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Gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi: raccolta senza autorizzazione e condanna (Giudice Cristiana Sirabella)

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Tribunale Napoli sez. I, 15/10/2018, (ud. 15/10/2018, dep. 15/10/2018), n.11582

La gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi si configura ai sensi della normativa ambientale quando un soggetto procede alla raccolta, trasporto o smaltimento di rifiuti senza le dovute autorizzazioni o iscrizioni, integrando una condotta penalmente rilevante. Il dolo generico si rinviene nella consapevolezza della violazione normativa, dimostrata, tra l'altro, dalla fuga per eludere controlli. Circostanze attenuanti generiche possono essere concesse, anche in presenza di precedenti, ove il comportamento successivo denoti collaborazione.

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La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato il 5.03.16, C.A. veniva tratto a innanzi a questo Giudice per rispondere del reato di cui alla rubrica del presente provvedimento.

All'udienza del 15.10.18, assente l'imputato il Difensore, munito di procura speciale depositata agli atti, chiedeva al giudice di definire il processo nelle forme del rito abbreviato ed il Giudice, ammesso l'imputato al rito prescelto, acquisito il fascicolo della pubblica accusa, invitava le parti a concludere e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce degli atti acquisiti al fascicolo dibattimentale, ed in particolare alla luce della CNR e del verbale di constatazione e di sequestro e relativa convalida, nonché alla luce del libretto di circolazione del veicolo e del certificato PRA emerge che non sussistono elementi sulla scorta dei quali potere emettere nei confronti di C.A. una sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p..

Di contro, ritiene lo scrivente che risulta provata la penale responsabilità del prevenuto in relazione al reato a lui ascritto in rubrica non ritenendo di poter applicare l'art. 131 bis c.p., non trattandosi di fatto di lieve entità in quanto si tratta della raccolta e smaltimento di rifiuti speciali (seppur non pericolosi) non ritenendo che la materia dei rifiuti possa integrare un reato di lieve entità sia per il bene tutelato, sia per la quantità di materiale caduto in sequestro (250 kg di materiale ferroso) sia ancora, alla luce della personalità dell'imputato - che va valutata ai sensi dell'art. 133 c.p.p. - avendo questi riportato numerosissime condanne penali per svariati reati (furto, rapina, resistenza a P.U. evasione, oltraggio a P.U., favoreggiamento personale, violazione della legge in materia di armi, possesso di chiavi alterate, lesione personale, etc.) che denotano una personalità dedita al delitto.

Ciò premesso dall'annotazione di servizio allegata alla CNR emerge che in data 22.06.15 alle ore 16,00 circa personale della guardia di finanza, nel l'effettuare un servizio di perlustrazione dell'area portuale di Napoli nei pressi del varco di uscita Bausan, al molo 31/32 notava un soggetto intento a riporre del materiale ferroso all'interno dell'autovettura Fiat Marea tg. (omissis) e decideva di effettuare un controllo.

Alla vista degli operanti il soggetto, prontamente entrava all'interno della vettura e si dava alla fuga costringendo i militari ed altro personale di Pg. chiamato in ausilio, all'inseguimento del veicolo.

L'inseguimento durava alcuni minuti e la pattuglia, al fine di precedere il veicolo, senza mai perderlo di vista, imboccava la strada più breve verso il varco Bausan fino a quando il conducente della Fiat Marea all'improvviso deviava la rotta procedendo verso il molo 42.

Dopo alcuni istanti il personale operante rinveniva l'autovettura, abbandonata dal conducente, con all'interno i rottami ferrosi ed il materiale di risulta.

La pattuglia continuava a perlustrare la zona alla ricerca del conducente che, dopo qualche tempo, spontaneamente si consegnava agli operanti dichiarando di aver prelevato il materiale ferroso dalla banchina 31 per rivenderlo traendone dallo stesso mezzi di sussistenza.

Dal verbale di constatazione emerge che il materiale caduto in sequestro fosse materiale ferroso proveniente dalla lavorazione del ferro (rifiuti speciali non pericolosi) che venivano sottoposti a sequestro cosi come il veicolo utilizzato per il loro trasporto.

Alla luce degli atti acquisiti, questo Giudicante ritiene provata la penale responsabilità di C.A. in quanto risultano integrati gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa ascritta in rubrica.

Quanto alla condotta materiale, il prevenuto veniva sorpreso mentre era intento a caricare sulla vettura fiat marea tg. (omissis) di sua proprietà materiale ferroso (rifiuti speciali non pericolosi) in assenza di qualsiasi autorizzazione e o iscrizione non essendo il prevenuto iscritto nell'albo dei gestori ambientali.

Quanto all'elemento psicologico si rinviene un dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di provvedere alla raccolta dei rifiuti pur in assenza di qualsiasi autorizzazione; la consapevolezza dell'illiceità del fatto è dimostrata dalla circostanza che il C.A. alla vista dei militari si dava precipitosa fuga al fine di evitare il controllo.

Pur rilevando che il C.A. risulta gravato da numerosi ed allarmanti precedenti penali, ritiene lo scrivente di poter riconoscere in favore del prevenuto le circostanze attenuanti generiche in considerazione del fatto che l'imputato dopo essere fuggito e dopo aver abbandonato la vettura con i rottami prelevati si consegnava spontaneamente agli operanti.

Tutto ciò premesso, valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 cp appare equo irrogare a C.A. la pena di mesi due di arresto, pena così determinata: pena base, mesi quattro e giorni quindici di arresto determinata non nel minimo edittale in considerazione del quantitativo di materiale rinvenuto, ridotta per il riconoscimento delle attenuanti generiche alla pena di mesi tre di arresto, ulteriormente ridotta per la scelta del rito alla pena di mesi due di arresto.

Non sussistono i presupposti per applicare in favore di C.A. il beneficio di cui all'art 163 cp. Stante il certificato penale, ostativo in tal senso. Dispone lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi caduti in sequestro secondo norme di legge; confisca del veicolo tg. (omissis).

P.Q.M.
Letti gli artt. 438 e ss., 533 e 535 cpp. dichiara C.A. colpevole del reato ascritto e, ritenute le attenuanti generiche, applicata la diminuente per il rito, lo condanna alla pena di mesi due di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa per entrambi.

Dispone lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi caduti in sequestro secondo norme di legge; confisca del veicolo tg. (omissis).

Napoli, 15 ottobre 2018

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