RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como in data 17/10/2019 e 17/06/2021, ha dichiarato nei confronti di Z.E. non doversi procedere poiché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione con riferimento ai capi A), B), C) (quest'ultimo relativamente alle ipotesi di detenzione illecita di marijuana), del procedimento 3630/2020 RG app., e ha applicato per le altre ipotesi residue di cui al capo C, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 detenzione ai fini di spaccio di gr 139,5 di sostanza stupefacente del tipo cocaina con principio attivo pari a 90,7 gr., da cui erano ricavabili 604 dosi singole, la pena concordata pari a anni cinque e mesi quattro di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione con il reato di cui al procedimento n. 4025/202 RG Gip (5377/2021 di cui alla sentenza 17.06.2021).
2. Ricorre per cassazione il difensore, denunciando:
2.1. Con un primo motivo la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per inosservanza delle norme processuali e violazione del diritto di difesa, lamentando come il difensore di fiducia (nella persona del difensore precedente, poi revocato) non fosse munito di procura speciale per la conclusione del concordato ex art. 599 bis c.p.p., difettando dette procure (in relazione ad entrambi procedimenti riuniti e definiti con la sentenza impugnata) dell'autenticazione del Direttore dell'Istituto di pena ove sarebbero state rilasciate dal ricorrente presso l'Ufficio Matricola, con conseguente invalidità del concordato, peraltro non sanato dalla presenza dell'interessato in udienza, stante l'assenza di Z., rinunciante a comparire.
2.2. Con il secondo motivo, a suffragare l'interesse al ricorso, la violazione dell'art. 161 c.p. e art. 129 c.p.p. in quanto nella determinazione della pena base concordata in relazione al capo c) non si sarebbe tenuto conto del fatto che una parte della condotta quella riferita alla droga leggera era prescritta ed era stata presa come riferimento la stessa pena base applicata dal primo giudice.
3. Il Procuratore generale in sede ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
3.1. l'Avvocato Danilo Cilia ha presentato memoria difensiva in replica a sostegno dei motivi di ricorso.
4. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato alla luce degli atti prodotti dal ricorrente e dal fascicolo processuale di appello - che questa Corte è legittimata ad esaminare essendo stata dedotta una violazione di legge processuale relativa al giudizio di secondo grado L'art. 123 c.p.p. stabilisce espressamente che gli atti depositati dal detenuto alla direzione del carcere sono da considerarsi come avvenuti innanzi all'Autorità giudiziaria destinataria. Nella fattispecie che ci occupa quindi il requisito dell'autenticazione prescritto a pena di inammissibilità si deve ritenere soddisfatto in considerazione del deposito mediante la ricezione del coordinatore dell'Ufficio matricola che ha sottoscritto d'ordine del direttore del carcere e per la sola circostanza di ricevere l'atto ne ha attestato la provenienza dal soggetto dal quale quelle dichiarazioni sono state rese. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal provvedimento impugnato, sono state rispettate le formalità di confezione e di presentazione della procura speciale ex art. 122 c.p.p., disciplinate per l'imputato detenuto dall'art. 123 c.p.p., che ovviamente ne impone l'immediata trasmissione all'Autorità giudiziaria procedente.
5. Il secondo motivo è inammissibile; a fronte della rinuncia a tutti i motivi di appello ad eccezione di quello relativo alla quantificazione della pena effettuata dal difensore dell'imputato, munito di procura specie, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. è ammesso il ricorso in cassazione esclusivamente nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 278170). Ugualmente inammissibile è il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599 bis c.p.p., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).
6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2023.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2023