Tribunale Napoli sez. I, 04/11/2015, (ud. 04/11/2015, dep. 04/11/2015), n.16043
Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p. si configura quando un genitore si sottrae consapevolmente ai doveri di mantenimento e di assistenza morale nei confronti del figlio minore. La semplice omissione del versamento delle somme disposte dal giudice, accompagnata da un disinteresse affettivo e sporadici contatti con il minore, integra l’elemento oggettivo e soggettivo del reato. In presenza di una condotta protratta nel tempo e senza giustificazione, la responsabilità penale risulta pienamente provata. Le attenuanti generiche possono essere riconosciute solo per adeguare la pena alla personalità dell’imputato e al disvalore del fatto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato in data 23.11.12, Gr. Gi. veniva tratto a giudizio innanzi a questo Giudicante per rispondere del reato di cui alla rubrica del presente provvedimento.
All'udienza del 4.11.15, dichiarata l'assenza dell'imputato ex art. 420 bis c.p.p., il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento ed invitava le parti a formulare le rispettive richieste di prova: il PM chiedeva di provare i fatti in contestazione attraverso l'escussione dei testi di lista e l'esame dell'imputato; il Difensore dell'imputato si riservava il controesame dei testi del PM, e l'esame dell' imputato, come per legge. Ammesse le prove, il Giudice procedeva all'escussione del teste Fo. Ro., ex convivente dell'imputato e denunciante. All'esito della deposizione, il Giudice, previa declaratoria di utilizzabilità dei mezzi di prova, dichiarava chiuso il dibattimento, invitava le parti a formulare le proprie conclusioni, e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze dibattimentali questo Giudicante ritiene provata la penale responsabilità di Gr. Gi. in relazione al reato a lui ascritto in rubrica. In particolare, il teste Fo. Ro. - con una deposizione coerente e priva di contraddizioni e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare - riferiva di aver sporto una querela nei confronti dell'imputato, suo ex convivente e padre del figlio Fl., nato il -omissis-. In particolare, il teste riferiva di aver avuto una relazione sentimentale con il Gr. che terminava quando la donna non aveva ancora partorito il figlio. Alla nascita del bambino, il Gr. Gi. riconosceva il figlio e la coppia provava a riavvicinarsi ma senza esito a causa dell'incompatibilità dei caratteri dei due genitori. Il teste precisava che l'uomo per i primi due anni dopo la nascita del figlio, aveva versato regolarmente la somma di E 250,00 mensile e che successivamente, il terzo anno, aveva ridotto tale somma ad E 200,00 mensili, rispettando, in modo seppur non puntuale anche il diritto/dovere di visita nei confronti del bambino. Trascorsi i primi tre anni dalla nascita del figlio, la denunciante riferiva che il Gr. si disinteressava del tutto del minore economicamente omettendo di versare qualsiasi cifra per sette anni, precisando, ancora, che dietro una forte insistenza della donna, l'imputato aveva versato la somma di E 200,00 per il mese di luglio 2015 avendo ella minacciato di inviare personale della guardia di finanza presso un'attività abusiva che l'uomo aveva intrapreso sull'isola di Favignana (con ombrelloni e lettini sulla spiaggia).
La denunciante, in modo onesto, riferiva che l'ex compagno attualmente in Sicilia lavorasse come cameriere in un ristorante avendo ella appreso tale circostanza proprio dal Gr.. La Fo. riferiva di lavorare part-time presso le poste italiane (sei mesi all'anno) tra l'altro in Trentino Alto Adige con la difficoltà di dover fittare una piccola casa per i mesi di lavoro, ricorrendo, tra l'altro, all'aiuto del padre ottantaduenne che la sosteneva economicamente con la propria pensione. Quanto al diritto/dovere di visita, la denunciante riferiva che il padre da circa due anni e mezzo non vedesse il bambino, pur mantenendo con questi un rapporto telefonico. Da quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale risulta pienamente raggiunta la prova della penale responsabilità di Gr. Gi. in relazione al reato a lui ascritto essendo integrati entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, dell'illecito contestato. Quanto all'elemento materiale, il prevenuto, si sottraeva agli obblighi di assistenza facendo mancare del tutto i mezzi di sussistenza al figlio minore, omettendo del tutto di versare qualsiasi somma di denaro a titolo di mantenimento, in suo favore, per circa sette anni.
Anche in relazione al diritto/dovere di visita, Gr. Gi. si sottraeva ai suoi obblighi, non vedendo il minore ovvero vedendolo in modo del tutto sporadico ed alterno, risultando, pertanto, assente anche da punta di vista morale non potendo ritenersi bastevole ed esaustivo un rapporto di tipo telefonico. In relazione all'elemento psicologico risulta provata la coscienza e volontà del comportamento criminoso posto in essere; in tal senso, l'imputato non poteva non essere a conoscenza che la ex compagna, occupata part-time e con un figlio minore fosse in una situazione economica molto precaria, dovendo necessariamente ricorrere all'aiuto economico della propria famiglia. Ad avallare la circostanza che Gr. Gi. agisse volontariamente ed omettesse di versare qualsiasi somma di denaro a titolo di mantenimento l'assegno mensile in favore del figlio è provato anche dal disinteresse dello stesso sotto il profilo economico ed affettivo. Questo Giudicante ritiene di poter valutare in favore dell'imputato le attenuanti generiche al solo fine di adeguare la pena in concreto irrogata al disvalore del fatto ed in considerazione dello stato di incensuratezza dell'imputato che denota una personalità non pericolosa e non trasgressiva.
Ciò premesso, valutati tutti gli elementi di cui all' art. 133 c.p., questo Giudice ritiene equo irrogare a Gr. Gi. in relazione al reato per cui oggi si procede, la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa così determinata: pena base mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa non ritenendo di poter partire dal minimo edittale, ridotta per le attenuanti generiche alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa. Questo giudicante esprime un giudizio di prognosi favorevole circa il futuro comportamento di Gr. Gi. ed applica in suo favore il beneficio di cui all'art. 163 c.p..
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 cpp dichiara Gr. Gi. responsabile del reato a lui ascritto e, ritenute le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre il pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa.
Napoli, 4.11.15
Depositata in cancelleria il 04/11/2015.