Tribunale Napoli sez. IV, 30/04/2010, (ud. 26/03/2010, dep. 30/04/2010), n.5027
La detenzione di armi da guerra, armi comuni da sparo e munizioni senza autorizzazione configura un reato aggravato dall’utilizzo di metodi tipicamente mafiosi, anche in assenza di una contestazione diretta dell’associazione per delinquere. L’abrasione delle matricole costituisce elemento sufficiente a dimostrare la consapevolezza della provenienza illecita delle armi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La difesa: assoluzione per il capo C) relativamente all'auto Peugeot, per i capi A) e B) assoluzione per non aver commesso il fatto , in subordine minimo della pena e riconoscimento della penale responsabilità in relazione alla sola detenzione per entrambi gli imputati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 7/4/09 il GIP presso il Tribunale di Napoli emetteva decreto di giudizio immediato nei confronti di C.A. e L.G. in virtù del quale costoro venivano tratti, in stato di detenzione, innanzi a questo Collegio per rispondere dei reati trascritti in epigrafe.
All'udienza del 22/5/09 il processo veniva rinviato per consentire l'attivazione della videoconferenza, trattandosi di imputati detenuti in regime di cui all'art. 41 bis O.P.; all'udienza del 26/6/09, celebrata in presenza dell'imputato L., contumace lo imputato C., che aveva rinunciato a comparire, in assenza di questioni preliminari, veniva data lettura dei capi di imputazione e il Presidente dichiarava aperto il dibattimento; indi il P.M. indicava i fatti oggetto di prova e chiedeva ammettersi prova documentale, escutersi i testi indicati nella propria lista ed esaminarsi gli imputati; le difese se ne riservavano il controesame, chiedendo altresì l'ammissione di documenti e l'escussione dei testi indicati nelle proprie liste.
Verificata la tempestività del deposito delle liste, il Tribunale ammetteva le prove come da ordinanza risultante dal verbale di udienza.
Alle udienze del 3/7/09 e 2/10/09, rinnovate le richieste istruttorie, essendo mutata la composizione del Collegio, il processo veniva rinviato per assenza testi; alla successiva udienza del 9/10/09 venivano escussi i testi An.Lo. e Ab.Se., indi veniva acquisita, sull'accordo delle parti, la consulenza balistica n. 4529/1O.
Alla successiva udienza del 16/10/09 veniva escusso il teste D.A.N.; all'udienza del 19/11/09 veniva escusso il teste Ai.Co.; all'udienza del 15/1/10 veniva escusso il collaboratore di giustizia S.O.; alla successiva udienza del 19/2/10 venivano acquisite, sull'accordo delle parti, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia D.C.E.; alla udienza del 5/3/10 veniva nuovamente escusso, quale teste a discarico, il collaboratore S.O., allo esito, sull'accordo delle parti, veniva disposta l'acquisizione di documenti (C.D. contenente materiale fotografico relativo ai luoghi, teatro del sequestro); indi le difese rinunciavano all'escussione degli ulteriori testi a discarico, nulla opponendo il P.M., il Tribunale ne revocava l'ammissione.
All'udienza del 26/3/09 il Presidente dichiarava conclusa l'istruttoria dibattimentale ed utilizzabili tutti gli atti contenuti ed acquisiti al fascicolo dibattimentale, indi le parti rassegnavano le conclusioni e il Tribunale decideva dando immediata lettura del dispositivo e riservandosi il deposito dei motivi nel termine di novanta giorni in considerazione della complessità dell'istruttoria dibattimentale e del numero di imputazioni.
Sospendeva inoltre ai sensi dell'art. 304 c.p.p. i termini di custodia cautelare durante la pendenza del termine di deposito dei motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Collegio pienamente provata la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro ascritti con le precisazioni che si illustreranno di seguito.
I fatti che hanno dato origine al presente procedimento possono così sintetizzarsi in base alle univoche e concordi testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria dibattimentale.
In data 3019108 nell'ambito dell'attività posta in essere dal Comando provinciale dei Carabinieri di Caserta per la ricerca dei latitanti, affiliati al clan B., veniva cinturata l'abitazione sita in Giugliano, via G.d.S., all'interno della quale veniva rinvenuto ed arrestato il latitante S.O.; all'interno della abitazione veniva rinvenuta una pistola semiautomatica di colore nero, marca Beretta, avente matricola n. ...omissis..., completa del relativo serbatoio, dodici cartucce marca Federal cal. 40 S&W e un silenziatore per arma da fuoco.
Dopo la cattura dello S. l'attività di P.G. si estendeva alla villetta sita al civico ... di via G.d.S., dove venivano rinvenuti ed arrestati i latitanti, C.A. e L.G.; in tale abitazione venivano rinvenuti due borsoni sportivi aperti contenenti moltissime armi e munizioni, precisamente:
un fucile d'assalto di produzione cecoslovacca, con manico in legno, contraddistinto dalla sigla "She 64", con matricola abrasa, con serbatoio inserito completo di munizionamento,
un fucile mitragliatore tipo AK 47 con manico in legno e baionetta richiudibile, contraddistinto dalla sigla 14238128, di fabbricazione cinese, con serbatoio inserito completo di munizionamento;
un fucile a pompa, modello safari cal. 12 mod. 88 , contraddistinto con sigla MV 30455L, completo di sette cartucce a "pallettoni" ed una inserita in camera di scoppio;
un caricatore per fucile mitragliatore'AK 47;
un silenziatore per arma da fuoco;
una pistola cal. 9 parabellurn marca Beretta (dotazione F.F.PP.), con matricola abrasa, completa di serbatoi con relativo munizionamento e cartuccia in camera di scoppio;
una valigetta di colore nero contenente una canna per pistola con filettatura per silenziatore,
due serbatoi per pistola cal. 9, e una molla per otturatore di arma da fuoco ed un'asta guidamolla per otturatore di arma da fuoco,
due guanciole per pistola in gomma e due in legno, un contenitore in plastica con tre molle per otturatore di arma da fuoco, nonché una bomboletta di olio lubrificante per armi;
una pistola semiautomatica marca Springfield modello 1911-A1 cal. 38 Superauto, con matricola ...omissis..., con serbatoio inserito, completo di munizionamento, nonché con cartuccia in camera di scoppio;
due serbatoi senza munizionamento con fondelli rispettivamente di colore rosa e verde;
un serbatoio per fucile mitragliatore AK 47, completo di munizionamento.
In una borsa di carta riposta accanto ai borsoni sportivi venivano inoltre rinvenuti un giubbotto "antiproiettile", una paletta di segnalazione con la scritta " Ministero della Difesa", dieci casacche con la scritta "Carabinieri", un lampeggiante del tipo a calamita in uso alle FF.PP., una parrucca, un pantalone della divisa della Polizia di Stato.
Sul tavolino del medesimo salone d'ingresso veniva rinvenuta una borsa di colore marrone contenente:
una pistola marca "Bernardelli" completa di serbatoio con relativo munizionamento e cartuccia in camera di scoppio, con matricola abrasa.
Al primo piano dell'abitazione in parola vi erano due camere da letto arredate, con i letti disfatti, nelle quali venivano rinvenute le seguenti armi:
una pistola marca "Tanfoglio" cal 9X21 modello 41S con serbatoio inserito, completo di munizionamento e cartuccia in camera di scoppio, con matricola abrasa;
un revolver marca Smit & Wesson completa di sei cartucce, con matricola abrasa, contraddistinta dal numero 625-8 e n. 951 ;
una pistola Beretta mod. 92 FS con matricola abrasa, completa di serbatoio con relativo munizionamento e cartuccia in camera di scoppio (del tipo in uso alle FF.PP.);
un visore notturno di colore nero con rifiniture gialle marca NIGHT VISION;
Nel garage della villetta veniva poi rinvenuto:
un casco per motociclisti del tipo integrale, marca SUOMY con la scritta Honda di colore grigio, privo di visiera e una motocicletta marca Honda CBR di colore blu, targata ...omissis... risultata intestata a Ga.Ni.;
un'autovettura marca Peugeot 308 di colore nero, sprovvista di targhe, con telaio n. ...omissis..., abbinato alla targa ...omissis..., risultata oggetto di rapina in data 31/07/08 in Marinaro (CE) via E.D.N. in danno di Sg.Ga..
In tale autovettura Peugeot, sui sedili posteriori veniva rinvenuto uno scatolo contenente due sirene bitonali.
Venivano inoltre rinvenute le seguenti munizioni:
nove scatole marca BARNAUL, fabbricazione russa, contenenti rispettivamente 20 proiettili cal. 7.62X39 per complessivi 180 proiettili;
dieci cartucce a "pallettoni" cal 12 marca RC4;
una scatola con scritta Wincester contenete n. 50 cartucce cal 9X21;
una scatola con scritta Fiocchi contenente 50 cartucce 9X21
due cartucce calibro 38 con ogiva in piombo;
una scatola di cartucce con scritta WOLF contenente 50 cartucce 9X17;
una scatola con scritta WOLF contenente 50 cartucce cal 9x17;
una scatola con la scritta Fiocchi contenente 50 cartucce cal 9X21 ;
una scatola con la scritta Fiocchi contenente 50 cartucce cal. 9;
cinquantasei cartucce cal 41 ;
due cartucce cal9 recanti sul fondello la scritta S&B;
centocinquantasette cartucce cal. 45;
settantatre cartucce cal 7.62X39, contraddistinte dal colletto del bosso di colore rosso;
cinquantasei cartucce cal 7.62X39;
diciannove cartucce cal. 38 special con ogiva piatta;
sei cartucce cal. 38 special con ogiva ovale;
nove cartucce cal 9X21 con ogiva ovale;
dieci cartucce cal 9X21 con ogiva piatta;
sessantasette cartucce cal. 38 super.
Veniva poi rinvenuta la somma in contanti di euro 2700,00, un assegno bancario postdatato, fotocopie di documenti di identità e numerosi fogli manoscritti.
La consulenza balistica eseguita sulle armi e sulle munizioni rinvenute, acquisita al fascicolo dibattimentale sull'accordo delle parti, consentiva di accertare la perfetta funzionalità di tutte le armi, nonché la qualificazione delle stesse in parte quali armi da guerra (fucile di produzione cecoslovacca, fucile di produzione cinese, pistola Beretta 9x21), in parte quali armi comuni da sparo, in parte quali armi clandestine in quanto recanti matricola abrasa.
Venivano inoltre eseguiti accertamenti balistici comparativi tra i colpi esplosi dalle armi rinvenute e sequestrate con i bossoli repertati in occasione di taluni fatti criminosi riconducibili al clan B. (cfr. dichiarazioni del teste Ab.Se.).
Si appurava in particolare che il fucile mitragliatore, di fabbricazione cinese, avente matricola ...omissis... era stato impiegato nel plurimo omicidio di cittadini extracomunitari avvenuto il 18/9/08 e nell'esplosione di colpi di arma ai danni dello esercizio commerciale "Aversana mobili"; che la pistola Beretta cal. 9x19 era stata impiegata negli omicidi Do. (21/8/08) e Ce. (18/9/08); che la pistola Beretta cal. 9x21 era stata impiegata nell'omicidio Gr. (11/7/08).
Emerge quindi con tutta evidenza, dalle risultanze dei verbali di sequestro e della consulenza balistica, acquisiti al fascicolo dibattimentale, nonchè dalle dichiarazioni dei testi Lo. e Ai. la piena disponibilità da parte degli imputati di tutte le armi e munizioni indicate in contestazione.
Invero la gran parte delle armi e delle munizioni erano detenute proprio nella villetta sita al civico ... di via G.d.S., che gli imputati occupavano.
Sul punto i testi hanno precisato che gli imputati sono stati tratti in arresto all'interno dell'abitazione, che nella villetta erano presenti abiti ed effetti personali degli imputati, che due delle camere da letto esistenti, presentavano i letti disfatti, che in ciascuna di tali camere sono state ritrovate armi, che erano presenti anche pasti, già pronti, in parte consumati.
Tali circostanze evidenziano una presenza non certo momentanea degli imputati nella villetta.
Inoltre i due borsoni sportivi, contenenti un vero e proprio arsenale, erano posizionati in un luogo immediatamente visibile (nel salone di ingresso della villetta) ed erano aperti, cosicchè era immediatamente percepibile il loro micidiale contenuto.
Tanto emerge con chiarezza dal materiale fotografico e filmico acquisito al fascicolo dibattimentale.
In ordine poi all'unica pistola e al relativo munizionamento, ritrovata nella abitazione, occupata da S.O. (sita al civico n. ... di via G.d.S.), deve ritenersi che anche essa facesse parte dell'arsenale, custodito dagli imputati e rinvenuto al civico ....
A tal proposito il collaboratore di giustizia, S.O., ha riferito di aver condiviso la latitanza con C.A. e L.G. nella villetta sita al civico ... e di essersene poi allontanato nella serata antecedente l'irruzione della polizia (30/9/08) per trasferirsi al civico ..., portando con sé una sola pistola; ha poi precisato di aver fatto parte insieme al C. e al L. del clan B., capeggiato nell'ultimo periodo da Set.Gi., il cui luogotenente per la zona di Villa Literno era L.G. e che tutte le armi rinvenute e sequestrate nella villetta sita al civico ... erano custodite nell'interesse del clan, al quale appartenevano, e che alcune di esse erano state utilizzate per commettere omicidi ed atti di intimidazione.
In particolare indicava a questo proposito il fucile kalashnikov utilizzato per la strage del 18/9/08 ai danni di cittadini extracomunitari, nonché la pistola Beretta 9x19 utilizzata nell'omicidio Do..
Precisava che i veicoli rinvenuti nella villetta sita al civico ..., come pure la palina, le casacche e le sirene delle forze dell'ordine, appartenevano al clan e venivano utilizzate per le sue illecite attività.
Le dichiarazioni di S.O. appaiono intrinsecamente attendibili in quanto precise e dettagliate (lo S. ha descritto accuratamente tutte le armi rinvenute nel covo di via G.d.S.).
Esse inoltre trovano riscontro nelle dichiarazioni del collaboratore D.C.E., che ha offerto una ricostruzione dell'organizzazione e delle articolazioni del clan B. pienamente corrispondente a quella resa dallo S..
Trovano inoltre concreti e puntuali riscontri anche nelle modalità effettive di detenzione delle armi, come evidenziate dalla P.G.; invero, la circostanza che la maggior parte delle armi fosse custodita nei borsoni, pronta ad essere spostata, appare funzionale alle esigenze di trasferimento del gruppo di latitanti, costretto a passare da un covo all'altro per eludere le ricerche delle forze dell'ordine.
Riscontra inoltre le dichiarazioni del collaboratore di giustizia anche il ritrovamento nella villetta, in cui veniva arrestato lo S., di una lettera proveniente da Set.Gi., nella quale il capo del gruppo dava indicazioni per la gestione della latitanza (cfr. dichiarazioni del teste Ai.).
Infine va evidenziato il ritrovamento nella villetta in cui si nascondevano i due odierni imputati di alcuni fogli manoscritti riconducibili alle attività estorsive poste in essere dal gruppo; in particolare venivano sequestrati dei fogli contenenti un elenco di esercizi commerciali, nei quali accanto a ciascun nome compariva una cifra ed il numero dei ratei da corrispondere, con indicazione, talora, delle occasioni in cui i ratei dovevano essere corrisposti (es. Pasqua - Natale); veniva inoltre rinvenuto un elenco di esercizi commerciali, sotto la dicitura "nuovi", nel quale accanto a ciascun nome compariva una cifra e talora una piccola croce.
In particolare tale croce si accompagnava ai nomi "Ferrara motors" e "Aversana mobili"; approfondimenti investigativi consentivano di accertare che tali esercizi commerciali erano stati bersaglio di atti intimidatori (cfr. dichiarazioni teste D.A.N.).
Alla luce degli elementi descritti, deve ritenersi che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, valutate secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali, risultino pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, essendo in particolare dettagliate, sia quanto alla specificità degli episodi riferiti, sia quanto alla descrizione minuziosa dei fatti.
Esse inoltre si caratterizzano per la spontaneità, per l'assenza di intenti calunniosi, per il proprio personale autocoinvolgimento.
Risultano inoltre avvalorate da obiettivi riscontri estrinseci, di molteplice natura, sia documentali che dichiarativi.
Risultano pertanto posti in essere tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dei reati in contestazione sub A) e B), limitatamente alla ipotesi della illecita detenzione delle armi indicate in contestazione.
Viceversa non si ritiene raggiunta una prova certa resistente al dubbio della contestata ipotesi del porto di tutte le armi in contestazione; invero rimangono ignote le circostanze, le modalità e l'epoca del posizionamento dell'arsenale nel covo di via G.d.S.; limitatamente a tale ipotesi si impone quindi l'assoluzione degli imputati.
L'accertata detenzione di tutte le armi e munizioni indicate in contestazione induce a ritenere pienamente sussistenti tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato sub C); invero risulta pacificamente accertata l'abrasione del numero di matricola di molte delle armi detenute.
In particolare, quanto al reato sub C) va osservato che "l'abrasione della matricola su di un'arma, a meno che il possessore se ne attribuisca la paternità, costituisce di per sé dato valido a dimostrare la illecita provenienza dell'arma stessa in quanto finalizzata proprio ad occultarla" (sez. IV 95/202578)
Ed è pacifico che " l'abrasione del numero di matricola dell'arma costituisce un elemento materiale che non potendo sfuggire alla percezione visiva dell'accipiens e rendendo lo stesso consapevole della illecita manipolazione, fornisce la prova della consapevolezza della provenienza criminosa dell'arma, cui la mancata indicazione della persona del tradens o dell'ammissione di avere l'agente stesso operato l'abrasione forniscono ulteriore riscontro probatorio"(sez. I 92/189776).
Parimenti va affermata la penale responsabilità degli imputati in ordine alla ricettazione della vettura Peugeot 308, indicata in contestazione sub C.
Invero risulta accertata la disponibilità della vettura da parte degli imputati, atteso che la stessa era custodita nel garage di pertinenza della villetta in cui si nascondevano, che la porta basculante di accesso a detto garage era aperta al momento della irruzione della P.G. e che le chiavi della vettura erano custodite nel comodino di una delle camere da letto utilizzate dagli imputati (cfr. dichiarazioni teste D.A.N.).
Gli accertamenti di P.G. hanno poi evidenziato la esatta configurabilità del delitto presupposto, trattandosi di vettura provento di rapina, perpetrata in data 31/7/08 in danno di Sg.Ga..
L'assenza di targhe sulla vettura evidenzia altresì la consapevolezza da parte degli imputati dell'illecita provenienza della stessa.
Pienamente sussistente appare altresì la contestata aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, invero la quantità e qualità delle armi sequestrate (molte delle quali belliche e/o clandestine) denotano uno stabile inserimento in ambienti di criminalità organizzata ed appaiono funzionali agli interessi delle associazioni camorristiche; depongono inoltre in tal senso la disponibilità di molteplici veicoli, anche di illecita provenienza e la disponibilità di divise e strumenti in uso alle forze dell'ordine.
A questo proposito va sottolineato che la giurisprudenza ha più volte escluso che per la configurazione dell'aggravante de qua sia necessaria la sussistenza di tutti gli elementi necessari per la configurazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p., essendo piuttosto sufficiente che l'agente si sia avvalso di modalità di tipo camorristico, tali da evocare la forza intimidatrice derivante dall'appartenenza all'associazione (cfr. Cass. Sez. VI n. 142612000 in tema di reati contro l'ordine pubblico, l'insussistenza del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso non fa venir meno l'aggravante dell'agevolazione delle associazioni di tale tipo, ex art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, allorché sia provata la specifica finalità di favorire l'associazione da parte del soggetto pur non inserito in essa organicamente; Cass. Sez. II n. 306112000, per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 d.L 13 maggio 1991 n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991 n. 203), non è necessario che sia stata contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano la veste tipica della violenza o della minaccia mafiosa, quali derivanti dal ... della provenienza dal sodalizio criminoso con tutta la penetrante forza intimidatoria dell'evocazione di una struttura capace dei più efferati delitti).
Parimenti sussistente appare l'aggravante di cui all'art. 61 n. 6 c.p. per avere gli imputati commesso i reati durante un periodo in cui si sottraevano volontariamente all'esecuzione di provvedimenti restrittivi.
Va affermata, pertanto, la piena responsabilità degli imputati. in ordine a tutti i reati loro ascritti, limitatamente per i capi A) e B) alla sola ipotesi della detenzione delle armi.
I reati in contestazione si reputano avvinti dalla continuazione in quanto contestualmente commessi nella chiara esecuzione del medesimo disegno criminoso.
Non appaiono concedibili le attenuanti generiche in considerazione dell'oggettiva gravità dei reati per cui si procede.
Stimasi pertanto pena equa, valutati i criteri tutti di cui all'art. 133 c.p., per entrambi gli imputati quella di anni dodici di reclusione e euro duemilaottocento di multa, così determinata, pena base per il reato sub C), ritenuto più grave, anni sei di reclusione ed euro 1500,00 di multa, aumentata in anni otto di reclusione ed euro 2000,00 di multa per l'aggravante di cui all'art 7 L. 203191, ulteriormente aggravata in anni 9 di reclusione ed euro 2400,00 di multa per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 6 c.p., ulteriormente aumentata nella misura inflitta per la continuazione.
Alla condanna segue per legge la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici in perpetuo, nonché l'interdizione legale e la sospensione dalla potestà genitoriale per tutta la durata della pena principale.
La pericolosità sociale degli imputati resa evidente dalla gravità dei fatti per cui si procede impone ai sensi dell'art. 229 ni c.p. l'applicazione, a pena espiata, della misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo di tre anni.
Gli imputati devono inoltre essere condannati al pagamento delle spese processuali e di quelle di sofferta custodia cautelare.
Va infine disposta ai sensi dell'art. 240 c.p. la confisca di quanto in sequestro e il versamento alla competente Direzione di Artiglieria di tutte le armi e le munizioni
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p dichiara C.A. e L.G. colpevoli dei reati loro ascritti, limitatamente alla sola detenzione quanto ai capi a) e b) ed, unificati i reati ex art. 81 c.p. sotto la più grave ipotesi sub c), ritenute le contestate aggravanti, li condanna alla pena di anni dodici di reclusione ed Euro duemilaottocento di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle della custodia cautelare.
Confisca e versamento alla competente Direzione di Artiglieria delle armi in sequestro. Confisca di quant'altro in sequestro
Letto l'art.29 c.p., dichiara C.A. e L.G. interdetti dai PP.UU. in perpetuo.
Letto l'art. 32 c.p. dichiara C.A. e L.G. interdetti legalmente ed in stato di sospensione dalla potestà genitoriale per la durata della pena principale.
Dispone che a pena espiata C.A. e L.G. siano sottoposti alla misura della libertà vigilata per il periodo di anni tre.
Letto l'art. 530 c.p.p. assolve C.A. e L.G. dai reati loro ascritti sub a) e b), limitatamente al porto, perché il fatto non sussiste.
Motivi nei 90 giorni.
Letto l'art. 304 c.p.p. sospende i termini di custodia cautelare durante la pendenza di quelli per il deposito dei motivi.