Tribunale Napoli sez. I, 23/11/2015, (ud. 18/11/2015, dep. 23/11/2015), n.16557
La mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale per i figli minori integra il reato previsto dall’art. 570 c.p. quando comporta il venir meno dei mezzi di sussistenza. La condotta del genitore obbligato si configura come penalmente rilevante se caratterizzata da una volontaria e prolungata omissione degli obblighi, anche in presenza di difficoltà economiche non comunicate o giustificate con modifiche richieste ai provvedimenti del Tribunale. La prova dell’elemento soggettivo si desume dal totale disinteresse verso i figli e dall’assenza di contributi per spese essenziali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato in data 28.10.10, No. Da. veniva tratto a giudizio innanzi a questo Giudicante per rispondere del reato di cui alla rubrica del presente provvedimento.
All'udienza del 18.11.15, assente l'imputato, il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento ed invitava le parti a formulare le rispettive richieste di prova: il PM chiedeva di provare i fatti in contestazione attraverso l'escussione dei testi di lista, l'esame dell'imputato e l'acquisizione al fascicolo dibattimentale della querela sporta dalla persona offesa; e del verbale di comparizione dei coniugi del 7.05.07; il Difensore dell'imputato si riservava il controesame dei testi del PM, come per legge.
Ammesse le prove, il Giudice procedeva ad. escutere il teste Ri. Ar. Ma., ex coniuge dell'imputato e denunciante.
All'esito della deposizione, il Giudice, acquisita copiosa documentazione da parte della Difesa (cartelle cliniche relative all'imputato, copia dei CD per le annualità 2010 e 2011, ricevute di pagamento dei canoni di locazione mensili), ritenuta sufficientemente istruita l'istruttoria dibattimentale, previa declaratoria di utilizzabilità dei mezzi di prova, dichiarava chiuso il dibattimento, invitava le parti a formulare le proprie conclusioni, e decideva come da dispositivo letto in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze dibattimentali questo Giudicante ritiene provata la penale responsabilità di No. Da. in relazione al reato a lui ascritto in rubrica.
In particolare, il teste Ri. An. Ma. - con una deposizione coerente e priva di contraddizioni - riferiva di aver sporto una querela nei confronti dell'imputato, suo ex coniuge per il mancato versamento dell'assegno mensile, stabilito a titolo di mantenimento per i figli minori Va. (di 14 anni) e Fa. (di dieci anni) così come disposto con provvedimento del Tribunale di Napoli in sede civile.
In particolare, la teste riferiva che dopo un matrimonio durato quindici anni, nel 2006 il No. si era allontanato da casa senza dare alcuna spiegazione, e che a seguito di ciò, egli si era totalmente disinteressato di lei e dei figli. versando, solo sporadicamente, dietro forti sollecitazioni ed insistenze della donna, la somma di E 100,00.
Nel maggio 2007, a seguito di separazione consensuale, il Tribunale Civile disponeva a carico del No. Da. in favore dei figli minori il pagamento della somma un assegno mensile di euro 750,00 al cui onere, a. dire della Ri., egli adempieva in modo puntuale sino al maggio 2009, data questa, a partire dalla quale l'ex coniuge ometteva, per alcuni mesi di versare assegno di mantenimento provvedendo a versare soltanto la somma di E 600,00 per i mesi di novembre e dicembre 2006.
La persona offesa precisava che l'ex coniuge (come d'altronde lei) fosse un docente di scuola superiore e che questi svolgesse anche la professione di ingegnere.
La denunciante riferiva. inoltre, che l'uomo, dal giorno del suo allontanamento da casa mai si era interessato delle spese mediche, sportive, e scolastiche dei propri figli al cui pagamento aveva provveduto esclusivamente lei, facendo fronte con il proprio patrimonio personale costituito anche da un'entrata mensile percepita dal fitto di un piccolo appartamento e di un negozio, entrambi siti in Marano di Napoli (NA).
La denunciante riferiva, con vero rammarico, che nel maggio 2010 riceveva una comunicazione dalla propria banca (San Paolo Banco di Napoli) con la quale apprendeva che l'ex coniuge aveva disinvestito e prelevato la somma di circa E 28.000,00, somma che gli stessi, negli anni avevano accantonato per i figli (agli atti è stata depositata relativa documentazione bancaria). Quanto al diritto) dovere di visita nei confronti dei minori, la denunciante dichiarava che l'ex marito, una volta allontanatosi da casa, aveva esercitato tale diritto in modo molto discontinuo e saltuario non partecipando alla vita scolastica e ricreativa dei propri figli; ella dichiarava di aver da costoro appreso che il No. avesse avuto problemi di salute e che si fosse messo in aspettativa dalla scuola.
Agli atti del processo la Difesa dell'imputato depositava due cartelle cliniche del febbraio e del maggio 2009 da cui emerge che il No. veniva sottoposto ad intervento chirurgico all'anca (essendo affetto da coxoartrosi) e che per tale patologia si poneva in aspettativa dalla scuola (come da richiesta inoltrata al dirigente scolastico, in atti), riprendendo a lavorare in data in data 1.09.2011.
Invero, osserva questo Giudicante che la Difesa dell'imputato depositava anche contratto di locazione e relative ricevute di pagamento del canone di locazione (di E 500,00) a significare l'effettiva indisponibilità economica dell'imputato.
Si osserva, tuttavia, che il contratto di locazione veniva sottoscritto il 10.03.13 e registrato il successivo 22.03.13, dunque successivo al periodo in cui si imputa la mancata corresponsione della somma stabilita dal giudice a titolo di mantenimento per i figli minori, pur non sfuggendo che le ricevute dei canoni di locazione sono antecedenti alla stipula del contratto (ma comunque successive al periodo oggetto di contestazione del presente processo).
Invero, tali essendo le risultanze emesse dall'istruttoria dibattimentale, deve ritenersi provata la penale responsabilità di No. Da. in relazione al reato a lui ascritto essendo integrati entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, dell'illecito contestato.
Quanto all'elemento materiale, il prevenuto, si sottraeva agli obblighi di assistenza facendo mancare ai figli minori ed alla ex coniuge i mezzi di sussistenza, omettendo di versare l'assegno mensile a titolo contributo per il mantenimento dei figli (stimato nella somma di E 750,00), così come disposto con decreto del Tribunale, non risultando agli atti alcuna modifica della condizioni economiche dell'imputato sul lungo periodo né avendo questi provveduto ad inoltrare eventuali richieste di modifiche in ordine alle pattuizioni economiche rispetto al provvedimento del Tribunale.
In relazione all'elemento psicologico risulta provata la coscienza e volontà del comportamento criminoso posto in essere; in tal senso, l'imputato, certamente fondando sulle capacità economiche della ex moglie, proprietaria di due locali da cui riceveva un fitto mensile, ometteva di versare la somma prevista a titolo di mantenimento per i figli minori, non provvedendo in alcun modo a sopperire a tale mancanza, omettendo di comprare vestiario, o di fare la spesa e disinteressandosi delle spese scolastiche, sportive e mediche, risultando del tutto assente dalla vita dei figli, esercitando il proprio diritto/dovere di visita in modo saltuario e discontinuo.
Proprio tale lontananza denota una coscienza e volontà ad opera del No. denotando un totale disinteressamento nei confronti dei minori; ed invero la circostanza che il No. avesse prelevato, disinvestendoli. all'insaputa della ex moglie e dei figli, la somma di E 28.000,00 - che i coniugi avevano accantonato come fondi condivisi per il futuro dei figli - denota una precisa volontà da parte dell'imputato non reggendo, in tal modo, la tesi sostenuta dalla Difesa del No. volta a fare ritenere che quella somma occorresse per l'intervento chirurgico e per le cure mediche; in tal senso, si osserva non solo che l'intervento veniva praticato presso una struttura pubblica ma si precisa che se effettivamente tale somma fosse occorsa per le cure, il No. più semplicemente avrebbe potuto consultare la Ri. prima di disinvestire i fondi senza necessità di agire - come invece ha fatto - all'oscuro della ex coniuge che veniva posta a conoscenza di tale circostanza solo a seguito di una comunicazione dell'istituto di credito.
Questo Giudicante ritiene di poter valutare in favore dell'imputato le attenuanti generiche in considerazione di quanto onestamente dichiarato dalla P.O. ed in considerazione della circostanza (provata) che il No. si poneva in aspettativa con relativa decurtazione dello stipendio.
Ciò premesso, valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., questo Giudice ritiene equo irrogare a No. Da. in relazione al reato per cui oggi si procede, la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa così determinata: pena base mesi sei di reclusione ed euro 450,00 di multa, ridotta alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa per le riconosciute attenuanti generiche.
Questo Giudice, preso atto dello stato di incensuratezza dell'imputato, esprime un giudizio di prognosi favorevole sul futuro comportamento del No. e, pertanto. applica in suo favore il beneficio di cui all'art. 163 cp.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 cpp dichiara No. Da. responsabile del reato a lui ascritto e lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa, oltre il pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa.
Napoli, 18.11.15
Depositata in Cancelleria il 23/11/2015