Tribunale Napoli sez. I, 18/11/2015, (ud. 18/11/2015, dep. 18/11/2015), n.16558
Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p. si configura quando l’obbligato si sottrae consapevolmente ai propri doveri di mantenimento, facendo mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore. La condotta penalmente rilevante è caratterizzata dal totale disinteresse economico e affettivo verso il minore, e la semplice omessa corresponsione di somme stabilite dal giudice civile è sufficiente a integrare l’elemento materiale del reato se associata all’assenza di contributi alternativi alle esigenze vitali del minore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato in data 22.11.12, Mi. Em. veniva tratto a giudizio innanzi a questo Giudicante per rispondere del reato di cui alla rubrica del presente provvedimento.
All'udienza del 18.11.15, dichiarata l'assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420 bis c.p.p., costituitasi parte civile la P.O., Ro. Fr., il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento ed invitava le parti a formulare le rispettive richieste di prova: il PM chiedeva di provare i fatti in contestazione attraverso l'escussione dei testi di lista e l'esame dell'imputato; il Difensore della Parte Civile chiedeva l'esame della P.O. ed il controesame dell'imputato; la Difesa del Mi. si riservava il controesame dei testi del PM, come per legge.
Ammesse le prove, il Giudice procedeva ad escutere il teste Ro. Fr., ex convivente more uxorio dell'imputato e denunciante.
All'esito della deposizione, il Giudice, ritenuta sufficientemente istruita l'istruttoria dibattimentale, previa declaratoria di utilizzabilità dei mezzi di prova, dichiarava chiuso il dibattimento, invitava le parti a formulare le proprie conclusioni, e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze dibattimentali questo Giudicante ritiene provata la penale responsabilità di Mi. Em. in relazione al reato a lui ascritto in rubrica.
In particolare, il teste Ro. Fr. - con una deposizione coerente e priva di contraddizioni - riferiva di aver sporto una querela nei confronti dell'imputato, suo ex convivente more uxorio per il mancato versamento dell'assegno mensile in favore del figlio minore, Ni., oggi di quasi sette anni.
In particolare, il teste riferiva che dall'unione con il Mi. Em. era nato Ni. e che, all'inizio dell'anno 2010, quando il bambino aveva appena un anno, l'uomo aveva lasciato l'abitazione disinteressandosi del tutto di lei e del piccolo figlioletto.
In particolare il teste riferiva che all'epoca della convivenza lei ed il Mi. aveva preso in affitto una casa dividendone le spese al 50%; che pur avendo ella provveduto a consegnare al Mi. la propria parte per il pagamento delle bollette, aveva successivamente scoperto che l'ex convivente si era appropriato dei suoi soldi non provvedendo al pagamento delle bollette che, successivamente ricadevano su di lei che doveva fare fronte a tale spese ricorrendo all'aiuto del padre.
La parte civile precisava che il Mi. aveva lavorato prima nel ristorante di famiglia, poi era stato assunto presso una ditta di costruzioni e poi si era trasferito a Bergamo dove si era ricostituito una nuova famiglia avendo da un'altra donna dalla quale aveva avuto due figli, precisando di aver appreso tali notizie proprio dalla sorella dell'ex convivente con la quale, ancora oggi, intercorre un ottimo rapporto.
La Ro. dichiarava che l'ex convivente si era anche appropriato dell'autovettura a lei intestata ma in uso esclusivo all'imputato, non avendo ella al tempo ancora conseguito la patente di guida; e che erano a lei giunte anche numerose multe per violazione al codice della strada che aveva provveduto a pagare; e che la parte civile aveva invitato il prevenuto ad effettuare il passaggio di proprietà del veicolo cui questi si era rifiutato, costringendola ad effettuare una perdita di possesso del veicolo temendo ella il sopraggiungere di ulteriori multe.
Ancora, la parte civile precisava di essersi rivolta al Tribunale per i minorenni avendo ottenuto nel 2013 un provvedimento con il quale il Giudice disponeva il versamento della somma mensile di E 450,00 in favore del minore a carico del Mi. Em., ottenendo ella l'affido esclusivo del figlio con un diritto/dovere di visita da parte del padre due giorni infrasettimanali ed i weekend a settimane alterne; la denunciante precisava, al riguardo, che il Mi. mai aveva provveduto al versamento della somma mensile disposta dal Giudice, provvedendo a versare circa E 150,00 in un intero anno; e che si era totalmente sottratto anche al diritto/dovere di visita nei confronti del minore, che non vedeva da circa due anni, precisando ancora che l'ex convivente fosse tornato spesso a Napoli, ivi risiedendo la sua famiglia di origine.
Da quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale risulta provata la penale responsabilità di Mi. Em. in relazione al reato a lui ascritto essendo integrati entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, dell'illecito contestato.
Quanto all'elemento materiale, Mi. Em., si sottraeva agli obblighi di assistenza facendo mancare alla ex convivente more uxorio ed al figlio minore i mezzi di sussistenza. omettendo di versare qualsiasi cifra nei loro confronti a titolo di contributo per il mantenimento del bambino, né provvedendo a comprare indumenti, scarpe ovvero non procedendo neppure alla spesa. risultando del tutto assente dalla vita del piccolo Ni., lasciato quando questi aveva appena un anno risultando. altresì. assente anche sotto l'aspetto affettivo non vedendo il bambino da circa due anni.
In relazione all'elemento psicologico risulta provata la coscienza e volontà del comportamento criminoso posto in essere, in tal senso, l'imputato non poteva non essere a conoscenza che la ex convivente, non proprietaria di alcuna abitazione, e lasciata con un bambino di un anno, avesse dovuto provvedere in via esclusiva ad ogni bisogno economico del minore del quale egli si era totalmente disinteressato, dovendo necessariamente ricorrere all'aiuto dei propri genitori.
Questo Giudicante, alla luce della deposizione resa dalla Ro. ritiene di non poter riconoscere in favore dell'imputato le attenuanti generiche in considerazione del totale disinteressamento da questi mostrato.
Ciò premesso, valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p.. questo Giudice ritiene equo irrogare a Mi. Em. in relazione al reato per cui oggi si procede, la pena di mesi sei di reclusione ed euro 500.00 di multa così determinata non ritenendo di applicare in favore del prevenuto le circostanze attenuanti generiche.
Condanna, inoltre, Mi. Em. al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, Ro. Fr., da determinarsi in separata sede non essendo stato accertato in sede penale il quantum debeatur , oltre alle spese di giudizio dalla stessa sostenute stimate in euro 750,00 oltre IVA e CPA.
Questo Giudice ritiene di poter esprimere una prognosi favorevole sul futuro comportamento dell'imputato e, pertanto, applica in suo favore il beneficio di cui all'art. 163 cp subordinato al pagamento della provvisionale stimata in E 3000.00.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 cpp dichiara Mi. Em. responsabile del reato a lui ascritto e lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa, oltre il pagamento delle spese processuali.
Letti gli artt. 538 e 541 c.p.p. condanna Mi. Em. al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, Ro. Fr., da determinarsi in separata sede oltre alle spese di giudizio dalla stessa sostenute stimate in euro 750,00 oltre IVA e CPA. Pena sospesa subordinata al pagamento della provvisionale stimata in E 3000,00.
Napoli, 18.11.15
Depositata in Cancelleria il 18/11/2015