RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Foggia, con sentenza resa in data 23/11/2021, all'esito di giudizio abbreviato ha condannato N.M. (ritenendolo responsabile del reato associativo quale partecipe e di altri reati per droga ed armi di cui ai capi 1,2,3,8) ad anni 10 di reclusione e R.M. responsabile per il capo 8, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 2600,00 di multa.
2.La Corte di appello di Bari con la sentenza impugnata ha confermato la pronuncia di primo grado a carico degli imputati predetti, odierni ricorrenti.
La prova della penale responsabilità in ordine ai numerosi episodi in contestazione è stata desunta dai risultati delle operazioni tecniche, costituite essenzialmente da intercettazioni telefoniche e veicolari, in cui si faceva riferimento allo stupefacente e alle armi, spesso in maniera esplicita (erba fumo.. coca), (tipologia e modello delle armi) o a volte con linguaggio criptico (cosa, pacco parole associate a prezzi e pesi), oltre che dall'attività di osservazione, condotta dagli operanti di polizia, dai sequestri di sostanza stupefacente ed dagli arresti in flagranza(fol 6/7 sentenza impugnata).
3.Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione, per il tramite del difensore di fiducia gli imputati, articolando i seguenti motivi di doglianza.
L'Avv. Francesco Americo per N.M. deduce:
3.1. violazione di legge con riferimento alla errata applicazione del principio che consente l'affermazione di responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio, stante la manifesta illogicità del tessuto motivazionale;
3.2. violazione di legge con riferimento alla errata applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e dei principi giurisprudenziali dettati in materia dalla Corte di legittimità. Lamenta che gli elementi valorizzati dalla Corte di appello per affermare l'intraneità del N. al clan capeggiato da R.M., dedito al narcotraffico, sono quelli ricavati dal risultato di alcune conversazioni telefoniche, dal suo supposto intervento nella spedizione punitiva in danno di alcuni soggetti S., S. e L. e dalla sua presenza, sia pure muta e silente, alla riunione del 28.04.2018, nell'ambito della quale intervenivano invece gli imputati A., D.M., S. mentre il ricorrente aveva un ruolo di mero ascoltatore. Deduce che non risulta provato il ruolo di partecipe attribuito al ricorrente mediante un contributo fattivo alla realizzazione dell'attività di spaccio.
3.3. Violazione di legge con riferimento ai capi 3 e 4 relativi al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4, riguardanti la detenzione ai fini di spaccio, in concorso con altri, di 5 kg di cocaina e 19 kg di marijuana e 6,5 kg di hashish, quest'ultimi sequestrati a carico di S.G. il (Omissis). Sul punto richiama l'ordinanza del GIP che aveva rigettato la richiesta cautelare e che non era stata impugnata dal Pubblico ministero, in cui si affermava che non vi alcun elemento utile per ritenere che la droga occultata in agro di Vieste, dove erano installate foto-trappole, fosse nella disponibilità del N.; deduce che nel corso delle indagini non sono emersi altri e diversi elementi di prova che possano corroborare l'ipotesi accusatoria con riferimento alla posizione del ricorrente già descritta nel giudicato cautelare.
3.4. Violazione di legge con riferimento all'erronea applicazione dell'art. 80, comma 2 e art. 73, comma 5 D.P.R. cit..
Lamenta la mancata riqualificazione dell'ipotesi attenuata stante l'incertezza del dato quantitativo della droga e del principio attivo e l'estraneità del ricorrente alla contestazione di cui al capo 4, in forza del giudicato cautelare ordinanza GIP 16.10.2019.
3.5. Violazione di legge con riferimento al capo 8, riguardante il delitto di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4 commesso il (Omissis), in (Omissis), sulla base del giudizio di compatibilità fonica espresso dal perito del giudice di primo grado senza considerare altre conversazioni registrate il (Omissis) in cui si fa espresso riferimento a punizioni corporali da infliggere con l'uso di martello la cd. Mazzolatura, martello che è stato ritrovato nell'auto del ricorrente.
3.6. Violazione di legge circa l'erronea applicazione dell'aggravante del cd. metodo mafioso (l'agire del gruppo sarebbe stata caratterizzata secondo la Corte da ferocia e violenza e con modalità di azione con cui il clan esercitava il predominio in (Omissis)). La motivazione del giudice di secondo grado è apodittica e non tiene conto della necessità di avere la prova di un quid pluris, rispetto alla fisiologia di un'associazione criminale dedita al narcotraffico.
3.7. Violazione di legge con riferimento all'aggravante dell'associazione armata in quanto manca la prova che il N. fosse consapevole della disponibilità di armi da parte della consorteria criminale.
3.8. Violazione di legge con riferimento alla erronea applicazione del l'aggravante del numero delle persone.
3.9. Violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento dell'art. 74 comma 6 D.P.R. cit. applicabile quanto i sodali abbiamo programmato la commissione di fatti di lieve entità.
3.10. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena al diniego delle circostanze generiche e agli aumenti per la continuazione da ritenersi severi e ingiustificati e quindi illegali.
3.11. Manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle doglianze difensive caratterizzate dall'immotivato superamento della preclusione cautelare per i capi 3 e 4 e dal travisamento della prova per il capo 8, oltre che con riferimento al riconoscimento delle aggravanti e il trattamento sanzionatorio
4.L'Avvocato A. per R.M. deduce:
4.1.Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla fragilità del compendio probatorio. La difesa richiama le conversazioni nn. 1069 e 1057 del (Omissis), in cui è chiaro il riferimento all'utilizzo del martello, mentre l'assunto riportato dalla perizia fonica, che concludeva circa la compatibilità dei suoni con colpi di pistola, non ha forza probante e comunque non riesce a superare il ragionevole dubbio in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo 8).
4.2.Violazione di L. 59 c.p. e omessa motivazione sulla ritenuta circostanza aggravante dell'art. 416 bis, comma 1 e omessa motivazione con riferimento all'aumento per l'art. 81 c.p..
5. L'avvocato L'Avv. F., difensore di N.M., ha presentato memoria difensiva con motivi aggiunti, in cui ha dedotto
- quanto alla contestata partecipazione al reato associativo che manca l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituita dall'interesse a immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo. Quest'ultimo deve essere infatti accertato, avuto riguardo agli elementi indicativi dell'inserimento del soggetto nella struttura organizzativa, espressivi dell'accordo che o leghi agli altri sodali e attraverso i quali si manifesti la c.d. affectio societatis ai delitti in tema di sostanze stupefacenti;
- quanto all'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso è configurabile in presenza dell'impiego della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano, impiego che deve, necessariamente, caratterizzare specifiche condotte implicanti tale intimidazione ed assoggettamento dei destinatari (Cass. pen. 2023 n. 8503); diversamente, si è di fronte - come nel caso di specie ad episodi fisiologici che si verificano in ogni contesto criminale organizzato, difatti, nel periodo di operatività di un sodalizio possono verificarsi contrasti interni tra gli accoliti e vicende di violenza per far cessare ed eliminare eventuali situazioni di fibrillazione interna, rendendo così possibile il perseguimento degli obiettivi del sodalizio e realizzabile il programma criminoso, specifico nel settore degli stupefacenti, con l'acquisizione della gestione dell'attività illecita in un determinato ambito territoriale (Cass. pen. 2022 n. 37179, in tema di presupposti per la configurazione dell'aggravante del metodo mafioso nel settore del narcotraffico); vicende ed episodi che, da soli, non giustificano la configurazione della circostanza aggravante del c.d. metodo mafioso;
-quanto all'aggravante dell'associazione armata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4 può essere riconosciuta in capo ai partecipi del sodalizio solo se può postularsi una loro colpevolezza anche in relazione a tale aspetto, che richiede ex art. 59 c.p., quantomeno un coefficiente di prevedibilità concreta da parte loro della disponibilità delle armi da parte dell'associazione non risultando accertata, nei confronti dell'imputato N., la consapevolezza della disponibilità di armi da parte del sodalizio e, peraltro, non ravvisandosi una sua ignoranza colpevole, detta circostanza aggravante non sussiste e non può essere configurata a suo carico;
- quanto alla configurabilità dell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6 e all'art. 73, comma 5 la fattispecie associativa prevista dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 6, non può non essere riconosciuta, nel caso di specie, tenuto presente la minima attività organizzata nel settore gli stupefacenti, la modesta e scarsa offensività delle c.d. condotte
illecite/fine, tutte inquadrabili nella fattispecie delittuosa meno grave dell'art. 73, comma 5 D.P.R. cit. e rientranti, come quelle oggetto del presente processo, nel concetto di piccolo spaccio di strada (Cass. pen. SS.UU. 2018 n. 51063);
- quanto al giudizio (erroneo) di responsabilità per i delitti di cui ai capi 3, 4 della rubrica, richiama il "giudicato cautelare", non ribaltabile nel corso del processo "allo stato degli atti", in assenza di nuovi e diversi elementi di prova, proprio in virtù del principio di continenza che collega il giudizio cautelare e giudizio delle prove.
- Rileva un errore di calcolo commesso dai Giudici, nella determinazione della pena finale, in quanto la pena base - per il delitto di cui all'art. 74 D.P.R. cit. - invece di essere aumentata nella misura di 1/3, ovvero, pari ad anni tre e mesi quattro di reclusione, nel caso specifico, viene aumentata nella misura di anni tre e mesi sei di reclusione, perché illegittimamente determinata, ovvero, in violazione della legge processuale; si tratta di una censura che se anche non è stato dedotta nell'appello, resta preclusa solo dalla inammissibilità del ricorso, diversamente, l'errore può essere eliminato dalla stessa Corte di legittimità (Cass. pen. SS.UU. 2022 n. 47182).
-In ultimo, evidenzia il vizio motivazionale riguardante il pronunciamento di responsabilità in tema di armi (capo 8) della rubrica, fatto delittuoso del (Omissis)), difatti, l'episodio ricostruito grazie all'ascolto delle conversazioni tra presenti effettuato nel corso delle indagini preliminari, viene caratterizzato da un momento in cui si sentono dei rumori in lontananza, che i Giudici del gravame attribuiscono all'esplosione di colpi di un'arma da fuoco (per il giudizio di maggiore compatibilità espresso dal perito fonico all'uopo incaricato), pur essendo emersa chiaramente la punizione corporale posta in essere, in quell'occasione.
6. Il Procuratore Generale ha presentato memoria scritta ai sensi dell'art. 121 c.p.p. a sostegno delle proprie richieste di inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati.
2. Quanto alla posizione di N. va rilevato che si tratta di doglianze già sostanzialmente riproposte in appello, cui la Corte distrettuale ha dato congrua, logica, puntuale risposta nei paragrafi da fol. 7 e ss.
2.1. i motivi attinenti alla configurabilità dei reati contestati e alle aggravanti ritenute, possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
La difesa propone, attraverso un'atomistica considerazione degli elementi probatori una diversa interpretazione delle conversazioni telefoniche intercettate, la quale, come è noto, non può essere oggetto di delibazione in questa sede.
Le censure sono rivolte a denunciare la supposta erronea interpretazione del significato attribuito dalla Corte di merito alle conversazioni intercettate, proponendo la difesa significati alternativi rispetto a quelli indicati nella motivazione della sentenza. Si tratta, all'evidenza, di censure non proponibili in questa sede: secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate - come certamente risulta nel caso di specie -, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389).
Occorre rilevare come i giudici di merito nelle due sentenze conformi abbiano dato conto in modo del tutto adeguato e puntuale delle ragioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine agli episodi di cui si tratta; la motivazione, diversamente da quanto lamentato dalla difesa, si appalesa del tutto logica, priva di aporie e contraddizioni.
2.2.Quanto alla sussistenza del reato associativo, anche alla luce di pronunce di merito per i coimputati R.M., A.L., D.M.D.P., T.G. e S.G., ha evidenziato l'operatività accertata di una struttura organizzativa facente capo a R.M. con una distinzione di ruoli ben delineati. I giudici hanno valorizzato la captazione telefonica avvenuta sul cellulare di A., uno dei due luogotenenti, nipote di R.M., all'indomani dell'arresto di quest'ultimo per violazione degli obblighi di sorveglianza speciale, in un periodo in cui era in atto una sanguinosa guerra per il predominio del territorio di spaccio con il clan rivale P., culminata nell'attentato al R. del (Omissis) e nell'omicidio di F.A. e nel tentato omicidio di N.M. il (Omissis). La captazione dà conto di una riunione ristretta ai sodali, cui partecipa il N., in cui si evidenziavano le linee operative del capo che attengono ai prezzi della cessione della droga, agli spacciatori e ai margini di guadagno (fol 9). Ne' pare sussistere alcuna contraddittorietà in un ragionamento probatorio che voglia attribuire a N. la qualifica di affiliato, pur se come tale non autore di singoli reati fine nell'attività del narcotraffico, quanto piuttosto di soggetto con un ruolo di permanente disponibilità per il gruppo per il compimento di atti di forza, finalizzati ad assicurare il predominio del sodalizio nella vendita dello stupefacente e la sua sopravvivenza contro gli attacchi esterni, come argomentato dalla Corte in ragione, tra l'altro, della citata spedizione punitiva del (Omissis).
La difesa non si confronta con le argomentazioni logiche fornite dai giudici in sentenza, pretendendo di avvalorare una diversa interpretazione delle conversazioni in atti attraverso richiami a frammenti di tali conversazioni.
La Corte territoriale ricostruisce con dovizia di particolari la compagine associativa: il ruolo di capo riconosciuto al R.M., che si occupava degli acquisti e quello dei sodali; quello dei luogotenenti che si occupavano dell'occultamento e della cessione ai clienti abituali e del N., cui tra l'altro era affidato il compito di punire i membri del sodalizio rivale o quelli che affiliati che tradivano rivolgendosi ad altri gruppi malavitosi; la sussistenza di luoghi destinati all'occultamento dello stupefacente e delle armi; i lauti profitti ripartiti tra i sodali che dovevano servire anche al sostentamento di quelli che si trovavano in carcere; mentre una porzione doveva essere messa da parte (sotto vuoto) destinata a pochi, cioè a chi aveva ruoli più alti mentre al R.M. andava riconosciuta una percentuale maggiore.
A fol. 14 e fol.15 la Corte di appello ripercorre i sequestri di droga, cocaina, marijuana e hashish e di armi da guerra e comuni da sparo con relativo munizionamento (un libro mastro con nomi e cifre, dispositivi per eludere intercettazioni ed armi), eseguiti presso l'abitazione di S.G. il 3 maggio 2018 ed evidenzia tra l'altro la conversazione del 5.05.2018 in cui l' A., commentando il sequestro del 30.03.2018 (820 gr di cocaina in contrada (Omissis)) e quello al S., afferma: la cocaina "era mia" e precisa " ci hanno trovato 850 gr, il mese scorso poi in una casa un Kalashnikov, un fucile a pompa, 5 pistole, 23 kg di erba, 8 kg di fumo e kg 1 di cocaina"; in altra conversazione del 6.05.2018 A., N. e M. commentano il sequestro avvenuto a S. esplicitamente fanno riferimento alla roba che avevano e alle armi (un fucile, 5 pistole, Kalashnikov) e N. afferma: "questa era una marcia in più che avevamo", fol 15.
2.3. Le doglianze riguardanti gli ulteriori episodi delittuosi per i quali è intervenuta condanna sono del tutto generiche e volte a prospettare una rilettura delle emergenze processuali.
Si richiede una nuova valutazione delle prove, in aperto contrasto al perimetro della giurisdizione di legittimità, atteso che si chiede una nuova verifica degli elementi probatori a sostegno del giudizio di responsabilità per le fattispecie delittuose di cui contestate ai capi 3 e 4.
2.4. Infondato il motivo, riguardante il capo 8, su un presunto errore valutativo nell'interpretazione dei rumori intercettati nell'ambientale n. 1161 del (Omissis) in vista della spedizione punitiva contro P.G. (contiguo al clan dei P., successivamente ucciso nel giugno 2018), che secondo la prospettazione difensiva sarebbe da ricondursi a colpi di "martello", anziché all'esplosione di colpi di arma da fuoco (quinto motivo), il Giudicante argomenta adeguatamente con rilievi di ordine logico fondati sulle conversazioni intercettate in precedenza (n. 1160), oltre che con l'esito della consulenza tecnica di ufficio che ha concluso comunque con la maggiore compatibilità di detti rumori con gli spari di una pistola, piuttosto che con delle martellate.
2.5. Quanto alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. del metodo mafioso (sesto motivo), la difesa si limita ad affermare apoditticamente che l'associazione di narcotraffico capeggiata da R. non avrebbe operato "con metodo mafioso", senza confrontarsi con l'iter argomentativo della Corte che, appunto, nell'analizzare la faida in corso tra il citato clan e quello contrapposto dei P. per assicurarsi la piazza di spaccio di sostanza stupefacente di (Omissis), si sofferma sui gravi fatti di sangue di cui i gruppi si sarebbero resi autori, così creando un clima di assoggettamento esterno finalizzato ad affermare il proprio predominio, peraltro con un ruolo di spicco proprio in capo a N. concretizzatosi nel venire individuato come il "braccio violento" del sodalizio, desumibile dalle intercettazioni captate il 26 e 28 aprile 2018, dopo l'omicidio di F. e l'agguato di cui al capo 8, commesso il (Omissis).
La Corte territoriale dedica uno specifico paragrafo per delineare la partecipazione e il ruolo svolto dal ricorrente nell'associazione fol 17, in cui ripercorre il contenuto delle conversazioni intercettate attraverso argomentazioni logiche e coerenti ed evidenzia che il N. detto (Omissis) aveva un ruolo di rilievo tanto da subire un attentato dal clan rivale, dove invece aveva trovato la morte F.O.L.. Partecipò al summit convocato dal nipote di R.M. e dedicato agli associati più stretti per discutere le modalità dello spaccio secondo le indicazioni lasciate dal capo; gli spacciatori affiliati erano consapevoli del rischio e del contesto intimidatorio in cui operavano come si desume dalla conversazione di C.D. del 28/04/18, in cui cercava di rassicurare il gruppo della sua fedeltà, dichiarando che pur di non acquistare droga dai P. sarebbe andato a lavorare onestamene.
Il giudice di primo grado evidenzia che la lunga attività di indagine aveva rivelato come fosse in atto una vera e propria faida tra due clan per accaparrarsi la piazza di spaccio su (Omissis), come dimostrato dalle azioni omicidarie avvenute proprio in quel periodo: tentato omicidio di R.M., omicidio di F. e poi di P.G..
Argomenta che poiché R.M. sorvegliato di PS non poteva esporsi il nipote A. accompagnato da sodali guidava la ricerca degli autori dei cd tradimenti, con l'obiettivo di vendicarsi e riprendere il predominio territoriale, (progr 1034 del (Omissis) fol 64/65 e ss sentenza di primo grado che riporta la conversazione tra A. e N.).
Occorre ribadire come, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601).
N. era in definitiva il punitore, il braccio armato, come evidenziano le conversazioni captate riportate in dettaglio da fol 17 a 25, dalle quali la Corte di appello argomenta che gli elementi analizzati evidenziano la prova certa dell'inserimento del N. nel sodalizio criminale e del ruolo rivestito a disposizione del gruppo per il compimento di atti di forza e intimidazione al fine di garantire l'egemonia del gruppo e la sua sopravvivenza agli attacchi esterni.
2.6. Nel paragrafo 5.5. della sentenza impugnata la Corte territoriale affronta e motiva la sussistenza delle ulteriori aggravanti contestate. Con riferimento alla ritenuta aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4 per essere stata l'associazione armata, la difesa si attesta sulla mera negatoria della sua sussistenza (appropriatamente motivata invece dalla Corte anche con esiti di sequestri di armi presso l'abitazione del sodale S. il 3/05/2018, già sopra descritto, e dal tenore delle conversazioni captate che evidenziano l'appartenenza delle armi al sodalizio e la generale disponibilità di armi da parte del clan); per quanto riguarda il ricorrente ha valorizzato quanto alla consapevolezza la conversazione 2158 del 6/5/2018 con A. e M. in cui i tre commentano il sequestro avvenuto solo tre giorni prima e proprio il ricorrente rammaricandosi della grave perdita subita commenta "questa era la più marcia che avevamo".
2.7. Egualmente inammissibile è la doglianza riguardante la motivazione espressa dalla corte di merito in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e art. 74, comma 6.
La Corte di merito ha fatto buon governo dei principi espressi in questa ritenendo che i fatti non siano connotati da minima offensività per le modalità delle condotte, l'entità delle droga movimentata, il numero di acquirenti riforniti. Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, introduce una risposta sanzionatoria più attenuata da parte dell'ordinamento allorché i fatti delittuosi previsti dallo stesso articolo siano di minima offensività, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione).
Tale interpretazione ha ricevuto ulteriore conferma nella pronuncia a Sezioni Unite ricorrente Murolo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01), la quale, oltre ad avere affermato il principio che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, ha anche ribadito, confermando il precedente arresto delle Sezioni Unite Primavera (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Rv. 216668 - 01) che, qualora uno degli elementi valutati assuma in concreto valore negativo assorbente, non può essere compensato da altri fattori di segno eventualmente opposto.
Deve rilevarsi come la spiegazione fornita dalla Corte di merito circa la valutazione di maggiore pericolosità dell'imputato, ancorata ad argomenti logici e non contraddittori, non sia suscettibile di essere rivisitata in questa sede, riguardando aspetti di merito sottratti al sindacato di legittimità; ha infatti sottolineato plurimi indici di esclusione della predetta autonoma fattispecie, tra cui l'operatività dell'organizzazione, la distribuzione ramificata dei ruoli operativi, la continuità delle forniture ottenuta da R. di sostanza stupefacente di diversa tipologia (cocaina, marijuana, hashish), l'immissione nel mercato di quantitativi di sostanza stupefacente significativi in relazione al dato ponderale, come dimostrato dai sequestri, in perfetta coerenza con i principi ermeneutici in materia.
2.8.Quanto all'aggravante del numero delle persone (dieci o più) la Corte distrettuale ha fatto riferimento agli accertamenti già avvenuti in altre sentenze di merito che hanno descritto l'articolazione organizzativa del gruppo, fol 27, costituito da R.M., A.L. e T.G., L.M., C.O., D.M.D., S.G., C.D., M.N. e L.G..
2.9. Quanto ai reati di cui ai capi 3 (trasporto occultamento e detenzione illecita ai fini di spaccio di rilevanti quantità di sostanze stupefacenti, nella specie 5 pacchi di cocaina (fol 75 sentenza di primo grado) di cui uno veniva sequestrato in località (Omissis) del peso di 818 gr e principio puro pari a 539,9 gr e 3959 dosi singole ricavabili ed uno del peso di 843,14 gr presso l'abitazione di S. nel maggio 2018 già suddiviso in dosi con principio puro pari a 624,687 e 4.141 dosi singole ricavabili, oltre a marijuana per 35.713 dosi singole ricavabili ed hashish per 43.554 dosi singole ricavabili e 4 dell'imputazione (illecita detenzione di armi da guerra e comuni da sparo di provenienza delittuosa specificatamente descritte sequestrate a S. il (Omissis) intraneo alla medesima compagine criminale), la Corte territoriale ha dedicato il paragrafo 6.1 Il lamentato vizio di motivazione e travisamento della prova oltre il richiamo al cd giudicato cautelare sono doglianze infondate alla luce delle conversazioni intercettate chiare ed esplicite già sopra riportate intervenute tra i sodali a seguito dei sequestri del (Omissis). e agli elementi di indagine di cui ai fol 68/79 della sentenza di primo grado e fol 28/29 sentenza impugnata.
La Corte territoriale ha altresì evidenziato che il S. divenuto collaboratore di giustizia ha riferito che era stato il N. insieme ad altri a portare a casa sua droga ed armi con un treruote.
Parimenti provata alla luce dei sequestri e del principio attivo individuato sopra riportato la circostanza aggravante dell'ingente quantità solo genericamente contestata dalla difesa.
2.10. Quanto al capo 8 il motivo dedotto da N. può essere esaminato unitamente a quello di R.M.; gli imputati rispondono in concorso con A. e Cotugno giudicati separatamente di aver detenuto e portato in lugo pubblico utilizzandola per sparare un arma da fuoco contro l'abitazione di un soggetto appartenente alla fazione rivale per vendicare l'omicidio di F.A. (fol 97 sentenza di primo grado). Sul punto la Corte territoriale valorizza i risultati della perizia fonica richiesta e disposta dal Tribunale, cui era condizionata la richiesta al rito abbreviato, e che ha consentito di accertare che i suoni registrati dalla conversazione ambientale n. 1161 erano in totale dieci, divisi in due sequenze da cinque che si ripetono in rapida successione e sono compatibili con le frequenze prodotte da colpi di pistola non invece con colpi di martello come sostenuto dalla difesa. Immediatamente prima della conversazione n. 1161 risulta essere intercettata altra conversazione n. 1160 nel corso della quale R.M. in macchina con A. e il ricorrente, oltre Cotugno, mentre sono alla ricerca di P.G., appartenente al clan P., raccontano che membri del clan rivale erano andati a sparare sotto casa e contro la macchina del R.; di qui, argomenta la Corte, l'azione dimostrativa e intimidatoria in pieno giorno il (Omissis) 2018 contro l'abitazione del rivale all'indomani dell'omicidio di F.A., tale da configurare l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p..
Argomenta ancora la Corte che invece il martello era concretamente utilizzato dal N. per punire gli "spaccini" traditori, pusher che avevano cominciato a lavorare per il clan rivale ( L. e S.), fol 102 sentenza di primo grado, che evidenzia come dalle conversazioni nn. 1057 e 1069, antecedenti a quelle riferite agli spari e all'azione dimostrativa di cui al capo 8, si ricava che N. A. e C. avevano trovato per strada L. e dopo averlo picchiato C. commentava (" Al nero l'ho mazzolato buono pure a botte di martello"), lo stesso diceva N. raccontando il pestaggio di S. all' A. (fol 102 103 sentenza di primo grado).
La sentenza in definitiva è sorretta da conferente apparato argomentativo (cfr. Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008 Ud. (dep. 18/11/2008) Rv. 241826 - 01:"Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192 c.p.p., comma 2, e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori").
2.11. Anche in punto di determinazione della pena le doglianze di N. sono destituite di fondamento. Quanto alla censurata dosimetria della pena, non risulta alcun vuoto motivazionale se solo si considera come la Corte faccia esplicito riferimento ai parametri di cui all'art. 133 c.p. adottati dal giudice di prime cure e che la Corte medesima conferma, non ravvisando peraltro elementi favorevoli alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, ove non vi siano dubbi in ordine al rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81 c.p., comma 1, in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 279770 - 01).
Si è trattato di condotte tutte di una certa gravità, rispetto alle quali non si rinviene la violazione lamentata in maniera peraltro del tutto generica. Per N. è stata individuata la pena base nel minimo edittale di dieci anni per il capo 1 è applicato l'aumento di anni tre e mesi sei per l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 416 bis.1 c.p.; per ciascuno dei reati di cui ai capi 2,4,8 è stato applicato l'aumento di mesi sei adeguato al principio di proporzionalità, in relazioni alla gravità di tali condotte; è pertanto sufficiente la valutazione di congruità espressa dalla Corte di merito anche con riferimento al diniego delle generiche (fol 33)
2.12. Del tutto infondato il rilievo, che peraltro non ha costituito motivo di appello ed è stato indicato solo nella memoria difensiva quale motivo aggiunto, riguardante l'aumento effettuato in concreto dal primo giudice della pena base di anni tre e mesi sei, erroneamente indicato come di anni tre e mesi quattro, a fol 104, con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. (per la quale è previsto un aumento da un terzo alla metà); sul punto la Corte territoriale ha ampiamente motivato a fol 3 dando conto della svista materiale in cui era incorso il Tribunale, senza che peraltro tale erronea indicazione possa giungere a far ritenere la pena irrogata illegale.
3. Per R. la difesa contesta l'attribuzione di responsabilità penale con riferimento al capo 8) l'indomani dell'omicidio di F.A. avvenuto il (Omissis); segnatamente si censura la riconducibilità dei termini utilizzati nelle intercettazioni ambientali all'utilizzo di armi da fuoco, anziché ad un martello in effetti nella diponibilità degli imputati, con doglianze generiche, in quanto non correlate ad un ragionamento probatorio della Corte che si sviluppa sul complessivo materiale probatorio acquisito, e non solo sulla conversazione n. 1069 (in cui si allude al prendere il "martello"), ma anche sulle conversazioni intercettate in precedenza o in quella medesima giornata del (Omissis) (n. 1160 e n. 1161), su argomenti di ordine logico collegati al contesto della spedizione ritorsiva contro la macchina e l'abitazione di P.G. (contiguo al clan dei P.) rispetto all'azione posta in essere appunto dal clan rivale ai danni di quello capeggiato da R. (ossia l'omicidio il (Omissis) di F.A., contiguo al clan R.), oltre che con l'esito della perizia che ha concluso comunque con la maggiore compatibilità di detti rumori con gli spari di una pistola, piuttosto che con delle martellate. Infondato il secondo motivo (attinente ad una pretesa omessa motivazione sulla richiesta di esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p.): la mera lettura del provvedimento impugnato dà conto del fatto che il giudicante si sofferma esplicitamente a considerare come le modalità plateali dell'azione minatoria (con esplosione di colpi di arma da fuoco) evochino il metodo mafioso (pag. 31); la dedotta mancata dimostrazione in capo a R. del dolo rispetto a detta aggravante, è smentita dalla argomentazione della Corte circa le modalità di realizzazione stessa dell'azione criminosa costituita da una spedizione punitiva di tale violenza proprio al fine di fare valere la forza intimidatrice del sodalizio.
E manifestamente infondata, stante la congruità della motivazione, anche la censura relativa al trattamento sanzionatorio con specifico riferimento all'aumento per la continuazione; la pena base è stata, infatti, individuata per il reato più grave di porto abusivo in luogo pubblico di armi di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 4 e 7, in anni uno e mesi quattro di reclusione, aumentata per l'aggravante ad effetto speciale ad anni uno e mesi 9 e giorni dieci di reclusione e 3.556,00 Euro di multa, aumentata di mesi due e gg 20 di reclusione ed Euro 344,00 di multa per la continuazione, in relazione al reato il detenzione illegale di arma da sparo.
La Corte territoriale espressamente ha argomentato di non ravvisare in atti la sussistenza di elementi positivi che giustifichino le invocate attenuanti generiche e che quanto agli aumenti per la continuazione di mesi due e gg 20 di reclusione appaiono congrui in relazione ai parametri di cui all'art. 133 c.p..
4. In conclusione i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2023.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2023