RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremona, investito della richiesta di rinvio a giudizio di M.G. e Ma.Ma. per il reato di cui agli artt. 56-110-624-626 c.p. (capo A) in danno di P.C. e per il reato di cui agli artt. 110-582 cod. pen. in danno di T.M., ha, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo A) ed ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per il reato di cui al capo B), ritenendo che il fatto fosse diverso da come contestato.
2. Lo sviluppo della vicenda processuale impone di focalizzare l'attenzione sul reato di cui al capo B). M. e Ma. erano stati accusati di furto per essersi impossessati, allo scopo di farne uso temporaneo, di due tavolini posto a corredo dell'esercizio commerciale "Cremeria della Piazzetta", di P.C.. Inseguiti da T.M., F.T., Fu.Ed. e B.F., i due erano stati raggiunti mentre caricavano i tavolini sulla propria autovettura. Ne nacque una "contesa", con spintonamenti reciproci, all'esito della quale T.M. riportò la frattura del polso. Per questo furono rinviati a giudizio - oltre che per il furto - anche per lesioni personali (art. 582 cod. pen.). All'esito del giudizio abbreviato il Giudice dell'udienza preliminare - andando di contrario avviso rispetto alla pubblica accusa - ha ritenuto che il fatto di cui al capo B) andasse qualificato come rissa ed ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
3. Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona dolendosi del provvedimento di restituzione degli atti, a suo avviso abnorme. Il reato di rissa, deduce il ricorrente, sarebbe un reato ulteriore rispetto a quello di lesioni personali contestato, e non già un reato diverso. Pertanto, all'esito del giudizio abbreviato il Giudice dell'udienza preliminare non avrebbe potuto restituire gli atti al Pubblico Ministero, perchè modificasse l'imputazione, provocando, in tal modo, una indebita regressione del procedimento, ma avrebbe dovuto pronunciarsi sul reato di lesioni contestato, riservando, poi, alla pubblica accusa la decisione se promuovere, o meno, un ulteriore procedimento per rissa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. Come correttamente rilevato dal ricorrente, i reati di lesioni personali e rissa concorrono tra loro, dal momento che le lesioni non rimangono assorbite nella rissa, anche quando alla rissa conseguano lesioni personali per uno dei corrissanti (di cui devono rispondere coloro che hanno direttamente provocato le lesioni, e non tutti i compartecipi della rissa). In questo senso è, ormai, stabilizzata la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 30215 del 7/4/2016; sez. 5, n. 32027 del 19/2/2014; sez. 1, n. 31219 del 7/7/2009).
Ne consegue che, ove a taluni dei corrissanti venga contestato il solo reato di lesioni, il giudice chiamato a delibare sul punto non può, all'esito del giudizio, restituire gli atti al Pubblico Ministero, ritenendo che le lesioni si iscrivano in un quadro più complesso, rappresentato dalla rissa aggravata, ma deve pronunciarsi sull'imputazione, salva la facoltà di disporre, inoltre, la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero perchè iscriva un autonomo procedimento per rissa. Diversamente operando si determinerebbe una indebita regressione del procedimento per lesioni personali, quale conseguenza di un atto abnorme, posto che al giudice è data facoltà di far regredire il procedimento quando ravvisi, nel fatto contestato, un reato diverso, e non già quando ravvisi l'esistenza di reati ulteriori, concorrenti con quello sub iudice (Cass., n. 24377 del 6/3/2014; sez. 6, n. 8011 del 11/12/2002).
Nella specie, la connessione tra la rissa e le lesioni personali avrebbe autorizzato il Pubblico Ministero a elevare contestazione suppletiva, ex art. 517 c.p.p.; non essendo ciò avvenuto, il giudice doveva decidere sulle lesioni contestate, senza facoltà di far regredire il procedimento alla fase delle indagini. Consegue a tanto che il provvedimento impugnato va annullato con restituzione degli atti al giudice a quo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la restituzione egli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremona per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2018