Tribunale Napoli sez. I, 05/10/2018, (ud. 05/10/2018, dep. 05/10/2018), n.11059
Il trasporto non autorizzato di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, configura un illecito penale quando effettuato in assenza delle prescritte autorizzazioni o iscrizioni all’albo dei gestori ambientali. Non si applica l’esimente della "occasionalità" se l’attività viene svolta con mezzi specifici e in condizioni che denotano sistematicità. Il dolo generico si ravvisa nella consapevolezza e volontà di svolgere tali attività in violazione della normativa vigente. Le attenuanti generiche possono essere riconosciute per comportamenti collaborativi, ma i precedenti penali rilevano per l’irrogazione di pene più severe e l’esclusione di benefici.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato il 13.11.14, C.A. e R.R. venivano tratti a innanzi a questo Giudice per rispondere del reato di cui alla rubrica del presente provvedimento.
All'udienza del 5.10.18, assenti gli imputati, il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperta l'istruttoria dibattimentale ed invitava le parti a formulare le rispettive richieste di prova; il PM chiedeva di provare i fatti di cui al capo di imputazione attraverso l'escussione dei testi di lista e l'acquisizione al fascicolo dibattimentale del verbale di sequestro del 11.09.14 con relativi rilievi fotografici oltre ai verbali di contestazione di infrazione al CdS del certificato del PRA relativo al motocarro, ed al verbale di caratterizzazione dei rifiuti; la difesa chiedeva il controesame dei testi del PM e l'esame dell'imputato, come per legge.
Il Giudice, ammesse le richieste istruttorie procedeva ad escutere il teste app. D.G.M., in servizio presso la stazione dei carabinieri di N...
A seguito di tali attività il Giudice, previa declaratoria di utilizzabilità dei mezzi istruttori, dichiarava chiuso il dibattimento, invitava le parti a concludere e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze dibattimentali questo Giudicante ritiene raggiunta la prova della penale responsabilità di C.A. e R.R. in relazione al reato loro ascritto in rubrica.
Ed invero il teste escusso, app. D.G. - con una deposizione chiara e coerente con gli atti irripetibili acquisiti al fascicolo dibattimentale e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare anche alla luce della qualifica di P.U. da questi rivestita - riferiva che in data 11.09.14, nel corso di un servizio di pattuglia, nel transitare nel Comune di Napoli alla Via S.M. alle ore 13.45 circa notava una autocarro con targa non leggibile nel cui cassone erano trasportati rifiuti di vario genere, decidendo, pertanto, di effettuare un controllo.
Il conducente del veicolo veniva identificato (con C.I.) in C.A. mentre il passeggero veniva identificato (con C.I.) in R.R..
Non essendo immediatamente leggibile la targa del veicolo i militari procedevano a verificare la targa dello stesso attraverso l'abbinamento del numero di telaio accertando che l'autocarro fosse targato (omissis) intestato a R.R..
Dal controllo del veicolo emergeva che i prevenuti, previa attività di raccolta, trasportassero numerosi rifiuti speciali, alcuni dei quali non pericolosi, quali ammortizzatori, alluminio, ferro, plastica, trucioli di materiale ferroso: oltre che a rifiuti speciali pericolosi, quali filtri d'olio non bonificati, parti di motore e monoblocco motore per veicolo non bonificato e pastiglie di freni e frizioni.
A richiesta dei militari i prevenuti non erano in grado di esibire alcuna autorizzazione o iscrizione, e da accertamenti effettuati presso gli uffici i predetti non risultavano iscritti nell'albo dei gestori ambientali, pur essendo già stati fermati, per gli stessi fatti, proprio dal personale della stazione dei carabinieri di N....in data 18.09.12.
Alla luce delle risultanze dibattimentali, questo Giudicante ritiene provata la penale responsabilità di C.A. e R.R. in relazione al reato loro ascritto in rubrica in quanto risultano integrati gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa.
Quanto alla condotta materiale, C.A. e R.R. venivano sorpresi nell'atto di trasportare a bordo di un autocarro rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (precedentemente indicati ed analiticamente annotati nel verbale di caratterizzazione dei rifiuti con relativi codici CER), essendo egli privo di qualsiasi autorizzazione o iscrizione per l'attività di raccolta e di trasporto di rifiuti non essendo gli stessi neppure iscritti all'albo dei gestori ambientali.
Al riguardo giova non può ritenersi che gli imputati esercitassero tale attività in modo occasionale atteso che i prevenuti venivano sorpresi a bordi di un motocarro cassonato ben carico di rifiuti e che gli stessi risultavano essere stati già fermati da personale della stazione dei carabinieri di N... per i medesimi fatti in data 18.09.12.
Quanto all'elemento psicologico si rinviene un dolo generico, consistente nella coscienza e volontà da parte degli imputati della condotta a loro ascritta, non essendo gli stessi autorizzati ad effettuare alcun tipo di attività inerente il trasporto, la gestione, la raccolta di rifiuti.
Pur rilevando che R.R. risulta gravato da numerosi precedenti penali, lo scrivente ritiene di poter riconoscere in favore di entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche in considerazione del comportamento collaborativo tenuto al momento dell'accertamento ed al fine di adeguare la pena in concreto irrogata all'effettivo disvalore del fatto.
Tutto ciò premesso, valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 cp appare equo irrogare a C.A. la pena di mesi quattro di arresto ed euro 2000.00 di ammenda così determinata: pena base, determinata nel minimo edittale, mesi sei di arresto ed euro 3000,00 di ammenda, ridotta per il riconoscimento delle attenuanti generiche alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2000,00 di ammenda; e stima equo irrogare a R.R. la pena di mesi sei di arresto ed euro 4000,00 di ammenda così determinata: pena base, mesi nove di arresto ed euro 6000,00 di ammenda, (non ritenendo di poter partire dal minimo edittale in considerazione dei numerosi precedenti penali che l'imputato annovera ed alla luce della circostanza che l'autocarro a bordo del quale venivano rinvenuti i rifiuti risulta intestato al prevenuto) ridotta per il riconoscimento delle attenuanti generiche alla pena di mesi sei di arresto ed euro 4000,00 di ammenda.
Non sussistono i presupposti per applicare in favore di R.R. il beneficio di cui all'art 163 cp. stante il certificato penale, ostativo in tal senso. Di contro, questo giudicante, preso atto dello stato di incensuratezza di C.A. esprime un giudizio di prognosi favorevole circa il futuro comportamento del prevenuto ed applica il beneficio di cui all'art 163 cp e quello della non menzione.
Dispone lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi caduti in sequestro secondo norme di legge.
P.Q.M.
Letti gli arti. 533 e 535 cpp, dichiara C.A. e R.R. colpevoli del reato ascritto e, ritenute per entrambi le attenuanti generiche, condanna C.A. alla pena di mesi quattro di arresto ed euro duemila/00 di multa; e condanna R.R. alla pena di mesi sei di arresto ed euro quattromila/00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa e non menzione per C.A..
Dispone lo smaltimento dei rifiuti speciali caduti in sequestro secondo norme di legge.
Napoli, 5 ottobre 2018