RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 5775/21 del 22 settembre 2021 la Corte di appello di Torino, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta dal Tribunale di Asti a B.J. ex art. 81 c.p., comma 2, art. 570 c.p., commi 1 e 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, e L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3, per avere fatto mancare alla figli minorenne Ba.Fr.In. (convivente con il padre) i mezzi di sussistenza non versando la somma fissata dal Giudice civile e disinteressandosi totalmente della figlia.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di B. si chiede l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi che vengono riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1: a) totale mancanza di motivazione circa la violazione dell'art. 570 c.p., comma 1, nonostante le deduzioni difensive sul punto; b) violazione dell'art. 570 c.p., comma 2, e vizio della motivazione trascurando che, pur non avendo versato l'assegno di mantenimento, l'imputata ha parzialmente adempiuto con alcuni regali (capi di abbigliamento e un telefono cellulare) i suoi obblighi verso la figlia mentre, per altro verso, a causa della conflittualità con la madre, ha rifiutato di ricevere da lei altri regali, e che questo rileva, stante la differenza fra il fare mancare i mezzi di sussistenza e l'omettere di versare un assegno di mantenimento; c) vizio della motivazione nel disattendere le argomentazioni difensive relative alla dimostrata incapacità reddituale che ha condotto all'inadempimento rilevante ex art. 570 bis c.p.; d) violazione della legge nell'applicare congiuntamente una pena detentiva e una pena pecuniaria come aumento ex art. 81 c.p., comma 2, in relazione al reato ex art. 570 bis c.p., che rimanda sul punto all'art. 570 c.p., comma 1; e) violazione di legge e vizio della motivazione circa l'entità della somma liquidata come provvisionale; f) per avere subordinato ex art. 165 c.p., la sospensione condizionale della pena senza valutare la capacità economica dell'imputata di adempiere all'obbligo impostole.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Nell'imputazione si contesta a B. non soltanto di non avere versato alcunché per il mantenimento della figlia ma anche di essersi disinteressata totalmente di lei e la sentenza impugnata non solo ha rimarcato tale omissione (p. 6) ma in altre parti ha rilevato anche che l'imputata si è "volontariamente sottratta fin dal dicembre 2015 ai propri doveri fondamentali scaturiti dal rapporto di filiazione" (p.8), mostrando una "sostanziale indifferenza verso la prole" (p. 9) così dismettendo la sua funzione di genitrice. Tale condotta integra gli elementi costitutivi del reato punito dall'art. 570 c.p., comma 1, (Sez. U, n. 23866 del 31/01/2013, S., Rv. 255271; Sez. 6, n. 47139 del 04/11/2014, I, Rv. 261015; Sez. 6, n. 51488 del 24/10/2013, M., Rv. 257392).
Nelle deduzioni sviluppate nell'atto di appello, richiamate nella sentenza imputata (p. 5) si osserva che la forte contrapposizione prodottasi fra i coniugi condusse a una emarginazione della B. rispetto agli ordinari rapporti (in un caso la nonna paterna chiamò i carabinieri per impedire alla madre di vedere la figlia fuori dalla scuola e consegnarle un regalo) e che l'ex marito violò le prescrizioni imposte per la realizzazione di incontri protetti fra la figlia e la madre che fu quindi esclusa dalla vita della prima, sicché sarebbe venuto meno l'elemento soggettivo del reato. Tuttavia, queste affermazioni non vengono suffragate con le necessarie allegazioni, né comunque risulta che l'imputata si sia rivolta alla autorità giudiziaria per ottenere il ripristino delle condizioni per l'esercizio della sua responsabilità genitoriale, mentre resta accertato che non ha versato quanto dovuto per il mantenimento della figlia.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Integra il reato ex art. 570 c.p., comma 1, n. 2, la mancata corresponsione di quanto dovuto a titolo di mantenimento per il figlio minorenne, sempreché non si tratti di comportamenti omissivi contrassegnati da minimo disvalore o espressivi di mere disfunzioni dei rapporti intra-familiari (Sez. 6, n. 51488 del 24/10/2013, B., Rv. 257392); nella nozione penalistica di "mezzi di sussistenza" sono compresi non solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (Sez. 6, n. 3485 del 22/10/2019, dep. 2020, 0., Rv. 278218). Ne' l'obbligato può sostituire di sua iniziativa, la somma di denaro stabilita dal giudice civile a titolo di contributo per il mantenimento di figli con altre "cose" o "beni" (Sez. 6, n. 23599 del 23/04/2013, B., Rv. 256627; Sez. 6, n. 8998 del 11/02/2010, S., Rv. 246413). Inoltre, va ribadito che se il genitore non affidatario omette di fornire i mezzi di sussistenza ai figlio minorenni o inabili al lavoro, il reato ex art. 570 c.p., comma 2, sussiste anche se l'altro genitore o terzi provvedono a soddisfare i bisogni della prole e l'eventuale convincimento del genitore inadempiente di non essere tenuto, in tale situazione, all'assolvimento del suo primario dovere, non integra un'ipotesi di ignoranza scusabile della legge (Sez. 6, n. 34675 del 07/07/2016, R., Rv. 267702; Sez. 6, n. 53607 del 20/11/2014, S., Rv. 261871; Sez. 6, n. 46060 del 22/10/2014, D.M., Rv. 260823; Sez. 6, n. 8912 del 04/02/2011, K., Rv. 249639).
Esclude la responsabilità soltanto una assoluta impossibilità di adempiere a causa di una persistente, oggettiva, incolpevole indisponibilità di introiti (Sez. 6, n. 41697 del 15/09/2016, B., Rv. 268301; Sez. 6, n. 33997 del 24/06/2015, C., Rv. 264667).
L'imputato ha l'onere di allegare gli elementi dai quali desumere la sua impossibilità di adempiere, e non basta a tal fine la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà (Sez. 6, n. 8063 dell'8/02/2012, Rv. 25242). Ne' rileva l'animus dell'autore perché la violazione degli obblighi di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, è reato a dolo generico, non essendo necessario per la sua realizzazione che la condotta omissiva venga attuata con l'intenzione e la volontà di fare mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa (Sez. 6, n. 24644 del 08/05/2014, L., Rv. 260067; Sez. 6, n. 785 del 22/12/2010, dep. 2011, S., Rv. 249202).
Nel caso in esame la ricorrente non ha contestato di non avere versato la somma (prima Euro 150 poi 100 Euro mensili) fissata dal giudice civile per il mantenimento della figlia minorenne e non ha dimostrato la propria assoluta impossibilità a adempiere, mentre, al contrario, ha ammesso di avere percepito per un certo periodo il cosiddetto "reddito di cittadinanza".
3. Per quel che riguarda il terzo motivo di ricorso, si osserva che la Corte di appello ha adeguatamente motivato l'applicazione dell'art. 570 bis c.p., rilevando che la ricorrente non ha dimostrato la propria incapacità di adempiere e, anzi emergono, i suindicati dati di segno contrario anche considerando il modesto importo che ella avrebbe dovuto versare.
Per altro verso, deve ribadirsi che la condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l'assegno di mantenimento, integra esclusivamente il reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, nel quale è assorbita - poiché identico nei due casi risulta il nucleo essenziale della condotta - la violazione meno grave prevista dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, come richiamato dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3, e oggi dall'art. 570 bis. c.p., (Sez. 6, n. 3491 del 18/12/2019, dep. 2020, R. Rv. 278219; Sez. 6, n. 57237 del 10/11/2017, R., Rv. 271674; Sez. 6, n. 44629 del 17/10/2013, B., Rv. 256905).
Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione della pena.
4. Il quinto e il sesto dei motivi di ricorso sono infondati.
4.1. Il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, essendo per sua natura insuscettibile di passare in giudicato perché destinato a essere travolto dalla liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 19/02/1991, Capelli, Rv. 186722; Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, Rv. 261536) e perché trattasi di decisione discrezionale, meramente delibativa, e non necessariamente motivata (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, T., Rv. 277773; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486).
4.2. Nel caso di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un loro motivato se dagli atti emergono elementi che inducano a dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta o quando tali elementi sono forniti dalla parte interessata (Sez. 6, n. 22094 del 18/03/2021, A., Rv. 281510; Sez. 6, n. 1867 del 06/10/2020, dep. 2021, Z., Rv. 280344; Sez. 2, n. 26958 del 24/07/2020, V., Rv. 279648).
Nella fattispecie una implicita valutazione sulla capacità dell'imputata di adempiere all'obbligo risulta dalla Corte perché l'estensione del termine per adempiere al quale è subordinata la sospensione condizionale, è stata collegata all'esigenza di contemperare questo aspetto con la capacità economica dell'imputata.
P.Q.M.
Ritenuto il reato di cui all'art. 570 bis c.p., assorbito nel reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2022.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2022