Tribunale Napoli sez. V, 12/11/2021, (ud. 04/11/2021, dep. 12/11/2021), n.9462
La fattispecie di cui all’art. 570, co. 2, n. 2 c.p., che sanziona la mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza ai figli minori o altri familiari in stato di bisogno, richiede una verifica rigorosa delle condizioni soggettive e oggettive dell’imputato, con particolare attenzione all’effettivo stato di bisogno del destinatario e alla capacità economica dell’obbligato. La mera assenza di contributo economico, in assenza di prove certe sul dolo specifico di sottrazione volontaria, non è sufficiente a integrare il reato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 30.8.16 il Pm sede esercitava la azione penale nei confronti dell'imputato per il reato sopra indicato, con decreto di citazione diretta a giudizio per l'udienza del 21.6.18 in cui verificata la ritualità delle procedure di notifica dell'atto introduttivo del giudizio alle parti, dichiarata l'assenza dell'imputato, non comparso senza addurre alcun legittimo impedimento, si rinviava in via preliminare per assenza del teste, la persona offesa (...); la successiva udienza del 21.2.19 era rinviata, come da verbale, per assenza della teste di cui non vi era prova della avvenuta citazione; alla successiva udienza del 17.10.19, celebrata innanzi a questo GM in assenza di questioni o richieste preliminari era aperto il dibattimento ed erano ammesse le richieste istruttorie articolate dalle parti come da verbale; la successiva udienza del 7.5.20, calendarizzata per attività istruttoria, era differita di ufficio ex D. 18/20 in tema di sospensione delle attività processuali in periodo di emergenza epidemiologica da Covid 19; la successiva udienza del 4.3.21, verificata la regolarità degli avvisi del citato differimento di ufficio, era ancora rinviata per assenza del teste di cui il Pm non aveva prova della citazione. All'udienza del 4.11.21, presente l'imputato con revoca dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza, attesa la assenza dell'unico teste del PM, (...), di cui non vi era prova della citazione, ed attesa la presenza dell'unico teste della difesa le parti consensualmente chiedevano l'inversione dell'ordine di assunzione delle prove e si procedeva alla deposizione del tese della difesa (...); all'esito la difesa dell'imputato prestava il consenso alla acquisizione ed utilizzabilità ai fini della decisione ex art. 555 co. 4 c.p.p. della querela presentata dalla persona offesa il 16.3.16 anche quanto al suo contenuto e su accordo della parti si acquisiva l'interrogatorio reso in fase di indagini, il 26.7.16, dall'imputato che non si sottoponeva all'esame. Dichiarata dunque chiusa l'istruttoria dibattimentale le parti rassegnavano le conclusioni come da verbale, con convergente richiesta di assoluzione dell'imputato; all'esito della camera di consiglio il giudice decideva come da dispositivo.
In data 16.3.16 (...) denunziava che di aver avuto una relazione sentimentale con (...) dal 2004/2005 circa e durata circa sei anni; che da quella unione il 7.4.2009 nasceva il piccolo (...); che, dopo poco più di un arino dalla nascita del bambino, andava via di casa e si disinteressava del figlio che incontrava in una sola occasione. La (...) riferiva di aver presentato denunzia in quanto in tal senso consigliata per risolvere una questione afferenti gli assegni familiari; (...) riferiva invero di aver sempre ricevuto regolarmente gli assegni familiari per il figlio (...) per circa cinque anni, svolgendo attività lavorativa; di essere stata licenziata e di non aver più ricevuto tali assegni; di aver poi ripreso a lavorare e di aver richiesto gli assegni a mezzo caf e di aver, poi, accertato presso l'Inps, che la domanda di assegni familiari era bloccata per incompletezza della documentazione, necessitando quanto meno una denunzia per abbandono da parte del padre del bambino; riferiva di non avere più notizie né rapporti con il (...), che non aveva mai versato alcuna somma per il figlio. E' allegata una schermata I.N.P.S. di elenco documenti per la richiesta di assegni familiari che indica tra i documenti sentenza di separazione, decreto di affidamento dei minori, copia di documentazione dell'Autorità Giudiziaria attestante lo stato di abbandono.
Il teste (...), previa avvisi di legge ex art. 199 c.p.p. in quanto congiunto dell'imputato, riferiva di conoscere da circa venti anni l'imputato; di sapere che questi aveva sempre vissuto in casa con la madre e che non aveva mai lavorato, espletando talvolta lavori saltuari; riferiva di sapere che l'imputato aveva avuto una relazione con (...), che il teste riferiva di conoscere da dieci anni e che riferiva lavorare, per quanto a sua conoscenza, come badante; riferiva che i due non avevano mai convissuto; che dalla relazione era nato un bambino e che la relazione era terminata poco dopo quell'evento; che, per quanto da lui appreso da (...), questi non era mai riuscito ad avere rapporti ed incontri con il bambino, atteso che ogni volta che contattava la (...) per vedere il figlio, la (...) opponeva qualche impedimento, dicendo che non era il momento; riferiva di non sapere se era intervenuto qualche provvedimento giudiziario che regolava i rapporti affettivi ed anche economici del (...) con il figlio; riferiva di non sapere se (...) aveva contribuito mai la mantenimento del figlio; per quanto a sua conoscenza non lo aveva fatto, ma non sapeva se (...) avesse assunto qualche iniziativa verso la (...) in tal senso.
Nell'interrogatorio reso in fase di indagini l'imputato contestava gli addebiti; riferiva di aver cessato una relazione con la (...) con la quale non aveva mai convissuto; che dalla relazione era nato il (...) (...) e che la (...), quando la loro storia era finita, aveva ritenuto di chiudere definitivamente i rapporti con lui nonostante lui avesse riconosciuto il figlio; che non avevano mai più avuto rapporti, non lo aveva più chiamato né gli aveva mai chiesto alcunché per il bambino; riferiva di essere disoccupato, di percepire la pensione sociale che è appena sufficiente al pagamento del canone di locazione della abitazione ove vive; di essere in stato di indigenza, che gli era stata anche staccata la fornitura di energia; che non si sarebbe mai sottratto ad assicurare al figlio le necessità primarie, che nulla gli era mai stato richiesto e che riteneva che la denunzia fosse stata fatta, a distanza di molti anni della cessazione di quella relazione, solo per la questione degli assegni familiari.
Tale è il compendio istruttorio acquisito.
Si procede, dunque, per il reato di cui all'art. 570 co. 2 n. 2 c.p., attesa la formulazione in fatto della imputazione.
L'art. 570 co. 2 n. 2 c.p. sanziona la condotta di chi faccia mancare, e dunque ometta di apprestare, i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro (quindi anche maggiorenni inabili), agli ascendenti o al coniuge non legalmente separato per sua colpa (o più correttamente al quale non sia stata addebitata la separazione). La condotta è di pura omissione ed integra un reato omissivo proprio sebbene possa essere commesso anche con azioni quali il compimento di atti simulati o fraudolenti sui propri beni allo scopo di dimostrare l'impossibilità di adempiere. Si tratta di reato di evento che impone la verifica circa l'integrazione della mancata soddisfazione dei bisogni dei beneficiari.
Secondo pacifico orientamento della giurisprudenza (cfr. tra le altre Cass. Pen. Sez. VI 18572/19 e per il richiamo a principi generali Sez. Unite 23866 del 2013) la concezione penalistica dei "mezzi di sussistenza" non si identifica con il concetto civilistico di "alimenti" previsto dagli artt. 433 c.c. e ss (in particolare art. 438 c.c.), atteso che seppure entrambi postulano lo stato di bisogno, gli alimenti devono essere determinati in proporzione al bisogno di chi li domanda ed alle condizioni economiche di chi deve somministrarli, tenendo conto delle necessità di vita in relazione alla posizione sociale dell'alimentando. I mezzi di sussistenza non sono riconducibili neanche al concetto di mantenimento - che viene in rilievo nei procedimenti giudiziali di separazione personale e divorzio ai sensi degli artt. 155 e 156 c.c. e dell'art. 5 co. 6 L. 898/70 (legge sul divorzio) - che non presuppone lo stato di bisogno dell'avente diritto e viene determinato in relazione alla capacità economica dell'obbligato e rapportato al tenore di vista del soggetto avente diritto.
I mezzi di sussistenza rilevanti ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 570 co. 2 n. 2 c.p. si identificano invece nei bisogni fondamentali della vita quotidiana quali oltre il vitto e l'alloggio, i canoni per le forniture (acqua, luce, riscaldamento ecc.), i medicinali, spese per istruzione e vestiario dei figli.
Dunque il concetto di mezzi di sussistenza ha un ambito più circoscritto rispetto a quelli di "mantenimento" e di "alimenti", in quanto è indipendente dalla condizione sociale del destinatario e si riferisce solo a quanto necessario a garantire una vita dignitosa, secondo parametri di carattere generale, universale, che non tengono conto della provenienza sociale dell'obbligato né dell'avente diritto.
L'incriminazione ex art. 570 co. 2 n. 2 c.p. presuppone, sia pure in modo implicito, che il soggetto passivo versi "in stato di bisogno". Deve trattarsi, secondo la giurisprudenza, di uno stato effettivo che si traduca nella mancanza dei mezzi di sussistenza al momento del fatto cui la persona non sia in grado di far fronte autonomamente, a prescindere dalle ragioni per cui esso si sia verificato. Secondo consolidata giurisprudenza in caso di mancata corresponsione dell'assegno in favore dei figli minori, si versa per definizione nella situazione indicata nella norma, sulla base della presunzione (semplice e può, dunque, essere vinta da prova contraria qualora, ad esempio, si accerti che il minore disponga di redditi patrimoniali propri) che il minore sia incapace di produrre un reddito proprio. Stato di bisogno che è presunto, salvo prova contraria, e sussiste anche se al sostentamento della prole provveda l'altro coniuge o altri congiunti, o istituzioni pubbliche o private di assistenza o beneficienza. E d'altro canto l'eventuale convincimento del genitore inadempiente di non essere tenuto in tale situazione all'assolvimento del suo primario dovere, in quanto a ciò provveda integralmente l'altro genitore, riverbera in termini di errore su legge penale che non scrimina ex art. 5 c.p.
Ih sintesi la ratio dell'incriminazione ex art. 570 co. 2 n. 2 c.p. è quella di sanzionare la condotta di inosservanza agli obblighi di assistenza familiare che si traduca anche nella deprivazione dei bisogni della vita quotidiana, atteso il bene giuridico protetto dalla norma, da individuarsi nell'ordine familiare e negli obblighi di assistenza in tale ambito, con specifico riguardo alla solidarietà nei confronti dei familiari che si trovano in stato di indigenza, quanto alla specifica ipotesi di cui all'art. 570 co. 2 c.p.
Occorre dunque valutare il compendio istruttorio per valutare se ed in che termini risultino integrati e provati gli estremi oggettivi e soggettivi della fattispecie in esame.
Fulcro di accusa è costituito dalle dichiarazioni rese in querela da (...). E' orientamento pacifico e costante in giurisprudenza quello secondo cui le dichiarazioni rese dalla persona offesa possano essere assunte, da sole, quale prova del fatto oggetto di valutazione e che ben possa, il Giudice, fondare il proprio convincimento sulla base di tale sola deposizione, non trovando applicazione in tal caso i commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p. che postulano la necessità di riscontri esterni. E' del pari pacifico però che, in ogni caso, il Giudice, nella valutazione di tale prova, sia comunque tenuto a compiere una verifica puntuale della credibilità della persona offesa, in quanto, generalmente, portatrice di interessi configgenti con quelli dell'imputato, e della intrinseca attendibilità del suo racconto, il cui vaglio deve essere, poi, particolarmente rigoroso allorquando siano carenti dati obiettivi, aliunde emergenti, a conforto dell'assunto della persona offesa, nonché quando la dichiarazione della persona offesa risulti contrastata da più elementi probatori (in tal senso Cass. Pen. SS.UU. n. 41461 del 19/07/2012; ma anche Cass. Pen. Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011; Sez. 3, n. 28913 del 03/05/2011, Sez. 3, n. 1818 del 03/12/ 2010; Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008).
Ancorché non vi sia elemento alcuno per dubitare della genuinità delle dichiarazioni della querelante, si rileva che, nella sostanza, la dinamica e ricostruzione della vicenda sentimentale tra (...) e (...), come riferita dall'imputato e confermata dal teste (...), non è contraddetta dalle circostanze riferite in querela da (...). La querelante, in quella sede, aveva con chiarezza spiegato il motivo per cui presentava querela, avendo la necessità di acquisire una segnalazione per abbandono da presentare all'Inps per la richiesta di assegni familiari, necessità di quella documentazione emergente proprio dalla schermata I.N.P.S. allegata in atti; d'altro canto la (...) non aveva la disponibilità né di provvedimento in sede di separazione, non essendo mai stata coniugata con (...), né di provvedimenti afferenti la regolamentazione dell'affido del figlio minore, non risultando dagli atti che le parti si siano attivate per una regolamentazione in tal senso in sede civile presso il giudice dei minori, di talché doveva produrre una segnalazione per abbandono a carico del padre del figlio minore. E d'altro canto la circostanza temporale dell'epoca in cui era presentata la querela rispetto a quella della cessazione della relazione e, comunque, a quella in cui erano già sorti in capo al (...) obblighi di assistenza morale e materiale connessi alla qualità genitoriale, riscontra la finalità della querela, come riferita dalla (...) e rimarcata dall'imputato. Ancorché tale argomento non sia dirimente quanto alle responsabilità genitoriali dell'imputato, rimane il dato che la (...) non ha ritenuto di coltivare ulteriormente la prosecuzione del giudizio penale, non essendo comparsa in udienza, quando regolarmente avvisata, quale persona offesa come esercente la potestà genitoriale sul piccolo (...), e non avendo peraltro presentato ulteriori denunzie. Di converso deve rilevarsi che, dalla lettura della querela, se emerge la circostanza che (...) non aveva contribuito al mantenimento economico del minore e non era mai stato presente nella vita del bambino, non emerge alcuna circostanza idonea a contrastare la versione alternativa resa dall'imputato e riscontrata dal teste escusso in udienza. In altri termini non vi è prova che scalfisca la sostenuta incapienza economica dell'imputato per il suo stato di disoccupazione; non vi è prova che scalfisca la narrazione resa dal teste (...), quanto ai tentativi del (...) di vedere il figlio, o la narrazione dell'imputato quanto alle modalità con cui si era evoluta la relazione, mai concretatasi in una convivenza, tra lui e la (...), consensualmente risoltasi a cui, poi, faceva seguito la definitiva cessazione dei rapporti tra le parti, per scelta della stessa (...).
L'intero - compendio in atti dunque si palesa insufficiente ed inidoneo a dimostrare condotte del (...) compatibili con la volontà di sottrarsi a quei doveri di cura e solidarietà nel garantire al figlio minore, da lui riconosciuto, i bisogni della vita quotidiana, essendo prospettabili ricostruzioni alternative dei fatti - a partire dallo stato di indigenza dello stesso imputato - e, dunque, inidoneo a provare, certamente e quanto meno sotto il profilo psicologico del reato, la condotta delittuosa a lui contestata ex art. 570 co. 2 n. 2 c.p.; ciò che impone una pronunzia di assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Il Giudice letto l'art. 530 cpv. c.p.p. assolve (...) dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.
Motivi in giorni 30.
Così deciso in Napoli il 4 novembre 2021.
Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2021.