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Trasporto e abbandono di rifiuti senza autorizzazione: concorso formale e responsabilità penale (Giudice Eliana Franco)

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Tribunale Napoli sez. I, 06/11/2018, (ud. 29/10/2018, dep. 06/11/2018)

Il trasporto non autorizzato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi costituisce reato ai sensi dell'art. 256, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 152/2006, anche in assenza di attività di scarico. La normativa punisce la condotta in sé del trasporto abusivo, indipendentemente dalla destinazione dei rifiuti. La presenza contemporanea di rifiuti di diversa tipologia integra il concorso formale di reati ex art. 81 c.p. È esclusa la qualificazione come sottoprodotto in assenza di utilizzo immediato e certo. Circostanze attenuanti generiche possono essere riconosciute in presenza di modesta gravità del fatto e dell'età degli imputati.

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La sentenza integrale

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, N.G. e S.A. venivano tratti a giudizio per rispondere del reato indicato nell'epigrafe del presente provvedimento.

All'udienza del giorno 11.1.16, accertata la regolare costituzione delle parti e dichiarata l'assenza di entrambi gli imputati, ritualmente citati e non comparso senza addurre alcun legittimo impedimento, su richiesta della difesa per verificare la possibilità di chiedere un rito alternativo, si disponeva il rinvio - con sospensione dei termini di prescrizione all'udienza del 13.6.16.

A tale udienza entrambi gli imputati, attraverso i propri difensori muniti di procura speciale, chiedevano la definizione del procedimento con le forme del rito abbreviato.

Per la discussione delle parti il processo veniva rinviato all'udienza del 16.2.2017.

A tale udienza il processo veniva rinviato all'udienza del 10.7.17 dovendosi dare la priorità di trattazione a procedimenti con detenuti.

A tale udienza i difensori chiedevano un rinvio per la discussione, il giudice - sospendendo i termini di prescrizione del reato - rinviava all'udienza del 26.3.18.

A tale udienza il giudice, dando la priorità ai procedimenti con imputati detenuti o parti civili costituite, rinviava all'udienza del 29.10.2018.

A tale udienza, mutato il giudice persona fisica designato alla discussione, si invitavano le parti alla discussione che concludevano come da verbale ed il giudice dava lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.

Osserva il Tribunale che in base agli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, tutti utilizzabili in virtù del rito prescelto, emerge certa ed incontrastata la responsabilità degli imputati in ordine ai fatti a loro contestati e descritti nel capo di imputazione.

L'odierna vicenda processuale deve essere ricostruita sulla base dei verbali di sequestro e di comunicazione di notizia di reato redatti dalla Polizia Locale di Napoli U.O. Tutela Ambientale, verbale di sopralluogo n. 09/GT/14 dell'ARPAC, atti in ordine alla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, in assenza di ogni elemento di senso contrario, in quanto redatti da pubblici ufficiali (ufficiali di p.g. con contenuto chiaro, preciso, logicamente coerente e relativo ad attività d'ufficio, non sono poi emersi elementi da cui desumere l'esistenza di motivi di pregiudizio o rancore dei pubblici ufficiali nei confronti degli imputati.

In base alle prove prima richiamate risulta che in data 6 marzo 2014 alle ore 13:00 circa, agenti della polizia locale di Napoli notavano transitare nel comune di Napoli lungo la via V.W. gli imputati che erano a bordo (N.G. era alla guida, S.A. era lato passeggero) di cui autocarro modello Fiat Doblò tg (omissis) su cui trasportavano rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (v. di verbale di sopralluogo dei tecnici dell'ARPAC) costituiti da plastiche, imballaggi cartacei, fili elettrici e legno, neon, cartongesso per un valore di circa 2 mc (v. rilievi fotografici in atti), i predetti rifiuti erano trasportati dagli imputati senza le prescritte autorizzazioni.

Gli agenti, inoltre, notavano gli imputati scendere dall'autocarro e, dopo aver aperto lo sportello posteriore, depositare al suolo un contenitore colmo dei predetti rifiuti.

La condotta degli imputati sopra descritta integra certamente il reato contestato (art. 256 comma 1 lett. a) e b) D.lgs. n. 152 del 2006) ed infatti, N.G. e S.A. sono stati sorpresi a trasportare é scaricare rifiuti speciali ed urbani pericolosi e non pericolosi senza autorizzazione e senza l'iscrizione all'albo gestori ambiente (v. al riguardo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8979 del 02/10/2014 secondo cui "ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 256, comma primo, lett. a), del D.Lgs. n. 152 del 2006, è sufficiente anche una sola condotta di trasporto non autorizzato di rifiuti da parte dell'impresa che li produce"). Rientra nella nozione di rifiuto il materiale trasportato dagli imputati (v al riguardo il verbale Arpac in ordine alla tipologia di rifiuti).

Invero, il predetto materiale non è qualificabile alla stregua di sottoprodotto poiché costituito da oggetti di diversa tipologia e composizione che singolarmente costituiscono sicuramente rifiuto.

Va ricordato al riguardo che i cd. sottoprodotti debbono essere utilizzati immediatamente ed impiegati nell'azienda che li produce. L'utilizzazione deve essere, peraltro, certa e non eventuale. Anche la destinazione deve essere certa ed attestata. Tali circostanze non sono assolutamente riscontrabili nel caso di specie, posto che il trasporto è avvenuto in maniera abusiva.

Risulta integrato, dunque, l'elemento materiale dei reati in contestazione, avendo gli imputati trasportato, in assenza di qualunque autorizzazione e senza l'iscrizione all'albo gestori ambiente, materiale qualificabile come rifiuto speciale pericoloso e non.

Al riguardo va precisato che il legislatore punisce il trasporto senza autorizzazione in quanto tale, per cui non è richiesto che avvenga anche lo scarico (cfr. sul punto Cass. pen., sez. III, 20 marzo 2003, Tosto e altro).

Sussiste l'ipotesi del concorso formale prevista dall'art. 81 c.p. vista la diversa tipologia dei rifiuti trasportati in contemporanea in parte classificabili come pericolosi ed in parte come non pericolosi (v. il verbale dell'Arpac in merito alla classificazione del materiale).

Possono concedersi agli imputati le circostanze attenuanti generiche considerata l'età e la complessiva modesta gravità dei fatti desumibile dalla quantità e tipologia di rifiuti trasportati.

Quanto alla pena, tenuto conto dei criteri espressi dall'art. 133 c.p. il Tribunale considerata la riduzione per le attenuanti generiche, ritiene congruo condannare N.G. e S.A. alla pena di mesi cinque di arresto ed euro duemila di ammenda (pena base, ritenuto più grave, vista la maggiore pena edittale, il reato previsto dall'art. 256 co. 1 lett. b), mesi sei di arresto ed euro duemilasettecento di ammenda ridotta per le attenuanti generiche a mesi quattro di arresto ed euro milleottocento di ammenda; aumentata ex art.81 c.p. a mesi sette e giorni 15 di arresto ed euro tremila di ammenda, ridotta per il rito alla pena inflitta) oltre al pagamento delle spese processuali.

Alla condanna consegue ex art. 260 ter D.lgs n. 152 del 2006 la confisca (obbligatoria) del veicolo in quanto veicolo utilizzato per trasportare i rifiuti, tuttavia non si dispone in tal senso atteso che il veicolo è stato dissequestrato in quanto di terzo ritenuto in buona fede rispetto alla commissione del reato.

Va, poi, ordinato il dissequestro e la restituzione dei rifiuti all'avente diritto che provvedere a smaltirli secondo quanto prescrive la legge a proprie spese.

P.Q.M.
Letti gli artt. 438 e ss. 533 e 535 c.p.p.

Dichiara N.G. e S.A. colpevoli dei reati a loto ascritti e per l'effetto concesse le circostanze attenuanti generiche, unificati i reati ex art 81 c.p., lo condanna alla pena di mesi cinque di arresto ed euro duemila di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali.

Dissequestro e restituzione all'avente diritto dei rifiuti che il predetto provvedere a smaltire secondo quanto prescrive la leggera proprie spese.

Napoli, 29 ottobre 2018

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