Tribunale Napoli sez. I, 23/11/2015, (ud. 19/11/2015, dep. 23/11/2015), n.16684
Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p. non si configura automaticamente per la mancata corresponsione dell’assegno stabilito dal giudice civile. È necessario dimostrare che la condotta dell’obbligato abbia effettivamente privato il coniuge o i figli dei mezzi di sussistenza, intesi come il minimo indispensabile per il soddisfacimento delle più elementari necessità di vita, e non solo una diminuzione del tenore di vita. L’accertamento della responsabilità penale richiede la verifica dello stato di bisogno del soggetto passivo, delle capacità patrimoniali dell’obbligato e dell’effettivo venir meno dei mezzi di sussistenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato il 22.03.12, Vi. Sa. veniva tratto in giudizio per rispondere del reato di cui alla rubrica del presente provvedimento.
All'udienza del 19.11.14, già contumace l'imputato, il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento ed invitava le parti ad illustrare i mezzi di prova;; il PM chiedeva di provare i fatti in contestazione attraverso l'escussione dei testi di lista, l'esame dell'imputato e l'acquisizione del provvedimento presidenziale emesso il 21.05.09; la Difesa dell'imputato si riservava il controesame dei testi del PM e l'esame dell'imputato, come per legge.
Annesse le prove, il Giudice procedeva all'escussione del teste Ma. Ro., ex coniuge e denunciante.
All'esito della deposizione del teste il Giudice, acquisita la sentenza di separazione tra coniugi, previa declaratoria di utilizzabilità dei mezzi istruttori, dichiarava chiuso il dibattimento, invitava le parti a concludere e decideva come da dispositivo letto in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze dibattimentali questo Giudicante ritiene di dover mandare assolto, sia pure con la formula dubitativa, Vi. Sa. dal reato a lui contestato in rubrica, perché non risulta integrato l'elemento materiale della fattispecie astratta.
Ed invero, il teste Ma. Ro. riferiva di essere stata sposata con Vi. Sa. con il quale aveva quattro figlie (An. --omissis--; Va. --omissis--; Il. --omissis-- e Daniela --omissis--) di cui oggi ultima ancora minorenne.
Il teste riferiva che dopo un matrimonio durato circa sei anni i coniugi decidevano di separarsi ed il Tribunale statuiva che il Vi. versasse la somma di E 1400,00 mensili in favore delle figlie, tutte assegnate alla madre. La denunciante precisava che l'ex coniuge, falegname di professione, nonostante il provvedimento del Giudice mai aveva provveduto al pagamento della predetta somma, versando mensilmente la somma di E 500,00, anche in considerazione del fatto che due delle quattro figlie si erano ormai sposate lasciando la casa della madre.
In particolare, il teste riferiva che al tempo del matrimonio i coniugi avevano acquistato la casa coniugale contraendo un mutuo provvedevano a pagare entrambi; tuttavia, a seguito della separazione avvenuta nel 2009, la casa era stata venduta ed il Vi. aveva provveduto al pagamento, oltre della metà della somma ricavata dalla vendita dell'immobile a copertura delle somme pagate a titolo di mutuo, anche all'ulteriore pagamento della somma di E 12.000,00 a copertura degli arretrati della somma di mantenimento che non aveva versato integralmente, ricevendo la Ma. la somma totale di E 100.000,00.
La denunciante riferiva, inoltre, che a seguito della vendita della casa coniugale, essendosi sposate due delle quattro figlie ed essendo una delle figlie andate a vivere presso la casa del padre, il Tribunale aveva ridotto la somma a titolo di mantenimento rideterminandola nella minor somma di E 500,00 mensili per lei e per la figlia minore e che, a seguito della riduzione, il Vi. aveva sempre provveduto al pagamento dell'intera somma adempiendo a tale onere in modo puntuale.
Quanto al diritto dovere di visita, la Ma. Ro. riferiva che l'ex coniuge non aveva mai rispettato gli orari ed i giorni di visita mantenendo un rapporto solo con due delle quattro figlie.
Alla luce della onesta e sincera deposizione testimoniale resa dalla persona offesa non emerge, in odo certo ed incontrovertibile, la prova della penale responsabilità di Vi. Sa., in relazione al reato a lui ascritto in rubrica per mancanza dell'elemento materiale della fattispecie astratta prevista dal legislatore.
In tal senso, pur rilevandosi che il prevenuto avesse omesso di versare a seguito della separazione l'assegno disposto a titolo di mantenimento in favore delle figlie determinato nella misura di E 1400,00 versando la minor somma di E 500,00 è stato accertato che il Vi., a seguito della vendita della casa coniugale restituiva alla moglie, oltre alla metà dei soldi per il pagamento del mutuo, anche la somma di E 12.000,00 a copertura degli arretrati dovuti per il mantenimento delle figlie.
Ed ancora, è stato accertato che a seguito della vendita dell'immobile, essendosi sposate due delle quattro figlie ed essendo andata una delle figlie a vivere con il padre, il Vi. aveva provveduto a chiedere la revisione dei patti matrimoniali, ottenendo la rideterminazione della somma dovuta stabilita in E 500,00 mensili che aveva provveduto a pagare regolarmente.
Ed, invero, Vi. Sa., certamente non ligio al rispetto integrale dell'adempimento posto a sua carico dal Tribunale, non può dirsi che abbia serbato una. condotta tale da incidere negativamente in modo da far mancare i mezzi di sussistenza alla propria famiglia.
Né la condotta perpetrata dall'imputato può dirsi "contraria all'ordine o alla morale delle famiglie" atteso che tale concetto, di difficile interpretazione e di poca determinatezza, consiste in un comportamento lesivo della disciplina, della sicurezza, solidarietà o buon costume della famiglia, quale ad esempio la violazione del dovere di fedeltà, il rifiuto di raggiungere un accordo sulla fissazione della residenza della famiglia, che nel caso concreto, non sembra sussistere.
Ed, invero, non appare neppure integrata la condotta del "far mancare i mezzi di sussistenza"; l'esame dell'elemento oggettivo passa necessariamente attraverso tre requisiti essenziali: stato di bisogno del soggetto passivo; capacità patrimoniale del soggetto attivo ed in particolare i mezzi di sussistenza.
Quanto a quest'ultimo elemento bisogna distinguere il concetto penalistico di mezzi di sussistenza dalla nozione civilistica di mantenimento ovvero di assegno alimentare.
Ed infatti il termine mezzi di sussistenza designa tutti i mezzi economici minimi indispensabili prestabiliti per il soddisfacimento delle più elementari necessità di vita rappresentando un minus rispetto al mantenimento, fondato sulla valutazione e comparazione delle condizioni socio - economiche dei coniugi ma anche rispetto al concetto di assegno alimentare.
Il concetto penale di mezzi di sussistenza, benché più ristretto, "...non è limitato al solo vitto ed alloggio ma comprende anche il soddisfacimento di altre esigenze (vestiti, scarpe, libri, mezzi di trasporto etc) da valutarsi in relazione alle reali capacità economiche della persona obbligata" (Cass. sez. 6 sent. 11503 del 05.11.1980).
Pertanto, la mancata corresponsione dell'assegno stabilito dal Giudice civile non comporta de plano l'integrazione della condotta prevista dall'art. 570 cp, " ...dovendosi piuttosto valutare in sede penale se per effetto di tale condotta siano venuti meno i mezzi necessari per far fronte alle elementari esigenze di vita, nonché se siano riscontrabili gli altri elementi del reato, ovvero lo stato di bisogno del soggetto passivo e la capacità patrimoniale dell'obbligato" (Cass. sez. 6, sent. del 16.02.83).
Per la Giurisprudenza più recente " il delitto di cui all'art. 570 cp presuppone che il soggetto obbligato abbia fatto mancare all'avente diritto il minimi necessario per vivere e non è configurabile quando la condotta sia consistita in una mera diminuzione del lussuoso tenore di vita in precedenza garantito dall'averne diritto" (Cass. sez. VI n.37137 del 08.07.2004).
Nel caso in esame seppure è parso di capire che il Vi. Sa. non fosse stato un padre esemplare (non rispettando il diritto/dovere di visita nei confronti delle figlie, precisandosi, comunque che due delle figlie si erano sposate) non vi è prova che l'imputato abbia fatto mancare alla moglie ed alle figlie i mezzi di sussistenza avendo comunque provveduto mensilmente al pagamento di una somma di denaro (seppure notevolmente inferiore a quella dovuta) ed avendo poi provveduto al pagamento di tutti gli arretrati in seguito alla vendita dell'immobile, versando alla moglie la somma di E 100.000,00 e provvedendo, poi, a seguito di rideterminazione della somma ad onerare in modo puntuale quanto disposto dal Giudice.
Sulla scorta di tali circostanze questo Giudicante ritiene che l'imputato non abbia tenuto una condotta tale da far mancare i mezzi di sussistenza all'ex coniuge ed alle figlie minori, conducendo questi, sia pure grazie alla lena ed alla buona volontà della madre, una vita dignitosa.
Tali essendo le motivazioni di cui sopra si ritiene di mandare assolto, sia, pure con la formula dubitativa, Vi. Sa. dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Letto l'art. 530 Il co. cpp assolve Vi. Sa. dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.
Napoli, 19.11.15
Depositata in Cancelleria il 23/11/2015