Tribunale Nola, 12/01/2023, n.1839
La gestione non autorizzata di rifiuti, anche se non pericolosi, integra reato contravvenzionale ex D.Lgs. 152/2006, mentre per il reato di furto d’acqua è necessaria la prova certa del nesso di attribuzione all’imputato.
Svolgimento del processo
Con decreto di citazione diretta a giudizio del 21.10.2020, il P.M. sede ha disposto la comparizione di MO. Lu. innanzi alla scrivente Giudice, perché rispondesse per i reati di cui all'imputazione che precede.
All'udienza del 27.05.2021 si riscontrava la regolarità della notifica nei confronti dell'imputato, che veniva dichiarato assente in quanto non comparso, e delle altre parti, rinviandosi il processo all'11.11.2021 per lo svolgimento dell'istruttoria.
In tale data, dopo le formalità di apertura del dibattimento e l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti - con produzione da parte del P.M. del verbale di accertamento e sequestro del 20.09.2019 e di quello dell'8.04.2020 e dei correlativi rilievi fotografici - venivano escussi il teste di P.G., il M.llo Or. Ad. dei CC Forestali di (omissis) (con domande chiarimento, essendo stato prestato il consenso delle parti all'acquisizione del verbale di accertamento e relativo sequestro del 20.09.2019), al cui esito veniva revocata l'ordinanza ani-missiva per l'altro teste di P.G., il M.llo Ca. Al., cui il P.M. rinunciava senza opposizione della difesa per superfluità, avendo compiuto i medesimi accertamenti, ed il teste Sq. Ro., dipendente della G.O., al cui esito il P.M. chiedeva fosse citato ai sensi dell'art. 507 c.p.p. il teste Pa. Fr., cui quest'ultimo aveva fatto riferimento nel corso della propria escussione, ed il processo veniva rinviato per tale attività e per l'eventuale esame dell'imputato all'udienza del 19.05.2022, nel corso della quale il suddetto teste, presente, veniva escusso, rinviandosi per la chiusura dell'istruttoria e per la conclusione del processo a quella del 27.10.2022 (poi rinviata con decreto fuori udienza al 31.10.2022, per le ragioni ivi indicate, da ritenersi qui interamente richiamate).
In tale data l'imputato non era presente né vi erano sue dichiarazioni rese nel corso del procedimento, quindi, non essendovi altra attività istruttoria da compiere, la scrivente dichiarava chiuso il dibattimento ed utilizzabili gli atti legittimamente acquisiti, dava la parola alle parti per le rispettive conclusioni e richieste finali, dopo di che si è ritirata in camera di consiglio, per poi decidere come dalla presente sentenza, resa pubblica mediante lettura del dispositivo alle parti presenti, il tutto per motivazioni che seguono.
Motivi della decisione
Il compendio probatorio acquisito nel corso dell'istruttoria dibattimentale, articolato e completo, non lascia spazio a dubbi di sorta sulla penale responsabilità dell'odierno imputato per i primi due reati per cui si procede, per i quali va emessa nei suoi confronti una sentenza di condanna, mentre va assolto dal terzo reato non essendo stata raggiunta la prova piena ed inconfutabile che ne sia stato lui l'autore, dovendosi pertanto emettere una sentenza con la relativa formula.
La vicenda è stata ricostruita in base al verbale di accertamento e sequestro del 20.09.2019 a firma della teste di P.G. escussa, integrato dalle dichiarazioni da lei rese in dibattimento - della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, per la qualifica di pubblico ufficiale rivestita, che lascia presumere mancanza di interesse privato all'esito del procedimento, nonché per la precisione e linearità delle dichiarazioni rese, confortate per altro dalla documentazione acquisita - da cui emerge che nella data indicata alcuni militari dei CC Forestali della Stazione di (omissis), unitamente a componenti della Polizia Municipale, si recavano presso l'ex complesso sportivo di (omissis), sito nel Comune di (omissis), a via (omissis) s.n.c., che sapevano essere nella disponibilità del MO.. Qui giunti, oltre a riscontrare che l'edificio era in uno stato di totale abbandono e fatiscenza, trovavano il posto completamente invaso da rifiuti di varia tipologia e natura (ferro e acciaio, legno, materiali plastici e residui di demolizioni edili, in parte abbandonati, in parte rinvenuti all'interno della struttura, che riscontravano essere sempre nella disponibilità dell'imputato). Dagli accertamenti effettuati nell'immediatezza emergeva che il MO. vive di espedienti, raccogliendo rifiuti di varia tipologia nel comune di (omissis), che poi li deposita nell'area, di proprietà comunale ma nella sua disponibilità, per poi smaltirli con modalità non ben precisate.
Espressamente interpellato sul punto, egli negava di essere in possesso di qualsivoglia titolo autorizzativo sia per la raccolta che per lo smaltimento di rifiuti ed inoltre risultava utilizzare l'acqua proveniente da un allaccio abusivo alla rete idrica del luogo. Su precisa domanda, tuttavia, la teste riferiva che l'utilizzo dell'acqua non era nella disponibilità esclusiva del MO., ma veniva utilizzata anche da altri soggetti presenti nella stessa area che occupavano il terreno circostante con delle roulottes.
Il teste Sq., dipendente della GO., la società che gestisce la rete idrica, riferiva di non essere stato presente all'accertamento, eseguito dai colleghi Pa. e De Fa., ma di aver semplicemente approntato la relazione sulla base dell'accertamento effettuato dai due predetti colleghi, aggiungendo che dai loro accertamenti non era stato possibile individuare l'autore dell'allaccio abusivo ma solo la sua esistenza, che poi i tecnici intervenuti provvedevano a rimuovere, sigillando la condotta. Precisava tuttavia che l'allaccio, realizzato utilizzando una diramazione che a suo tempo era stata fatta dalla stessa GO. e che doveva terminare con un misuratore, in realtà era privo di tale contatore, era stato realizzato direttamente sulla diramazione e dunque era abusivo, portando acqua all'intero centro sportivo e non solo all'area di pertinenza dell'imputato. Più nello specifico, la presa d'acqua non autorizzata proveniva dal bagno del centro attraverso un tubo di gomma che arrivava al centro del piazzale dove c'erano le roulottes. Il teste concludeva che dalla relazione da lui redatta non era possibile evincere se anche il MO. usufruisse di tale condotta ed anche il teste Pa., citato ai sensi dell'art. 507 c.p.p., dopo aver precisato i termini del loro intervento ed aver confermato la circostanza di aver trovato un allaccio diretto, e dunque abusivo, che provvedevano a sigillare, non era in grado di dire se l'allaccio abusivo fosse in qualche modo riconducibile al MO., poiché avevano constatato che - essendo stata violata la valvola antifrode per realizzare l'allaccio diretto, e dunque per consentire l'afflusso di acqua all'intero impianto sportivo, mai aperto e completamente in disuso - non vi erano evidenze che riconducessero l'attività anzidetta anche o al solo imputato.
L'imputato non ha reso esame, né altre dichiarazioni nel corso del procedimento, pertanto non ha fornito alcuna ricostruzione alternativa degli eventi.
Orbene, tali essendo i fatti, deve ritenersi pienamente provata la responsabilità dell'imputato, ma solo in ordine ai primi due reati a lui ascritti, non emergendo dagli atti alcuna diversa plausibile ricostruzione degli eventi, mentre va assolto dal terzo non essendo stata raggiunta la prova certa ed inconfutabile della riconducibilità a lui della condotta criminosa.
Quanto agli elementi costitutivi del primo reato, dalla deposizione testimoniale resa dal teste di P.G., emerge che nel giorno indicato nell'imputazione veniva constatato, al momento dell'ispezione ed all'interno dell'area, pubblica ma nella esclusiva disponibilità dell'imputato, la presenza di un gran quantitativo di rifiuti, che non venivano caratterizzati attraverso l'intervento dall'organismo preposto (l'(…)) ma che la teste ha riferito poter essere qualificati, anche solo a vista, come non pericolosi, per il cui smaltimento è comunque necessaria un'autorizzazione specifica, di cui il MO. era privo, così come non è emerso che il loro smaltimento avvenisse mediante l'affidamento a ditte specializzate, da attestarsi attraverso i moduli e formulari rilasciati dagli stessi.
Con riguardo all'elemento psicologico dei reati, che essendo contravvenzionali sono puniti quantomeno a titolo di colpa, trattandosi di attività regolamentata su colui che la realizza incombe un onere di informazione in relazione alla disciplina che regolamenta la materia, il cui mancato assolvimento integra la negligenza penalmente rilevante.
Nella sussistenza, dunque, degli, elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo, l'imputato va dichiarato penalmente responsabile per il primo e secondo reato per cui è imputato.
Quanto al furto d'acqua, le deposizioni di tutti i testi sono stati concordi nel senso di non poter riferire con assoluta certezza la condotta all'imputato, anzi, dopo aver riferito dell'esistenza della condotta abusiva, precisavano che la stessa portava acqua all'intero impianto sportivo, un'area solamente del quale di pertinenza - ancorché anch'essa abusiva - al MO., mentre il collegamento arrangiato che partiva dal bagno portava l'acqua nello spiazzo in cui non era presente l'imputato, ma in cui vi erano delle roulottes. Tanto basta per dover emettere una pronuncia assolutoria nei suoi confronti perché il fatto non sussiste.
Sotto il profilo della sanzione, il MO. non appare innanzitutto meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non essendo emerso nel corso del dibattimento alcun elemento (ad esempio, la bonifica spontanea dei luoghi) che faccia propendere in questa direzione.
Facendo dunque applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., si stima equo determinare la pena in mesi sei di arresto, determinata partendo dalla pena base di mesi quattro di arresto per il primo reato, poi aumentata di mesi due per il secondo, da ritenersi in continuazione. I diversi precedenti penali non fanno propendere per la concessione all'imputato del beneficio della pena sospesa.
Segue per legge la condanna del MO. al pagamento delle spese processuali. L'area può essere dissequestrata e restituita all'avente diritto, ma solo all'esito dell'intera attività di bonifica, che dovrà essere eseguita a cura dalla P.G. procedente e a spese dell'imputato.
Le diverse sentenze assunte in decisione nella medesima udienza ed il carico di lavoro giustificano la riserva del termine per il deposito dei motivi
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara MO. Lu. colpevole dei reati a lui ascritti ai capi a) e b) della rubrica e, ritenuta la continuazione tra gli stessi, lo condanna alla pena di mesi 6 di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali.
Ordina il dissequestro dell'atea e la sua restituzione all'avente diritto, previa bonifica dei luoghi a cura della P.G. procedente e a spese dell'imputato.
Letto l'art. 530 11° co. c.p.p.,
assolve MO. Lu. dal reato a lui ascritto al capo c) per non aver commesso il fatto.
Letto l'art. 544 c.p.p., fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Nola, il 31 ottobre 2022
Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2023