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Lesioni personali: attendibilità della persona offesa e esclusione dell'aggravante di rapporto coniugale cessato (Giudice Martino Aurigemma)

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Tribunale Nola, 02/09/2024, n.1411

Le dichiarazioni della persona offesa, corroborate da riscontri documentali e dalle risultanze investigative, possono fondare la responsabilità penale dell'imputato per il reato di lesioni personali, purché appaiano chiare, coerenti e precise. L'aggravante del rapporto coniugale non si applica quando la convivenza sia cessata da tempo e non sussista alcun vincolo affettivo o familiare effettivo al momento dei fatti.

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La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto emesso dal p.m. sede il 3 novembre 2021 An.Sa. venne tratto a giudizio davanti a questo Tribunale per rispondere del reato a lui ascritto nell'imputazione riportata in epigrafe.

All'udienza del 19 maggio 2022 il giudice, preso atto dell'impedimento a comparire del difensore del Sa. e rilevata, inoltre, l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato, rinviò il processo al 31 ottobre 2022, data in cui il g.o.t. che teneva udienza, dichiarata l'assenza dell'imputato, regolarmente citato e non comparso senza addurre alcun impedimento, dette lettura dei decreti presidenziali n. 194/22, n, 229/22 e n. 231/22, in forza dei quali rimise le parti davanti al giudice assegnatario del procedimento, dottoressa Ra.Ma., per l'udienza del 21 marzo 2023. In tale data il g.o.t. che teneva udienza, letto il decreto presidenziale n. 39/23, rimise le parti davanti a questo giudice per l'udienza del 23 ottobre 2023, nel corso della quale lo scrivente, preso atto della costituzione di parte civile della persona offesa Pe.So., dichiarò aperto il dibattimento e, ammesse le prove indicate dalle parti, rinviò il processo, per l'esame dei testi d'accusa, al 15 gennaio 2024, data in cui la trattazione del processo venne nuovamente differita su concorde richiesta delle parti. Alla successiva udienza del 13 maggio 2024 venne chiamata a deporre la persona offesa Pe.So., sentita la quale il p.m. produsse il referto medico rilasciato alla stessa, la mattina del 13 febbraio 2020, dal pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria della Pietà" di Nola; con l'accordo delle parti venne acquisita, quindi, al fascicolo per il dibattimento l'annotazione di p.g. del 12 febbraio 2020 del N.O.R. della Compagnia CC di Nola, a firma degli appuntati Co.Ci. e Gi.Fa., al cui esame il p.m. dichiarò di rinunciare; revocata l'ammissione dei suddetti testi, il giudice rinviò il processo, per l'eventuale esame dell'imputato e per la discussione, al 24 giugno 2024. Nel corso dell'udienza odierna, infine, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, questo giudice ha invitato le parti a formulare ed illustrare le proprie conclusioni, ascoltate le quali, dopo essersi ritirato in camera di consiglio per deliberare, ha reso pubblica la sentenza dando lettura del dispositivo allegato al verbale.

Prima di esporre - e per meglio comprendere - le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, è senz'altro utile dar conto degli esiti dell'istruttoria dibattimentale, ripercorrendola nei suoi tratti essenziali.

La persona offesa nonché costituita parte civile Pe.So., escussa, come detto, all'udienza del 13 maggio 2024, ha riferito che il 12 febbraio 2020 il Sa., suo ex convivente e padre dei suoi quattro figli - presso il quale aveva trovato ospitalità, in quei giorni, essendo stata cacciata di casa dalla sorella del suo nuovo compagno, An.Pa., finito in carcere -, mentre stavano passeggiando in strada, in via (...), nei pressi dell'abitazione di suo padre, l'aveva pesantemente insultata ed aggredita, colpendola con calci e pugni sulla spalla destra, al collo e sul ginocchio.

Invitata a chiarire le ragioni di tale dissennata condotta, la So. ha dichiarato di aver avuto una discussione con l'imputato, che pretendeva di tenere con sé il cagnolino donato ad entrambi da una sua parente, precisando, però, subito dopo, che la causa scatenante dell'aggressione era stata, anche e soprattutto, la gelosia nutrita nei suoi confronti dal Sa., il quale, sebbene fossero trascorsi molti anni, ormai, dalla loro separazione e pur essendo consapevole del legame sentimentale da lei intrattenuto con il Passariello, aveva provato più volte a convincerla, senza successo, a tornare insieme (cfr. verbale del 13.5.2024, fi. 5: Teste - E' successo che avevamo avuto una discussione, ma non lo so se per gelosia, per che cosa, perché io avevo un cagnolino, mò una parete mia si è tolta questo cagnolino, ce l'aveva dato a noi, mò il cagnolino si era affezionato a me, lui voleva per forza il cagnolino, tutte queste cose, mi ha riempito di parolacce, cose, o per la gelosia, non lo so. Giudice - Voleva il suo cagnolino? Teste - Sì. Giudice - Voleva che lei glielo regalasse? Teste - Sì, che glielo davo, non so, tramite gelosia, che è successo quel giorno... Giudice - E perché era geloso, se vi eravate lasciati già da dieci anni? Teste -Perché lui voleva sempre quel periodo là, che ci stesse qualcosa tra me e lui, che voleva tornare... Giudice - Ah, le aveva fatto delle offerte, voleva tornare insieme, lei aveva detto di no? Teste - Sì, io ho detto di no).

La persona offesa ha raccontato, quindi, di aver trovato riparo a casa di suo padre, davanti alla quale il Sa. aveva continuato a sostare, e di aver contattato i carabinieri di Nola, invitandoli ad intervenire.

Il racconto della So. trova riscontro, innanzitutto, nel referto medico rilasciato la mattina del 13 febbraio 2020 dal medico di turno del pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria della Pietà" di Nola, nel quale si legge che la persona offesa, che presentava una tumefazione al ginocchio destro e lamentava cefalea, cervicalgia e dolori alle spalle, agli arti inferiori ed in regione lombosacrale, venne dimessa con una prognosi di guarigione di due giorni.

La ricostruzione dei fatti prospettata dalla So. trova conferma, con riferimento, quanto meno, al verificarsi del litigio ed alla presenza del Sa. nei pressi dell'abitazione di suo padre, nell'annotazione di p.g. del 12 febbraio 2020 (pienamente utilizzabile ai fini della decisione in quanto acquisita al fascicolo per il dibattimento, come detto, con l'accordo delle parti), dalla quale risulta che in quel giorno, verso le 15.45, gli appuntati scelti Co.Ci. e Gi.Fa., in servizio presso il N.O.R. della Compagnia CC di Nola, recatisi in via (...), in seguito alla richiesta di intervento della persona offesa, trovarono sul posto il Sa., che riferì di aver avuto un diverbio con la sua ex convivente, impossessatasi, a suo dire, della "scheda" del reddito di cittadinanza a lui intestata e del cane donatogli da una signora. Avendo appreso, quindi, dalla centrale operativa che la So. si trovava poco lontano, in via (...), e li stava aspettando, i militari l'avevano raggiunta; la persona offesa aveva confermato, in quella circostanza, di essersi impossessata della "carta di cittadinanza" intestata al Sa., precisando di averlo fatto perché lo stesso era debitore nei suoi confronti di una somma di danaro, e di aver tenuto con sé il cane, che "sarebbe stato con lei perché lo accudiva meglio".

Poco più tardi, alle 16.55, la So. aveva contattato nuovamente la centrale operativa dicendo di aver paura a rientrare in casa in quanto il Sa. si trovava ancora nei pressi della sua abitazione; recatisi sul posto, i militari operanti avevano trovato l'imputato, che stava parlando con lo zio della So., e lo avevano invitato ad allontanarsi; nel momento in cui l'imputato era andato via, la denunciante era tornata a casa.

Sulla scorta degli elementi di prova - chiari, precisi e concordanti - appena passati in rassegna, An.Sa. va riconosciuto senz'altro colpevole del reato di lesione personale a lui ascritto nel decreto di rinvio a giudizio.

La prova della responsabilità dell'imputato si fonda innanzitutto, com'è ovvio, sulle dichiarazioni rese a suo carico dalla persona offesa Pe.So., apparsa pienamente attendibile in quanto chiara, coerente e precisa nella rappresentazione dei fatti di causa, da lei esposti con calma e pacatezza, senza tradire malanimo né tantomeno intenti calunniatori nei confronti dell'imputato.

Il racconto della So. trova riscontro, del resto, come detto, nel referto medico in atti, che documenta le lesioni subite dalla stessa per effetto dell'aggressione consumata ai suoi danni dall'imputato, nonché, sia pure indirettamente, nell'annotazione di p.g. del 12 febbraio 2020, nella quale si dà atto della presenza del Sa. nei pressi dell'abitazione (del padre) della persona offesa, che aveva contattato, poco prima, la centrale operativa CC di Nola, sollecitando l'intervento dei militari, e delle dichiarazioni rese, nell'immediatezza dei fatti, dai due ex conviventi, che avevano concordemente riferito ai carabinieri di aver avuto un diverbio.

Considerato che la So., all'epoca dei fatti, non conviveva più (da diversi anni) con l'imputato, presso il quale aveva semplicemente trovato alloggio, secondo quanto da lei stessa riferito, dopo essere stata cacciata di casa dalla sorella del suo nuovo compagno, in attesa di trovare una nuova dimora, va senz'altro esclusa la contestata aggravante "di aver commesso il fatto nei confronti della moglie".

Possono riconoscersi al Sa., tenuto conto della tutto sommato lieve entità dei fatti e del contesto (di recriminazioni e rivendicazioni reciproche tra ex conviventi) nel quale è maturata la sua condotta, le circostanze attenuanti generiche.

Venendo al trattamento sanzionatorio concretamente applicabile, considerati i criteri di commisurazione dello stesso enunciati nell'art. 133 c.p., appare equo condannare l'imputato alla pena di quattro mesi di reclusione, così determinata: pena base sei mesi di reclusione, ridotta alla misura finale sopra indicata in virtù del riconoscimento delle attenuanti generiche.

Al riconoscimento della penale responsabilità del Sa. segue la condanna dello stesso, secondo legge, al pagamento delle spese processuali.

Non può concedersi al Sa., gravato da innumerevoli precedenti penali, alcuni dei quali decisamente allarmanti, l'invocato beneficio della sospensione condizionale della pena, del quale lo stesso risulta aver già fruito, peraltro, in ben tre precedenti occasioni. L'imputato deve essere condannato, inoltre, al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, per la liquidazione dei quali le parti vanno, tuttavia, rimesse, data la lacunosità delle risultanze probatorie sul punto, davanti al competente giudice civile. Non può essere accolta, invece, per le ragioni appena esposte, la richiesta di condanna al pagamento di una provvisionale avanzata dalla costituita parte civile.

L'imputato deve essere condannato, infine, alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio sostenute dalla costituita parte civile, che possono liquidarsi in complessivi 1.500,00 euro, oltre rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto sottese alla stesura della presente sentenza, nonché del carico dì lavoro che grava sul ruolo di questo giudice, si ritiene opportuno fissare in settanta giorni il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.
Letti gli art. 533 e 535 c.p.p.,

dichiara An.Sa. colpevole del reato a lui ascritto, esclusa la contestata aggravante, e, riconosciute allo stesso le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di quattro mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali. Letti gli artt. 538 e 539, co. 1, c.p.p., condanna l'imputato al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, rimettendo le parti, per la liquidazione degli stessi, davanti al competente giudice civile.

Letto l'art. 539, co. 2, c.p.p., rigetta la richiesta di condanna al pagamento di una provvisionale avanzata dalla costituita parte civile.

Letto l'art. 541 c.p.p., condanna l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio sostenute dalla costituita parte civile, liquidando le stesse in complessivi 1.500,00 euro, oltre rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Letto l'art. 544, co. 3, c.p.p., fissa in settanta giorni il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Nola il 24 giugno 2024.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2024.

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