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Lesioni personali volontarie: configurabilità del reato, bilanciamento attenuanti-aggravanti e determinazione della pena (Giudice Elena di Tommaso)

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Tribunale Napoli sez. III, 26/11/2021, (ud. 26/11/2021, dep. 26/11/2021), n.10336

Il reato di lesioni personali volontarie si configura ogniqualvolta un comportamento volontario cagioni a un'altra persona una malattia o un’alterazione anatomica o funzionale, anche di lieve entità, senza necessità che l’agente miri direttamente a produrre conseguenze lesive gravi. La concessione delle attenuanti generiche può essere prevalente sulle aggravanti se utile a un equo bilanciamento del disvalore del fatto-reato, considerando la personalità dell'imputato e la gravità del danno causato.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
A seguito di decreto emesso dalla Procura della Repubblica in sede in data 13.05.2016 le imputate (...) e (...), sopra generalizzate, venivano citate a giudizio innanzi a questo Tribunale per rispondere del reato come precisato in epigrafe.

All'udienza del 14.09.2018, accertata la regolare costituzione delle parti, il giudice dichiarava ex art. 420 bis cpp procedersi in assenza di entrambe le imputate.

Dopo diversi rinvii per assenza testi, all'udienza del 26.11.2021, costituitasi la persona offesa quale parte civile, il giudice dichiarava aperto il dibattimento con ammissione dei mezzi di prova, meglio articolati nel verbale di udienza.

In particolare, il PM chiedeva l'esame dei testi dell'accusa, l'acquisizione della denuncia querela sporta, in data 10.11.2014, dalla persona offesa, (...), presso il Commissariato PS Vicaria Mercato, del referto medico rilasciato dal Pronto Soccorso ASL NA1 Ospedale Loreto. La difesa si riservava il controesame dei testi dell'accusa.

Escussa la persona offesa, (...), non essendo necessaria l'assunzione di ulteriori prove, il giudice dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale ed utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento.

Le parti quindi concludevano come riportato in epigrafe.

Il giudice procedeva, dunque, alla deliberazione, all'esito della quale dava lettura del dispositivo con contestuale motivazione.

Motivi della decisione
Alla luce delle acquisite risultanze processuali alcun dubbio vi è circa la penale responsabilità delle odierne imputate, (...) e (...), in relazione al reato di lesioni personali, come meglio contestati in imputazione.

E dunque, sussistono gli elementi di prova nei confronti delle prevenute per la dichiarazione della penale responsabilità quanto al reato loro ascritti in rubrica, costituiti dal referto medico, dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede dibattimentale.

In particolare, la ricostruzione del fatto è avvenuta attraverso le dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa, (...).

La stessa, invero, ha reso una dichiarazione chiara, coerente e priva di contraddizioni con segmenti del racconto dei fatti coincidenti con l'esito del referto medico, tale da rendere la dinamica del fatto descritta dalla p.o. del tutto compatibile con le lesioni riportate dalla stessa.

Ed infatti, la persona offesa denunciava le imputate di averla aggredita nel corso di un litigio insorto per futili motivi sul pianerottolo delle loro abitazioni.

In particolare, la persona offesa raccontava che il giorno 08.11.2014, mentre usciva di casa con il figlio, affetto da autismo, quest'ultimo era sfuggito alla sua vigilanza ed era entrato involontariamente nell'abitazione della (...). Pertanto, una volta recuperato il figlio, la persona offesa ammetteva di essersi lamentata, nel pomeriggio del medesimo giorno, ad alta voce, dell'abitudine della (...) a lasciare sempre aperta la porta di ingresso della sua abitazione; da qui, insorgeva una violenta lite tra la (...) e la (...) che degenerava in un aggressione violenta in danno della (...).

E dunque, la persona offesa raccontava che la (...) con violenza ebbe a tirarle i capelli colpendola con schiaffi e pugni e della sua difficoltà a difendersi per l'intervento, in appoggio alla (...), dell'altra imputata (...), suocera della (...).

Pertanto, a seguito dell'aggressione, ancora dolorante, la persona offesa si recava il giorno dopo presso il Pronto Soccorso dell'ASL Na 1 - Ospedale Loreto Nuovo - dove le venivano refertate contusioni multiple giudicate guaribili in giorni dieci (v. referto medico in atti).

Nell'economia dell'intera vicenda processuale sono senza dubbio emersi elementi di prova sull'aggressione in danno di (...) concretizzatasi in lesioni personali, come da referto medico in atti.

Va anche rilevato - in relazione all'episodio di lesioni personali inferte alla (...) - che le dichiarazioni della persona offesa sono in ogni caso riscontrate dal referto medico agli atti.

A tal proposito, va osservato che non si rinvengono nel codice i rito limiti di sorta attinenti alle dichiarazioni rese dalle persone offese di un reato.

Trova dunque applicazione anche in relazione alla testimonianza della persona offesa la norma generale espressa dal co. 1 dell'art. 192 c.p.p., che sancisce il principio del libero convincimento del giudice, il quale può ritenere che sussista il fatto riferito dal teste per il solo fatto che il teste glielo rappresenta.

La giurisprudenza di legittimità ha, invero, chiarito che la testimonianza della parte offesa ha piena efficacia probatoria quando ne sia accertata la piena coerenza logica, anche ove manchino elementi esterni di riscontro (Cass. pen., sez. VI, 19 aprile 1995, n. 4147, Nu.).

Se è vero inoltre che la dichiarazione della parte offesa, dovrà essere valutata con maggiore cautela da parte del giudicante, atteso l'interesse di cui essa è portatrice, e, dunque, più rigorosa deve essere la valutazione delle dichiarazioni della parte lesa ai fini del controllo dell'attendibilità, rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di ogni testimone, per cui opportuno appare il riscontro di altri elementi (Cass. pen., I sez., 24.9.1997, n. 8006, Be.), tuttavia trattasi solo di un criterio di opportunità, e l'ovvia verifica estrinseca non significa che necessariamente la testimonianza debba essere corroborata da "elementi di riscontro", essendo questi richiesti solo per le dichiarazioni accusatorie provenienti dai soggetti indicati nel comma terzo dell'art. 192 c.p.p.

E' dunque generalmente sufficiente verificare che non risultino acquisiti elementi specifici incompatibili con quanto raccontato dal teste, atti a rendere fondato il sospetto che abbia detto il falso o che, comunque, si inganni su ciò che forma l'oggetto essenziale della propria deposizione.

E1 necessario, chiaramente, un vaglio di credibilità ma è di regola sufficiente un controllo "ab intrinseco", centrato sulla personalità del testimone e sulle caratteristiche del suo racconto.

E' chiaro che tale valutazione si accompagna, ed in concreto si interseca, come per qualsiasi altra dichiarazione testimoniale, con la verifica estrinseca del racconto reso dal teste, condotta attraverso l'utilizzazione e l'analisi di qualsiasi elemento ricavabile dagli atti e dal processo (quali la costanza ed uniformità dell'accusa, la conferma estrinseca di circostanze e modalità della stessa, il comportamento dell'imputato).

Nel caso di specie, riscontri alle dichiarazioni della parte lesa si ricavano, innanzitutto, dai referti medici acquisite agli atti del processo, che attestano l'entità e la tipologia delle lesioni patite dalla (...) nelle circostanze di cui all'imputazione ma si ricavano, in particolar modo, dalla linearità e coerenza delle dichiarazioni rese dalla vittima apparse prive di un intento calunnioso nei confronti delle imputate.

Alla luce di siffatte emergenze processuali, ritiene quindi questo decidente che le odierne imputate hanno certamente commesso il reato di lesioni personali volontarie (che pare essere un segmento di una più ampia condotta aggressiva perpetrata in danno della vittima) costituite da contusioni multiple, come da documentazione medica in atti, verificatesi nel corso di un litigio insorto per futili motivi.

In punto di diritto va anche premesso che il delitto de quo sussiste tutte le volte che un soggetto con un proprio comportamento cagioni ad un altro una malattia ovvero qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali. Per la sussistenza del dolo nella fattispecie in esame, non è necessario che la volontà dell'agente sia diretta alla produzione di conseguenze lesive, essendo sufficiente l'intenzione di infliggere all'altrui persona una violenza fisica (Cass. pen. sez. I n. 6773 del 7.06.996).

Applicando i predetti principi è evidente, nella ricostruita vicenda per cui è processo, che il comportamento tenuto dalle imputate (consistito nel tirare i capelli alla vittima, tanto da staccarle ciocche di capelli, nonché nel colpirla con schiaffi e pugni) realizza la materialità del reato di lesioni personali perché dallo stesso è derivata un'alterazione alle fattezze anatomiche della vittima.

Va infine esclusa l'applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cp tenuto conto della gravità della condotta ed oggettiva offensività della stessa.

Sussistono in atti elementi in forza dei quali è possibile concedere le circostanze attenuanti generiche prevalenti alla contestate aggravanti al solo fine di meglio perequare la pena all'effettivo disvalore del fatto reato.

Quanto alla determinazione della pena, in atti sussistono elementi in forza dei quali è possibile concedere - ad entrambe le imputate – le circostanze attenuanti generiche - da valutarsi prevalenti alla contestata aggravante - al solo fine di meglio perequare la pena all'effettivo disvalore del fatto-reato.

Pertanto, valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 c. p., e tenuto conto delle modalità della condotta lesiva e minacciosa posta in essere da (...) e (...) in relazione ai fatti loro ascritti, stimasi equo applicare a ciascun imputata la pena di mesi due di reclusione; pena così determinata: pena base, mesi tre di reclusione; ridotta per la concessione ex art. 62 bis cp delle circostanze attenuanti generiche, valutate ex art. 69 cp prevalenti alla contestata aggravante, alla pena in concreto irrogata.

Le imputate vanno poi condannate al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, essendo evidente il danno fisico e morale dalla stessa riporta per effetto della condotta violenta posta in essere dalle stesse, danno che dovrà essere liquidato in separata sede.

Le imputate vanno altresì condannate alla rifusione alla predetta parte civile delle spese di rappresentanza, costituzione ed assistenza dalla stessa sostenute, che si liquidano in complessivi Euro settecentocinquanta,00 (750,00) oltre IVA e CPA come per legge.

Non sussistono i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena per (...) stante i precedenti penali ostativi alla concessione di siffatto beneficio.

Diversamente sussistono i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena, per (...), in quanto il precedente penale a suo carico non si pone in termini ostativi alla concessione di siffatto beneficio e potendo prevedere la sua futura astensione dal crimine.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara (...) e (...) colpevoli del reato loro ascritto in rubrica, concesse le attenuanti generiche valutate prevalenti all'aggravante, condanna rispettivamente ciascun imputato alla pena di mesi due di reclusione, oltre spese processuali.

Pena sospesa per (...)

Letto l'art. 538 cpp condanna (...) e (...) al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede; altresì, condanna (...) e (...) al pagamento delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile che si liquidano nella complessiva somma di Euro 750,00 oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Napoli il 26 novembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2021.

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