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Rissa: necessari almeno tre partecipanti e centri di aggressione reciproci

Rissa

Cassazione penale sez. V, 30/01/2019, n.19962

Ai fini della configurabilità del reato di rissa sono necessarie la partecipazione di almeno tre persone e l'individuazione, nella contesa, di più centri di aggressione reciprocamente confliggenti, ciascuno dei quali può essere composto anche da una sola persona.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Messina ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di rissa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Epoca dei fatti, Luglio 2012. 1. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso la difesa, lamentando con il primo motivo l'erronea applicazione della legge penale relativamente alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, con specifico riferimento al numero minimo di partecipanti idoneo a configurare il reato di rissa. 1.1 Con il secondo motivo è stata dedotta la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, essendosi limitato il ricorrente a difendersi dall'aggressione subita. 1.2 Tramite il terzo motivo ci si è doluti della mancanza di motivazione circa la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. 1.3 Da ultimo è stata lamentata la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione del giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con l'aggravante di cui all'art. 588 c.p., comma 2, specificamente dedotta nell'atto d'appello. All'odierna udienza il PG, Dr Dall'Olio, ha concluso per l'inammissibilità ed il difensore dell'imputa, avvocato Restifo, si è riportato ai motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato quanto al quarto motivo di ricorso mentre è infondato per gli altri motivi. 1. La prima doglianza, inerente il numero minimo di partecipanti idoneo a configurare il reato di rissa non è accoglibile. In proposito la giurisprudenza tradizionale di questa Corte, alla quale il Collegio ritiene di aderire, ha precisato che il numero minimo di partecipanti per integrare il reato di rissa è di tre, essendo, altresì, necessario che siano individuabili più "centri di - aggressione": Sez. 5, Sentenza n. 12508 del 07/02/2014 Cc. (dep. 17/03/2014) Rv. 259999. 1.1 Tale pronunzia, valorizzando il bene/interesse tutelato dalla norma incriminante, cioè l'incolumità personale, ha chiarito che l'art. 588 c.p. non determina il numero minimo di persone necessario perchè possa ritenersi consumata una rissa e nemmeno fornisce la nozione giuridica di rissa, rinviando a quella ricavabile dall'accezione comune del termine. Secondo il risalente insegnamento di questa Corte per la configurazione del reato in oggetto sarebbe, dunque, necessario e sufficiente che nella contesa violenta esistano più fronti di aggressione, con volontà vicendevole di attentare all'altrui personale incolumità; il che potrebbe realizzarsi anche quando qualcuna delle "parti" protagoniste sia rappresentata da un solo soggetto, con l'unico limite che il numero dei corrissanti non risulti inferiore a tre (ex multis Sez. 5, n. 11245 del 10 marzo 1988, Verona, Rv. 179757). 1.2 Il predetto orientamento si fonda sulla condivisibile considerazione per cui non è necessaria all'essenza della rissa la contrapposizione tra due gruppi definiti, ognuno dei quali inevitabilmente composto da almeno due persone, giacchè il fatto tipico rimane integrato e il pericolo di lesione dell'interesse tutelato viene determinato, ad esempio, anche nell'ipotesi in cui tre persone confliggano in maniera violenta contrapponendosi ognuna alle altre. 1.2 Nel caso in esame i Giudici del merito hanno evidenziato che i tre imputati, cioè l'attuale ricorrente, Sc. e D.B., erano stati visti dai carabinieri mantenere un atteggiamento reciprocamente violento, a seguito del quale proprio S. aveva riportato lesioni guaribili in 15 giorni, e che la condotta aggressiva, dopo l'intervento dei militari, si era estesa anche ad uno di essi, che era stato colpito al volto. 2. Quanto alla censura circa la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato ricorrente, deve premettersi che esso è costituito dalla coscienza e volontà di partecipare alla contesa con animo offensivo, la cui presenza nel caso in esame è stata congruamente dimostrata dall'annotazione secondo la quale nessuno dei tre soggetti coinvolti aveva cessato di avere un contegno violento, pur dopo l'arrivo dei Carabinieri, anche riguardo ai quali avevano avuto un comportamento strenuamente oppositivo fin nella fase in cui erano stati portati nell'auto di servizio. 3. La deduzione di assenza di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p. è inammissibile, in quanto non emerge dal testo della sentenza impugnata, nè il ricorrente lo ha rappresentato nel motivo, che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia stata chiesta in grado di appello, pur essendo la norma in parola da gran tempo in vigore e, pertanto, non se ne può chiedere l'applicazione per la prima volta in fase di legittimità. 4. Il quarto motivo del ricorso è fondato. Deve premettersi che dalla sentenza impugnata e dallo stesso atto di ricorso risulta che all'imputato S. sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche ma erroneamente non è stato condotto il giudizio di comparazione con l'aggravante di cui all'art. 588 c.p., comma 2, come è chiaro dalla irrogazione della pena detentiva di mesi quattro di reclusione, mentre la pena per la forma semplice del reato di rissa è solo quella pecuniaria della multa fino ad Euro 309. 4.1 La pena inflitta è illegale in senso sfavorevole all'imputato e, pertanto, è rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di cassazione, pur nel caso di ricorso inammissibile, tranne che l'inammissibilità sia dovuta a tardività dell'impugnazione. Sez. 3, Sentenza n. 6997 del 22/11/2017 Ud. (dep. 14/02/2018) Rv. 272090; Sez. 5, Sentenza n. 27945 del 17/05/2018 Ud. (dep. 18/06/2018) Rv. 273234. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte d'Appello di Reggio Calabria. Nel resto il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte d'Appello di Reggio Calabria. Rigetta nel reato il ricorso. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2019. Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019
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