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Ricorso per cassazione: effetti della mancata revoca della costituzione di parte civile

Ricorso per cassazione

Cassazione penale sez. V, 17/01/2024, n.2119

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Ricorso per cassazione: doppia conforme, sulla proponibilità del vizio di travisamento della prova

Ricorso per cassazione: il giudicato sostanziale conseguente all'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare l'eventuale insussistenza della condizione di procedibilità

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Ricorso per cassazione: sulla nuova causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.

Ricorso per cassazione: alla Corte è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione

Ricorso per cassazione: Sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati

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La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con sentenza del 27 febbraio 2023 il Tribunale di Napoli - a seguito del gravame interposto nell'interesse di Cr.Ro. - ha confermato la pronuncia in data 13 giugno 2022, con la quale il Giudice di pace di Napoli ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di lesioni personali e lo aveva condannato alla pena di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali e con le conseguenti statuizioni civili. 2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse del Cr.Ro., formulando un unico motivo(di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art.173, comma1,disp.att.cod.proc.pen.), con il quale è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità a cagione dell'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore, nonché i n ragione della emanazione delle statuizioni civili nonostante neppure la parte civile sia stata citata, non sia comparsa e non abbia presentato conclusioni scritte (ragion per cui non avrebbero dovuto essere liquidate le spese in suo favore ed anzi avrebbe avuto luogo la revoca tacita della costituzione). 3. Il primo motivo ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti, rimanendo assorbite le rimanenti censure. 3.1.Anche a seguito delle verifiche compiute per il tramite dell'Ufficio per il processo di questa Sezione (cfr. nota in data 4 luglio 2023, riscontrata dalla Cancelleria del Tribunale di Napoli in data 1 agosto 2023) non consta in atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denunciato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092-01; Sez. 1,n. 17123del07/01/2016, Fenyves, Rv.266613-01) la notificazione all'imputato e al suo difensore di fiducia, avvocato Vittoria Pellegrino, del decreto di citazione per il giudizio di appello; ed essi non sono mai comparsi innanzi al Tribunale. Con la conseguenza che ricorre una nullità assoluta ex art. 178, lett. c), 179cod.proc.pen. (cfr. Sez. U, n. 24630del 26/03/2015, Maritan, Rv.263598-01; Sez.6, n. 29683 del29/09/2020, Galasso, Rv. 279722-01). La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Oscuramento dati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Così deciso il 04/10/2023. Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2024.
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