l'automatica inammissibilità, da reputarsi eccessivamente formale e vessatoria, in presenza della indubbia volontà di appellare da parte di imputato presente, tale essendo, in definitiva, l'elemento qualificante della fattispecie. Infatti, è appena il caso di ricordare che l'intera riscrittura dell'art. 581 c.p.p. da parte della c.d. Riforma Cartabia è finalizzata ad assicurare "verità" al processo, nella fase dell'impugnazione, da un lato impegnando il difensore a procurarsi un nuovo mandato in caso di assenza del proprio cliente alla fase anteriore del processo (per assicurare la conoscenza, da parte di costui, della nuova situazione processuale) e, dall'altro, per facilitare agli uffici l'espletamento delle operazioni di vocatio in iudicio, affinché non vi siano equivoci sulla conoscenza del processo anche nelle fasi ulteriori. Ne deriva che, nel caso di un imputato presente ed "elettore" nel processo, la richiesta di allegazione di una elezione già presente, piuttosto che il mero richiamo alla stessa, si ridurrebbe sostanzialmente ad una formalità, che va oltre il necessario per stabilire un corretto rapporto processuale. 2. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto insufficiente il richiamo all'elezione di domicilio già in atti in quanto non sufficientemente determinato né riferibile direttamente all'imputato, pur se l'elezione non era dubbia (in quanto già attestata dal giudice di primo grado nell'intestazione della sentenza) né poteva esserne dubbia la riferibilità all'imputato (che l'aveva formulata, era presente nel processo ed era assistito da difensore di fiducia). 3. In conclusione, il ricorso va accolto, con annullamento senza rinvio (in ragione della natura processuale del vizio rilevato) e trasmissione alla Corte d'appello di provenienza, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 9 maggio 2024. Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2024.
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