RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 14 settembre 2018, la Corte di Appello di Trento ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Trento del 24 novembre 2017, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale l'imputato era stato condannato - anche al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, da determinarsi in separato giudizio - per i reati di cui all'art. 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., n. 5 quater, art. 61 c.p., n. 1) e n. 4), art. 582 c.p. e art. 583 c.p., comma 2, art. 585, in riferimento all'art. 576 c.p., comma 5, art. 81 c.p., comma 2, perchè, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, costringeva con l'uso della forza fisica la sua compagna a subire atti sessuali contro la sua volontà. In particolare, dopo aver iniziato atti sessuali con la predetta, improvvisamente e senza alcuna ragione, iniziava ad usarle violenza: le bloccava le braccia con forza impedendole di muoversi e la penetrava nella vagina inserendovi tutta la mano, continuando con queste modalità nonostante la persona offesa urlasse dal dolore e lo supplicasse di smettere, le urinava dentro la bocca costringendola con la forza a bere la sua urina, la frustava su tutto il corpo con una cintura, la penetrava nell'ano inserendovi l'intero pugno più di una volta, nonostante le urla di dolore di questa. Tenendo le condotte di cui sopra, l'imputato cagionava volontariamente alla sua compagna lesioni gravissime all'ano, da cui era derivata una irreversibile incontinenza sfinteriale; con le aggravanti di aver commesso i fatti di violenza sessuale ai danni di una persona cui era legato da una relazione sentimentale, per futili motivi, adoperando sevizie e agendo con particolare crudeltà e di aver commesso i fatti di lesione in occasione della commissione del delitto di cui all'art. 609 bis, c.p.. Il Tribunale ha condannato l'imputato per i reati di cui sopra, essenzialmente sulla base: delle dichiarazioni della vittima contenute in querela e rese al pubblico ministero; dei messaggi telematici scambiati tra le parti nei giorni successivi ai fatti; della documentazione sanitaria acquisita.
La Corte d'appello ha rigettato l'appello dell'imputato, mentre ha accolto il gravame della parte civile, rideterminando in aumento le spese di primo grado, che erano state ingiustificatamente liquidate in misura inferiore anche al minimo dei parametri 2014.
2. - Avverso la sentenza d'appello l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.
2.1. - Con un primo motivo di doglianza, la difesa censura l'erronea applicazione dell'art. 438 c.p.p., in relazione all'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), nonchè il vizio motivazionale in relazione alla responsabilità penale per la violenza sessuale e le lesioni volontarie. Non si sarebbero considerati i fattori di perplessità e conflittualità che avrebbero dovuto indurre a integrazioni istruttorie e che consisterebbero: nelle sommarie informazioni testimoniali del medico di base che effettuò la visita fdomiciliare, secondo cui la persona offesa non manifestava alcuna intenzione di denunciare l'accaduto; nel referto sanitario, ove sarebbe scritto che la donna non era in grado di indicare se fossero stati usati oggetti per la penetrazione e nemmeno specificava se si trattava di una mano o di un pugno; nelle diverse versioni date sull'evolversi del rapporto sessuale quella sera, una delle quali accennerebbe a frustate con la cintura e colpi in testa dei quali non è rimasta traccia nei referti medici; nell'intima contraddizione tra violenze riferite e la successiva ricerca del pigiama prima di addormentarsi; nell'impossibilità di riscontrare il sangue perso, secondo le deposizioni testimoniali, nei reperti sotto sequestro. A parere della difesa, inoltre, sarebbe stata data scarsa attenzione al comportamento tenuto dall'imputato, sia successivamente all'episodio contestato consistito nell'inoltro di plurimi messaggi alla donna, sintomo di apprensione e di dispiacere nell'averle procurato accidentalmente una tale lacerazione e nella somministrazione di antidolorifici per lenirle la sofferenza, tenuto anche conto del fatto che i due erano stati legati da una relazione ultrasettennale - sia in sede di interrogatorio di garanzia, in cui lo stesso affermava che i due fossero dediti a pratiche sessuali non convenzionali. Inoltre, la difesa censura che le sentenze di primo e di secondo grado, attribuirebbero eccessiva fiducia alle dichiarazioni della F., la cui condotta complessiva presenta invece plurime stranezze, prima e dopo il fatto, tali da togliere credibilità alla sua versione, che meriterebbe un ulteriore vaglio giudiziale, per effettuare il quale sarebbe necessario almeno conoscere i contatti telefonici che la persona offesa ebbe tra il 4 e il 7 febbraio, al fine di ricostruire complessivamente la vicenda.
2.2. - Con un secondo motivo, il ricorrente censura l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, in quanto il giudice territoriale avrebbe evinto la costrizione all'atto sessuale solamente dalle dichiarazioni della persona offesa, che, come già sostenuto nel motivo sub 2.1., sarebbero contraddittorie. Secondo la difesa: mancherebbe l'elemento oggettivo, in quanto i rapporti intimi non convenzionali intrattenuti tra le parti sarebbero condivisi e consenzienti; mancherebbe l'elemento soggettivo, in quanto non vi sarebbero circostanze tali da far ritenere che l'imputato abbia agito nella consapevolezza del dissenso da parte del soggetto passivo; non vi sarebbe, inoltre, alcuna lesione della libertà di autodeterminazione a compiere un atto sessuale, stante il carattere dell'abitudinarietà della suddetta pratica sessuale e l'inesistenza di qualsivoglia tipo di costrizione.
2.3. - In terzo luogo, si censurano vizi della motivazione in ordine al reato di lesioni volontarie aggravate, in quanto, dal verbale di denuncia/querela sporta dalla persona offesa, emergerebbe che le lesioni riportate dalla persona offesa erano la conseguenza di una caduta accidentale della stessa nel corso del rapporto intimo intrattenuto tra le parti. A parere della difesa, non sarebbe sussistente il dolo eventuale individuato dai giudici di merito, in quanto occorrerebbe la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta, aderendo psicologicamente ad essa; e occorrerebbe verificare precisi indicatori, ovvero: la lontananza della condotta tenuta rispetto a quella doverosa (l'imputato durante l'atto sessuale portava, invece, dei guanti di lattice, come precauzione per la penetrazione con l'arto); la personalità e le pregresse esperienze dell'agente (l'imputato dichiarava di aver già praticato in precedenza tale tipologia alternativa di penetrazione anche con la stessa persona offesa e di essere stato iniziato da lei a tali pratiche); la durata e la ripetizione dell'azione; il comportamento successivo al fatto (l'imputato si è dimostrato premuroso, trattenendo la persona offesa a casa sua e somministrandole antidolorifici e per tutto il periodo successivo sollecitava risposte in merito allo stato di salute); il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; la probabilità di verificazione dell'evento; le conseguenze negative anche per l'autore; il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione (all'interno di un rapporto di coppia). Secondo le prospettazioni della difesa, sarebbe opportuno riqualificare le lesioni volontarie gravissime in lesioni colpose come conseguenza non voluta di delitto doloso, da ritenersi assorbite nella fattispecie di cui all'art. 586 c.p..
2.4. - Con un quarto motivo, il ricorrente censura l'erronea applicazione della legge penale nonchè il vizio di motivazione contro il capo della sentenza che ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 4), in quanto se è vero che il dolo d'impeto non è in generale incompatibile con il dolo di crudeltà, non è vero che i suoi elementi siano sempre presenti e sussistenti contestualmente al momento del fatto, essendo necessaria un'attenta e scrupolosa indagine sulla personalità dell'imputato che non sarebbe stata condotta dai giudici di merito.
2.5. - Infine, l'imputato lamenta l'erronea applicazione della legge penale, nonchè il vizio di motivazione in relazione al diniego dell'applicazione delle circostanzi attenuanti generiche, in quanto i giudici di merito non avrebbero tenuto conto: del comportamento post delictum tenuto dall'imputato; del suo comportamento processuale; del disagio psicologico e del disturbo della personalità dell'imputato; delle disagiate condizioni di vita e difficoltà economiche dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è inammissibile.
Lo stesso è infatti diretto, con argomentazioni per lo più generiche o manifestamente infondate, ad ottenere da questa Corte una mera rivalutazione di elementi già presi in considerazione dai giudici di primo e di secondo grado. In altre parole, le censure proposte appaiono, indipendentemente dalla formale qualificazione giuridica loro conferita dal ricorrente, volte a mere contestazioni dell'apparato motivazionale della sentenza impugnata. A fronte della ricostruzione e della valutazione della Corte d'appello, il ricorrente non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza di per sè dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa tale da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati.
Ed è necessario ricordare che il controllo sulla motivazione del giudice di legittimità resta circoscritto, per espresso dettato normativo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), al solo accertamento della congruità e coerenza dell'apparato argomentativo e non può consistere in una diversa lettura degli elementi di fatto che sono stati posti a fondamento della decisione o nella scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti. Ne deriva che, se le doglianze del ricorrente non sono idonee a disarticolare la logicità e la linearità del provvedimento impugnato, queste devono essere ritenute inammissibili perchè proposte per motivi diversi da quelli consentiti dalle disposizioni di legge (ex plurimis, Sez. 3, n. 39955 del 16/04/2019; Sez. 3, n. 36369 del 06/04/2019).
4.1. - Tali considerazioni si attagliano pienamente al primo motivo di ricorso, relativo alla credibilità della versione accusatoria della persona offesa, a fronte di rilievi che rappresentano la mera riproposizione di doglianze già esaminate e motivatamente disattese dai giudici di primo e secondo grado, con conforme valutazione. In particolare, la Corte d'appello ha ben evidenziato che non siano ravvisabili significativi fattori di perplessità o di conflittualità tali da integrare lacune assolutamente necessarie da colmare. In primo luogo, quanto alla censura sulle informazioni relative alla visita posta in essere dal medico di base, si sottolinea che il sanitario era stato contattato dalla vittima che al momento della chiamata già dichiarava di avere forti dolori rettali dovuti a violenza sessuale, e che durante la visita la donna era stata chiarissima nell'indicare di essere stata "costretta con la forza" a subire penetrazione con la mano (sia vaginale che anale) ad opera dell'imputato. Quanto, poi, alla doglianza relativa al referto ginecologico dell'ospedale, si ritiene che il fatto che il primo amplesso per via vaginale fosse consenziente, ma quello anale avesse trovato rifiuto da parte della donna in quanto "sempre più violento", trovava riscontro in quanto indicato dal medico di base. In relazione alla presunta contraddittorietà della vittima, la quale in un primo momento aveva acconsentito al compimento di un rapporto sessuale "convenzionale" e in un momento successivo, quando il rapporto sessuale non era più "convenzionale" aveva revocato il consenso, deve ricordarsi che il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di cui all'art. 609 bis c.p., la prosecuzione del rapporto nel caso in cui, successivamente a un consenso originariamente prestato, intervenga "in itinere" una manifestazione di dissenso, anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà (ex plurimis, Sez. 3, n. 15010 del 11/12/2018). Tale affermazione di principio, vale anche per gli atti sessuali "non convenzionali", che possono, perciò, essere ritenuti leciti nella misura in cui si svolgano a fronte di un consenso dei partecipanti che si protragga per tutta la loro durata. Del tutto correttamente, dunque, nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che, sebbene in un momento iniziale fosse stato espresso il consenso della donna e dunque le parti avessero consumato un rapporto sessuale consensuale, nel prosieguo della serata, dinnanzi alle suppliche della donna e al palese venire meno del consenso, il successivo rapporto sessuale è da qualificarsi come "non consensuale e connotato da violenza". Logica conseguenza di tale ricostruzione è la inammissibilità anche della censura in merito alla mancata considerazione del comportamento dell'imputato, sia processuale che fattuale, da parte dei giudici di merito: anche volendo aderire alla tesi difensiva secondo cui le parti erano aduse allo svolgimento di pratiche sessuali non convenzionali, questo non lo esimeva dal verificare, per tutta la durata dell'atto sessuale, la permanenza del consenso della donna, ancor di più di fronte ad una pratica di estrema delicatezza che richiede assoluta disponibilità e collaborazione del partner. Nè emergono elementi in base ai quali si possa ritenere che la donna abbia avuto con altri soggetti rapporti sessuali, che abbiano provocato le lesioni, nei tre giorni intercorrenti tra l'episodio contestato e la visita medica, visto il documentato stato di sofferenza della stessa. Quanto alla censura relativa al mancato riscontro delle frustate con la cintura e dei pugni in testa nel referto medico, i giudici di merito correttamente ritengono che i segni corporei si fossero affievoliti dopo tre giorni e che fosse plausibile che i sanitari si fossero concentrati sulla gravissima infezione purulenta nella regione anale, trascurando altri dettagli.
4.2. - Dalle argomentazioni appena svolte, discende anche l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso, vista la piena logicità delle conclusioni dei giudici di primo e secondo grado, in relazione agli elementi oggettivo e soggettivo del reato, essendo la costrizione all'atto sessuale e il dolo dell'imputato, anche in relazione alle lesioni, facilmente evincibili dalle analitiche dichiarazioni accusatorie della persona offesa.
4.3. - Il terzo motivo - con cui la difesa contesta la ritenuta responsabilità del ricorrente in ordine al reato di lesioni volontarie aggravate in quanto dal verbale di denuncia-querela sporta emergerebbe che le lesioni riportate dalla persona offesa erano la conseguenza di una caduta accidentale della stessa nel corso del rapporto intimo intrattenuto tra le parti - è del pari inammissibile.
Come ben evidenziato dai giudici di merito, si configura, senz'altro, un'ipotesi di lesioni volontarie gravissime, perchè il referto medico collega, senza alcun dubbio, la devastante lacerazione all'introduzione del pugno nell'ano; inoltre, l'imputato, soggetto dichiaratamente esperto della materia, era a conoscenza dei rischi di ferita e di infezione che corre il partner nel subire una simile pratica. Ed è proprio l'imputato stesso ad affermare che non vi era alcuna disponibilità della donna ad una penetrazione anale con la mano, e la condotta oppositiva di costei rendeva dunque pressochè certa la lesione del retto, mentre la caduta dal letto della persona offesa non è altro che l'ultima fase di una costante opposizione verso una brutalità sempre più insistente e dolorosa, che non influisce sul nesso di causalità.
4.4. - Il quarto motivo, riferito all'aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 4), è manifestamente infondato. Nel caso in esame, i giudici di merito evidenziano con chiarezza che la violenza di quel tipo è connotata da crudeltà, tenuto conto della determinazione persistente e dell'accanimento sempre più intenso e della volontà di infliggere sofferenze eccessive celate dietro un pretesto sessuale.
4.5. - Inammissibile, per genericità, è il quinto motivo, con cui l'imputato lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La difesa non si confronta con le argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado circa la mancanza di elementi positivi di giudizio, da cui si evince che: il dedotto disturbo della personalità sessuale dell'imputato è un elemento aleatorio, non suffragato da alcuna diagnosi clinica di carattere psichiatrico; la condotta processuale non ha dimostrato alcuna consapevolezza della gravità dei fatti; lo spasmodico invio di messaggi alla donna da parte dell'imputato altro non è che dimostrazione del timore per le conseguenze del gesto troppo violento da lui perpetrato.
5. - Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00. L'imputato deve essere anche condannato al rimborso delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile, da corrispondere in favore dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado, da corrispondere in favore dello Stato.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020