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Ricorso per cassazione: sulla tardività

Ricorso per cassazione

Cassazione penale sez. VI, 17/01/2024, (ud. 17/01/2024, dep. 19/01/2024), n.2481

Ricorso per cassazione: la sopravvenuta causa di inammissibilità esclude il pagamento delle spese processuali

Ricorso per cassazione: doppia conforme, sulla proponibilità del vizio di travisamento della prova

Ricorso per cassazione: il giudicato sostanziale conseguente all'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare l'eventuale insussistenza della condizione di procedibilità

Ricorso per cassazione: Inammissibile il motivo nuovo avente ad oggetto un punto della decisione non investito dall'atto di ricorso originario

Ricorso per cassazione: sul termine perentorio di cinque giorni previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 2

Ricorso per cassazione: inammissibili doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove

Ricorso per cassazione: sulla tardività

Ricorso per cassazione: effetti della mancata revoca della costituzione di parte civile

Ricorso per cassazione: sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato e motivi attinenti all'ammissibilità della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova

Ricorso per cassazione: sulla nuova causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.

Ricorso per cassazione: alla Corte è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione

Ricorso per cassazione: Sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati

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La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il ricorso presentato dal difensore di St.Pa. contro la sentenza della Corte di appello di Palermo emessa in data 17 dicembre 2023 è inammissibile per tardività essendo stato proposto - oltre il termine di legge - in data 28 dicembre 2023, dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. La sentenza è stata depositata in data 19 dicembre 2023, con conseguente scadenza del termine utile per impugnare (5 giorni, tenuto conto dei festivi) il giorno 27 dicembre 2023 ex art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69 come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2021 n. 10, trattandosi di sentenza che ha deciso sulla consegna in esecuzione di mandato di arresto europeo pervenuto in epoca successiva all'entrata in vigore (20 febbraio 2021) della normativa che ha modificato il termine di impugnazione (ex art. 28 del citato decreto). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11-01-2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20-02-2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in Euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il 17 gennaio 2024 Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2024.
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