Tribunale Napoli sez. IV, 22/10/2010, (ud. 25/10/2010, dep. 25/10/2010), n.13751
Il deposito temporaneo di rifiuti in attesa di smaltimento, purché avvenga nel rispetto delle norme previste e in assenza di pericolo concreto, non integra fattispecie penalmente rilevante, configurandosi eventualmente come violazione amministrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito delle indagini preliminari, venivano tratti a giudizio a mezzo di decreto emesso dal PM presso la Procura di Napoli, F. F., S. P., C. M., D'A. V. per rispondere del reato loro compiutamente ascritto in rubrica.
Espletata l'istruttoria dibattimentale, attraverso l'esame dei testi di lista, ed acquisito il verbale di sequestro e relativo dissequestro, quale atto irripetibile, e documentazione fotografica e analisi Arpac, espletati gli esami degli imputati, mediante l'acquisizione delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari, essendo stata la prova richiesta e non essendo gli imputati presenti, le parti rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Il Giudice si ritirava per la decisione che veniva emessa e pubblicata mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in udienza.
Osserva il Giudicante, che all'esito dell'espletata istruttoria tutti gli imputati devono andare assolti dal reato loro ascritto, vertendosi in una ipotesi di violazione amministrativa e non penale.
Nella specie, mentre erano in corso dei lavori di pavimentazione di una pista dell'aeroporto di Napoli e di rifacimento dell'impianto di illuminazione, venivano rinvenuti dei rifiuti da lavorazione depositati in un'area diversa da quella assegnata al cantiere.
Quanto alla qualità di tali rifiuti essi apparivano suddivisi in due diversi mucchi, tra loro separati da massi di cemento. In un mucchio vi erano sicuramente rifiuti non pericolosi come imballaggi, plastica ecc., in un altro materiali isolanti, imballaggi metallici originariamente contenenti sostanze pericolose (per il dettaglio cfr. verbale di sequestro e relazione Arpac).
La mancata esibizione dei registri di carico e scarico non consentivano di accertare da quanto tempo i rifiuti fossero stati depositati ivi e quale fosse la destinazione.
Orbene, a parere del Giudicante, sentite anche le tesi difensiva, la circostanza che i lavori fossero ancora in corso e che i rifiuti si presentavano suddivisi per tipologie, fa ritenere che si tratti di un deposito provvisorio di rifiuti in attesa dell'ultimazione dei lavori e dello smaltimento complessivo del rifiuto prodotto.
Il deposito temporaneo era sicuramente attività consentita trattandosi di fatti antecedenti la normativa sull'emergenza rifiuti.
L'unico rilievo che può essere mosso, riguarda la modalità del deposito dei rifiuti pericolosi che dovevano essere posizionati in appositi cassonetti per impedire eventuali versamenti, ma questa è una mera violazione amministrativa.
Gli imputati devono quindi andare assolti dal reato loro ascritto poiché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Ne segue che vanno rigettate le richieste della parte civile.
P.Q.M.
Letto l'art. 530 c.p.p. assolve F. F., S. P., C. M., D'A. V. dal reato loro ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Rigetta ogni altra richiesta
Napoli, 25.10.2010