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Reati contro il patrimonio

Usura: se la persona offesa esercita un'attività imprenditoriale il reato è aggravato

Usura: se la persona offesa esercita un'attività imprenditoriale il reato è aggravato

Cassazione penale sez. II, 12/01/2021, n.7576

Il delitto di esercizio abusivo di attività finanziaria, di cui all'art. 132 d.lg. 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi bancarie), concorre materialmente con quello di usura ex art. 644 c.p. in ragione della diversità dei beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici, consistenti, quanto al primo, nella gestione pubblica e controllata delle attività finanziarie, previste dall'art. 106 del medesimo testo unico, ed invece, quanto al secondo, nel patrimonio.

Norme di riferimento

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Roma confermava l'applicazione a C.C. e C.C. della misura della custodia in carcere per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso denominata "clan C.", estorsione ed usura; sostituiva la misura carceraria applicata a F.G. con quella degli arresti domiciliari per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa ed intestazione fittizia di un esercizio commerciale ((OMISSIS) ora (OMISSIS)) e dell'annesso punto vendita di carburante. Il quadro indiziario risulta composto dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia ( Fa.Ma., Z.S., Fu.Ro., C.A., quest'ultimo non più collaboratore) dalle intercettazioni e dagli esiti dei servizi di polizia giudiziaria che avevano condotto anche al sequestro di documentazione ritenuta rilevante per la indicazione della colpevolezza in ordine all'usura. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore della C.C. che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbero stati identificati i gravi indizi a carico della ricorrente per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa; il quadro indiziario era stato ritenuto grave sulla base delle dichiarazioni della collaboratrice Z.S. che avrebbe reso dichiarazioni non circostanziate e non assistite da riscontri individualizzanti, tali non potendo essere considerati il fatto di avere rinvenuto nella disponibilità del C.F. suo compagno la somma di 3000 Euro e nella disponibilità dello I. una agenda sulla quale erano segnati soprannomi e cifre; né la partecipazione alla associazione contestata avrebbe potuto essere ricavata dal ruolo invero marginale - che la C. avrebbe avuto nella consumazione del reato di usura e di quello di estorsione contestati rispettivamente ai capi 39) e 41); 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla attualità e concretezza del pericolo di reiterazione: non sarebbe stata valutata l'incensuratezza dell'indagata, che sarebbe ostativa al riconoscimento dell'esigenza cautelare, mentre la attualità e concretezza del pericolo sarebbero state valutate esclusivamente in relazione alla gravità del reato contestato, senza alcuna valorizzazione del ruolo marginale avuto dalla ricorrente nella consumazione dei reati di usura ed estorsione; si deduceva infine che il requisito della attualità del pericolo cautelare era stata valutata senza identificare la possibile "specifica occasione" favorevole al compimento di ulteriori delitti; infine si deduceva che il pericolo di inquinamento probatorio non era stato valutato con riguardo alla ricorrente, dato che era stato genericamente ricondotto alla forza intidimidatrice della associazione, senza l'identificazione di un pericolo specifico, concreto ed attuale riferibile alla C.. 3. Ricorreva per Cassazione anche il difensore della F.G. che deduceva: 3.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi del reato previsto dall'art. 512 bis c.p.: non sarebbero state valutate le allegazioni difensive e, soprattutto, il contenuto dell'interrogatorio dell'indagata che rappresentava il suo reale impegno lavorativo nell'esercizio commerciale che si riteneva fittiziamente intestato; si deduceva l'insufficienza degli elementi a carico e, segnatamente delle intercettazioni delle conversazioni del P. che, interrogato, aveva affermato che al telefono millantava; si deduceva inoltre il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato dato che all'epoca della cessione delle quote - il 5 luglio 2018 - C.C. non sapeva di essere indagato, sicché non era verosimile che la F. fosse in ipotesi consapevole della finalità dissimulatoria della cessione; 3.2. vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante della finalità agevolativa che sarebbe stata ritenuta sulla base di un ragionamento circolare fondato solo sulla presunta appartenenza della ricorrente alla associazione; 3.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della gravità indiziaria in relazione al reato associativo: la ricorrente non aveva preso parte ai reati fine e la scarsità degli indizi relativi del reato previsto dall'art. 512 bis c.p., non era sufficiente ad identificare un contributo stabile alla vita dell'associazione; le indicazioni accusatorie provenienti dalle dichiarazioni della Z. sarebbero generiche ed inidonee a configurare un quadro indiziario grave; né a tale fine erano utili le prove in ordine alla partecipazione della F. alla vita famigliare del compagno C.C. (informazioni sulla attività della suocera e viaggio a Montecarlo con i familiari del compagno); inoltre non vi era alcuna evidenza relativa all'impegno della F. nel recupero crediti gestito dal compagno (circostanza ritenuta dal giudice per le indagini preliminari ma disattesa dal Tribunale, in quanto non provata); 3.4. violazione di legge e vizio di motivazione nel riconoscimento delle esigenze cautelari che sarebbe state ritenute senza valutare la incensuratezza della ricorrente e la sua costante dedizione alla attività lavorativa. 4. Ricorreva per cassazione anche il difensore del C.C. che deduceva: 4.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della gravità indiziaria per il reato previsto dall'art. 512 bis c.p.: il ricorrente era venuto a conoscenza di essere indagato per usura ed estorsione solo il 15 aprile 2019 dunque non era verosimile che alla data delle cessione delle quote l'obiettivo fosse quello di scongiurare gli effetti di una misura di prevenzione; 4.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di avere agevolato l'associazione mafiosa, che non poteva essere dedotta dal fatto che C.F. avesse espresso il suo gradimento per la cessione delle quote; 4.3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della gravità indiziaria per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa: la motivazione sarebbe carente in quanto sarebbero insufficienti ad integrare la gravità indiziaria sia l'emersione di faide familiari invero dovute alla separazione dalla moglie, sia gli altri elementi emersi. 4.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della gravità indiziaria per il delitto di estorsione ai danni del T.: le dichiarazioni dell'offeso, non sarebbero confortate da altre evidenze dato che risultava assente qualunque refertazione presso il Policlinico di Tor vergata dove l'offeso si sarebbe recato; 4.5. violazione di legge in relazione al riconoscimento della gravità indiziaria per il delitto previsto dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132: mancherebbe la prova della organizzazione dell'intermediazione finanziaria contestata che non poteva essere desunta dalla partecipazione alla associazione mafiosa: diversamente opinando il reato in questione sarebbe contestabile ad ogni partecipe che svolga attività usuraia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse della C.C. é inammissibile. 1.1. Il primo motivo si risolve nella richiesta di rivalutazione del quadro indiziario, ovvero in una attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Né vengono individuati vizi logici manifesti e decisivi del percorso argomentativo offerto a sostegno della valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (ex multis Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). Si ribadisce che il vizio di motivazione nella dimensione della "illogicità manifesta" consiste nella rilevazione di una frattura logica del percorso argomentativo che sia non solo percepibile immediatamente per la palese anomalia del sillogismo, ma anche decisiva, ovvero in grado, una volta riconosciuta, di destrutturare la tenuta logica della decisione giudiziale, che deve rispondere a stringenti canoni sia di razionalità che di completezza. Il vizio di motivazione si presenta inoltre anche nella dimensione della "motivazione omessa" su punti decisivi del percorso logico ed in quella del "travisamento della prova", ogni volta che alla base della giustificazione della decisione siano posti elementi di prova non corrispondenti alle emergenze processuali. Nel caso in esame non si rileva nessuno dei profili di illegittimità della motivazione rilevanti in sede di legittimità: contrariamente a quanto dedotto il quadro indiziario a carico della ricorrente veniva analizzato in modo dettagliato attraverso una analitica disamina delle emergenze procedimentali. In primo luogo: le dichiarazioni della Z. non sono affatto generiche. La collaboratrice dotata di una elevatissima attendibilità intrinseca, che emerge dal percorso di affidamento alla autorità giudiziaria, descrive il ruolo della ricorrente rappresentando la sua funzione di stretta e costante collaborazione con il compagno, il capo clan C.F. e, in particolare, il suo assiduo impegno nella riscossione degli interessi usurai (pag. 36 dell'ordinanza impugnata). Tali dichiarazioni trovavano valida e sicura conferma nei contenuti delle intercettazioni che costituiscono la parte più rilevante della provvista indiziaria essendo dotati di elevata efficacia dimostrativa in ordine all'impegno illecito della C. nelle attività criminali gestite dal clan (pag. 35 dell'ordinanza impugnata). La Z. effettuava altresì una accurata ricostruzione delle dinamiche del clan e inseriva all'interno dello stesso la C. attribuendole specifiche funzioni; come si é detto tali dichiarazioni trovavano puntuale conferma nei contenuti, invero assai espliciti delle conversazioni intercettate. Si tratta di una motivazione che descrive un compendio indiziario che - tenuto conto dei parametri che regolano le valutazioni di fase - si configura univocamente indicativo della colpevolezza della ricorrente in ordine alla partecipazione al Clan C.. L'ordinanza impugnata non si presta dunque ad alcuna censura nella parte in cui ritiene sussistenti i gravi indizia di colpevolezza in ordine alla partecipazione alla associazione contestata. 1.2. Anche le censure proposte in relazione alla valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari sono manifestamente infondate. Il collegio rileva infatti che - contrariamente a quanto dedotto - il Tribunale ha effettuato una valutazione individualizzata del pericolo cautelare, ritenendo che lo stesso fosse specificamente riferibile alla C., che si era segnalata per la "particolare spregiudicatezza e determinazione nel perseguimento del proposito criminoso" proseguendo le attività illecite anche in epoca successiva all'arresto del compagno C.F. (pag. 76 dell'ordinanza impugnata). Anche le deduzioni in ordine alla mancata identificazione di una possibile occasione di ricaduta nel delitto sono manifestamente infondate in quanto non si confrontano con la giurisprudenza maggioritaria e prevalente che esclude la necessità che tale occasione debba essere identificata. Il collegio é consapevole del fatto che in ordine alla valutazione del requisito della attualità del pericolo cautelare la giurisprudenza di legittimità ha mostrato qualche discontinuità interpretativa: (a) da un lato si interpretava il requisito della attualità, ritenendo che lo stesso esprimesse la necessità della permanenza dello stato di pericolosità personale dal momento della manifestazione di devianza fino a quello in cui veniva effettuato il giudizio sulla necessità della imposizione delle cautela (in tale prospettiva assume qualche rilievo anche la prossimità del fatto per cui si procede rispetto al tempo in cui si effettua il giudizio cautelare: Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Rv. 266946; Sez. 6, n. 3043 27/11/2015, Rv. 265618); (b) dall'altro si valorizzava la necessità di individuare condizioni "esterne" non riconducibili alla personalità dell'accusato che avrebbero potuto favorire la ricaduta nel delitto e, dunque, giustificare un giudizio prognostico infausto in ordine alla possibilità di "prossime", ovvero "imminenti" devianze. Quest'ultima lettura é , peraltro, in parte fatta propria anche dal primo orientamento laddove, per il riconoscimento dell'attualità si valorizza la presenza di elementi che consentano di prevedere la concretizzazione del rischio di recidiva. (c) Tale percorso interpretativo viene portato all'estremo quando si giunge a ritenere che per ritenere integrato il requisito richiesto, occorra addirittura la previsione di una "specifica occasione" per delinquere. In estrema sintesi: il primo orientamento pone al centro della valutazione la personalità del soggetto, mentre il secondo valorizza eventuali condizioni oggettive, o di contesto, in grado di attivare la latente pericolosità dell'accusato e rendere attuale il pericolo cautelare. Invero si tratta di orientamenti solo in apparenza divergenti in quanto valorizzano due diverse dimensioni dell'attributo dell'attualità: da un lato la presenza di indici di proclività al delitto desumibili dalla analisi "soggettiva" della personalità dell'accusato; dall'altro la presenza di attivatori del pericolo "oggettivi" ricavabili invece da dati ambientali o di contesto. Devono essere invece in considerazione entrambe le dimensioni: il pericolo non sarebbe attuale in assenza di indici soggettivi di pericolosità, nondimeno il requisito verrebbe meno in assenza di condizioni esterne idonee a favorire la recidiva. Del resto il giudizio cautelare, ontologicamente probabilistico, non può ridursi all'accertamento di uno "stato", ovvero alla verifica della permanenza delle condizioni soggettive che caratterizzavano la persona dell'accusato al tempo della commissione del delitto a quello della applicazione della cautela, ma deve necessariamente estendersi alla valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto: tale giudizio non può che fondarsi sulle emergenze disponibili tra le quali sono comprese, oltre alla personalità dell'accusato, anche le concrete modalità del delitto per cui si procede, nonché le sue oggettive condizioni di vita. La valutazione dell'attualità non può, pertanto, prescindere dallo scrutinio degli unici elementi, contesto e personalità, che consentono un giudizio specializzante e non astratto circa la futura, probabile, commissione di nuovi delitti. Tanto premesso, nella valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione diventa rilevante non solo il giudizio sulla permanenza del periculum libertatis dal momento della consumazione del fatto per cui si procede a quello in cui viene effettuato il giudizio cautelare, ma anche la proiezione di tale stato soggettivo nel futuro prossimo, attraverso la effettuazione di un giudizio di tipo probabilistico (tipico della cognizione cautelare) fondato sulla valutazione delle concrete condizioni di vita dell'indagato. Si ritiene in conclusione che il pericolo di reiterazione sia "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva; sia "attuale" ogni volta in cui sia possibile una prognosi infausta in ordine alla ricaduta nel delitto, ovvero sia possibile valutare l'esistenza di un pericolo di recidiva "prossime" all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non "imminente". Non si richiede, invece, che il giudizio sulla attualità si estenda alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, la cui previsione esula dalle facoltà del giudice della cautela. Né si ritiene che la valutazione circa l'alta probabilità di una "prossima" ricaduta nel delitto debba essere intesa come stringente "immediatezza", ovvero "imminenza". (Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016 - dep. 10/11/2016, Esposito, Rv. 268508). In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche l'ordinanza impugnata ha rilevato come il pericolo cautelare emergesse in relazione alla collocazione della C. all'interno della compagine associativa, nonché alla assiduità e rilevanza del contributo fornito (pag, 76 dell'ordinanza impugnata). Anche sotto tale profilo l'ordinanza impugnata non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2. Il ricorso della F.G. é fondato nei termini che si esporranno di seguito. 2.1. Il primo motivo di ricorso che contesta la valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 512 bis c.p., é inammissibile. La doglianza si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa degli indizi raccolti, ma non indica vizi logici manifesti e decisivi del percorso argomentativo oggetto di censura. Contrariamente a quanto dedotto, il collegio di merito offre una persuasiva ed accurata valutazione della provvista indiziaria, rilevando come la sostanziale appropriazione del (OMISSIS) veniva gestita con maestria dal C.C. che poi curava la cessione delle quote societarie alla F., che si prestava a svolgere la funzione di prestanome (pag. 53 e 54 dell'ordinanza impugnata). Le allegazioni difensive emergenti dall'interrogatorio e, segnatamente, la sostanziale effettiva dedizione della ricorrente alla attività lavorativa (circostanza confermata anche dalla Z.) non elidono la efficacia dimostrativa degli elementi di prova che indicano. con l'accuratezza richiesta alle valutazioni cautelari, (a) che la ricorrente diventava intestataria di beni nella sostanziale disponibilità del compagno C.C., e che le allegazioni difensive circa la lecita provenienza del denaro utilizzato per l'ipotetico acquisito non risultavano credibili (pag. 57 dell'ordinanza impugnata); (b) che la ricorrente era consapevole della finalità dissimulatoria della intestazione dato che il compagno era già stato oggetto di misure di prevenzione ed era costantemente impegnato nelle attività illecite gestite dal clan sicché era ragionevole che lo stesso fosse destinatario di misura di prevenzione (pag. 59 dell'ordinanza impugnata). La motivazione sui punti oggetto di censura non mostra alcuna vizio logico, ma si presenta invece accurata, dettagliata, e persuasiva resistendo ai rilievi difensivi che - si ripete - si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa della provvista indiziaria, 2.2. E' manifestamente infondato anche il motivo che contesta la valutazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa in relazione al reato previsto dall'art. 512 bis c.p.. Il collegio ribadisce che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U -, Sentenza n. 8545 del 19/12/2019 Ud. (dep. 03/03/2020) Rv. 278734 - 01). Nel caso in esame il Tribunale rilevava, confermando analoga valutazione del primo giudice, che l'intestazione fittizia non era stata consumato nell'esclusivo interesse del C.C., ma piuttosto dell'intero clan in cui questi era inserito: tale valutazione veniva effettuata valorizzando le conversazioni in cui il capo-clan C.F. dimostrava esplicitamente l'interesse del gruppo alla intestazione fittizia consumata dalla F. in concorso con C.C. e B.A.. Peraltro emerge con chiarezza che la F. era pienamente consapevole della direzione agevolatrice della condotta diretta, in primo luogo, a salvaguardare le risorse del compagno e, secondariamente, ad agevolare l'attività illecita del clan in questi era inserito (pagg. 59 e 60 dell'ordinanza impugnata). Non si rinviene dunque - contrariamente a quanto dedotto - alcuna argomentazione "circolare" in quanto la sussistenza dell'aggravante non viene desunta dalla partecipazione della ricorrente al clan, ma da precise emergenze indiziarie che indicavano l'interesse del gruppo criminale per l'operazione di intestazione fittizia funzionale alla tutela degli interessi dell'organizzazione. 2.3. Il terzo motivo di ricorso é invece fondato. Il collegio ritiene che la motivazione offerta a sostegno della dimostrazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione al reato associativo sia carente. Sul punto il Tribunale afferma che la F. ha fornito un costante contributo alla vita associativa mettendosi a completa disposizione degli interessi del clan (pag. 50 della sentenza impugnata); a sostegno di tale affermazione indica (a) le dichiarazioni della Z. relative alla relazione della F. con C.C. ed alla sua disponibilità ad intestarsi una attività del compagno, (b) la gravità degli indizi in ordine alla colpevolezza della F. per la intestazione fittizia, (c) la conoscenza che la stessa aveva sia delle dinamiche della famiglia C., che dell'attività illecita del compagno C.. Si tratta di emergenze che non dimostrano in modo persuasivo la costante "messa a disposizione" della ricorrente alle esigenze del clan che il Tribunale ha posto a fondamento valutazione di colpevolezza; infatti il rapporto affettivo con C. C. implica l'inevitabile conoscenza sia delle sue attività illecite, che delle dinamiche della famiglia. A ciò si aggiunge che la consumazione di un reato fine non é da solo sufficiente - in assenza di altre emergenze - per provare la partecipazione di cui all'imputazione provvisoria. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovi esame limitatamente alla valutazione della gravità indiziaria relativa al reato associativo. 2.4. Il motivo relativo alla legittimità della valutazione in ordine alla esigenze cautelari (nella parte in cui si riferisce al reato di cui all'art. 512 bis c.p. aggravata dalla finalità agevolativa nei confronti del clan C.) é inammissibile. Nel caso in esame la scelta di applicare alla F. la misura domiciliare é stata effettuata tenendo conto del complessivo quadro cautelare - e dunque anche degli elementi indicati dalla difesa - oltre che dell'esigenza di accudire i figli minori della ricorrente: si tratta di una scelta che si configura come legittima ed aderente alle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione in materia di proporzionalità delle misure cautelari, che non si presta ad alcuna rivisitazione in questa sede. 3. Il ricorso proposto nell'interesse del C.C. é infondato. 1.1. I primo due motivi di ricorso sono inammissibili in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione dell'efficacia dimostrativa del compendio indiziario attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Si contestava sia la valutazione in ordine all'esistenza dell'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 512 bis c.p. che la valutazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di avere consumato il fato per agevolare il clan di riferimento. Circa quest'ultimo profilo si rileva che la censua é integralmente sovrapponibile a quella proposta nell'interesse della F.: si rimanda pertanto a quanto descritto sub. p. 2.2. Con riguardo all'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 512 bis c.p., si ribadisce che il fatto che l'intestazione sia risalente ad un momento precedente a quello in cui il C. veniva a conoscenza di essere indagato per usura ed estorsione non incide sull'del profilo soggettivo contestato, tenuto conto della assidua attività svolta all'interno del gruppo criminale oggetto di ripetute indagini. La militanza nel clan e la conoscenza dei rischi correlati alla congerie di attività illecite da questo gestite é sufficiente a ritenere che la intestazione fittizia fosse funzionale a ostacolare prevedibili vincoli di prevenzione. 3.2. E' inammissibile anche la censura diretta a contestare la motivazione dell'ordinanza nella parte in cui riconosce la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa. Contrariamente a quanto dedotto la provvista indiziaria non si limita ad evidenziare la partecipazione del C. ad alcune faide familiari, ma evidenzia piuttosto un costante e fattivo impegno del ricorrente nel perseguimento degli interessi del clan. I collaboratori Fu. e Z. rendevano precise dichiarazioni accusatorie che trovavano puntuale conferma nei contenuti delle intercettazioni e negli esiti dei sequestri (pag. 43 dell'ordinanza impugnata). La motivazione dell'ordinanza impugnata evidenzia in modo accurato e persuasivo la univoca direzione accusatoria del poliedrico compendio indiziario a carico del ricorrente che risulta costantemente impegnato nelle attività di usura ed estorsione, ovvero nella principale attività criminale svolta dal clan nel quale risultava organicamente e stabilmente inserito. Il Tribunale rilevava peraltro come la consistenza del quadro indiziario non veniva incrinata dal fatto che il ricorrente negli anni 2011 e 2012 aveva avuto un acceso conflitto con la famiglia, dato che gli indizi raccolti dimostravano come il gruppo fosse resiliente a tali temporanee fratture, che venivano prontamente ricomposte in nome degli interessi del sodalizio (pag. 44 dell'ordinanza impugnata). 3.3. Le doglianze proposte nei confronti dell'estorsione consumata ai danni del T. correlata alla pregressa usura sono infondate. E' vero che non veniva rinvenuto il referto relativo alle lesioni descritte dall'offeso presso il Policlinico di (OMISSIS), ma é altresì vero che la restante provvista indiziaria ha una capacità dimostrativa sufficiente a dimostrare l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine all'estorsione contestata indipendente dal mancato rinvenimento del referto. Invero le puntuali dichiarazioni dell'offeso trovavano numerose conferme esterne: le indicazioni fornite dall'offeso in ordine alle autovetture nella disponibilità del C. e del Pace ed al luogo dell'estorsione hanno trovato puntuale conferma negli accertamenti di polizia giudiziaria (pag. 49 dell'ordinanza impugnata). La motivazione pertanto - allo stato degli atti - resiste alle doglianze difensive si sottrae ad ogni censura. 3.4. Anche il motivo che contesta il riconoscimento della gravità indiziaria in ordine al delitto previsto dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 132, é infondato. In materia il collegio ribadisce che il reato di esercizio abusivo dell'attività fìnanziaria é un reato di pericolo, eventualmente abituale ed é commesso sia da chiunque, all'interno di una struttura di carattere professionale, realizzi una o più delle attività previste dall'art. 106 TUB senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo, sia da chiunque compia le predette operazioni protratte nel tempo, collegate da un nesso di abitualità, pur senza essere esponente di un'organizzazione professionalmente strutturata (Sez. 5, n. 7986 del 12/11/2009 - dep. 26/02/2010, Gallo e altro, Rv. 24614801). Si ritiene inoltre che commette il reato chi svolge abusivamente le attività indicate dall'art. 106 TUB anche se in concreto la stessa é realizzata per una cerchia ristretta di destinatari, purché la stessa sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di soggetti e sia svolta professionalmente, ovvero in modo continuativo e non occasionale, non essendo invece necessario il perseguimento di uno scopo di lucro o, comunque, di un obiettivo di economicità (Sez. 5, n. 18317 del 16/12/2016 - dep. 11/04/2017, Kienesberger e altri, Rv. 269616; Sez. 5 Sentenza n. 25815 del 27/01/2020 Ud. (dep. 10/09/2020) Rv. 279464). Dunque il delitto previsto dall'art. 132 TUB é un reato a tutela anticipata, che non richiede che l'autore lucri un vantaggio, e che é posto a presidio dell'interesse collettivo alla gestione controllata dell'attività di intermediazione finanziaria: la norma sanziona chi esercita l'attività indicata dall'art. 106 TUB in modo "abusivo", senza sottoporsi ai relativi controlli e richiede la fruibilità generalizzata dell'attività di finanziamento, il che implica un minimo di organizzazione necessaria perché la attività abusiva sia fruibile da un numero potenzialmente illimitato di persone. Diverso é il reato di usura che tutela il patrimonio ed é integrato da una condotta orientata ad ottenere un lucro - il vantaggio usurario - correlato al prestito di denaro o altra utilità (sebbene lo stesso si perfezioni anche solo con la "promessa" del versamento degli interessi). La diversità dei beni giuridici tutelati - gestione pubblica e controllata delle attività previste dall'art. 106 del Testo Unico Bancario, da un lato, e patrimonio dall'altro - come anche delle condotte materiali incriminate consente di ritenere che il reato di usura possa concorrere con quello previsto dall'art. 132 TUB non essendoci le condizioni per l'assorbimento (Sez. 2, n. 43916 del 04/10/2019 - dep. 29/10/2019, ABBATE FRANCESCO, Rv. 27774001). Altro tema, specificamente indicato nel ricorso, é quello del concorso del reato previsto dall'art. 132 TUB e il reato di associazione a delinquere, semplice o di stampo mafioso. Sul punto il collegio ritiene che nel caso in cui l'attività di intermediazione illecita sia svolta avvalendosi dell'organizzazione di una associazione a delinquere funzionale tra l'altro - alla consumazione seriale di usura, quello che rileva per ritenere il concorso dei due reati é che siano sussistenti i loro elementi costitutivi, ovvero (a) la organizzazione della attività finanziarie funzionale alla sua illimitata fruibilità per quanto riguarda il reato previsto dall'art. 132 TUB, (b) la promessa o il versamento di interessi usurari per quanto riguarda il reato previsto dall'art. 644 c.p.. Pertanto non osta alla rilevazione della esistenza degli elementi costitutivi del reato di esercizio abusivo di attività finanziarie il fatto che la stessa sia svolta da soggetti che si avvalgono di una struttura associativa preesistente ed in ipotesi funzionale alla consumazione di altri reati tra i quali quello di usura; l'associazione in tal caso che si configura come la "naturale" rete organizzativa di riferimento per gestire l'offerta illecita dei finanziamenti (contra la non condivisa Sez. 5, n. 46074 del 17/09/2009 - dep. 01/12/2009, Greco, Rv. 245141 che ritiene che in tal caso si incorerebbe in un automatismo illegittimo riconoscendo il reato di cui all'art. 132 Tub in tutti i casi in cui l'usura sia gestita in seno ad una associazione a delinquere). La motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui riconosce l'esistenza degli elementi costitutivi del reato di esercizio abusivo dell'attività finanziaria in capo alla C.C. ricavandola dalla offerta seriale e potenzialmente illimitati di prestiti (pag. 50 dell'ordinanza impugnata) non si presta pertanto ad alcuna censura. 4. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso della C.C. consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 2000,00. Il C.C. deve essere invece condannato al pagamento delle spese processuali. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dei ricorrenti, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di F.G., limitatamente al reato di cui all'art. 416 bis c.p., con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma sezione per il riesame dei provvedimenti sulla libertà personale e dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Rigetta il ricorso proposto nell'interesse di C.C., che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di C.C. e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000.00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021. Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021
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