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Combustione illecita di rifiuti: reato di pericolo concreto e obblighi di bonifica e confisca (Giudice Raffaele Muzzica)

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Tribunale Nola, 12/01/2023, n.41

Il reato di combustione illecita di rifiuti ai sensi dell'art. 256-bis del D.Lgs. n. 152/2006 è un reato di pericolo concreto, che si perfeziona con la condotta di appiccamento del fuoco a rifiuti, a prescindere dalla verifica di un danno all'ambiente, e richiede la confisca dei mezzi utilizzati, oltre alla bonifica obbligatoria del sito.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto emesso in data 28/7/2021 il PM in sede citava a giudizio per l'udienza del 9/12/2021, da celebrarsi dinanzi al GM, gli imputati CA. An., CA. Ac. e DE RI. An., chiamati a rispondere del reato in rubrica contestato.

In quella sede il Giudice disponeva procedersi in assenza degli imputati, ricorrendone i presupposti di legge e su richiesta delle difese rinviava in via preliminare all'udienza del 28/4/2022.

Il giudice in sostituzione rinviava il procedimento all'udienza del 22/9/2022, stante l'assenza del collega titolare del fascicolo. Le difese anticipavano la richiesta di definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato.

All'udienza del 22/9/2022 le difese reiteravano la richiesta di definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato condizionato all'espletamento di una perizia di classificazione dei rifiuti e, in subordine, nelle forme del giudizio abbreviato secco. Il Giudice acquisiva in visione il fascicolo del PM e, con ordinanza dettata a verbale qui da intendersi pienamente riportata, rigettava la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, disponendo il mutamento del rito in giudizio abbreviato secco. Il processo veniva rinviato all'udienza odierna per la discussione.

In questa sede, non residuando adempimenti istruttori, il Giudice confermava l'ordinanza di mutamento del rito, dichiarava utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento ed invitava le parti a rassegnare le conclusioni in epigrafe.

Al termine della discussione questo Giudice si ritirava in camera di consiglio per la decisione, pubblicando il dispositivo allegato al verbale d'udienza, con contestuale redazione dei motivi.

Motivi della decisione
Ritiene questo Giudice che gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento hanno confermato oltre ogni ragionevole dubbio la sussistenza oggettiva e soggettiva del fatto ascritto agli odierni imputati, che devono essere condannati.

Giova nel merito rilevare che gli elementi di prova sono essenzialmente rappresentati dagli atti irripetibili, ovvero i verbali di identificazione ed elezione di domicilio, il verbale di sequestro redatto in data 26/6/2020 in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria e successiva richiesta di convalida del PM in sede, con conseguente ordinanza emessa dal GIP in data 7/7/2020, dalle prove documentali rappresentate dal filmato di video sorveglianza, acquisito dalla polizia giudiziaria in data 29/6/2020 e confluito su supporto elettronico, nonché dal materiale fotografico allegato agli atti di polizia giudiziaria, gli atti notarili e gli estratti catastali relativi al fondo sito al foglio mappale n. (omissis), particella n. (omissis) del Comune di (omissis), le visure in banca-dati relative ai veicoli ritratti nel filmato, nonché dagli atti di indagine utilizzabili in ragione della scelta del rito, ovvero la relazione effettuata dal Comando della Polizia Municipale del Comune di (omissis) in data 25/6/2020 e l'informativa di reato redatta dalla Polizia Municipale di (omissis) il 27/6/2020, con seguito del 2/7/2020. il verbale di acquisizione video del 29/6/2020.

Completano il compendio probatorio le spontanee dichiarazioni rese dall'imputato DE RI. An., utilizzabili in ragione della scelta del rito e stante l'assenza di ogni elemento di coercizione o eteroinduzione nei confronti del dichiarante ("Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta (quale, nella specie, il rito abbreviato), le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. Pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 1, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, le dichiarazioni che tale persona abbia reso su sollecitazione della polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti in assenza di difensore non sono in alcun modo utilizzabili, neanche a suo favore)". (Sez. 1, Sentenza n. 15197 del 08/11/2019 Ud. (dep. 15/05/2020) Rv. 279125 - 01).

Dal contenuto della relazione di servizio del 25/6/2020 - pienamente attendibile in quanto riscontrato dal materiale fotografico e dalla documentazione in atti, oltre che proveniente da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni - è emerso che in pari data, il verbalizzante effettuava un giro di perlustrazione del territorio nell'incrocio di Via (omissis) e Via (omissis), dove notava due persone che stavano spegnendo un fuoco in un fondo agricolo vicino alla loro proprietà.

Chieste informazioni, la polizia giudiziaria appurava che i due soggetti possedevano un filmato di videosorveglianza effettuato dalle telecamere di sicurezza posizionate all'esterno della loro abitazione.

Dalla visione del filmato - acquisito dalla polizia giudiziaria in data 29/6/2020 e confluito negli atti di indagine - la polizia giudiziaria notava in data 25/6/2020 alle ore 15:20 circa (orario effettivo) l'arrivo di una Panda di colore bianco in prossimità dell'incrocio sopramenzionato. Dal veicolo fuoriusciva un soggetto di sesso maschile, noto ai verbalizzanti della municipale come CA. Ac., odierno imputato, descritto dagli operanti come il soggetto più alto e snello.

Successivamente si fermava al medesimo incrocio altresì un furgone, dal quale scendevano due persone, una di queste nota alla municipale come CA. An., fratello del primo soggetto, vestito di bianco nel video.

Nella relazione di servizio il verbalizzante riferiva - ad ulteriore sostegno della sua attendibilità e dell'assenza di ogni preconcetto - di non essere riuscito a riconoscere il terzo soggetto, in quanto lo stesso, più basso e stempiato, indossava un berretto con visiera.

Dalla visione delle immagini di videosorveglianza - come confermato dal video, acquisito agli atti - si notavano il CA. Ac. che prelevava dal furgone un bidone di colore blu, appoggiandolo al suolo, mentre CA. An. e l'altro soggetto scaricavano dal furgone una vasca da bagno, riversandone il contenuto nel fondo agricolo adiacente all'incrocio. Subito dopo, i due fratelli CA. appiccavano il fuoco, gettando sul mucchio fumante anche il contenuto del barile; mentre CA. Ac. attizzava il fuoco, gli altri due soggetti riposizionavano la vasca da bagno ed il barile vuoto all'interno del furgone, dandosi poi alla fuga.

Nell'immediatezza la polizia giudiziaria provvedeva a porre sotto sequestro l'area in questione, ove ancora risultavano dei residui combusti, con provvedimento poi convalidato dall'Autorità giudiziaria, come documentato in atti.

Dai successivi accertamenti, confluiti nelle informative del 27/6/2020 e del 2/7/2020 - sulla cui attendibilità, per le ragioni anzidette, non vi è motivo di dubitare - la polizia giudiziaria appurava che il fondo oggetto dello sversamento, sito al foglio mappale n. (omissis), particella n. (omissis) del Comune di (omissis), era di proprietà di tale Mi. Fr. Ma., oggetto di locazione in favore di tale Li. Bi., come confermato dagli atti notarili e dalle visure catastali acquisite dagli operanti e confluite in atti.

In secondo luogo, dalla visione più accurata delle immagini di videosorveglianza, la polizia giudiziaria risaliva agli estremi identificativi dei veicoli operati dai malviventi, ovvero una Fiat (omissis) di colore bianco targata (omissis) ed il motocarro Piaggio con cabinato rosso targato (omissis), entrambi privi di copertura assicurativa e di revisione.

Dagli accertamenti in banca-dati, i cui esiti sono confluiti in atti, la polizia giudiziaria appurava che la Fiat (omissis) risultava di proprietà di CA. An., mentre il motocarro risultava intestato al fratello CA. Ac.. Gli automezzi, inoltre, venivano rinvenuti in data 26/6/2020 - ovvero appena il giorno successivo ai fatti in contestazione - presso l'abitazione di CA. Ac., nel parcheggio privato del civico 2 di Via (omissis). All'atto del rinvenimento, infine, sui motocarro erano ancora riposti la vasca ed il bidone blu utilizzati quali contenitori dei rifiuti sversati e arsi, come documentato altresì dal materiale fotografico, versato in atti, riprodotto dai verbalizzanti all'atto del rinvenimento dei veicoli.

A fronte di tali elementi accusatori, gli imputati CA. An. e CA. Ac. non hanno reso dichiarazioni utilizzabili in questa sede.

Per converso, DE RI. An., in sede di dichiarazioni spontanee del 26/6/2020 ammetteva parzialmente i fatti, riferendo di essersi recato, in compagnia dei suoi nipoti, presso un fondo dove svolgevano lavorazioni edili. Nel pomeriggio, il DE RI. riferiva di essersi recato insieme con i CA. presso la località area del bosco, dove i tre scaricavano, a dire del DE RI., sacchetti vuoti per premiscelato e cemento, contenuti all'interno di una vasca da bagno ed un bidone di plastica.

Il DE RI., tuttavia, forniva una versione del tutto contrastante con quanto emerso nel corso dell'istruttoria: l'imputato riferiva, contrariamente al vero, di essere stato solo spettatore di quanto accaduto mentre, dalla visione del filmato si vede con nettezza come l'uomo aiutava il nipote a prelevare la vasca da bagno, svuotandone il contenuto al suolo, per poi riposizionarla sul furgone.

Così ricostruita l'istruttoria, non vi sono dubbi circa la sussistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contestata agli odierni imputati.

Come è noto, "Il reato di combustione illecita di rifiuti, di cui all'art. 256-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è reato di pericolo concreto e di condotta, per la cui consumazione è irrilevante la verifica del danno all'ambiente". (Sez. 3, n. 52610 del 04/10/2017 - dep. 17/11/2017, Sa., Rv. 27135901). Appare evidente come il pericolo si sia concretizzato a seguito della condotta degli odierni imputati, atteso che il fuoco, lasciato incustodito in una zona peraltro di destinazione agricola e, dunque, erbosa, veniva spento dai proprietari del fondo limitrofo, a dimostrazione della oggettiva idoneità propagatrice del rogo appiccato dagli imputati.

Nel caso di specie, alla luce degli atti acquisiti, è dunque pacifica la sussistenza della condotta di combustione ad opera degli odierni imputati, il cui oggetto materiale, come confermato dal materiale fotografico in atti e peraltro non smentito dallo stesso DE RI., non ha avuto natura eminentemente vegetale, trattandosi dei residui provenienti da lavori edili poco prima realizzati dagli imputati e, come tali, pacificamente assurgenti a rifiuto.

Infatti, occorre ricordare che lo stesso legislatore nel 1997, con il D. lgs. del 5 febbraio n. 22, poi modificato dal ed. "Codice dell'Ambiente", D. lgs. 152/2006, ha fornito una definizione legale del concetto di rifiuto.

Secondo l'art. 183 del D. lgs. 152/2006, deve ritenersi "rifiuto" "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi". Di tale definizione, perfettamente ripetitiva di quella già data all'art. 6 dell'abrogato D. lgs. del 1997 n. 22, è lo stesso legislatore ad avere fornito interpretazione autentica con D.L. 138 del 2002 convertito con modifiche nella L. 178/2002. Deve quindi intendersi il disfarsi come "qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22".

La qualità e quantità dei residui oggetto di sequestro e le modalità di rinvenimento, non lasciano dubbi circa la natura di rifiuto del materiale in questione, oggetto di una speciale e tipizzata condotta di appiccamento che - contrariamente a quanto sostenuto dal difensore in sede di requisitoria - non può essere derubricata in quella, generale, prevista dall'art. 256 d. lgs. 152/2006.

Né vi sono dubbi in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo doloso da parte degli imputati, come emerge dalle modalità concrete della condotta - trattasi di un organizzato sversamento di rifiuti con successivo appiccamento di un rogo - nonché dalle circostanze di tempo e luogo (lo sversamento avveniva con un rudimentale strumentario, in concorso di persone, subito dopo la produzione dei rifiuti combusti) che non consentono di ritenere che gli autori del reato non abbia avuto la coscienza e la volontà di appiccare un incendio.

Non vi sono dubbi, infine, circa la riconducibilità del fatto agli odierni imputati quali autori del reato.

Pur non colti in flagranza nell'immediatezza del fatto, i CA. sono stati subito identificati dalla polizia giudiziaria che visionava le immagini di videosorveglianza, in quanto noti all'ufficio, e sottoposti a successiva identificazione ed elezione di domicilio.

In secondo luogo, gli operanti rilevavano l'intestazione dei veicoli adoperati per lo sversamento in capo ai due fratelli CA., nonché la loro collocazione, appena il giorno successivo ai fatti, presso l'abitazione di CA. Ac., con ancora evidenti i segni della condotta delittuosa (segnatamente, il furgone aveva ancora nel cassone la vasca da bagno ed il barile adoperati dagli imputati come contenitori dei rifiuti poi combusti).

In terzo luogo, corroborano il già granitico quadro accusatorio ai danni dei due CA. le dichiarazioni spontanee del DE RI., che confermava il ruolo dei due nipoti nello sversamento e nel successivo appiccamento dei rifiuti in oggetto. Con riferimento alla posizione di DE RI. An. questi, inizialmente non riconosciuto dalla polizia giudiziaria in sede di visione delle immagini di videosorveglianza, rendeva spontanee dichiarazioni in cui, pur non ammettendo il suo addebito, ammetteva il suo coinvolgimento nei fatti in contestazione, oltre che la sua presenza in loco.

A seguito delle spontanee dichiarazioni, infatti, la polizia giudiziaria che in sede di relazione del 25/6/2020 non riconosceva il terzo uomo come il DE RI., in quanto parzialmente travisato, a seguito di una rinnovata visione delle immagini di videosorveglianza, come documentata dal verbale di acquisizione del 29/6/2020, individuava il terzo soggetto come DE RI. An., puntualmente descritto nelle sue fattezze, nonché nell'attivo contributo causale arrecato al fatto in contestazione, di fatto confermando l'attribuzione dei fatti in contestazione anche all'odierno imputato.

Ciò premesso in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati in contestazione nei confronti degli odierni imputati, il fatto non può ritenersi di particolare tenuità, come si evince dalle circostanze di spazio e tempo della condotta (l'incendio è avvenuto in prossimità dell'abitato in una zona agricola) e dalle conseguenze pericolose del fatto, dal momento che la condotta ha creato un concreto e non trascurabile pericolo per l'incolumità, come si desume dal quantitativo di rifiuti combusto, dalla vicinanza di fondi agricoli limitrofi, nonché dalla necessità per i proprietari finitimi di spegnere autonomamente l'incendio, prima che giungesse a conseguenze più gravi.

Ne consegue, dunque, che il fatto in sé non può considerarsi di particolare tenuità ed, anzi, appare produttivo di un evidente allarme sociale, che impedisce altresì il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nei confronti degli imputati. CA. An., peraltro, è gravato da precedenti specifici per reati contro l'ambiente e, al pari di CA. Ac., non ha tenuto alcun comportamento collaborativo o meritevole, né in tutto o in parte resipiscente.

Argomentazioni identiche possono spendersi per DE RI. An. il quale, in dispregio di una apparente volontà collaborativa con le forze dell'ordine tenuta nel rendere spontanee dichiarazioni, sostanzialmente mentiva, negando l'evidenza degli addebiti a suo carico e cercando di sminuire le conseguenze delle azioni delittuose proprie e altrui. Né può ritenersi indice di particolare meritevolezza del comportamento degli imputati la scelta di definizione mediante rito alternativo, trattandosi, questa, di una legittima scelta processuale a fronte della granitica evidenza degli elementi accusatori ai loro danni, funzionale a maturare un già previsto dall'ordinamento sconto di pena.

Alla luce dei criteri di cui all'alt. 133 c.p., considerata la gravità del fatto, desunta dalle circostanze di spazio e tempo, le modalità allarmanti e pericolose della condotta, perpetrata in pieno giorno, in concorso di persone, con l'utilizzo di mezzi di locomozione e rudimentale strumentario, l'intensità del dolo degli imputati, non collaborativi né resipiscenti, stimasi pena equa quella di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, così calcolata:

1. Pena base: anni tre di reclusione;

2. Ridotta per il rito alla pena finale di cui sopra;

Stante il ricorrere dei presupposti soggettivi e oggettivi e la gravità della pena inflitta, può concedersi il benefìcio della sospensione condizionale della pena nei confronti degli imputati.

Tuttavia, al fine di preservare le finalità special-preventive e general-preventive connesse al trattamento sanzionatorio, la pena sospesa nei confronti degli imputati va subordinata alla bonifica ed al ripristino dello stato dei luoghi, a spese degli imputati a mezza di ditta specializzata, sotto la supervisione della polizia giudiziaria procedente, nel termine di trenta giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza. Tale onere, peraltro, già ricade in capo agli imputati tra quelli previsti ai sensi dell'art. 256 bis d. lgs. 152/2006, secondo il quale "Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica".

Si dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto dell'area in sequestro al passaggio in giudicato della sentenza, previa l'eventuale bonifica dello stato dei luoghi a cura o a spese degli imputati, trattandosi di fondo non di proprietà di alcuno degli imputati, ai sensi dell'art. 256 bis co. 5 d. lgs. 152/2006.

Deve, invece, disporsi la confisca dei mezzi di trasporto utilizzati per i rifiuti oggetto del reato (ovvero la Fiat (omissis) di colore bianco targata (omissis) ed il motocarro Piaggio con cabinato rosso targato (omissis)), ai sensi della sopracitata norma, in quanto intestati gli odierni imputati. Si dispone, al passaggio in giudicato della sentenza, la vendita coattiva dei suddetti veicoli, laddove ancora muniti di ragionevole valore di realizzo, ovvero, in alternativa o in caso di esito negativo della procedura di vendita, la distruzione a mezzo di ditta specializzata.

P.Q.M.
Letti gli artt. 438, 533, 535 c.p.p., dichiara CA. An., CA. Ac. e DE RI. An. colpevoli del reato ascritto e, applicata la riduzione per il rito, condanna ciascuno alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Letti gli artt. 163 ss. c.p., riconosce il beneficio della sospensione condizionale della pena in favore degli imputati, subordinata alla bonifica ed al ripristino dello stato dei luoghi, a spese degli imputati e a mezzo di ditta specializzata, sotto la supervisione della polizia giudiziaria che ha proceduto al sequestro, nel termine di trenta giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Letto l'art. 323 c.p.p., ordina dissequestro e restituzione all'avente diritto di quanto eventualmente sottoposto a sequestro, previa eventuale bonifica e ripristino dello stato dei luoghi a cura o a spese degli imputati.

Letto l'art. 256 bis co. 5 d. lgs. 152/2006, ordina la confisca del veicolo Fiat (omissis) di colore bianco targata (omissis) e del motocarro Piaggio con cabinato rosso targato (omissis), disponendone, al passaggio in giudicato della sentenza, la vendita coattiva, ove ancora provvisti di economico valore di realizzo, ovvero la distruzione a mezzo di ditta specializzata.

Motivi contestuali.

Così deciso in Nola, il 12 gennaio 2023

Depositata in Udienza il 12 gennaio 2023

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