Tribunale di Nocera Inferiore, 11 luglio 2024, n. 1480 - Giudice Palumbo
In tema di lesioni personali aggravate, segnaliamo la sentenza n. 1480/24 del tribunale di Nocera Inferiore, che ha assolto l’imputato per insufficienza e contraddittorietà della prova. L’accusa verteva su un’aggressione armata con una spranga di ferro, ma il tribunale nocerino ha ritenuto non dimostrata la colpevolezza dell’imputato, accogliendo la versione difensiva secondo cui l'aggressione fu reciproca e non unilaterale.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal P.M. in sede il 26.11.19, D'A.Ro. era tratto a processo per rispondere dei reati in epigrafe.
La prima udienza del 28.5.20 era oggetto di mero rinvio operato con decreto emesso de plano e fuori udienza in forza dell'art. 83 D.L. n.18/20. Nella seguente del 18.2.21, alla presenza dell'imputato, libero e ritualmente avvisato, era registrata la costituzione di Parte civile delle persone offese, Ro.Gi. ed Am.Ro.; seduta stante, era dichiarata l'apertura del dibattimento ed ammesse le prove richieste dalle Parti il processo era rinviato onde verificare la pendenza di reati reciproci tra le parti, allo scopo di caratterizzare la veste processuale delle vittime dichiaranti. All'assise del 22.7.2021, preso atto dell'esistenza di un procedimento per reato connesso i cui imputati coincidono con le persone offese del presente giudizio, il Tribunale, sospesi i termini di prescrizione, rinviava all'udienza del 22.07.2021, in accoglimento della concorde richiesta di tutte le Parti, finalizzata alla composizione bonaria della lite. Per analoga ragione, era impresso mero rinvio alla successiva sessione del 07.04.2022, in cui era dichiarata, all'uopo, la sospensione integrale dei termini prescrizionali. Nondimeno, nell'udienza del 24.11.2022, appurato il sopravvenuto decesso di Ro.Gi., l'istruttoria era rinviata per assenza testi. Alla seduta del 27.04.2023 erano acquisite le querele reciproche avanzate sia dall'odierno imputato che dalle parti offese, verbale di sequestro di "nr. 1 spranga tubolare in ferro della lunghezza dì cm.78 e di diametro 4,5 cm", certificato di morte della persona offesa Ro.Gi., dichiarazioni investigative rese dal teste deceduto, referti medici, nonché l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione di un procedimento connesso, avanzata dall'imputato del presente processo in danno delle persone offese. Veniva, di seguito, escussa ai sensi dell'art. 210 c.p.p. la persona offesa Am.Ro. ed assunto l'esame dell'imputato. All'assise del 02.11.2023, sulla base della procura speciale in atti, il Dott. Ra.De., in nome e per conto della vittima, Am.Ro., dichiarava di rimettere la querela e, contestualmente, si registrava la volontà di accettazione da parte dell'imputato, presente in aula, manifestata in modo pieno ed incondizionato. La parte civile rinunciava, pertanto, all'escussione del teste di lista Ro.Ro., la cui ordinanza ammissiva era revocata per superfluità del mezzo istruttorio, e si rinviava al 02.05.2024 per l'escussione del residuo teste di lista del P.M. La suddetta seduta, tuttavia, era rinviata per l'assenza del teste. Infine, all'udienza odierna, revocata l'ammissione della testimonianza di Di.Cr., per superfluità del mezzo istruttorio, era dichiarata la conclusione della fase istruttoria, l'utilizzabilità degli atti inseriti nel fascicolo per il dibattimento e, registrata la revoca tacita della costituzione di Parte civile ex art. 82 co.2 c.p.p., raccolte a verbale le conclusioni delle parti, era pronunziata sentenza pubblicata dandone lettura del dispositivo.
L'istruttoria dibattimentale non ha restituito elementi idonei a suffragare la ricomposizione del substrato fattuale su cui è edificata l'impostazione accusatoria in termini di certezza oltre ogni ragionevole dubbio avverso.
In questo senso, le scansioni della sequenza fattuale al vaglio sono e restano contese da dichiarazioni di opposto tenore contenutistico, promananti esclusivamente da fonti dichiarative portatrici di un interesse qualificato alla definizione del processo ma, soprattutto, reciprocamente avvinte da atavici motivi di astio, tali da erodere decisivamente l'affidabilità dei dati dichiarativi trasferiti nell'universo conoscitivo del giudizio.
In questo senso, l'editto d'accusa di fonda principalmente sulle dichiarazioni investigative di Ro.Gi., acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. in ragione del sopravvenuto decesso della Parte Civile, nonché da quelle rese, ai sensi dell'art. 210 c.p.p., da Am.Ro., convivente del de cuius, ulteriore Parte civile e coimputata in procedimento connesso per omologhi reati a base violenta, consumati nell'ambito dello stesso contesto spaziotemporale, ma a parti invertite.
Con necessaria premessa metodologica relativa alle regole di giudizio da applicare nella valutazione degli elementi dichiarativi assunti da tali fonti, va chiarito che "le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa legittimamente acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., per fondare l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, devono trovare conforto in altri elementi individuati dal giudice nelle risultanze processuali, che non possono essere costituiti da altre dichiarazioni acquisite con le medesime modalità." (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28988 del 20/06/2012). Nondimeno, allo stato degli atti prodotti e disponibili al fascicolo per il dibattimento, Am.Ro. risulta ancora indagata per reato reciproco impingente nella medesima vicenda fattuale in esame, sicché alle dichiarazioni dalla stessa, rese ai sensi dell'art. 210 c.p.p., non può che applicarsi lo statuto valutativo di cui ai co. 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p.
Trascorrendo sul versante contenutistico delle prove assunte, il contrasto tra le posizioni antagoniste, se è possibile, appare ancor più grave ed insanabile.
Infatti, da un lato, la ricostruzione accusatoria si riconosce nelle convergenti dichiarazioni del defunto Ro.Gi. e di quelle di Am.Ro. che, invero, hanno accreditato uno scenario violento nel quale l'imputato avrebbe percosso e ferito l'offeso, armato di una spranga di ferro. Diversamente, l'imputato e la di lui moglie, Di.Pa., hanno proposto due distinte querele in relazione allo stesso fatto in scrutinio, assumendo che, nelle medesime circostanze spaziotemporali, l'aggressione armata sarebbe sì avvenuta ma da parte del Romano Giovanni che, armato della stessa spranga di ferro, avrebbe lui percosso e leso l'odierno imputato.
Dilatando il raggio della cognizione giudiziale verso elementi di conferma esterna alle opposte versioni in esame, deve rilevarsi come ciascuna delle Parti abbia compulsato l'acquisizione di referti sanitari che, in relazione al medesimo contesto storico, attestano come Ro.Gi., da un lato, e D'A.Ro. ed altri (…), dall'altro, abbiano riportato, a vario titolo, ognuno delle conseguenze lesive dal medesimo scontro fisico oggetto dell'imputazione. Non può tacersi, tuttavia, che solo le ferite lacerocontuse patite dalla defunta vittima appaiono logicamente compatibili con l'impiego dell'arma, poi caduta in sequestro. Trattasi, tuttavia, di un elemento indiziante che appare privo di certezza e precisione in relazione all'obiettivo dimostrativo avuto di mira, non risultando affatto un antecedente logico necessario delle lesioni patite dal Romano Giovanni e non potendosi escludere che tali cascami siano stati provocati dalla reazione difensiva dell'imputato, dallo stesso, invero, mai negata. Peraltro, neppure l'attività di p.g., nel caso di specie, assume rilievo dirimente nell'accertamento del fatto, sol considerando che gli operanti della Stazione CC di Mercato San Severino sono intervenuti, come si deduce dal verbale di sequestro in atti, esclusivamente per assicurare in vincolo la spranga in ferro corpo del reato, nulla avendo constatato su chi ne abbia fatto uso in corrispondenza del fatto da accertare.
Conclusivamente, la ricostruzione accusatoria, seppur solida e null'affatto inverosimile, non rende storicamente implausibile e neppure logicamente irrazionale la controversione discolpativa dedotta, in modo simmetrico e convergente dalla Di.Pa., quale soggetto formalmente estraneo all'odierna dinamica processuale, e dall'imputato, che, fin dall'immediatezza del fatto e nel corso del proprio esame dibattimentale, ha protestato la propria innocenza sulla base di una sequenza accadimentale dedotta in modo chiaro, preciso, logico e costante.
L'aborto della missione euristica dell'odierno processo, nei termini del predetto impasse dimostrativo tra controversioni fondate nelle prove assunte in dibattimento ed espressive di scenari fattuali non irragionevoli, esclude l'asseverazione del substrato fattuale dell'episodio addebitato all'imputato sia in conformità della variante discolpativa sia, per quanto più incisivamente rileva in ordine ai temi di giudizio, in aderenza all'impostazione della pubblica Accusa, sicché D'A.Ro. deve essere mandato assolto, ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p., da tutti i reati a lui ascritti per essere insufficiente e contraddittoria la prova della sussistenza dei fatti addebitatigli.
Al tenore della pronuncia consegue, ai sensi dell'art. 240 co.l c.p., la confisca e la distruzione della spranga in ferro in sequestro, da eseguirsi, a cura della p.g. operante, al momento del passaggio in giudicato.
P.Q.M.
Letto l'art. 530 c.p.p. assolve D'A.Ro. da tutti i reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.
Letto l'art. 240 co. 1 c.p., è ordinata la confisca e la distruzione della spranga in ferro in sequestro, da eseguirsi, a cura della p.g. operante, al momento del passaggio in giudicato.
Motivi contestuali.
Così deciso in Nocera Inferiore l'11 luglio 2024.
Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2024.