RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di St.Pa. contro la sentenza della Corte di appello di Palermo emessa in data 17 dicembre 2023 è inammissibile per tardività essendo stato proposto - oltre il termine di legge - in data 28 dicembre 2023, dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
La sentenza è stata depositata in data 19 dicembre 2023, con conseguente scadenza del termine utile per impugnare (5 giorni, tenuto conto dei festivi) il giorno 27 dicembre 2023 ex art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69 come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2021 n. 10, trattandosi di sentenza che ha deciso sulla consegna in esecuzione di mandato di arresto europeo pervenuto in epoca successiva all'entrata in vigore (20 febbraio 2021) della normativa che ha modificato il termine di impugnazione (ex art. 28 del citato decreto).
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11-01-2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20-02-2018, Rv. 272389).
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in Euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 17 gennaio 2024
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2024.