Tribunale Napoli sez. I, 05/10/2018, (ud. 05/10/2018, dep. 05/10/2018), n.11071
Il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi senza le necessarie autorizzazioni integra un illecito penale ai sensi della normativa ambientale. L'elemento soggettivo del reato si identifica nel dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di trasportare e smaltire rifiuti senza le prescritte autorizzazioni. Le attenuanti generiche possono essere riconosciute in presenza di comportamenti collaborativi, anche in caso di precedenti penali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato il 5.11.14, S.V. veniva tratto a innanzi a questo Giudice per rispondere del reato di cui alla rubrica del presente provvedimento.
All'udienza del 5.10.18, assente già presente l'imputato, il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperta l'istruttoria dibattimentale ed invitava le parti a formulare le rispettive richieste di prova; il PM chiedeva di provare i fatti di cui al capo di imputazione attraverso l'escussione dei testi di lista e l'acquisizione al fascicolo dibattimentale del verbale di sequestro del 16.01.14 con relativi rilievi fotografici oltre ai verbali di contestazione di infrazione al CdS, e del verbale di sequestro amministrativo e penale del veicolo, verbale di consegna di rifiuti e, con il consenso della difesa, chiedeva l'acquisizione della CNR e dell'annotazione di servizio; la difesa chiedeva il controesame dei testi del PM e prestava il consenso all'acquisizione documentale anche degli atti ripetibili.
Il Giudice, ammesse le richieste istruttorie procedeva ad escutere il teste app. E.M., in servizio presso la tenenza dei carabinieri di Ercolano. A seguito di tali attività il Giudice, previa declaratoria di utilizzabilità dei mezzi istruttori, dichiarava chiuso il dibattimento, invitava le parti a concludere e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze dibattimentali questo Giudicante ritiene raggiunta la prova della penale responsabilità di S.V. in relazione al reato a lui ascritto in rubrica.
Ed invero dall'annotazione di servizio e dall'escussione del teste di PG. app. - della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare anche alla luce della qualifica di P.U. da questi rivestita - emerge che in data 16.01.14, nel corso di un servizio di pattuglia, nel transitare nel Comune di Ercolano alla Via S. alle ore 11.50 circa personale della tenenza dei carabinieri notava una vettura FIAT punto targata (omissis) il cui conducente trasportava, all'interno del vano bagagli, alcuni sacchi neri che insospettivano gli operanti i quali decidevano di effettuare un controllo.
Il conducente del veicolo veniva identificato (con C.I.) in S.V.; dal controllo relativo ai 7 sacchi rinvenuti nel portabagagli emergeva che tre contenevano materiale di risulta di attività edilizia, mentre altri quattro contenevano rifiuti speciali non pericolosi (plastica) di vario genere.
A richiesta dei militari il conducente non era in grado di esibire alcuna autorizzazione procedendo, pertanto gli operanti al sequestro della vettura e dei rifiuti speciali.
Alla luce delle risultanze dibattimentali, questo Giudicante ritiene provata la penale responsabilità di S.V. in relazione al reato a lui ascritto in rubrica in quanto risultano integrati gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa.
Quanto alla condotta materiale, S.V. veniva sorpreso nell'atto di trasportare a bordo di un'autovettura rifiuti speciali non pericolosi quali materiale di risulta di attività edilizia, essendo egli privo di qualsiasi autorizzazione.
Quanto all'elemento psicologico si rinviene un dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di provvedere allo smaltimento dei rifiuti, non essendo egli autorizzato al trasporto del predetto materiale.
Pur rilevando che l'imputato risulta gravato da numerosi precedenti penali, lo scrivente ritiene di poter riconoscere in favore di S.V. le circostanze attenuanti generiche in considerazione del comportamento collaborativo tenuto dal prevenuto al momento dell'accertamento e della difesa che prestava il consenso all'acquisizione degli atti ripetibili ed anche al fine di adeguare la pena in concreto irrogata all'effettivo disvalore del fatto.
Tutto ciò premesso, valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 cp appare equo irrogare a S.V. la pena di euro 2.000,00 di ammenda così
determinata: pena base, determinata in misura vicina al minimo edittale, euro 3.000,00 di ammenda, ridotta per il riconoscimento delle attenuanti generiche alla pena di euro 2.000,00 di ammenda.
Non sussistono i presupposti per applicare in favore di S.V. il beneficio di cui all'art 163 cp. stante il certificato penale, ostativo in tal senso.
Dispone lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi caduti in sequestro secondo norme di legge.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 cpp, dichiara S.V. colpevole del reato ascritto e, ritenute le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di euro duemila/00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Dispone lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi caduti in sequestro secondo norme di legge.
Napoli, 5 ottobre 2018