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Reati contro il patrimonio

Usura: necessario superamento del tasso soglia trimestrale

Usura

Cassazione penale sez. II, 04/10/2022, n.1255

In tema di usura, l'aggravante dello “stato di bisogno” è configurabile nel solo caso in cui sussista una particolare condizione psicologica, determinata da un impellente assillo di natura economica, in presenza della quale il soggetto passivo subisca una limitazione della libertà di autodeterminazione che lo induce a ricorrere al credito e ad accettare condizioni usurarie.

Usura: sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla natura usuraria degli interessi

Usura: sulle “condizioni di difficoltà economica o finanziaria” della vittima

Usura: sulla condotta frazionata o a consumazione prolungata

Usura: si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi

Usura: sull'aggravante dello stato di bisogno della persona offesa

Usura: può concorrere con il reato di estorsione?

Usura: sull'aggravante dello stato di bisogno

Usura: è un reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata

Usura: si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi usurari

Usura: sulla nozione di profilo confiscabile

Usura: sulla circostanza aggravante dello "status" di imprenditore

Usura: gli acconti vanno imputati agli interessi già scaduti e non al solo capitale

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato integralmente la sentenza con la quale il Tribunale di Velletri, in data 3 maggio 2018, ha dichiarato: - P.M. colpevole dei reati di cui ai capi B), C), D), E), F), G), I), L); - C.E. colpevole dei reati di cui ai capi C) ed O); - V.L. colpevole del reato di cui al capo E); - S.S. colpevole del reato di cui al capo O), condannando ciascuno alla pena ritenuta di giustizia. 2. P.M., a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione lamentando: 2.1. con il primo motivo, la violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p.: eccepisce la nullità assoluta della sentenza impugnata in considerazione della mancata notifica al P. del decreto di citazione per l'udienza pubblica di trattazione del giudizio di appello, emesso a seguito della notifica di un precedente decreto con il quale veniva erroneamente fissata udienza camerale; 2.2. con il secondo motivo, la manifesta illogicità e mancanza della motivazione in relazione alla richiesta di acquisizione della registrazione di una conversazione intercorsa tra il coimputato C. e la persona offesa M.: i giudici di appello avrebbero ignorato una prova decisiva per l'assoluzione, ovvero la trascrizione depositata, nelle more del giudizio di appello, dal difensore del C., di una conversazione intercorsa tra quest'ultimo ed il M., nel corso della quale il M. riferiva al C. di averlo accusato ingiustamente, ma di non poter comunque rinunciare alla costituzione di parte civile senza perdere la possibilità di chiedere il risarcimento al P.; 2.3. con il terzo motivo, la manifesta illogicità e mancanza della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati di cui alla lettere B) e E) dell'imputazione: la motivazione impugnata si sarebbe limitata a confermare la sentenza di primo grado con generiche formule di stile, ignorando radicalmente le doglianze contenute nell'atto di appello; la Corte di merito si sarebbe sottratta al compito di valutare le numerose e specifiche doglianze indicate dall'appellante per evidenziare l'inattendibilità delle persone offese, doglianze che non erano mera riproposizione di temi già valutati superati dal giudice di primo grado; i giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto non credibile la versione fornita dal P., secondo cui non ci sarebbe stato alcun prestito usurario, ma la semplice dazione di 40.000 per lo svolgimento dei lavori nella villa di Formello; la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione le doglianze difensive in ordine alla reale natura dei rapporti tra l'imputato ed il M. ed alle manifestate recriminazioni del P. in ordine alla gestione del cantiere, omettendo ogni motivazione sul punto e trincerandosi dietro formule generiche ed apodittiche; la sentenza impugnata avrebbe del tutto ignorato le numerosi fonte di prova indicate nell'atto di appello, dalle quali emergevano l'inattendibilità della persona offesa M., i grandi ritardi e la conseguente mancata esecuzione dell'appalto, l'indebita percezione di somme di denaro che dovevano esser destinate all'esecuzione dei lavori e che invece sono state incamerate dalla parte civile (intercettazione n. 3515 del 15.12.2015 e 1876 del 09.12.2015, il cui contenuto dimostra che il M. era in grave ritardo nei lavori commissionati dal P.; intercettazione del 23.12.2015, dal cui tenore si deduce che il P. era dovuto intervenire per pagare i fornitori, che non erano stati pagati dal M.; esame dibattimentale del M., nel corso del quale la parte civile aveva ammesso di aver ricevuto 30.000 dal ricorrente per lo svolgimento dei lavori; esame dibattimentale del P., nel corso del quale l'imputato aveva riferito di aver consegnato al M. una somma pari a circa 40.000 Euro; documentazione fotografica e deposizioni rese dai testi N. e A., secondo i quali i lavori svolti dalla parte civile non superavano il 20/25% dell'appalto, e non l'80% dei lavori, come falsamente riferito dal 5 M.; dichiarazione del teste A., secondo cui la cattiva esecuzione dei lavori comportava la necessaria rimozione di tali opere per un costo pari a 12.000 Euro); 2.4. con il quarto motivo, la manifesta illogicità e mancanza della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui alla lettera C) dell'imputazione: i giudici di appello non avrebbero motivato in ordine alla doglianza difensiva secondo cui il coinvolgimento del P. in ordine alla cessione della vettura BMW contestata alla lettera C) della rubrica sarebbe escluso dal contenuto di due intercettazioni di conversazioni intercorse tra P. e M., nel corso delle quali gli interlocutori non fanno menzione alcuna dell'ipotizzata vendita della BW e l'imputato si lamenta del comportamento tenuto dalla persona offesa, atteggiamento incompatibile, in punto di logica, con Il versamento del denaro riferito dal M.; 2.5. con il quinto motivo, la manifesta illogicità e mancanza della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui alla lettera D) dell'imputazione: la motivazione sarebbe carente e contraddittoria in relazione al fatto che il M. doveva pagare la somma di 20.000 Euro come penale per la mancata esecuzione ad opera d'arte dei lavori, circostanza che viene dapprima ammessa e successivamente negata dai giudici di appello; la Corte di merito avrebbe ignorato le doglianze difensive in ordine all'inattendibilità del teste P., alla mancanza di interesse del P. per l'immobile, riferita dal teste M., ed alla circostanza che l'immobile era nella disponibilità del M. e non dell'imputato; 2.6. con il sesto motivo, la violazione di legge, con manifesta illogicità e mancanza della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui alle lettere F), G), L) ed I) dell'imputazione: la Corte di merito avrebbe ignorato le doglianze difensive con le quali veniva affermata l'inattendibilità della persona offesa A., stante la contraddittorietà delle sue dichiarazioni, la manifesta incapacità di collocare nel tempo i tre prestiti richiesti al P., la mancanza di riscontro documentale all'asserita consegna di un assegno dell'importo di 1.400 Euro e la non veridicità delle dichiarazioni con le quali la persona offesa riferiva di aver ascoltato una delle intercettazioni telefoniche, circostanza negata dall'Ispettore C. nel corso della sua deposizione dibattimentale; i giudici di appello non avrebbero analizzato il tema dell'inidoneità della condotta posta in essere dal P. a perfezionare il reato di estorsione in considerazione del fatto che l' A. ha negato in modo perentorio di aver ricevuto minacce. Sarebbero state ignorate le doglianze difensive con le quali la difesa lamentava l'inattendibilità della persona offesa B.C. desumibile dalla lettura della intercettazione della conversazione che lo riguarda, da cui si desume che la somma cui facevano riferimento gli interlocutori era pari a 100 Euro, e non a 600 Euro come dichiarato dalla persona offesa, ed in ordine alla mancanza di riscontro documentale degli assegni asseritamente versati dalla persona offesa. Sarebbero state ignorate anche le doglianze difensive in ordine alla manifesta contraddittorietà delle dichiarazioni rese della persona offesa S.G. il quale, dopo aver escluso la dazione di somme a titolo di interessi, ha affermato di aver pagato interessi usurari, senza peraltro indicare quando e con quali modalità avrebbe versato tale somma; 2.7. con il settimo motivo, la manifesta illogicità e mancanza della motivazione in relazione all'assorbimento del capo C) nel capo E) della rubrica stante l'unicità del profitto conseguitone ed in ordine all'insussistenza della aggravante dello stato di bisogno: la Corte territoriale non avrebbe motivato in ordine ai richiesto assorbimento, alla insussistenza dello stato di bisogno delle persone offese nonché in ordine alla mancata prevalenza delle generiche sulle contestate aggravanti. 3. V.L., a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione lamentando: 3.1. con il primo motivo, la carenza assoluta o l'apparenza della motivazione in relazione ai motivi di appello: la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione esplicativa delle ragioni per le quali i giudici di appello hanno ritenuto di disattendere le censure difensive con conseguente vizio di carenza assoluta di motivazione. Con i motivi di appello, la difesa aveva evidenziato che la sentenza di primo grado aveva omesso di prendere in considerazione le dichiarazioni della persona offesa inerenti al pagamento effettuato dal P. nel periodo luglio-settembre 2015, al tentativo di recupero del credito affidato dal predetto al N. nonché all'incasso di 7.000,00 Euro da parte del P. nei giorni immediatamente successivi all'intervento del N., il che integrava in vizio di carenza di motivazione su punti decisivi del thema probandum; 3.2. con il secondo motivo, la violazione degli artt. 40 e 629 c.p. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione. Sussisterebbe violazione dell'art. 40 c.p. in quanto il pagamento degli interessi usurari pretesi dal P. non avrebbe costituito conseguenza di condotte poste in essere dal V.: secondo il ricorrente, infatti, il M. aveva effettuato tali dazioni in momenti antecedenti ad i due incontri con il V.; la sentenza impugnata sarebbe, quindi, manifestamente illogica nella parte in cui ritiene causalmente efficienti condotte poste in essere dal V. in epoca successiva al pagamento degli interessi usurari, nonché laddove afferma la penale responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di estorsione nonostante la persona offesa M. abbia espressamente affermato che il V. non aveva posto in essere alcuna condotta violenta o minacciosa nei suoi confronti, aggiungendo di essersi sentito suggestionato dalle richieste del ricorrente, avendo appreso da voci correnti che lo stesso era un soggetto violento dedito al recupero dei crediti. Quanto riferito dal M. troverebbe conferma nella lettura della conversazione telefonica intercettata in data 16/12/2015, nel corso della quale il V. riferiva al P. di non aver usato violenza nei confronti della persona offesa. Già il g.i.p., in considerazione dell'insussistenza dell'elemento materiale del reato di cui all'art. 629 c.p. aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare per carenza di indizi a carico del V.; 3.3. con il terzo motivo, la violazione degli artt. 191,194 e 203 c.p.p.: i giudici di merito avrebbero fondato la condanna su dichiarazioni viziate da inutilizzabilità genetica rese dal M., il quale avrebbe riferito suggestioni personali fondate su voci correnti, in violazione dell'art. 191 c.p.p. e art. 194 c.p.p., comma 3; sarebbero, a parere della difesa, inutilizzabili anche le dichiarazioni con le quali il Maresciallo SCANNAPIECO ha riferito informazioni assunte da confidenti di cui non ha rivelato l'identità, in violazione dell'art. 203 c.p.p.; 3.4. con il quarto motivo, la violazione degli artt. 69,132 e 133 c.p. e la mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio: la Corte territoriale non avrebbe motivato in ordine alla richiesta della difesa di ritenere le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, richiesta che trovava fondamento nella modesta entità del fatto, nella mancata esplicazione di violenza da parte del ricorrente, nella sua incensuratezza e nel corretto comportamento tenuto nel periodo antecedente e successivo alla commissione del reato; 3.5. il difensore del V., in data 16 settembre 2022, ha depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. 4. C.E., a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione lamentando: 4.1. con il primo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 629 c.p. in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di estorsione: la condotta attribuita al ricorrente non avrebbe determinato alcuna coazione della volontà del M., poiché il C. si sarebbe limitato a dare un consiglio al proprio datore di lavoro, consiglio che non ha dispiegato alcuna forza persuasiva sulla scelta della persona offesa di vendere la propria autovettura perché inidoneo ad incutere timore, tanto che quest'ultimo si è determinato a consegnare al P. solo una parte del denaro ricavato dalla vendita della vettura; 4.2. con il secondo motivo, la motivazione apparente in ordine ai motivi di appello: la sentenza di appello sarebbe illogica e contraddittoria, in quanto condanna l'imputato in relazione ad una sola condotta estorsiva, nonostante il giudice di primo grado abbia assolto il C. dagli altri reati contestatigli proprio perché il M. ha escluso che l'imputato abbia proferito minacce nei suoi confronti; 4.3. con il terzo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 40 c.p., comma 2, e la carenza di motivazione in ordine all'applicazione di tale norma: secondo la difesa, gli inquirenti erano pienamente a conoscenza che il ricorrente ed il P. erano in procinto di realizzare una condotta estorsiva in danno del M., e quindi un tempestivo intervento della polizia giudiziaria avrebbe potuto evitare l'evento e la consumazione del reato di estorsione; l'inerzia degli inquirenti avrebbe comportato l'inosservanza della posizione di garanzia che grava gli agenti di polizia giudiziaria, con conseguente necessaria applicazione dell'art. 40 c.p., comma 2,. 5. S.S., a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione lamentando: 5.1. con il primo motivo, la violazione degli artt. 192,512 e 526 c.p.p. in relazione all'art. 6, comma 3, lett. d), CEDU: la sentenza oggetto di ricorso ha affermato la penale responsabilità del ricorrente sulla base di un riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini, e la mancata acquisizione al fascicolo del dibattimento della fotografia del ricorrente utilizzata per il riconoscimento ha comportato una violazione del principio dell'equo processo conseguente alla mancata verifica da parte dei giudici di merito della correttezza dell'avvenuto riconoscimento; vi sarebbe, inoltre, una totale omissione di motivazione in ordine all'attendibilità del riconoscimento fotografico dell'imputato e la mancata considerazione delle particolari modalità di assunzione del mezzo di ricerca della prova (l'identificazione sarebbe stata posta in essere in un momento successivo all'intervento degli operanti sulla scena del crimine; non risultano descritte le fattezze dello spacciatore né indicata la data delle fotografie utilizzate per il riconoscimento; non sono state osservate le cautele procedimentali previste dall'art. 213 c.p.p.); 5.2. con il secondo motivo, la violazione dell'art. 62 c.p., n. 4 e art. 62-bis c.p.: sarebbe del tutto assente la motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno, ed apparente quella in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche; i giudici di appello si sono limitati ad affermare apoditticamente l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle generiche, senza tenere in conto l'incensura:ezza del ricorrente e l'inserimento dello stesso nel tessuto sociale e lavorativo. Diritto CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza impugnata va annullata: - nei confronti di P.M., limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 3; - nei confronti di S.S., limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4. con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio su: predetti punti. Il ricorso del P. va, nel resto, rigettato; quello dello S. va, nel resto, dichiarato inammissibile. I ricorsi di C.E. e V.L. sono inammissibili. 1. Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono, quanto alle statuizioni oggetto degli odierni ricorsi, conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi sia difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione). 1.1. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione dei ricorsi, che hanno sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuno premettere, inoltre, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione e', pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, n. 20377 dell'11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01 e Sez. 6, n. 22445 dell'08/05/2009, P.M. in proc. Candita, Rv. 244181 - 01): il motivo di ricorso in cassazione e', infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo va conseguentemente valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (in tal senso Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.259425). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 2. Le doglianze formulate dai ricorrenti sono in massima parte dirette a contestare, nella sostanza, la ricostruzione del fatto operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado; ciò senza considerare che, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01), essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata ed, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516-01). 2.1. I giudici di primo e secondo grado hanno motivato adeguatamente in ordine all'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese dalle persone offese M., A., B. e S. (vedi pagg. da 44 a 53 della sentenza di primo grado e pagg. da 4 ad 8 della sentenza di appello): le versioni dei fatti offerte dai predetti risultano essere state valutate in maniera logica, congrua, lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova, che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese delle persone offese né alcun interesse all'accusa da parte dei dichiaranti (vedi Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104). Il percorso valutativo seguito dai giudici di merito è rispettoso della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste, anche da sole, a base dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214), a condizione che il decidente proceda ad un vaglio di credibilità oggettiva e soggettiva più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Tuttavia - ed è proprio quello che i giudici merito hanno fatto in relazione al M. (vedi pagg. da 45 a 50 della sentenza di primo grado e pagg. 6 e 7 della sentenza di appello) - può essere opportuno valorizzare ulteriori elementi di riscontro a tali dichiarazioni qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016). Nel caso di specie, i ricorsi obliterano le argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla completezza ed attendibilità delle propalazioni accusatorie delle persone offese, senza confrontarsi con il percorso argomentativo seguito nelle due sentenze in proposito conformi. 2.2. Quanto alle censure difensive in ordine alla interpretazione del contenuto delle intercettazioni valorizzate nelle sentenze di merito, è necessario ribadire che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il decidente, diversamente dal caso oggetto di scrutinio, ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile, difformità (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, Di Maro, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, N., Rv. 259516) così da rendere manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, n. 35181, del 22/5/2013, Vecchio, Rv. 257784), ipotesi sicuramente non riscontrabili nel caso oggetto di scrutinio. Le censure addotte in ordine al presunto travisamento delle intercettazioni hanno, infatti, ad oggetto la mera contestazione dell'interpretazione offerta dai giudici di merito, che viene ritenuta illogica ed erronea da parte dei ricorrenti P. e V. e che, in ossequio del principio di diritto appena esposto, non può esser oggetto di scrutinio in sede di legittimità. 2.3. Questo Collegio intende, infine, dare seguito all'univoco orientamento ermeneutico secondo cui il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di tutte le risultanze processuali, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; in sede di legittimità non e', di conseguenza, censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500). 3. Ciò premesso, è possibile passare all'esame dei singoli motivi di ricorso degli imputati. 4. Ricorso P.. 4.1. Il primo motivo del ricorso addotto dal P. è privo della necessaria specificità, nonché manifestamente infondato. 4.1.1. Questa Corte è ferma nel ritenere che, in riferimento alle questioni processuali, è consentito, ed anzi necessario, l'accesso agli atti: non può, peraltro, trattarsi di un accesso a-selettivo, potendo esso essere finalizzato unicamente a verificare quanto posto dal ricorrente a fondamento della censura formulata. 4.1.2. Nel caso di specie, il ricorrente (f. 1 del ricorso) premette di essere stato citato per il giudizio di appello, ma con indicazione della sua celebrazione con le forme del rito camerale; successivamente, in data 30/10/2019, sarebbe stata disposta la rinnovazione della citazione degli imputati, con specificazione che si sarebbe proceduto con le forme dell'udienza pubblica, ma detta rinnovata citazione non gli sarebbe stata notificata. Ad avviso del ricorrente, si sarebbe verificata una ipotesi di nullità assoluta, come sostenuto anche dalla giurisprudenza, ed in particolare da Sez. 6, n. 4415 del 25/01/2011, T., Rv. 248977-01: "dunque, ad avviso della difesa, pacifica è la sussistenza della nullità che, attenendo all'omessa citazione dell'imputato a giudizio, deve ritenersi assoluta e, pertanto, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento". 4.1.3. Ciò premesso, la doglianza difetta di specificità, ed e', comunque, manifestamente infondata. 4.1.4. Quanto al primo profilo, il motivo indica erroneamente la data in cui fu disposta la rinnovazione delle citazione de qua (03/10/2019, non 30/10/2019) e non indica l'udienza di rinvio in relazione alla quale si sarebbe originariamente verificato il vizio dedotto, tacendo altresì del tutto sul fatto che, nella stessa, si fossero, o meno, svolte attività processuali (l'udienza di rinvio di cui trattasi è quella del 20/12/2019, nella quale non ebbe luogo alcuna attività processuale, in presenza del legittimo impedimento a comparire di un difensore); dopo la predetta udienza di rinvio, risultano essersi celebrate numerose udienze, in relazione alle quali il ricorrente nulla deduce, e conseguentemente non s'impone alcuna verifica ex actis. 4.1.5. Quanto al secondo profilo, dal verbale dell'udienza 03/10/2019 è dato rilevare: - che il P. era assente; - che il collegio dispose il rinvio ad una nuova udienza, rendendo edotti i difensori presenti, dai quali il P. era ex lege rappresentato quanto alla ricezione della comunicazione della nuova data di udienza, di tal che, sotto tale profilo, nessuna citazione dell'imputato risulta omessa; - che il collegio dispose, inoltre, il "perfezionamento" delle notifiche quanto al fatto che dovesse procedersi "secondo il rito camerale anziché secondo quello pubblico". Soltantc di tale adempimento manca prova in atti. La denunciata omissione appare priva di rilievo, essendosi nelle udienze successive effettivamente proceduto con le forme della pubblica udienza (di qui anche la carenza dell'interesse alla doglianza, non diversamente specificato dal ricorrente), e non essendo all'uopo necessaria la formale rinnovazione della citazione, di tal che quella disposta risultava all'evidenza non dovuta e, di conseguenza, la sua eventuale omissione improduttiva di conseguenze. Peraltro, anche se si volesse ritenere il contrario, appare evidente che il vizio in ipotesi sussistente non rientra nella categoria delle nullità assolute ed insanabili, con la conseguenza che - in difetto della sua immediata deduzione in udienza - lo stesso non potrebbe essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità: il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene, infatti, che le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non possono esser dedotte, per la prima volta, in sede di legittimità (vedi Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, D'Ario, Rv. 278002-01; Sez. 6, n. 42755 del 24/09/2014, Zemzami, Rv. 260434-01). 4.2. Il secondo motivo difetta della necessaria specificità. 4.2.1. Il P. non ha integralmente trascritto in ricorso il contenuto della conversazione - asseritamente decisivo a fondamento di una possibile valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni della p.o. M. - di cui lamenta la mancata acquisizione e/o valutazione, essendosi limitato a riportarne un passo virgolettato (f. 3 del ricorso) che non consente di apprezzarne l'asserita rilevanza, documentando unicamente le perplessità del M. sulle conseguenze della revoca della costituzione di parte civile in danno del C., ma assolutamente non anche il carattere calunnioso delle accuse formulate a carico del P. ("se lo adesso ritiro la parte civile da te (riferito al C.) è come se pure P. e V. mi hanno pagato... ci diamo la zappa sui piedi perché noi non potemo chiede più i soldi a P."). 4.2.2. La giurisprudenza e', in proposito, ferma nel ritenere che il ricorrente, che intenda dedurre la sussistenza del vizio motivazionale, non può limitarsi ad addurre l'esistenza di una prova non esplicitamente presa in considerazione nella motivazione impugnata, ma deve dare la prova dell'esistenza effettiva dell'atto processuale in questione mettendolo a disposizione dei giudici di legittimità o comunque indicandone in modo preciso e dettagliato l'integrale contenuto (vedi Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053-01; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 - 01). Deve, inoltre, essere ricordato che la parte che intenda censurare la mancata acquisizione o valutazione di una prova è tenuta, in ossequio al principio di specificità di all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), a spiegare il livello di decisività delle prove che il giudice ha ritenuto, implicitamente o esplicitamente, superflue. 4.2.3. Nel caso di specie, la genericità della doglianza formulata dal P. (assolutamente non corroborata dallo scarno stralcio di conversazione riportato in ricorso) impedisce a questa Corte di accertare l'eventuale decisività della prova asseritamente non valutata in relazione alla specifica posizione processuale del ricorrente, ed in particolare di acclarare se l'acquisizione della registrazione effettuata dal C. avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia nei confronti del P. (Sez. 2, n. 16354/2006, Maio Rv. 234752; Sez. 6, n. 14916/2010, Brustenghi, Rv. 246667) o comunque viziato la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 27581/2010, M., Rv. 248105). 4.3. Il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo del ricorso proposto dal P., riguardanti le conclusive affermazioni di responsabilità, possono essere trattati congiuntamente, in quanto contraddistinti dalla riproposizione delle medesime doglianze fattuali proposte in appello, ed in quanto tali, privi della necessaria specificità. Il ricorrente chiede di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse possibili ricostruzioni, quella a lui più favorevole, improntando la propria valutazione del materiale probatorio ad una logica parcellizzata, caratterizzata dall'analisi dei singoli elementi in maniera del tutto avulsa dal contesto, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati nelle sentenze di merito. Il ricorso deve essere, pertanto, depurato delle considerazioni di merito, che lo gravano in tema di accertamento della riferibilità al ricorrente delle condotte di cui al capo di imputazione, considerato che le censure indicate nel ricorso sono dirette a contestare la valutazione effettuata dai giudici di merito rispetto alla quale si oppongono argomenti di diverso segno meramente congetturali. Le doglianze difensive, depurate dagli accenti di mero segno fattuale e dalla sostanziale riproduzione dei motivi di gravame che le permeano, enunciano proposizioni distoniche rispetto alla decisione impugnata, la quale, attraverso un percorso valutativo lineare e giuridicamente corretto, espone in maniera adeguata gli elementi che corroborano il solido quadro indiziario asseverante la penale responsabilità del P.. 4.3.1. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente sia l'autore dei reati di cui al capo di imputazione, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove. La Corte territoriale, con motivazione esaustiva e congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, ha correttamente indicato gli elementi probatori (dichiarazioni delle persone offese, conversazioni intercettate, documentazione acquisita) idonei a ritenere provata la penale responsabilità del ricorrente in ordine ai contestati reati di usura ed estorsione (vedi pagg. da 43 a 53 della sentenza di primo grado, pagg. da 4 a 8 della sentenza di appello). I presunti travisamenti e le illogicità motivazionali indicati nel ricorso, oltre a tradire una visione atomistica degli elementi logico-fattuali riportati nella sentenza impugnata, appaiono, peraltro, manifestamente infondati in quanto non corrispondono ad effettivi travisamenti di fatti storici o di prove utilizzate dai giudici di merito, ma fondano su visioni alternative della realtà processuale posta alla base della decisione impugnata. Il giudizio della Corte territoriale (e, prima ancora, del Giudice di primo grado) ha valorizzato le dichiarazioni delle persone offese, attentamente valutate dai giudici di merito, i quali si sono profusi in una approfondita disamina del materiale probatorio a loro disposizione, rilevando che il M., l' A., il B. ed il S. hanno reso dichiarazioni dettagliate, pacate e coerenti con tutte le altre emergenze processuali, con cui è stato ricostruito il contesto in cui si sono sviluppati i fatti di questo procedimento. E' stata fatta, quindi, corretta applicazione dei principi giuridici che concernono le dichiarazioni della persona offesa (le quali, per giurisprudenza consolidata, possono essere poste, anche da sole, alla base della ricostruzione dei fatti). 4.3.2. Il ricorrente, fondandosi su unilaterali argomentazioni assertive, lamenta anche l'illogicità e contraddittorietà della valutazione delle conversazioni intercettate operata dai giudici di merito, invocando una rilettura di tali fonti di prova poste a fondamento della decisione e l'adozione di diversi parametri di ricostruzione e valutazione. In proposito, va ribadito che il ricorrente non può limitarsi a proporre una diversa interpretazione delle intercettazioni, lamentando la contraddittorietà ed illogicità di quella adottata dai giudici di merito, ma è tenuto a prospettare dettagliatamente gli effettivi e decisivi travisamenti del contenuto delle conversazioni captate dagli inquirenti (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, Di Maro, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, N., Rv. 259516). 4.3.3. I giudici di merito hanno, in particolare, affermato, con motivazione immune da illogicità oltre che conforme alle risultanze processuali, che le dichiarazioni accusatorie rese dalle persone offese in ordine alle circostanze rilevanti del thema probandum hanno trovato riscontro nelle numerose conversazioni intercettate nel corso delle indagini, conversazioni che, a differenza di quanto apoditticamente sostenuto dalla difesa, sono idonee a corroborare le plurime accuse in considerazione dei chiari ed univoci riferimenti alle condotte delittuose poste in essere dal P. e dai suoi complici. 4.3.4. Anche la doglianza inerente alla presunta illogicità della motivazione in ordine all'inattendibilità della versione dei fatti fornita dall'imputato è manifestamente infondata. L'iter argomentativo seguito dai giudici di merito appare esente da vizi logici, fondandosi su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretative, in quanto conducenti all'affermazione di mancata credibilità delle asserzioni difensive del ricorrente. Il Giudice di primo grado ha incensurabilmente affermato che le dichiarazioni rese dal P. risultano essere lacunose e contraddittorie, e per tale ragione sostanzialmente non credibili, anche in considerazione dello stridente contrasto di esse con le propalazioni delle persone offese e soprattutto con quanto emergente dalle conversazioni intercettate, nonché della mancanza di elementi di riscontro esterno dotati di quella efficacia probatoria idonea a suffragarne l'attendibilità intrinseca ex art. 192 c.p.p.. 4.3.5. Il quarto motivo del ricorso proposto dal P. è affetto da manifesta genericità, nonché dedotto in carenza di un reale interesse. Il ricorrente si è limitato, infatti, ad affermare che la Corte territoriale non avrebbe esaminato il motivo di appello con il quale veniva evidenziato che nel corso di due conversazioni intercorse tra il P. ed il M., intercettate dopo la cessione della vettura da parte del M., non veniva fatta alcuna menzione della vendita dell'automobile. La doglianza è contraddistinta, come l'identico motivo di appello, dalla mera declinazione di minimali argomentazioni apodittiche, prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo che ha portato alla condanna del P. in relazione al delitto di cui al capo C) dell'imputazione: l'effettiva mancanza di risposta al predetto motivo di appello non comporta, pertanto, il dedotto vizio di motivazione, in considerazione dell'evidente inammissibilità della doglianza addotta in appello. 4.3.6. Deve ribadirsi, inoltre, il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per la sua genericità e/o manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281-01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878-01). 4.3.7. Il sesto motivo del ricorso proposto dal P., oltre ad essere reiterativo, è manifestamente infondato in quanto articolato esclusivamente in fatto. Il ricorrente, fondandosi su unilaterali argomentazioni assertive, lamenta l'illogicità e contraddittorietà della valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone offese A., B. e S. seguita dai giudici di merito, invocando una rilettura di tali fonti di prova poste a fondamento della decisione e l'adozione di diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ancora una volta, il P. fornisce una lettura frazionata delle risultanze probatorie, nel tentativo di accreditare una ricostruzione in fatto alternativa rispetto a quella recepita nelle sentenze di merito, senza confrontarsi con le coerenti argomentazioni sulle quali si fondano le sentenze di condanna. Tale doglianza è sicuramente non consentita, in considerazione del fatto che il sindacato di legittimità non ha ad oggetto la revisione atomistica del giudizio di merito richiesta dal ricorrente, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione dei singoli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito. In ogni caso la motivazione impugnata, come già osservato in precedenza in riferimento a doglianze di analogo contenuto, appare in proposito priva di vizi logici, manifesti e decisivi in ordine alla valutazione delle propalazioni accusatorie rese dalle persone offese A., B. e S. ed è coerente con le emergenze processuali e con le indicazioni ermeneutiche offerte da questa Corte in tema di valutazione della prova dichiarativa, sottraendosi pertanto ad ogni censura in questa sede. 4.4. Il settimo motivo del ricorso proposto dal P., limitatamente alla richiesta di assorbimento del reato di cui al capo C) in quello di cui al capo E), è infondato. Deve essere rilevato che effettivamente la Corte territoriale nulla ha osservato in ordine a tale doglianza; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità. Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negative, atteso che, con l'atto di appello, il ricorrente si era limitato a sostenere, in modo apodittico, che "la condotta descritta al capo C), richiamando il profitto al capo E), deve ritenersi assorbita" (vedi pag. 22 dell'atto di appello). La genericità dell'impugnazione, ritenuta rilevante anche in sede di appello dalle Sezioni Unite di questa Corte, sussiste quando non siano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto posti a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017, Rv. 268822); in altri termini, la piena cognitio che caratterizza i poteri del giudice d'appello viene in rilievo solo se e nei limiti in cui il predetto Giudice sia stato legittimamente investito di quei poteri: ciò può avvenire solo a seguito di un'impugnazione che risulti rispettosa anche delle previsioni di cui all'art. 581 c.p.p., funzionali alla tutela di esigenze sistematiche che assumono rilievo costituzionale (Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01). 4.4.1. Deve, inoltre, ribadirsi, quanto in precedenza affermato in ordine alla carenza di interesse del ricorso che ripropone un motivo di appello ignorato in quanto inammissibile ab origine. 4.4.2. Nel caso di specie, peraltro, la doglianza risulta anche infondata, in quanto le condotte descritte alle lettere C) ed E) dell'imputazione, in considerazione delle circostanze del caso concreto, delle modalità di realizzazione e dell'elemento temporale, costituiscono all'evidenza diversi momenti del medesimo disegno criminoso ideato e posto in essere dal P.. 4.5. Il settimo motivo del ricorso proposto dal P. e', al contrario, fondato limitatamente alla dedotta carenza di motivazione quanto alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 3. La sentenza impugnata e', infatti, assolutamente carente in ordine al relativo motivo di appello né le ragioni del riconoscimento della contestata aggravante sono desumibili dalla motivazione complessivamente considerata. Appare evidente la necessità di una stringente ed adeguata motivazione sul punto, in considerazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'aggravante dello stato di bisogno sussiste solo laddove venga riscontrata una particolare condizione psicologica, determinata da un impellente assillo di natura economica, in presenza della quale il soggetto passivo subisce una limitazione nella volontà di autodeterminazione che lo indice a ricorrere al credito e ad accettare condizioni usurarie (Sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014, P.M. in proc. Mussari, Rv. 259962 - 01). La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma che dovrà colmare l'evidenziato vuoto motivazionale. 4.6. Il settimo motivo di ricorso, nella parte conclusiva nella quale viene lamentata la carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, risulta assorbito dall'accoglimento della precedente doglianza, in considerazione della necessità di una complessiva rivalutazione del trattamento sanzionatorio a seguito della nuova deliberazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 3, da parte del giudice di rinvio. 5. Ricorso V.. 5.1. Il primo motivo del ricorso proposto dal V. è del tutto generico: i ricorrente non fa riferimento a specifici passaggi della motivazione della decisione impugnata, limitandosi a lamentare l'omessa valutazione dei motivi di appello, senza indicare specifiche carenze argomentative ovvero illogicità della motivazione idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione. Appare evidente che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato, ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di legittimità di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari (vedi Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441 - 01; Sez. 6, n. 10250 del 11/10/2017, Valle, Rv. 272725 - 01). Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, ai fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). Nel caso in esame risulta, invero, la mera declinazione di argomentazioni apodittiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito: la difesa, infatti, si è limitata a sostenere una carenza assoluta della motivazione, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito, così venendo meno al predetto onere di specificità. 5.2. Il secondo motivo del ricorso del V. è manifestamente infondato. Ribadito che la Corte di appello ha operato una approfondita e coerente valutazione della credibilità soggettiva della persona offesa M., va sottolineato che le sentenze di primo e secondo grado, con motivazione congrua alle risultanze processuali e priva di illogicità manifesta, hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il V. ha concorso nella commissione del reato di estorsione, valorizzando il tenore delle dichiarazioni rese dalla persona offesa M. e delle conversazioni intercettate dagli inquirenti. Appare evidente che i giudici di merito hanno fatto buon uso del principio di diritto affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui il contributo causale del concorrente nel reato di estorsione può manifestarsi attraverso forme differenziate (agevolazione alla consumazione del delitto, rafforzamento del proposito criminoso dell'autore della minaccia) rispetto alla condotta tipica prevista dalla norma incriminatrice -diretta prospettazione del male ingiusto o realizzazione di condotte violente finalizzate a coartare la volontà della vittima- (vedi Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Taglialatela, Rv. 282295 - 01; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, Villacaro, Rv. 262310 - 01). I giudici di merito hanno, in particolare, valorizzato il contenuto sostanzialmente "confessorio" delle frasi pronunciate dal V. nel corso della conversazione intercettata in data 16 dicembre 2015 (l'imputato suggerisce al P. di intimorire il M. colpendolo con dei pugni in bocca e precisando di non averlo ancora aggredito solo perché lo stesso doveva prima ultimare i lavori nel cantiere di Formello) e nella paura che la mera presenza del V. nel corso dell'incontro presso il bar Tiffany ha provocato nella persona offesa, circostanza riferita con precisione dallo stesso M. (vedi pagg. 15, 16, 18, 19, 47, 48, 51 e 52 della sentenza di primo grado, pag. 7 della sentenza di appello). In proposito deve essere ribadito il consolidato insegnamento di legittimità in tema di concorso di persone nel reato, secondo il quale anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato è sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa, quando sia servita, come nel caso di specie, a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o un maggiore senso di sicurezza nella propria condotta, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (cfr. Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Aloia, Rv. 257979 - 01 Sez. 2, n. 40420 del 08/10/2008, Rv. 241871-01). A differenza di quanto apoditticamente sostenuto dalla difesa, i giudici di merito hanno motivato in ordine al preciso contributo causale al fatto fornito dal V., affermando che egli ha pienamente coadiuvato il P. nella fase esecutiva della contestata estorsione. D'altro canto, per la punibilità del fatto non è necessario che la richiesta intimidatoria provenga da tutti i concorrenti, essendo sufficiente, per affermarne la piena rilevanza penale, l'assistenza ed il contributo prestato al soggetto che ha preteso il pagamento di somme mediante condotte violente o minatorie. Rispetto a tali considerazioni non assume certo valore decisivo la circostanza che il correo P. avesse già formulato in altre occasioni richieste estorsive nei confronti del M. senza che V. fosse presente, posto che l'accertato contributo, fornito in occasione dell'incontro del febbraio 2016 maggio, è sicuramente idoneo a configurare il concorso di persone nel contestato delitto di estorsione. La motivazione oggetto di ricorso fornisce la dimostrazione che i giudici dell'appello hanno preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni della sentenza di primo grado e le hanno valutate e ritenute coerenti con le risultanze processuali, con conseguente implicito rigetto della specifica doglianza difensiva, essendo quest'ultima disattesa dalla motivazione complessivamente considerata. 5.3. Il terzo motivo del ricorso è privo della necessaria specificità. La doglianza non e', infatti, accompagnata dalla necessaria indicazione della influenza decisiva che la mancata utilizzazione degli elementi di prova asseritamente inutilizzabili comporterebbe sulla tenuta logico-fattuale del percorso argomentativo che ha condotta alla condanna del V. per il reato di estorsione, né dalla specificazione di un effettivo collegamento tra la dedotta inutilizzabilità e specifici profili di carenza o manifesta illogicità della sentenza impugnata. La genericità del motivo di ricorso non consente a questo Collegio di accertare, senza cadere in una inammissibile valutazione di merito, se le prove a carico siano comunque idonee a giustificare la condanna dell'imputato (cd. prova di resistenza) anche nella eventualità della effettiva inutilizzabilità delle prove dichiarative oggetto di doglianza. Deve essere, in proposito, ricordato l'univoco indirizzo giurisprudenziale secondo cui il ricorrente è gravato dell'onere di indicazione dell'effettiva incidenza che la richiesta inutilizzabilità di un elemento probatorio potrebbe avere sulla motivazione oggetto di ricorso, incidenza che deve esser decisiva in quanto deve scardinare la tenuta logica e l'intera coerenza del percorso argomentativo seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Lagumina, Rv. 269218 - 01), onere cui il V. è venuto meno. 5.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. La doglianza omette di considerare che, conformemente all'orientamento espresso costantemente da questa Corte, la comparazione tra le circostanze aggravanti e le circostanze attenuanti concorrenti è oggetto di un giudizio di fatto che può essere fondato sulle sole ragioni preponderanti della decisione adottata dal giudice di merito, di talché la stessa motivazione, purché non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163). Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso di specie, la Corte territoriale, con motivazione adeguata e priva di vizi di logicità, ha fondato il giudizio di mera equivalenza tra le circostanze concorrenti sulla mancanza di elementi positivi di tale significativ:tà da giustificare la prevalenza delle concesse attenuanti generiche con conseguente insussistenza della lamentata carenza motivazionale; a fronte di tale sintetica, ma specifica, statuizione, il ricorrente si è limitato alla mera declinazione di argomentazioni generiche con le quali, in contrasto con le risultanze processuali, è stata affermata, in modo del tutto apodittico, la modesta entità del fatto reato, la tenue capacità a delinquere del V. ed il corretto comportamento processuale dello stesso. 6. Ricorso C.. 6.1. Il primo motivo del ricorso, oltre ad essere reiterativo della medesima doglianza in fatto addotta in appello, e, pertanto, privo della necessaria specificità, è manifestamente infondato. Il ricorrente, a fronte delle argomentazioni, logiche e coerenti, formulate dalla Corte di appello, invoca una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione; richiesta inammissibile perché tale modo di procedere trasformerebbe il giudizio di legittimità in ulteriore giudizio di fatto. Il solide percorso argomentativo seguito dai giudici di merito non viene scalfito dalla doglianza difensiva con la quale viene affermata, in modo generico e meramente valutativo, l'inidoneità della condotta del C. ad intimorire il M. ed a costringerlo a vendere la propria autovettura. I giudici di merito, a differenza di quanto affermato nel ricorso, hanno adeguatamente motivato in ordine alla partecipazione del C. alla commissione del reato di estorsione descritto alla lettera C) dell'imputazione; entrambe le sentenze indicano, infatti, le circostanze gravemente indizianti da cui desumere la penale responsabilità del ricorrente (le attendibili dichiarazioni rese dal M. e le conversazioni intercettate) nel suo ruolo di concorrente, morale e materiale, del P. nella esplicazione di quella congerie di minacce, dirette e larvate, e di pressioni psicologiche che hanno costretto la predetta persona offesa a cedere alle illecite pretese del P. (vedi pagg. da 9 a 19 e da 50 a 51 della sentenza di primo grado e pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). La Corte territoriale ha, seppur implicitamente, fatto corretta applicazione del consolidato principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto di estorsione la condotta di chi assume la veste di intermediario tra l'autore della richiesta estorsiva e la vittima per motivi diversi da quello di tutelare l'esclusivo interesse della persona offesa. (vedi Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723 - 01; Sez. 2, n. 6824 del 18/01/2017, Bonapitacola, Rv. 269117 - 01). Conclusivamente risulta, quindi, che la sentenza impugnata - così come il provvedimento che ne costituisce il presupposto - è motivata in modo congruo, logico e non manifestamente contraddittorio, con riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria a carico dell'odierno ricorrente in ordine al reato di estorsione di cui al capo C) dell'imputazione. 6.2. Il secondo motivo del ricorso proposto dal C. è manifestamente infondate e privo di ogni fondamento logico-giuridico, non potendo condividersi il generico assunto per cui l'assoluzione da due diversi reati commessi in danno del M. sarebbe sintomatica dell'infondatezza dell'ipotesi accusatoria in merito al delitto in relazione al quale è intervenuta sentenza di condanna. Appare evidente l'insussistenza della lamentata contraddittorietà in quanto la decisione del giudice di prime cure, confermata in appello, ha correttamente preso atto della diversità delle condotte contestate e della diversa portata indiziaria delle prove utilizzabili per la decisione. I giudici di merito hanno, pertanto, fatto corretto uso del principio dell'autonomia dei rapporti processuali in virtù del quale gli elementi di prova utilizzabili per la decisione devono essere valutati in modo distinto in relazione a ciascuna delle posizioni processuali. 6.3. Il terzo motivo del ricorso proposto dal C. non è consentito, in quanto ha ad oggetto una inosservanza di legge non dedotta in sede di appello. Va richiamato, in proposito, l'orientamento costante di questa Corte secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione (vedi Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981-01). Non sono proponibili in Cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione. In tal caso le censure dedotte nel ricorso in cassazione hanno per oggetto "punti della decisione" che hanno acquistato autorità di giudicato in base al principio del tantum devolutum, quantum appellatum (vedi fra le altre Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, Guner Cuma, Rv. 163151). Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato, infatti, dall'art. 609 c.p.p., comma 2, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleabile dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorregge ogni atto d'impugnazione- sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni. La disposizione in esame deve, quindi, essere letta in correlazione con quella dell'art. 606 c.p.p., comma 3, nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso per cassazione, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. Ricorso S.. 7.1. Il primo motivo del ricorso proposto dallo S. è aspecifico. Il ricorrente non ha prospettato la possibile, ed, in ipotesi, decisiva influenza dell'elemento probatorio ritenuto inutilizzabile sulla complessiva motivazione posta a fondamento della affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui al capo O) dell'imputazione. Valgono in argomento i rilievi già svolti nel p. 5.3. Nel caso di specie, il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità del riconoscimento fotografico, ma la genericità con cui viene formulato il motivo di ricorso non consente a questa Corte di apprezzare la eventuale decisività di quanto affermato dal ricorrente; non consente, in altri termini, di effettuare la prova di resistenza della motivazione e, quindi, di valutare se le residue risultanze probatorie siano comunque sufficiente a giustificare una identica decisione anche nella eventualità della sussistenza del vizio procedurale denunciato con conseguente vizio di specificità del ricorso. Peraltro dalle cadenze motivazionali della sentenza impugnata è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata anche senza tenere in considerazione il riconoscimento di cui la difesa eccepisce l'inutilizzabilità; in particolare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui alla lettera O) della rubrica risulta fondata sul contenuto delle conversazioni intercettate dagli inquirenti, dei servizi di osservazione effettuati dalla polizia giudiziaria, del verbale di sequestro della sostanza stupefacente, degli accertamenti relativi all'intestazione del furgone utilizzato dallo spacciatore e delle dichiarazioni rese dai testimoni S.D. ed P.A. (vedi pagg. 36, 37 e 38 nonché 53 e 54 della sentenza di primo grado e pagg. 9 e 10 della sentenza di appello). I giudici di appello sono, quindi, pervenuti alla conferma della condanna attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 7.2. Il secondo motivo del ricorso proposto dallo S. è fondato in ordine alla carenza di motivazione inerente alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n. 4. Deve essere, infatti, sottolineato che la sentenza impugnata è assolutamente carente in ordine al relativo motivo di appello né le ragioni del mancato riconoscimento dell'invocata attenuante sono desumibili dalla motivazione complessivamente considerata. Appare evidente la necessità di una stringente ed adeguata motivazione sul punto in considerazione della specifica natura della condotta contestata (cessione di 0,475 grammi di cocaina) e del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui l'attenuante de qua è applicabile anche ai reati in materia di sostanze stupefacenti, in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato anch'esso da speciale tenuità e come tale specializzante rispetto al "fatto lieve" di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499 - 02). La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma che dovrà colmare l'evidenziato vuoto motivazionale. 7.3. Il motivo di ricorso con il quale viene lamentata la carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è assorbito dall'accoglimento della precedente doglianza, in considerazione della necessità di una complessiva rivalutazione del trattamento sanzionatorio a seguito della nuova deliberazione in ordine alla sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n. 4, da parte del giudice di rinvio. 8. I ricorrenti C.E. e V.L., ravvisandosi a loro carico profili di colpa nella determinazione delle rilevate cause di inammissibilità dei rispettivi ricorsi, devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, così equitativamente fissata. 8.1. Gli imputati P.M., C.E. e V.L. devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile M.M., nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Roma, con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 83, in considerazione del fatto che la parte civile risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato. PQM P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di P.M., limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 3, e nei confronti di S.S., limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n. 4, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sui predetti punti. Rigetta nel resto il ricorso del P. e dichiara inammissibile nel resto il ricorso dello S.. Dichiara irrevocabili le affermazioni di responsabilità del P. e dello S.. Dichiara inammissibili i ricorsi di C.E. e di V.L., che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, gli imputati P., C. e V. alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile M.M., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 83, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2022. Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2023
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