top of page
Reati contro il patrimonio

Usura: sull'aggravante dello stato di bisogno della persona offesa

Usura

Cassazione penale sez. II, 16/12/2015, n.10795

In tema di usura, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario. (Fattispecie in cui lo stato di bisogno era dovuto a problemi di salute di una figlia, a difficoltà economiche connesse alla attività professionale o imprenditoriale, alla necessità di far fronte alle spese derivanti da danni causati da una alluvione).

Usura: sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla natura usuraria degli interessi

Usura: sulle “condizioni di difficoltà economica o finanziaria” della vittima

Usura: sulla condotta frazionata o a consumazione prolungata

Usura: si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi

Usura: sull'aggravante dello stato di bisogno della persona offesa

Usura: può concorrere con il reato di estorsione?

Usura: sull'aggravante dello stato di bisogno

Usura: è un reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata

Usura: si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi usurari

Usura: sulla nozione di profilo confiscabile

Usura: sulla circostanza aggravante dello "status" di imprenditore

Usura: gli acconti vanno imputati agli interessi già scaduti e non al solo capitale

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Gli imputati ricorrono contro la sentenza con la quale, in data 5 maggio 2014, la Corte di appello di Roma ha parzialmente confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città in data 30 maggio 2012. Le numerose imputazioni e le singole statuizioni, in ampia parte oggetto di censura, saranno riepilogate in sede di disamina dei motivi di ricorso di ciascuno. 2. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono in toto inammissibili. Ricorso D.S.G.. 1. D.S.G., in atti generalizzata, è stata conclusivamente ritenuta responsabile dei reati di cui ai capi F.G.J.K.S.Y.: trattasi di plurime usure aggravate, la prima commessa dal 2001 ad oggi, le altre fino ad -aprile 2003- (capo G), -maggio 2003- (capi J.K.Y), -giugno 2003- (capo S); la Corte di appello ha, inoltre, dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata in ordine ai reati di cui all'art. 416 c.p. e D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 106 e 132, ed alle usure di cui ai capi V) e P), perchè estinti per prescrizione. 1.1. Con il primo motivo l'imputata lamenta violazione dell'art. 416 c.p. e plurimi vizi di motivazione, quanto alla intervenuta declaratoria di estinzione per prescrizione in luogo della sollecitata assoluzione. 1.2. Con il secondo motivo l'imputata formula analoga doglianza quanto alla intervenuta declaratoria di estinzione per prescrizione in luogo della sollecitata assoluzione relativamente al reato di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 106 e 132. 1.1.1./1.1.2. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi non deducibili agli effetti penali (gli unici di interesse nell'ambito del procedimento, in difetto di statuizioni civili) per le medesime ragioni, concretizzandosi le specifiche doglianze - a prescindere dal soltanto nominalmente evocato riferimento a violazioni di legge, in realtà insussistenti - in censure riguardanti l'apparato motivazionale della sentenza impugnata. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, CED Cass. n. 244273 s.) hanno esaminato il problema dell'ambito del sindacato, in sede di legittimità, sui vizi della motivazione, in presenza di cause di estinzione del reato, del quale avevano già avuto modo di occuparsi in passato (avevano, infatti, già affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità i vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto l'inevitabile rinvio della causa al giudice di merito dopo la pronunzia di annullamento risulterebbe comunque incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato: Sez. un., sentenza n. 1653 del 21 ottobre 1992, dep. 22 febbraio 1993, Marino ed altri, CED Cass. n. 192471). In linea con l'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza intervenuta successivamente sulla questione (Sez. 5, sentenza n. 7718 del 24 giugno 1996, CED Cass. n. 205548; Sez. 2, sentenza n. 15470 del 6 marzo 2003, CED Cass. n. 224290; Sez. 1, sentenza n. 4177 del 27 ottobre 2003, dep. 4 febbraio 2004, CED Cass. n. 227098; Sez. 3, sentenza n. 24327 del 4 maggio 2004, CED Cass. n. 228973; Sez. 6, sentenza n. 40570 del 29 maggio 2008, CED Cass. n. 241317; Sez. 4, sentenza n. 14450 del 19 marzo 2009, CED Cass. n. 244001), il principio è stato ribadito (sostanzialmente nei medesimi termini, come è confermato dalle quasi speculari massime estratte dalle due citate decisioni delle Sezioni Unite) anche dalla sentenza Tettamanti, a parere della quale la Corte di cassazione, ove rilevi la sussistenza di una causa di estinzione del reato, non può rilevare eventuali vizi di legittimità della motivazione della decisione impugnata, poichè nel corso del successivo giudizio di rinvio il giudice sarebbe comunque obbligato a rilevare immediatamente la sussistenza della predetta cause di estinzione del reato, ed alla conseguente declaratoria. Il principio opera anche in presenza di mere cause di nullità di ordine generale, assolute ed insanabili, identica essendo la ratio, fondata sull'incompatibilità del rinvio per nuovo giudizio di merito con li principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva. A conclusioni diverse dovrebbe giungersi nel solo caso in cui l'operatività della causa di estinzione del reato presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nei qual caso assumerebbe rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio. Il principio è stato successivamente ribadito, più o meno nei medesimi termini, da Sez. 6, sentenza n. 23594 del 19 marzo 2013, CED Cass. n. 256625, secondo la quale "Nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili nè nullità di ordine generale, nè vizi di motivazione della decisione impugnata, anche se questa abbia pronunciato condanna agli effetti civili, qualora il ricorso non contenga alcun riferimento ai capi concernenti gli interessi civili", e merita senz'altro di essere condiviso. Vanno, pertanto, ribaditi i seguenti principi di diritto: "In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento", e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento". "Nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili nè nullità di ordine generale, nè vizi di motivazione della decisione impugnata". I principi di diritto appena enunciati comportano la non rilevabilità in questa sede, agli effetti penali, di eventuali vizi di motivazione della decisione impugnata, evidente apparendo che la motivazione della sentenza impugnata non risulta del tutto carente re meramente apparente in relazione ai predetti reati, e non essendo stata proposta dall'imputata valida e tempestiva rinunzia alla prescrizione. Per quanto riguarda la configurabilità del reato di cui al capo B), si rinvia al 2.2.1. di queste Considerazioni in diritto. 1.3. Con il terzo motivo l'imputata deduce violazione dell'art. 644 c.p. e plurimi vizi di motivazione, quanto alle affermazioni di responsabilità per i fatti di usura, lamentando, in particolare: - quanto ai reati di cui ai capi V.P.K., la propria inconsapevolezza dell'applicazione di tassi di usura; - quanto al reato di cui al capo S., l'inattendibilità della p.o.; - quanto ai reati di cui ai capi Y.J.G.F. la presunta contraddittorie delle valutazioni inerenti alla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante contestata. 1.3.1. Trattasi di doglianze: - non consentite relativamente ai reati di cui ai capi V) e P), dichiarati estinti per prescrizione, per le medesime ragioni già indicate nel p. 1.1.1./1.1.2. di queste Considerazioni in diritto; - prive della necessaria specificità relativamente agli ulteriori reati, essendo formulate con deduzione contestuale e promiscua di p£ vizi di motivazione, ontologicamente diversi. Invero, secondo l'orientamento di questa Corte (Sez. 2, sentenza n. 19712 del 6.2.2015, CED Cass. n. 263541), che il collegio condivide e ribadisce, il ricorrente che intende denunciar contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, due o più tra i vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica; - non consentite relativamente agli ulteriori reati, nella misura in cui sollecitano una rivalutazione del materiale probatorio acquisito e valutato conformemente dai due giudici del merito, senza documentare travisamenti delle prove. Invero, questa Corte, con altro orientamento (Sez. 4, sentenza n. 19710 del 3.2.2009, CED Cass. n. 243636) che, ancora una volta, il collegio condivide e ribadisce, ha anche osservato che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità agli effetti civili), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado: "Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice". Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunto alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputata. Deve, peraltro, rilevarsi che la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonchè esaurienti, logiche e non contraddittorie (che riprendono quelle, condivise, del primo giudice, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha incensurabilmente valorizzato, ai fini delle contestate statuizioni: - (f. 18 - capo F) lo stato di bisogno riferito dalla p.o. e noto all'imputata, dovuto a problematiche di salute della figlia gravemente ammalata ed a difficoltà connesse alla sua attività imprenditoriale; - (f. 19 s. - capo G) le difficoltà economiche (note all'imputata) in cui versava l'azienda del padre della p.o., che per tale ragione si era determinata a chiedere il prestito de quo ("era stata proprio la D.S. - nell'ambito del rapporto di compravendita di fiori - a offrirle aiuto per le sue difficoltà": f. 20; - (f. 21 s. - capo J) lo stato di bisogno (noto all'imputata) riferito dalla p.o., dovuto a connesse alle proprie disagiate condizioni economiche (con rate scadute del gas ed altre spese rimaste in sospeso); - (f. 22 - capo K) l'entità dell'interesse pattuito, certamente usurario (850 euro al mese a fronte di un prestito di soli 15.000 Euro, pari all'evidenza al 68% annuo), ed erogato nella piena consapevolezza delle difficoltà economiche nella quali versava la p.o., derivanti anche dall'attività professionale svolta; - (f. 26 - capo S) le difficoltà economiche (note all'imputata) in cui versava l'azienda della p.o., titolare di un'attività artigianale (sartoria), e che per tale ragione si era determinata a chiedere il prestito de quo; - (f. 30 - capo Y) lo stato di bisogno riferito dalla p.o. e noto all'imputata, dovuto ad una malattia del figlio ed alle spese derivanti dai danni causati da una alluvione. Deve, in proposito, ribadirsi che, in tema di usura, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza nè la causa di esso, nè l'utilizzazione del prestito usurario (Sez. H, sentenza n. 43713 dell'11.11.2010, CED Cass. n. 248974). Si è anche precisato che, in tema di usura, lo stato di bisogno in cui deve trovarsi la vittima per integrare la circostanza aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 3, può essere di qualsiasi natura, specie e grado e può quindi derivare anche dall'aver contratto debiti per il vizio del gioco d'azzardo, non essendo richiesto dalla norma incriminatrice che il predetto stato presenti connotazioni che lo rendano socialmente meritevole (Sez. 2, sentenza n. 709 del 1 ottobre 2013, dep. 10 gennaio 2014, CED Cass. n. 258072): invero, lo stato di bisogno sotto il profilo soggettivo è una particolare condizione psicologica, da qualsiasi causa determinata, in presenza della quale il soggetto passivo subisce una maggior limitazione nella volontà di autodeterminazione, mentre sotto il profilo obbiettivo può essere di qualsiasi natura, specie e grado e quindi, tra l'altro, può derivare anche dalla necessità di soddisfare un vizio (come quello del gioco d'azzardo), non essendo richiesto, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante de qua, alcun requisito; con essa, infatti, si è voluto colpire maggiormente il disvalore di una condotta considerata dal legislatore come una grave forma di parassitismo, causa di vero e proprio allarme in una società civile, ed è per questo che non può e non deve rilevare la causa che ha determinato il bisogno e la relativa menomazione psicologica. Non a caso, sia pur con riguardo alla formulazione originaria della fattispecie (nell'ambito della quale l'approfittamento dell'altrui stato di bisogno integrava la materialità del reato), la Relazione al progetto definitivo del codice penale osservò che, nel delitto di usura, "non vi è ragion di avere riguardo alla moralità del soggetto passivo, giacchè si punisce non per tutelare i privati interessi di costui, ma per reprimere, nell'interesse pubblico, l'usura che non cessa di essere tale solo perchè esercitata a danno, anzichè di uno sventurato, d'un prodigo o di un vizioso"). Inoltre, la circostanza aggravante speciale di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 4, è configurabile in tutti i casi nei quali la somma presa in prestito ad usura sia destinata ad essere impiegata in un'attività imprenditoriale, anche se non direttamente svolta dal soggetto cui il prestito venga materialmente erogato, e senza che possa rilevare il dato meramente formale del riconoscimento, in capo allo stesso, dello status di imprenditore: invero, anche con riferimento a casi come quello in esame, di prestito di somme di denaro ad usura chiesto dalla figlia ma destinato - nella consapevolezza dell'erogante - ad essere impiegato nell'attività imprenditoriale di famiglia (nel caso di specie, svolta dal padre) ricorre la ratio che autorevole dottrina pone a fondamento della circostanza aggravante de qua, "offrire una tutela privilegiata (...) ai soggetti (...) che, ricorrendo più frequentemente al credito, sono maggiormente esposti alla criminalità usuraria ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività economiche lecite". Con tali argomentazioni la ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti della prova. 1.4. Con il quarto motivo l'imputata deduce violazione dell'art. 62 c.p., n. 6 - artt. 62-bis, 133 e 81 c.p. e plurimi vizi di motivazione, quanto al diniego delle attenuanti generiche e del risarcimento del danno, ed alla concreta determinazione della pena, anche in riferimento all'entità degli aumenti per la continuazione. 1.4.1. Il motivo è assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonchè esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato: - (f. 37 s.) il diniego dell'attenuante del risarcimento del danno valorizzando l'incensurabilmente ritenuta inadeguatezza delle somme elargite in nome e per conto degli imputati alle persone offese, rispetto al danno accertato, "essendosi trattato di somme assai modeste a fronte di interessi usurari percepiti assai rilevanti"; - (f. 37) il diniego delle attenuanti generiche in considerazione della gravità e reiterazione degli episodi commessi e dei precedenti della D.S., correttamente conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere od escludere la configurabilità di circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole od all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, da ultimo, Sez. 2, sentenza n. 3609 del 18 gennaio - 1 febbraio 2011, CED Cass. n. 249163), e precisando che neppure poteva trarsi elemento valorizzabile ai fini del riconoscimento di dette circostanze attenuanti dal non integrale risarcimento del danno offerto alle pp.oo., in considerazione della "modestissima entità delle somme offerte", peraltro, in moltissimi casi, "immediatamente dopo restituite agli imputati". La gravità e reiterazione degli episodi commessi ed i precedenti della D.S. legittimano anche le conclusive determinazioni riguardanti la concreta determinazione del trattamento sanzionatorio. 1.4.2. Il collegio evidenzia che a f. 37 della sentenza impugnata si legge che la Corte di appello motiva la conclusiva quantificazione della pena partendo dalla pena base determinata per il più grave reato di cui al capo F), sulla quale opera un aumento per la ritenuta circostanza aggravante ed un aumento "per ciascun ulteriore episodio di usura (n. 6 episodi)". Gli episodi di usura dei quali l'imputata è stata riconosciuta colpevole sono, peraltro, 6 (quello più grave, ed altri 5), non 7. La questione non riguarda, tuttavia, l'entità degli operati aumenti per la continuazione (la sola ad aver costituito oggetto di doglianza), ma il numero degli operati aumenti per la continuazione (in relazione al quale il ricorso è rimasto del tutto silente), e non appare rilevabile di ufficio. Invero, questa Corte (Sez. 2, sentenza n. 22136 del 19.2.2013, CED Cass. n. 255729) ha già chiarito che è rilevabile di ufficio dalla Corte di cassazione l'illegalità della pena solo quando la stessa, così come indicata nel dispositivo, non sia per legge irrogabile, ma non anche quando il trattamento sanzionatorio sia di per sè complessivamente legittimo ed il vizio attenga - come nella specie - al percorso argomentativo attraverso il quale il giudice è giunto alla conclusiva determinazione dell'entità della condanna. 1.5. Con il quinto motivo l'imputata lamenta illegittimità ed abnormità del provvedimento di sequestro per equivalente, chiedendo il dissequestro dei terreni oggetto del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del tribunale di Roma in data 4.9.2003, per il rilievo che si tratterebbe di complesso immobiliare edificato negli anni 1982-1983, e quindi risalente rispetto ai reati in contestazione, così come risalenti sarebbero anche le migliorie ad esso apportate, in difetto della prova della loro risalenza, e comunque in difetto di proporzione tra gli interessi usurari asseritamente percepiti ed il valore dell'intero complesso immobiliare; la mancata condanna per numerosi capi di imputazione avrebbe imposto una rivalutazione del provvedimento di confisca; non sarebbe neanche stata verificata l'esperibilità della confisca diretta dell'asserito profitto; il sequestro operato per equivalente eccederebbe il profitto asseritamente conseguito dall'imputata, che non potrebbe, inoltre, essere chiamata a rispondere con beni personali di tutti i reati commessi dai coimputati; non sussisterebbe "più alcuna esigenza del mantenimento del sequestro per equivalente" (così espressamente il ricorso a f. 21); il provvedimento di confisca sarebbe destituito di fondamento. 1.5.1. Il motivo non è consentito per incerta individuazione del provvedimento impugnato. Questa Corte (Sez. 1, sentenza n. 23932 del 17.5.2013, CED Cass. n. 255813) ha già chiarito che, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, l'omessa od errata indicazione degli elementi richiesti (provvedimento impugnato, data del medesimo e giudice che lo ha emesso) non ha rilievo di per sè, ma solo in quanto può determinare incertezza nell'individuazione dell'atto. Nel caso di specie il ricorso fa, di continuo, promiscuo riferimento al decreto di sequestro (provvedimento avente natura cautelare, e non impugnabile direttamente in questa sede, pacifico essendo che sono abbondantemente scaduti i termini per proporre riesame contro il provvedimento genetico, risalente a diversi anni or sono; competente a valutare il venir meno delle condizioni che avevano inizialmente legittimato l'emissione del provvedimento cautelare de quo sarebbe stato, comunque, il giudice che procede, che non risulta all'uopo espressamente sollecitato) ed alla statuizione di confisca, l'unica impugnabile in questa sede: a riprova di ciò è già stata in premessa riportata la richiesta letteralmente formulata a f. 21 del ricorso. 1.5.2. La doglianza riguardante la statuizione di confisca (la sola immediatamente impugnabile in questa sede) è, comunque, assolutamente priva di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertiva e, comunque, manifestamente infondata, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello (f. 39 s.) - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonchè esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato la contestata statuizione valorizzando "la totale incongruenza del patrimonio degli odierni imputati rispetto alle fonti di reddito lecite accertate" (desunta dagli esiti dell'informativa CC R.O.N.O. 20 - giugno 2003 -), in alcun modo contrastata dalle difese (che non ha "in alcun modo documentato la provenienza lecita delle somme di denaro utilizzate per l'acquisto dei cespiti accertati"), precisando incensurabilmente che, "se è vero che le indagini svolte hanno consentito di accertare come i terreni siano stati acquisiti in epoche assai remote, nulla è stato documentato in merito alla provenienza dei fondi utilizzati per la realizzazione della villa che insiste su uno dei terreni, realizzazione assai più recente, come è emerso anche da molte deposizioni di persone offese che si sono trovate a prestare la loro opera all'interno della villa medesima proprio in relazione al suo completamento". 1.6. In data 10 dicembre 2015 sono state depositate note di udienza con le quali si insiste per l'accoglimento del 4^ motivo, lamentando che, con riferimento alla negata attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 vi sarebbe contrasto con l'esito di altro procedimento: la doglianza è sotto più profili inammissibile, sia perchè non è chiaro se la sentenza di merito citata sia definitiva o meno, sia perchè il ricorrente sollecita una comparazione tra diverse situazioni di fatto (per ritenerne la medesimezza) che esula dai poteri di questa Corte di legittimità, sia perchè il dato posto a fondamento della reiterazione del motivo non incide sulla valutazione di assoluta esiguità delle somme offerte dall'imputata alle pp.oo. a titolo risarcitorio, e sul rilievo attribuito alle avvenute repentine restituzioni (questi ultimi rilievi sono del tutto assorbenti). 1.6.1. Con le predette note il difensore della ricorrente espressamente richiama il già presentato ricorso per cassazione in relazione al quinto motivo "circa l'illegittimità ed abnormità del provvedimento di sequestro per equivalente": ciò conferma quanto premesso nel 1.5.1. di queste Considerazioni in diritto. 1.7. Non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione di uno o più dei reati oggetto di condanna, eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello (tenuto conto delle innanzi indicate date di consumazione, e di quanto disposto dall'art. 644 ter c.p., oltre che dei limiti edittali previsti dall'art. 644 c.p. - nella formulazione vigente prima delle modifiche in peius apportate dalla L. n. 251 del 2005 - per i reati circostanziati accertati, nonchè del sopravvenire di eventi interruttivi, e di 56 giorni di sospensione maturati come rilevabile ex actis in difetto di contestazioni, a partire dal 27.8.2014 - capo G - e fino al 27.10.2014 - capo S -, secondo la disciplina della prescrizione introdotta dalla già citata legge n. 251 del 2005, in concreto più favorevole di quella previgente), in considerazione della totale inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 32 del 22 novembre 2000, CED Cass. n. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. un., sentenza n. 23428 del 2 marzo 2005, CED Cass. n. 231164, e Sez. un., sentenza n. 19601 del 28 febbraio 2008, CED Cass. n. 239400). Ricorso congiunto C.F. e C.R.. 2. C.F., in atti generalizzato, è stato conclusivamente ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi A.B.F.H.K.L.N.O.U.W.X.. C.R., in atti generalizzato, è stato conclusivamente ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi A.B.F.P.T.V. Trattasi di plurime usure, perlopiù aggravate (sono non aggravate soltanto quelle di cui ai capi P. e T.) quella di cui al capo F. commessa dal 2001 ad oggi, quella di cui al capo H. fino al - (OMISSIS) -, quella di cui al capo K. commessa fino al - (OMISSIS) -, quelle di cui ai capi L. ed N. commesse fino al 2001, quelle di cui ai capi O. e W. commesse fino al 1998, quella di cui al capo U. commessa fino al 2000, quella di cui al capo X. commessa fino al (OMISSIS), quelle di cui ai capi P., T. e V. commesse fino al (OMISSIS); in più, gli imputati sono stati ritenuti responsabili di partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo A. fino a (OMISSIS), e del reato di cui D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 106 e 132 fino ad oggi. 2.1. Con il primo motivo gli imputati lamentano violazione dell'art. 416 c.p. e manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della partecipazione di entrambi al reato associativo di cui al capo A), per carenza dell'elemento organizzativo (che differenzia il sodalizio dal mero reato continuato), in particolare con riferimento alla posizione di C.R., responsabile di un minor numero di reati-fine; difetterebbero, inoltre, un accordo criminoso ed una sicura affectio societatis; erroneo sarebbe l'assunto della presunta interscambiabilità dei ruoli. 2.1.1. La doglianza è assolutamente priva di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertiva e, comunque, manifestamente infondata, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello (f. 35 ss.) - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonchè esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato la contestata affermazione di responsabilità valorizzando elementi desunti dalle deposizioni delle pp.oo., motivatamente ritenute attendibili, e sul punto concordi, dalle quali ha tratto prova dell'esistenza tra gli imputati di un rapporto ulteriore rispetto a quello di natura esclusivamente familiare, "fondato sulla reciproca consapevolezza di operare congiuntamente per la realizzazione di un programma criminoso"; ha, in particolare, valorizzato all'uopo i ruoli ricoperti da ciascuno, in modo prevalente, ma non esclusivo, così garantendo al sodalizio la possibilità di superare le difficoltà derivanti dai problemi del singolo componente (ad esempio, sono state portate le vicende di C.R., finanziatore/esattore, sostituito, in un periodo di indisponibilità, da D.S.G., intervenuta nei singoli rapporti già in corso, con il medesimo ruolo, nonchè della stessa D.S.G., di solita addetta ad avvicinare le possibili vittime, scelte tra soggetti in varie difficoltà cui veniva offerto aiuto ad usura, ma talora sostituita in tale ruolo dai sodali; è stato anche valorizzato l'immediato intervento di uno degli uomini del gruppo - C.R. - per esigere quanto preteso dalla D.S., che temeva di non essere presa abbastanza in considerazione perchè donna), e l'elevato numero di reati-fine perpetrati, più o meno con le medesime modalità operative, espressivi di un astratto e pregresso programma operativo, conclusivamente ritenendo "provata l'esistenza di un gruppo rudimentalmente organizzato, ulteriore rispetto alla "famiglia", all'interno del quale ciascun partecipante agiva in piena consapevolezza dell'apporto dato dagli altri e proprio grazie ad esso; gruppo finalizzato alla commissione di un numero indeterminato di reati di usura, come appunto è emerso dalle dichiarazioni rese dai testi escussi", a nulla rilevando - in considerazione delle accertate modalità operative, in relazione alla particolari tipologie dei reati-fine in astratto programmati ed in concreto commessi - la mancata predisposizione in comune di un non necessario presidio strumentale, diverso dalle risorse finanziarie costituenti patrimonio comune degli imputati, impiegate per commettere le accertate usure. D'altro canto, questa Corte (Sez. 2, sentenza n. 49007 del 16 settembre 2014, CED Cass. n. 261426) ha già chiarito che, in tema di associazione per delinquere, la costituzione del sodalizio criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia imperniato per lo più intorno a componenti di una stessa famiglia, perchè, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericoloso. Con tali argomentazioni i ricorrenti in concreto non si confrontano adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti della prova. 2.2. Con il secondo motivo gli imputati lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'esercizio abusivo di attività finanziaria (capo B), lamentando che la natura illecita (perchè usuraria) delle attività svolte non consentirebbe al configurabilità del reato. 2.2.1. La doglianza è manifestamente infondata. Questa Corte ha, infatti, già chiarito (Sez. 2, sentenza n. 41142 del 19 settembre 2013, CED Cass. n. 257337), con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, che commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, a norma del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132, chi, avvalendosi - come nel caso di specie - di una pur rudimentale organizzazione, pone in essere le condotte previste dal cit. D.Lgs., art. 106, inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purchè l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato. Il principio è stato affermato proprio in riferimento a fattispecie analoga a quella in esame, relativa a prestiti di somme a tassi usurari da parte di affiliato ad una associazione per delinquere, in quella occasione di tipo mafioso. Può, infatti, ritenersi superato da oltre un decennio l'opposto orientamento, a parere del quale, affinchè possa configurarsi il reato di abusiva attività finanziaria di cui all'art. 132 cit., è indispensabile che l'agente ponga in essere una delle condotte indicate dall'art. 106 del cit. decreto (concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, assunzione di partecipazioni, prestazione di servizi a pagamento, intermediazione in cambi, tutte meglio specificate nel D.M. Tes. 6 luglio 1994) inserendosi abusivamente nel libero mercato (così sottraendosi ai controlli di affidabilità e stabilità) ed operando indiscriminatamente fra il pubblico; ciò comporterebbe la necessità che la predetta attività sia professionalmente organizzata con modalità e strumenti tali da prevedere e consentire la concessione sistematica di un numero indeterminato di mutui e finanziamenti, rivolgendosi ad un numero di persone potenzialmente vasto e realizzandosi così quella latitudine di gestione tale da farla trasmigrare dal settore privato a quello pubblico e ricondurla, quindi, nell'ambito di operatività della legge bancaria (Sez. H, sentenze n. 4882 del 12 novembre 2001, dep. 7 febbraio 2002, CED Cass. n. 220659, e n. 5285 del 2 ottobre 1997, CED Cass. n. 209597). 2.3. Con il terzo motivo gli imputati lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle plurime affermazioni di responsabilità per le singole usure, lamentando l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalle diverse pp.oo. 2.3.1. La doglianza è assolutamente priva di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertiva e, comunque, manifestamente infondata, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello (f. 35 ss.) - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonchè esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato le contestate affermazioni di responsabilità valorizzando elementi desunti dalle deposizioni delle pp.oo., motivatamente ritenute attendibili, come in dettaglio indicato - reato per reato - a f. 18 ss. della sentenza impugnata. Con tali argomentazioni i ricorrenti in concreto non si confrontano adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti della prova. Quanto alla configurabilità del reato e delle circostanze aggravanti, dove contestate e ritenute, si rinvia ai rilievi già espressi nel 1.3.1. di queste Considerazioni in diritto. 2.4. Con il quarto motivo gli imputati lamentano violazione di legge quanto alla ritenuta recidiva reiterata, asseritamente non configurabile in difetto di previa declaratoria di recidiva. 2.4.1. La doglianza è manifestamente infondata. Questa Corte, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, è ormai ferma nel ritenere che la recidiva reiterata può essere riconosciuta in sede di cognizione anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice (Sez., sentenza n. 24023 del 6 maggio 2003, CED Cass. n. 225233; Sez. 2, sentenza n. 18701 del 7 maggio 2010, CED Cass. n. 247089; Sez. 5, sentenza n. 47072 del 13 giugno 2014, CED Cass. n. 261308). 2.5. Con il quinto motivo gli imputati lamentano violazione di legge asserendo essere stato indebitamente operato un doppio aumento di pena per la recidiva reiterata e per la circostanza aggravante speciale di cui all'art. 644 c.p., comma 5. 2.5.1. La doglianza è manifestamente infondata. Il ricorrente afferma testualmente in ricorso che "nel determinare il trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata ha applicato sulla pena base (...) tanto l'aumento per la recidiva quanto l'aumento per l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 644 c.p., comma 5: in tal modo violando il principio espresso dall'art. 63 c.p., comma 4", che riporta, proseguendo con l'affermazione che "non vi è dubbio che tanto l'aggravante di cui all'art. 644, comma 5 (...), quanto la recidiva reiterata (...) costituiscono aggravanti ad effetto speciale, per cui avrebbe dovuto operarsi soltanto l'aumento di pena previsto per la circostanza più grave, in applicazione della norma richiamata nell'intestazione del presente motivo di ricorso. Anche sul punto si chiede l'annullamento della sentenza impugnata". Questa essendo la doglianza difensiva, deve rilevarsene la evidente erroneità, per contrasto con quanto disposto dall'art. 63 c.p., comma 4, pur integralmente riportato in ricorso, ma non adeguatamente considerato, ed al quale la Corte di appello si è correttamente attenuta, operando sulla pena base per il reato non circostanziato dapprima l'aumento per la circostanza aggravante concorrente più grave, poi quello - facoltativo, ma consentito - per la circostanza aggravante concorrente meno grave, nella misura massima consentita, nel pieno rispetto della disciplina dettata ad hoc dall'art. 63 c.p., comma 4. 2.6. Con il sesto motivo gli imputati lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche, alla determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio ed alla mancata disapplicazione della recidiva, non obbligatoria, 2.6.1. Il motivo è assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, nonchè esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato: - (f. 37) il diniego delle attenuanti generiche in considerazione della gravità e reiterazione degli episodi commessi e dei precedenti del due C., entrambi recidivi reiterati specifici infraquinquennali, correttamente conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere od escludere la configurabilità di circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole od all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, da ultimo, Sez. 2, sentenza n. 3609 del 18 gennaio - 1 febbraio 2011, CED Cass. n. 249163), e precisando che neppure poteva trarsi elemento valorizzabile ai fini del riconoscimento di dette circostanze attenuanti dal non integrale risarcimento del danno offerto alle pp.oo., in considerazione della "modestissima entità delle somme offerte", peraltro, in moltissimi casi, "immediatamente dopo restituite agli imputati". La gravità e reiterazione degli episodi commessi ed i precedenti dei due imputati legittimano anche le conclusive determinazioni riguardanti la mancata esclusione della recidiva (che i ricorrenti chiedono assertivamente, senza indicare le ragioni in ipotesi all'uopo valorizzabili) e la concreta determinazione del trattamento sanzionatorio. 2.7. Per effetto della recidiva reiterata, contestata e ritenuta per entrambi gli imputati, e dei 56 giorni di sospensione (cfr. 1.7), nessuno dei reati risulta prescritto (il reato con termine di prescrizione inferiore - capo A. - sarebbe prescritto a partire dal 17.7.2017; le usure semplici sarebbero prescritte a partire dal 28.3.2020; quelle aggravate a partire dal 21.3.2018, sempre tenendo conto delle disposizioni più favorevoli agli imputati, oltre che della disciplina in tema di concorso di circostanza, rilevante per le usure aggravate). Statuizioni accessorie. 3. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell'entità delle rispettive colpe - della somma di Euro mille ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibili il ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella udienza pubblica, il 16 dicembre 2015. Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2016
bottom of page