Tribunale Napoli sez. VI, 02/11/2022, (ud. 10/10/2022, dep. 02/11/2022), n.9218
Per affermare la penale responsabilità dell’imputato in caso di omesso mantenimento, è necessario provare oltre ogni ragionevole dubbio la volontà inadempiente rispetto agli obblighi economici stabiliti. Le dichiarazioni della persona offesa, pur rilevanti, devono essere rigorosamente vagliate, specialmente in caso di versamenti tardivi o parziali successivamente regolarizzati.
Svolgimento del processo
L'imputato in epigrafe è stato tratto nelle forme della citazione diretta, innanzi al giudizio del Tribunale di Napoli - in composizione monocratica - per rispondere del reato ascrittogli giusta decreto del P.M. datato 25 settembre 2020.
Dopo due rinvii uno per l'irregolare costituzione del rapporto processuale, l'altro pelle esigenze organizzative interne connesse all'emergenza sanitaria, all'udienza del 3 gennaio 2022, una volta esaurite le questioni preliminari con l'ammissione della costituzione di parte civile, il dibattimento era aperto e le parti avanzavano le rispettive richieste di mezzi di prova che il Collegio, valutatene la pertinenza e rilevanza ai fini della decisione, accoglieva nei sensi e limiti di cui all'ordinanza dettata a verbale acquisendo la documentazione prodotta dal P.M. e rinviava, per l'assenza dei testi, al 6 giugno 2022 e da lì, sempre per lo stesso motivo, all'udienza odierna.. Oggi con l'esame della teste, persona offesa, GE. Pa. e l'acquisizione di ulteriore documentazione, si concludeva l'istruttoria dibattimentale sicché il Giudice, una volta raccolte le conclusioni delle parti nei sensi di cui in premessaci ritirava in Camera di Consiglio per la decisione.
Motivi della decisione
Rileva il Giudicante che, alla luce delle risultanze istruttorie affatto univoche nel senso della fondatezza dell'asserto accusatorio, non possa essere affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli che, come si vedrà non è risultato integrato in tutti i suoi elementi ontologici e strutturali, sussistendo seri e legittimi dubbi in ordine alla configurabilità del profilo materiale, vale a dire l'omesso versamento del mantenimento, del delitto in esame.
Va però premesso che, come emerge chiaramente dalla mera lettura degli atti, il punto di abbrivo ed al tempo stesso il traguardo dell'impostazione accusatoria trova la sua scaturigine nelle dichiarazioni rese, anche in dibattimento, dalla persona offesa, poi costituitasi parte civile, GE. Pa. sicché si ripropone, in questa sede, l'annoso dibattito in ordine alla valenza - sostanziale e processuale - da attribuire alle "accuse" provenienti dalla "vittima" del delitto per cui si procede.
Orbene è noto che per costante orientamento giurisprudenziale della S.C. - cfr. per tutte Cass. Pen. Sez. IV 21 giugno - 10 agosto 2005 n. 30422 e Sez. III 18/7/12 n. 253688 - la deposizione della persona offesa dal reato può essere assunta, anche da sola, a fondamento della pronuncia di colpevolezza dell'imputato a condizione però che essa abbia resistito, vittoriosamente, ad un rigoroso vaglio critico da parte del Giudice.
Siffatta penetrante disamina, vieppiù necessaria allorché, come nella fattispecie, la persona offesa si sia costituita parte civile ed abbia quindi un preciso interesse da perseguire e tutelare, è evidentemente volta a neutralizzare il rischio - concreto - di dichiarazioni "manipolate", specie in vicende come quella in esame dove, almeno in astratto ma innegabilmente, potrebbero interagire, anche inconsapevolmente nell'accusatore, insondabili impulsi, pulsioni e tensioni emotive, tali da suggerirgli o condurlo a dichiarazioni, dettate magari da un sentimento - umanamente comprensibile ma giuridicamente inaccettabile - di rivalsa o vendetta nei confronti dell'imputato che tendano a "distorcere" strumentalmente la realtà dei fatti al fine di fornire una versione degli stessi interessata e fuorviante.
Ci si preoccupa, giustamente, di garantire che le dichiarazioni di accusa della vittima siano il più possibile genuine e "disinteressate" e quindi intrinsecamente attendibili, ma allorché sia provato tale loro carattere le dichiarazioni della persona offesa, pur se astrattamente non equiparabili a quelle del testimone estraneo, possono fondare autonomamente - senza cioè la necessità di riscontri esterni - una pronuncia di condanna.
Peraltro il disposto dell'art. 192 c.p.p. non prevede particolari parametri di valutazione di tali dichiarazioni, né subordina la loro rilevanza a condizioni specifiche per cui è da ritenersi che l'accusa della vittima sia, di per sé, una fonte di prova a tutti gli effetti.
Ciò chiarito deve subito sottolinearsi che l'inattendibilità intrinseca della persona offesa dichiarante non può farsi discendere, allorché l'impianto narrativo sia nel suo complesso logico e coerente, da eventuali discordanze o imprecisioni su fatti marginali della vicenda ed inoltre anche qualche contraddizione può non essere rilevante ai nostri fini perché una versione dei fatti, affatto identica e senza incertezze, che come un cuneo inarrestabile superi il lasso cronologico e tutte le fasi processuali ben può apparire sospetta, perché magari studiata e preparata "a tavolino".
Insomma, ben può essere ritenuta credibile ed attendibile la persona offesa che, pur con qualche comprensibile e giustificabile tentennamento, mantenga ferma la sua versione accusatoria nei punti essenziali della vicenda che l'hanno, suo malgrado, vista protagonista.
In quest'ottica valutativa non può trascurarsi il parametro della logica nel senso che, in presenza o sospetto di un intento calunnioso da parte della vittima, è ragionevole ritenere che la sua versione dei fatti non possa, in linea astratta, presentare punti deboli o facilmente attaccabili di talché anche una dichiarazione che sia, a prima vista, oggettivamente carente può essere indirettamente il riscontro dell'attendibilità complessiva di colui che l'ha resa.
In altri termini allorché la versione accusatoria presenti oggettive lacune o incongruenze che però siano spiegabili sotto il profilo della logica e del dato fattuale, l'attendibilità del dichiarante può essere affermata.
Se ciò è vero - e non si vede come, sulla base del concorde ed univoco insegnamento dottrinale e giurisprudenziale, possa essere negato deve subito affermarsi che le dichiarazioni rese in dibattimento da GE. Pa. che pur sono apparse nel loro complesso non solo attendibili, ma anche fornite di alcuni riscontri esterni, non appaiono però tali da costituire una solida piattaforma cui, eventualmente, agganciare il giudizio di responsabilità dell'imputato.
In estrema sintesi - riservando una disamina più approfondita allorché dovrà valutarsi la sussistenza del delitto contestato - la GE. ha dichiarato in dibattimento, - di essersi separata, dal DI BE. col quale non era sposata ma aveva concepito un figlio e che all'atto della separazione era stato stabilito dal tribunale di Napoli l'obbligo per l'imputato di versare, come mantenimento del bambino, la somma mensile di duecentocinquanta,00 Euro. Ha aggiunto che inizialmente il DI BE. non aveva adempiuto all'obbligo ma che poi aveva "corretto" la sua posizione versando, quantomeno dal 2017, regolarmente il dovuto ed ha anche precisato che l'imputato è in ottimi rapporti col figlio che vede regolarmente. Ha poi precisato che soltanto le spese straordinarie - dovute nella misura del 50% - non le erano state corrisposte ma ha anche rimarcato che poche volte le aveva chieste e che in alcune occasioni il DI BE. le aveva corrisposte.
Orbene dette dichiarazioni sono, all'evidenza, lineari e coerenti, non sorrette da particolare astio e/o rancore nei confronti dell'imputato - basti pensare alla circostanza che la teste ha comunque riferito delle somme poi ricevute, particolare che, nell'ottica di una denuncia calunniosa avrebbe avuto tutto l'interesse a tacere, e neppure connotate da "amnesie tattiche" ovvero opportunistiche rimodulazioni "in corso d'opera" a seconda delle contestazioni che potevano esserle mosse sicché, sotto questo profilo, sono senz'altro credibili.
In atti è poi versato il provvedimento reso in data 9 luglio 2014 dal Tribunale di Napoli Sezione Civile che recepisce l'accordo tra le parti da cui emergono le condizioni economiche sicché il quadro descritto dalla persona offesa riceve un univoco riscontro che ne conferma l'attendibilità. Come visto però la GE. ha reiteratamente dichiarato che poi l'inadempimento era rientrato e che persisteva ,ma sul punto non è stata precisa, per ciò che atteneva al contributo per le spese straordinarie
GIUDICE: "Quindi lui non lo sa se lei ha delle spese straordinarie per esigenze mediche no?"
TESTIMONE GE.: "Sì"
GIUDICE: "Quindi lei non glieli ha chiesti o glieli ha chiesti qualche volta?"
TESTIMONE GE.: "Un paio di volte gliel'ho chiesto ma tanto tanto tempo fa"
GIUDICE: "E lui glieli ha dati?"
TESTIMONE GE.: "No"
GIUDICE: "In quella circostanza no. Volevo dire quindi non le risultano se ho capito bene arretrati da parte di suo marito nei suoi confronti cioè che deve dare qualche cosa"
TESTIMONE GE.: "Per il momento no"
GIUDICE: "Per il momento no"
TESTIMONE GE.: "Poi prima sì"
GIUDICE: "Quindi vuol dire che ha regolarizzato la sua posizione" TESTIMONE GE.: "Sì"
GIUDICE: "Perché noi abbiamo una contestazione che dice che lui dal 2014 all'attualità il che vuol dire al 25 settembre 2020 quando cioè è stato emesso il decreto del rinvio a giudizio lui non avrebbe versato invece ha versato sempre?"
TESTIMONE GE.: "Da quand'era piccolino il bambino no, me l'ha dato un paio di volte a nero e poi non ne ha dato più"
GIUDICE: "E allora forse non mi sono spiegato. I duecentocinquanta Euro ve li ha dati sempre fino ad oggi?"
TESTIMONE GE.: "Sì"
GIUDICE: "invece quelli che qualche volta non ha versato sarebbero le spese straordinarie".
TESTIMONE GE.: "A parte quelle però poi a volte saltava anche i vaglia perché io poi me li trovo quelli che non ci sono"
GIUDICE: "E lei ha mai chiesto chiaramente l'adempimento per queste cose?"
TESTIMONE GE.: "No"
A fronte di ciò è evidente, pur volendo dubitare in un'ottica esasperatamente accusatoria, che la persona offesa data l'avvenuta riconciliazione, abbia voluto rendere una versione edulcorata dei fatti, è un dato che nessun elemento in senso contrario è stato offerto dall'istruttoria dibattimentale e che l'imprecisione se non confusione per ciò che attiene al versamento del contributo per le spese straordinarie - peraltro non contemplato dall'edito accusatorio - non sia tale da far ritenere provato al di là di ogni ragionevole dubbio l'omesso versamento dello stesso sicché deve concludersi che il DI BE. ,dopo un iniziale inadempimento abbia poi onorato regolarmente l'impegno a suo carico. È legittimo e ragionevole pertanto quantomeno il dubbio che da parte sua vi possa essere stata una precisa volontà di inadempimento - per la tranche di pagamenti inizialmente non versati - ed è plausibile che egli poi abbia "pagato" - così come riferisce la teste persona offesa peraltro costituita parte civile - integralmente in un secondo momento. Sorgono dunque dubbi e perplessità più che legittimi in ordine alla configurabilità del reato sicché l'imputato non può che essere mandato assolto dal delitto ascrittogli con la relativa formula.
Infine il notevole carico di lavoro dell'udienza e complessivo ha determinato il ricorso ad un più ampio termine per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
Letto l'art. 530 cpv. c.p.p. assolve DI BE. Fe. dal delitto ascrittogli perché il fatto non sussiste. Indica in giorni trenta il termine per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Così deciso in Napoli, il 10 ottobre 2022
Depositata in Cancelleria il 2 novembre 2022