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Assoluzione per lesioni: il tribunale di Cassino si pronuncia su accusa di aggressione

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Tribunale di Cassino, 1 agosto 2024, n. 857 - Giudice Gioia

In tema di lesioni personali, segnaliamo ai lettori una pronuncia con cui il Tribunale di Cassino ha assolto l’imputato, accusato di aver colpito con un calcio un uomo durante una lite, ritenendo che "il fatto non sussiste".
La sentenza evidenzia come la mancanza di prove univoche e il contrasto tra le testimonianze, unite a possibili interessi personali della vittima, abbiano sollevato dubbi tali da non consentire la condanna oltre ogni ragionevole dubbio.

Lesioni personali aggravate in ambito familiare: la rilevanza delle dichiarazioni confessorie e delle attenuanti generiche (Giudice Eliana Franco)

Reato di lesioni personali: dolo generico e valore del riconoscimento fotografico (Giudice Marta di Stefano)

Condanna per lesioni personali e esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la prevalenza del diritto al rispetto della proprietà (Giudice Alessandra Zingales)

Violenza privata e lesioni aggravate: continuità del disegno criminoso e risarcimento alle parti civili (Giudice Simona Capasso)

Aggressione con spranghe: la Corte d'Appello di Napoli conferma la condanna per lesioni gravissime (Corte appello Napoli - Sesta sezione)

Resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali: concorso formale e limiti della violenza (Giudice Marta di Stefano)

Lesioni personali volontarie: configurabilità del reato, bilanciamento attenuanti-aggravanti e determinazione della pena (Giudice Elena di Tommaso)

Lesioni personali aggravate dall’uso di strumenti atti ad offendere: requisiti e applicazione dell’art. 585 c.p. (Giudice Antonia Ardolino)

Lesioni personali: attendibilità della persona offesa e esclusione dell'aggravante di rapporto coniugale cessato (Giudice Martino Aurigemma)

Condanna per spaccio, tentata estorsione e lesioni: sentenza del Tribunale di Pescara

La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto emesso in data 13.03.2020, il PM ha disposto la citazione a giudizio nei confronti di LO.GU. per il reato indicato in intestazione.

All'udienza del 14.09.2020 il giudice, verificata la regolarità delle notifiche e dichiarata l'assenza dell'imputato, ha dichiarato aperto il dibattimento dando lettura del capo di imputazione ed ammettendo le prove richieste dalle parti; è stato disposto rinvio per l'inizio dell'istruttoria dibattimentale. Il PM ha prodotto documentazione.

All'udienza del 31.05.2021 sono stati escussi i testi Ma.Vi. ed altri (…).

La difesa e il PM hanno prodotto documentazione.

All'udienza del 14.03.2022 è stato disposto rinvio per l'assenza dei testi.

All'udienza del 07.12.2022 è stato disposto rinvio per l'assenza dei testi.

All'udienza del 05.04.2023 è stato eseguito l'esame dell'imputato ed è stato escusso il teste Di.Gi.

Il PM ha prodotto documentazione.

All'udienza del 20.11.2023 sono stati escussi i testi Re.Ma. ed altri (…).

Il difensore ha rinunciato all'escussione del teste Fe.Mo.; il giudice, con il consenso delle parti, ne ha revocato l'ordinanza ammissiva.

All'udienza del 18.03.2024 il giudice, stante la necessità di celebrare il rito direttissimo, ha disposto il rinvio.

All'udienza del 06.05.2024 la difesa ha prodotto documentazione.

Terminata l'assunzione delle prove, il giudice ha dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale ed invitato le parti alla discussione.

Sulle conclusioni rassegnate è stata resa pubblica la presente sentenza con lettura del dispositivo in udienza.

Motivi della decisione
All'esito dell'istruttoria dibattimentale l'imputato va assolto per le ragioni che seguono.

1. Fondamento Probatorio.

Il fondamento probatorio di questo giudizio è costituito dalle seguenti fonti di prova:

Produzione documentale del PM acquisita in sede di apertura del dibattimento all'udienza del 14.09.2020;

Produzione documentale del PM acquisita alle udienze del 31.05.2021 e 05.04.2023;

Produzione documentale della difesa acquisita alle udienze del 31.05.2021 e 06.05.2024;

L'esame dell'imputato reso all'udienza del 05.04.2023;

Prova testimoniale resa dai testi: Ma.Vi. ed altri (…).

2. Ricostruzione del fatto.

La persona offesa, Pi.Fa., in dibattimento ha raccontato che il 18.08.2019 era andato con alcuni amici, Ma.Vi. e Au.To., alla manifestazione (…) insieme. Nell'occasione incontrò Lo.Gu., cognato di un suo ex dipendente, Di.Pl., con cui aveva avuto dei problemi nell'ambito del rapporto di lavoro. Lo.Gu. dapprima lo guardava insistentemente e poi gli disse qualcosa come "che cosa hai fatto" e "devi dare i soldi a mio cognato". Si avvicinarono, Lo.Gu. lo insultò e ne seguì un accenno di contesa, ma i due furono divisi. Tornando a casa dalla manifestazione, una persona del suo gruppo di amici, To., ebbe un problema alla moto e dovettero accostare. Fa. si mise per strada a rallentare le auto e deviarne il flusso. In quel frangente, Lo.Gu., che passava in auto per quel punto, uscì dal veicolo, gli andò incontro lo aggredì con un calcio al ginocchio sinistro. Ne seguì una colluttazione; inizialmente fu bloccato dalla persona che lo accompagnava in auto, ma subito dopo continuò a dimenarsi, dando un calcio alla motocicletta di Vi.

Alla fine, fu convinto dal suo amico a risalire in auto e andare via. Il giorno dopo, Fa. andò in ospedale per curare le lesioni subite. Dal calcio, secondo quanto riferito da Fa., ne seguirono una serie di problemi al ginocchio, a causa dei quali non può più correre né andare in palestra.

In sede di controesame ha riferito che nel corso della controversia con Di.Pl. ha formulato una proposta conciliativa.

Au.To., cugino di Fa., ha raccontato del guasto che ebbe la sua moto di ritorno dalla manifestazione. Mentre cercava di risolvere il problema accostato al ciglio della strada, To. e Fa. deviavano il traffico. In quel frangente vide un'auto fermarsi; dall'auto uscì Lo.Gu. che dapprima insultò Fa. e poi gli diede un calcio. Ne seguì una breve colluttazione e dopo poco Lo.Gu. fu allontanato anche con l'aiuto della persona che lo accompagnava in auto. Nel ritornare, però, diede un calcio alla moto di Vi., facendola cadere a terra.

I tre tornarono molto tardi a casa, per spostare la moto guasta. Il giorno dopo seppe che Fa. ebbe problemi al ginocchio, che lo hanno portato a limitare molto l'attività sportiva che può praticare, impedendogli di sforzare il ginocchio.

In sede di controesame ha riferito che Vi., dopo che Lo.Gu. buttò la sua moto a terra, lo spinse via, escludendo però che gli abbia dato uno schiaffo intenzionale.

Ma.Vi. ha reso dichiarazioni analoghe a quelle di Fa. rispetto all'intera vicenda, specificando però di aver sentito solo gli insulti e le urla e di essere intervenuto per evitare che i due potessero aggredirsi. Ha spiegato di non essere riuscito a vedere se Lo.Gu. abbia effettivamente dato un calcio a Fa., che, ad ogni modo, subito dopo sì toccava la gamba. Ha spiegato che dopo il fatto ebbe dei contatti telefonici con Di.Pl., cognato di Lo.Gu., che lo contattò per scusarsi e proporgli di risarcire i danni che aveva subito la moto in conseguenza del guasto, sebbene poi non ricevette alcun risarcimento.

Ha saputo che in seguito Fa. dovette fare delle visite al ginocchio, ma non conosce gli esiti. In sede di controesame ha inizialmente negato di aver dato uno schiaffo a Lo.Gu., ma di essersi limitato a tentare di dividerlo da Fa.

In seguito, dopo la lettura di uno dei messaggi presenti agli atti, ha ammesso di aver dato uno schiaffo a Lo.Gu.

Il dott. Di.Gi. ha riferito di aver visitato la persona offesa, Fa., il 22.08.2019 presso il reparto di ortopedia dell'Ospedale Santa Scolastica di Cassino, il 27.08.2019 ed il 17.09.2019 presso il suo studio, in seguito a risonanza magnetica. Ha riferito che in un primo momento ha diagnosticato una prognosi di 5 giorni per una contusione, poi a causa della persistenza del dolore, a seguito della risonanza magnetica, ha quantificato una prognosi di ulteriori 21 giorni. Ha sostenuto che la lesione è da ritenersi post-traumatica, a causa di un trauma diretto.

L'imputato, nel corso del suo esame, ha narrato i fatti in modo conforme alla stessa persona offesa sino al momento dell'incontro lungo la strada. Rispetto a tale episodio ha raccontato di aver visto le moto ferme sul ciglio e Fa. nel fosso a bordo della strada. Si fermò e lo derise, ma ha negato di avergli dato un calcio essendosi fermato a qualche metro da lui. Fu portato via dal suo amico Co., ma nel tornare diede un calcio alla moto di Vi.

Ha specificato che, per quanto è a sua conoscenza, Fa. ha prodotto nel giudizio di lavoro nei confronti del cognato anche la denuncia relativa all'episodio in contestazione.

Da.Co., sentito come teste della difesa, ha raccontato che mentre scendeva con Lo.Gu. sulla strada da Vallerotonda, vi erano due persone che facevano cenno di rallentare. Lo.Gu. uscì e si pose in modo aggressivo nei confronti di una di queste; Co. però intervenne per bloccarlo e gli impedì di raggiungere Fa., che era più in basso. In quel contesto Vi. diede uno schiaffo a Lo.Gu. che diede un calcio alla sua moto, facendola cadere e danneggiandola. Ha quindi negato che Lo.Gu. sia riuscito a raggiungete Fa.

Il teste Di.Pl. ha confermato che nel giudizio di lavoro contro Fa., questi produsse anche la denuncia nei confronti di Lo.Gu.

Ha raccontato che Fa. era una persona sportiva che pratica sci e bicicletta.

La teste Lo.Gu., sorella dell'imputato, ha detto di conoscere Fa. e di sapere che è una persona che pratica diversi sport. Ha anche raccontato che subito dopo il diverbio che ebbe con suo fratello incontrò Fa. a una partita di calcetto a cui aveva accompagnato una sua amica, moglie di uno dei partecipanti.

Di particolare importanza nella ricostruzione del fatto sono i messaggi scambiati tra Ma.Vi. e Di.Pl. il giorno dopo l'episodio, che lo stesso teste dell'accusa, Vi., ha riconosciuto. Dagli screenshot prodotti si legge che Vi. scrisse a Di.Pl.:

"Ciao Al., stasera tuo cognato Lo. ha avuto la brillante idea di mettersi in mezzo a questioni che non gli riguardano. Mentre eravamo per strada fermi a causa di un problema ha avuto la brillante idea di prendere a calci la mia moto e di chiamarmi figlio di puttana. Io tra di voi non c'entro nulla ma c'ho rimesso, uno schiaffo ce l'ho dato, ma ti garantisco che appena lo pizzico gliene do altri due. Ti ripeto, né io né lui c'entriamo nulla fra di voi, ma ha voluto fare a botte con me.

Guarda, da capire c'è poco, su a Vallerotonda ha esordito con "tu adda da i soldi a cugnatm", e poi l'ha aggredito. Sono intervenuto per dividere ed ha iniziato a insultare me definendomi infame (ma non so il motivo). Giù per strada, eravamo fermi per un problema, mi ha buttato la moto a terra danneggiandola, dopodiché ci ha aggrediti di nuovo. Fortunatamente Danilo se l'è riuscito a tirare, mentre poi andavano via ha degenerato lungo la strada con vari insulti tra madri e morti vari. Non ci si comporta così, mi dispiace".

In atti vi è un referto di pronto soccorso, a firma del dott. Donato D'Epiro de! 19.08.19 ore 15:44, ove si dà atto di un ginocchio sinistro edematoso e dolorabile alla palpazione superficiale e profonda menisco, con prognosi di 4 giorni per Artralgia del ginocchio da trauma. Sono stati poi prodotti i certificati successivi cui ha fatto riferimento il dottor Di.Gi.

In atri vi è anche copia di un estratto del verbale di udienza nel quale si dà atto della produzione della denuncia prodotta da Fa. nella controversia lavoristica con Di.Pl.

2.1 Valutazione della prova. Le prove appena raccolte non consentono di dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la realizzazione dei fatti descritti nell'imputazione.

Occorre in primo luogo rilevare che vi è un sostanziale contrasto tra la tesi della persona offesa e dei testi dell'accusa, secondo cui l'imputato avrebbe dato un calcio a Fa., da cui sarebbero conseguite le lesioni in contestazione, e quella dell'imputato e del teste della difesa, secondo cui invece Lo.Gu. sarebbe stato fermato prima che potesse arrivare ad un contatto fisico con Fa.

Occorre altresì rilevare come lo stesso teste dell'accusa, Vi., nel suo racconto riferisce di non aver assistito direttamente a un calcio sferrato da Lo.Gu. nei confronti di Fa.

A fronte di tale contraddittorietà delle dichiarazioni, non sono stati raccolti elementi oggettivi univoci che consentano di convalidare Cuna o l'altra versione dei fatti.

Da una parte, infatti, il referto di pronto soccorso è solo del giorno successivo ai fatti e non si spiega per quale ragione la persona offesa, a fronte di una lesione che asserisce essere così grave, abbia atteso il giorno successivo per andare in ospedale. Dall'altra parte, i certificati successivi risalgono a diversi giorni dopo i fatti e non consentono di riferire univocamente le lesioni diagnosticate al calcio asseritamente sferrato da Lo.Gu., essendo compatibili anche con diversi eventi traumatici, eventualmente anche pregressi, che possano essere occorsi all'imputato, anche nell'ambito della sua attività sportiva. Si tratta di una tesi che appare convalidata dalle ipotesi sostenute dal consulente della difesa Ma., senato in dibattimento all'udienza del 20.11.2023.

Dall'altra parte appare significativo come nei messaggi intercorsi il giorno successivo tra Vi. e Di.Pl., nel raccontare i fatti, Vi. abbia riferito del calcio alla moto e degli insulti, ma non abbia in alcun modo citato la grave aggressione fisica che avrebbe subito Fa.

Si tratta di documenti che assumono particolare importanza perché raccolgono dichiarazioni rese immediatamente dopo i fatti da un testimone estraneo alla vicenda, nelle quali non vi è traccia di questo specifico aspetto, che pure avrebbe assunto un'importanza centrale, data la gravità del gesto e delle sue conseguenze. Infine, sotto il profilo della credibilità soggettiva, è emerso il particolare astio tra le parti e la presenza di uno specifico interesse di Fa. nel trarre vantaggio da tale vicenda, come dimostrato dalla produzione della denuncia querela che ha dato origine al presente procedimento nel giudizio civile tra lui e Di Placido. La produzione di tale atto in un giudizio civile con un'altra parte dimostra un'inequivoca volontà di strumentalizzare la presente vicenda per ricavarne un possibile vantaggio nel giudizio civilistico, conclusosi con una transazione.

Si tratta di un elemento che, in presenza di un quadro probatorio già contraddittorio, solleva ulteriori dubbi sulla credibilità del dichiarante e sul possibile intento di ingigantire i fatti per tornaconto personale.

Per tali ragioni, a fronte della contraddittorietà del quadro probatorio, non potendosi ritenere al di là di ogni ragionevole dubbio fondata e credibile la versione accusatoria, occorre pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato, perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.
Letto l'art. 530, co. 2, a c.p.p.,

assolve Lo.Gu. dal reato a lui contestato perché il fatto non sussiste. Riserva la motivazione in 90 giorni.

Così deciso in Cassino il 6 maggio 2024.

Depositata in Cancelleria l'1 agosto 2024.

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