Tribunale Napoli sez. VI, 12/05/2022, (ud. 04/04/2022, dep. 12/05/2022), n.3504
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'imputato può essere assolto se dimostra, tramite elementi specifici e riscontrabili, una situazione di impossibilità economica assoluta e incolpevole, tale da escludere sia la volontarietà della condotta sia l'elemento soggettivo doloso del reato. Non è sufficiente una generica difficoltà economica, ma è necessario provare una concreta indisponibilità oggettiva e non colpevole di mezzi economici.
Svolgimento del processo
L'imputato in epigrafe è stato tratto, nelle forme della citazione diretta, innanzi al giudizio del Tribunale di Napoli in composizione monocratica per rispondere del reato ascrittogli giusto decreto del P.M. datato 10 Marzo 2020.
Alla prima udienza del 5 Ottobre 2020, dichiarata l'assenza dell'imputato ritualmente citato ed ingiustificatamente non comparso ed appurata l'assenza di questioni o eccezioni preliminari, veniva ammessa la costituzione di parte civile della persona offesa SC. Lu. - in quanto esercente potestà genitoriale sulla minore SC. MO. Ve. - e data formale apertura della fase di istruttoria dibattimentale. Le parti avanzavano le rispettive richieste di mezzi di prova che il Giudice, valutatene la pertinenza e la rilevanza ai fini della decisione, ammetteva nei sensi e nei limiti di cui all'ordinanza resa a verbale, disponendo infine - data l'assenza dei testi - rinvio all'udienza del 21.12.2020.
In tale ultima data veniva depositata costituzione di parte civile della persona offesa SC. MO. Ve., divenuta nelle more maggiorenne, proseguendosi dunque con l'escussione delle persone offese SC. Lu. e - su accordo delle parti - SC. MO. Ve.. A causa di isolamento fiduciario del Giudice veniva disposto alla successiva udienza del 19.04.2021 rinvio all'8.11.2021, disponendosi in tale ultima data ulteriore rinvio su richiesta della difesa al 21.02.2022, procedendosi in quella sede all'esame dei testi a discarico ER. Fi., attuale compagna dell'imputato dalla cui unione sono nati due figli, e SC. MO. Bi., fratello dell'imputato.
All'udienza del 4.4.2022 la difesa rinunciava all'esame dell'imputato, di talché si procedeva a chiusura dell'istruttoria dibattimentale e conclusioni delle parti. Il Giudice si ritirava, quindi, in Camera di Consiglio, decidendo come da dispositivo di cui si dava pubblica lettura.
Motivi della decisione
Rileva il Giudicante che, alla stregua delle emergenze istruttorie, debba essere formulato giudizio di assoluzione a favore dell'imputato SC. MO. Al., dal momento che il reato ascrittogli non risulta integrato nella sua componente dolosa e di conseguenza neanche in punto di colpevolezza.
Si premette dunque che la condotta tenuta dall'imputato integra la fattispecie tipica del reato ascrittogli, non essendo stata corrisposta alcuna somma a titolo di mantenimento in favore della figlia minore SC. MO. Ve., per una parte del periodo in contestazione che va dal (omissis) al (omissis), comportando inoltre la minore età della stessa la sussistenza di uno stato di bisogno in re ipsa. Tanto emerge dalle dichiarazioni rese dalla ex moglie dell'imputato, SC. Lu., costituitasi parte civile alla prima udienza del 5 Ottobre 2020, in quanto esercente potestà genitoriale sulla minore SC. MO. Ve., e poi da quest'ultima, costituitasi parte civile autonomamente alla successiva udienza del 21 Dicembre 2020, in quanto divenuta nelle more maggiorenne.
La Signora SC. Lu. dichiara di non aver ricevuto alcuna somma da parte dell'imputato a titolo di mantenimento della minore da (omissis) sino a (omissis), salvo la cifra di Euro 5.000,00 corrisposta a titolo di provvisionale dovuta a seguito di condanna dello stesso con sentenza del Tribunale di Napoli Sezione XI del 3.10.2018 in riferimento a precedente periodo di inadempimento degli obblighi di assistenza familiare che va dal (omissis). A partire da (omissis) l'imputato ha invece corrisposto arbitrariamente la cifra di Euro 200,00, senza che gli ex coniugi si siano accordati in tal senso, tanto è vero che la SC. a domanda circa un eventuale tentativo di accordo sul mantenimento della minore ha risposto: "ci abbiamo provato anche attraverso il mio Avvocato" ma "non è andato a buon fine perché lui comunque non aveva intenzione".
Si premette che i coniugi sono addivenuti a divorzio negli Stati Uniti e che versa in atti la relativa sentenza statunitense - non delibata in Italia - nella quale per le statuizioni economiche si fa riferimento de velato ad un accordo transattivo sottoscritto da entrambe le parti che secondo le dichiarazioni della SC. - non contraddente dall'imputato - prevedeva il versamento di 800 dollari mensili. La stessa ha dichiarato poi che la cifra dovuta a titolo di mantenimento le fu corrisposta inizialmente da parte della Ch. Co., salvo poi il trasferimento dell'imputato in Italia che ha posto fine a tale corresponsione diretta, con conseguente inadempimento dello stesso per cui veniva giudicato penalmente responsabile nel (omissis).
Dichiarazioni che trovano conferma dall'esame della persona offesa SC. MO. Ve., la quale all'udienza del 21.12.2020 ha detto di ricevere solo da qualche tempo dei soldi da parte del padre nell'ammontare che "sta decidendo lui quando vuole e come vuole" aggiungendo che alla richiesta "di scarpe piuttosto che un libro [...] non c'è mai stato riscontro da parte sua".
I reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare possono tuttavia essere scriminati laddove il soggetto agente si sia trovato in una situazione di assoluta ed incolpevole incapacità economica tale da non consentirgli alcun margine di scelta per far fronte all'obbligazione, finendo così per elidere di riflesso anche la volontarietà della condotta tenuta.
È necessario ai fini della configurabilità di tale scriminante che l'imputato versi in una situazione incolpevole di indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto.
Circa la delimitazione dei confini della colpevole incapacità è stato ad esempio considerato responsabile il soggetto che, pochi mesi prima della sentenza di separazione, aveva presentato delle dimissioni non giustificate dal lavoro, in modo da non avere i redditi necessari per sostenere la sua famiglia (Cass. 17623/2014).
Si richiama altresì Cass. n. 41697 del 2016 nella quale si afferma che la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dall'incapacità di adempiere, ogni qual volta questa sia dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell'agente.
Colpa ritenuta in relazione al caso di specie configurabile anche in relazione allo stato di prolungata detenzione, potendo tale stato ritenersi sicuramente colpevole, poiché, attraverso la commissione di reati, il soggetto obbligato si mette nella condizione di non poter adempiere.
Dal punto di vista soggettivo, invece, il parametro di riferimento maggiormente inferente risulta quello della durata del periodo di incapacità in relazione a quello d'inadempimento, avendolo la Corte escluso nel caso di specie poiché lo stato di detenzione causante l'incapacità economica si era protratto solo per alcuni mesi, mentre l'inadempimento era durato oltre cinque anni.
Si richiede inoltre per la configurabilità del reato che l'inadempimento non sia di durata limitata o irrisoria, così come affermato in varie occasioni dalla Giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 23010/2016 e Cass. n. 51911/2017).
È – pacificamente - onere dell'imputato fornire compiuta dimostrazione della propria incapacità di adempiere all'obbligo contributivo giudiziale impostogli per assicurare i mezzi di sussistenza ai suoi prossimi congiunti, dimostrando in maniera specifica di essere assolutamente impossibilitato, a causa di una situazione di oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti, ad adempiere alla sua obbligazione (Cass. n. 49543/2014).
Per costante orientamento di legittimità il fine liberatorio non è necessariamente raggiunto tramite l'allegazione di una mera flessione degli introiti economici o con la generica allegazione di difficoltà economiche, dello stato di disoccupazione o dell'intervenuta ammissione al patrocinio a spese dello Stato, essendo necessario che il soggetto inadempiente alleghi in aggiunta elementi specifici volti a dimostrare di versare in uno stato di incapacità con i caratteri suddetti della oggettività e della non colpevolezza.
Neanche una declaratoria di fallimento, senza l'allegazione di prove della mancanza di risorse in capo all'imputato ed una specifica valutazione in concreto basata su tali ulteriori elementi, può ex se assumere valore scriminante per l'imputato (Cass. 50075/2016). Parimenti non è da sola sufficiente la prova della sussistenza di problemi personali anche gravi, così come neanche può l'onerato porre in compensazione - al fine di non adempiere al suo obbligo - eventuali crediti dovuti ad altro titolo contro il beneficiario (Cass. n. 9553/2020).
Nel caso che ci occupa dalle risultanze istruttorie risulta a parere di questo Giudice soddisfatto il rigido onere probatorio di cui è gravato l'inadempiente, sia in base alle dichiarazioni dei testi a discarico escussi all'udienza del 21.02.2022 che - anche a riscontro esterno delle stesse - alla documentazione prodotta dalla difesa in pari data su accordo delle parti e pertanto utilizzabile ai fini della decisione.
In particolare veniva escussa la teste ER. Fi., attuale compagna dell'imputato e dalla cui unione sono nati due figli, la quale ha affermato che il Signor SC. MO. Al. dopo il fallimento nel (omissis) di una pizzeria sita a (omissis) si trasferiva in (omissis) dove tentò di aprire una nuova attività senza però riuscirvi. Rimpatriato nel (omissis) ha rilevato la gestione di una pizzeria sita a (omissis) tramite un finanziamento ottenuto dalla Signora ER. e l'aiuto del fratello, data la mancanza di risorse economiche che gli consentissero di provvedervi autonomamente ("non aveva introiti lo sostenevo io").
Nel (omissis) l'imputato è stato poi coinvolto in un sinistro stradale che ha compromesso la sua capacità lavorativa costringendolo a letto per cinque mesi, riprendendo a lavorare in pizzeria solo a partire dal (omissis), periodo a partire dal quale si registrò un notevole calo d'introiti a causa della pandemia, riprendendo regolare attività a partire dal (omissis).
La teste ER. Fi. ha poi dichiarato di avere conoscenza del pagamento del mantenimento in favore di SC. MO. Ve. a partire dal (omissis) e della cifra di Euro 5.000,00 corrisposta nell'(omissis) a titolo di provvisionale grazie alla ripresa dell'attività e all'aiuto di tutta la famiglia, dal momento che negli anni (omissis) le entrate dell'attività della pizzeria di (omissis) erano pari a zero. Al mantenimento dei figli nati dall'unione con l'imputato dichiara, infine, di provvedere lei stessa.
All'udienza del 21.02.2022 veniva escusso anche il fratello dell'imputato, SC. MO. Bi., il quale confermava di avergli fornito aiuto economico per l'apertura dell'attività nonché durante il periodo di fermo causato dall'incidente stradale, affermando inoltre che l'imputato in quel periodo ha sofferto di disturbi depressivi che hanno richiesto un supporto psicologico.
A riscontro esterno delle suddette dichiarazioni è stata versata in atti su accordo delle parti la documentazione relativa al contratto di finanziamento concluso dalla Signora ER. con (...) Spa per un importo pari ad Euro 36.000,00 - oltre interessi - per l'apertura dell'attività a (omissis) del (omissis). Ciò comporta il giudizio di attendibilità delle predette dichiarazioni testimoniali delle quali, almeno in astrattoci sarebbe potuto dubitare tenuto conto degli stretti rapporti che legano i testi all'imputato.
È versata in atti su accordo delle parti anche copia della cartella clinica relativa al sinistro stradale che ha visto coinvolto l'imputato nel (omissis) dalla quale emerge una diagnosi di contusione interessante la spalla sinistra e frattura scomposta con lussazione al piede sinistro, cui ha seguito relativo intervento chirurgico del (omissis).
Si rinviene, infine, copia delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta (omissis) presentate dalla Società "GI. SAS" di cui l'imputato è socio accomandatario ed esercente l'attività di ristorazione con somministrazione che registrano quale determinazione del reddito una perdita rispettivamente di Euro 3.405,00 e 11.397,00.
Alla luce degli elementi illustrati può affermarsi che l'imputato si sia trovato, per il periodo in contestazione, in una situazione di impossibilità ad adempiere assoluta ed incolpevole, comprovata da specifici elementi di prova, non limitati alla generica affermazione di una flessione degli introiti lavorativi o ad una ingiustificata difficoltà economica sofferta dallo stesso.
Lo SC. MO. ha potuto, infatti, aprire una nuova attività solo tramite l'aiuto economico fornito dalla famiglia e soprattutto dalla nuova compagna tramite la conclusione da parte di quest'ultima di un contratto di finanziamento con la banca, attività tuttavia che risulta - dalle dichiarazioni presentate - inizialmente in perdita, indicando una incapacità economica assoluta ed oggettiva dell'imputato.
Non può poi riscontrarsi un profilo di colpevolezza nello stato di difficoltà economica dell'imputato che ha cercato in un primo momento di intraprendere una nuova attività spostandosi in (omissis), e che ha poi dovuto interrompere l'attività intrapresa in Italia grazie agli anzidetti aiuti economici per una causa di forza maggiore costituita dal sinistro che lo ha visto coinvolto e costretto per un periodo di cinque mesi a riposo, chiudendo così in perdita gli anni d'imposta del (omissis).
Altrettanto incolpevole è la successiva situazione pandemica che non ha consentito il regolare svolgimento dell'attività di ristorazione e somministrazione per gran parte dell'anno 2020. Difficoltà di ordine economico alle cui conseguenze egli si sarebbe trovato esposto anche in costanza di matrimonio e non costituenti quindi estrinsecazione di una volontà del soggetto obbligato tesa a violare gli obblighi di assistenza familiare.
Pacificamente l'adempimento parziale dell'obbligo di mantenimento non esclude la penale responsabilità dell'imputato, così come neanche la corresponsione di regalie occasionali o delle cosiddette componenti secondarie dei mezzi di sussistenza, tuttavia non può non rilevarsi in punto di configurabilità della colpevolezza, come l'imputato non appena abbia stabilizzato e positivizzato la propria situazione lavorativa abbia cominciato a corrispondere una parte del mantenimento dovuto alla figlia, nonché la cifra di provvisionale pari ad Euro 5.000,00 statuita dalla precedente sentenza di condanna.
L'incapacità economica - per quanto detto, assoluta ed incolpevole - può, infine, dirsi nel caso di specie perdurante in quanto la stessa copre la totalità del periodo di inadempimento totale, salvo il breve periodo di adempimento parziale legato alla cessazione dell'incolpevole stato di incapacità economica del giudicabile.
Legittimo è allora quantomeno il dubbio sulla configurabilità del profilo psicologico, necessariamente doloso, del delitto in esame e l'imputato non può che essere assolto con la relativa formula.
Il notevole carico di lavoro dell'udienza e complessivo ha determinato, infine, il ricorso ad un più ampio termine per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
Letto l'art. 530 cpv c.p.p. assolve SC. MO. Al. dal delitto ascrittogli perché il fatto non costituisce reato. Indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Così deciso in Napoli, il 4 aprile 2022
Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2022