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Configurabilità del reato di discarica abusiva per condotte reiterate o unico conferimento significativo di rifiuti (Giudice Rosanna Ferraro)

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Tribunale Nola, 16/01/2023, n.1748

Il reato di discarica abusiva è configurabile sia in presenza di condotte sistematiche e reiterate di accumulo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, sia in caso di unico conferimento di ingenti quantità di rifiuti, qualora questi conferiscano alla zona interessata un'inequivoca destinazione a deposito illecito, comportando il degrado del territorio.

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Configurabilità del reato di discarica abusiva per condotte reiterate o unico conferimento significativo di rifiuti (Giudice Rosanna Ferraro)

La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione emesso dal GIP presso il Tribunale di Nola, era citato a giudizio FA. GI. dinnanzi a questo Tribunale, per rispondere del reato indicato nell'epigrafe dei presente provvedimento.

Alla udienza fissata del 17.5.21, verificata la regolare costituzione delle Parti, non essendo state prospettate questioni preliminari, si dichiarava aperto il dibattimento, dando lettura dell'imputazione; rinviandosi per istruttoria.

In data 6.9.21 si procedeva all'istruttoria dibattimentale, dinanzi al giudice Lupo.

Il Pubblico Ministero chiedeva ammettersi l'esame dei testi indicati nella propria lista, l'esame dell'imputato, riservandosi produzione documentale all'esito dell'escussione dei testimoni; la Difesa dell'imputato chiedeva il controesame dei testi di lista del PM ed esame a prova contraria di DE. IA. RO..

Il Giudice dr. Lupo ammetteva le prove in conformità delle richieste delle parti, in quanto valutate rispondenti ai parametri indicati dall'art. 190 c.p.p., rigettando la richiesta per DE. IA..

Si assumeva la testimonianza di LO. AL. in forza presso CC della Stazione (omissis). Durante l'esame era acquisito verbale di sequestro e fascicolo fotografico. Il teste riferiva in merito alle attività condotte in data 27.1.2020 nel Comune di (omissis), alla particella (omissis) foglio (omissis) del Comune di (omissis), in merito al cumulo di rifiuto di materiali edili rinvenuti, in stato di abbandono, alla presenza di DE. IA. RO. sul posto. Era revocato l'ulteriore teste, all'esito, per superfluità.

In data 24.1.2022 il processo era rinviato per covid-19 dell'imputato.

All'udienza del 13.6.22, si procedeva alla rinnovazione degli atti per modifica del Giudice. L'istruttoria era chiusa e si rinviava al 27.6.22.

Tuttavia, per il 27.6.22 era stata proclamata astensione delle camere penali.

In data 17.10.22, il Giudice dichiarava formalmente chiusa l'istruttoria dibattimentale, previa dichiarazione di utilizzabilità degli atti come sancito dalle Sezioni Unite, Be. (Cass., Sez. U., ud. 30/5/2019 - dep. 10/10/2019, n. 41736).

All'esito delle conclusioni, ii Tribunale emetteva la sentenza pubblicata in udienza mediante la lettura del dispositivo allegato.

Ritiene codesto Giudice che, alla luce delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, vada affermata la responsabilità penale dell'imputato in ordine ai reato ascritto nel capo di imputazione.

Tale decisione si fonda sulla completa valutazione del materiale probatorio acquisito ed utilizzabile, costituito dalle dichiarazioni rese in dibattimento dal teste escusso, dal materiale documentale acquisito al fascicolo del dibattimento, supportate da coerenza logica, tali da assumere piena efficacia probatoria in ordine allo svolgimento dei fatti riferiti ed all'identificazione dell'autore della condotta contestata. Gli atti di PG firma del teste escusso illustrano in modo documentale che l'imputato ha realizzato l'illecito contestato.

Quanto agli elementi strutturali del fatto, va osservato che la discarica abusiva è prevista a livello sanzionatorio dall'art. 256, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, in base al quale: "Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento Euro a ventiseimila Euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da Euro cinquemiladuecento a Euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.".

Tuttavia anche in questo caso manca nel testo normativo una nozione ed una concettualità ufficiale di discarica illegale, per cui si deve ricorrere alla elaborazione della giurisprudenza. E dunque, con riferimento al concetto di "discarica abusiva" la costante giurisprudenza della Suprema Corte ne ha messo in evidenza i tratti distintivi che si rinvengono in un'attività sistematica e ripetuta nel tempo, tesa ad una definitività dell'abbandono dei rifiuti accompagnato dal connesso e conseguente degrado, anche tendenziale, dello stato dei luoghi.

La Cassazione Penale, Sez. III, con la sentenza dell'11 novembre 2015, n. 45145, ha elencato le caratteristiche principali, per cui: "…si ha discarica abusiva tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area; trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato (…). La discarica abusiva dovrebbe presentare, orientativamente, una o più tra le seguenti caratteristiche, la presenza delle quali costituisce valido elemento per ritenere configuratala condotta vietata: accumulo, più o meno sistematico, ma comunque non occasionale, dì rifiuti in un'area determinata; eterogeneità dell'ammasso dei materiali; definitività del loro abbandono; degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione. Si è ulteriormente precisato che il reato di discarica abusiva è con figurabile anche in caso di accumulo di rifiuti che, perle loro caratteristiche, non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e comportino il degrado dell'area su cui insistono, anche se collocata all'interno dello stabilimento produttivo".

Peraltro si è precisato che la realizzazione di discarica abusiva può avvenire anche tramite un unico conferimento: "… la giurisprudenza di questa Corte Suprema, condivisa dal Collegio, ha evidenziato che può integrare il reato di discarica abusiva anche un unico conferimento di ingenti quantità di rifiuti che faccia però assumere alla zona interessata l'inequivoca destinazione di ricettacolo di rifiuti, con conseguente trasformazione del territorio…" (Cfr. Cassazione Penale, Sez. III, sentenza del 2.2 gennaio 2013, n. 10927).

In merito al capo b) relativo alla contestazione di cui all'art. 137 del decreto 152/2006, va osservato che In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (il cui art. 74, lett. ff) - a differenza dell'abrogato art. 2, lett. bb) D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 - non contiene il riferimento espresso alla immissione diretta tramite condotta), per "scarico" deve intendersi l'immissione nel corpo recettore tramite condotta o comunque tramite un sistema di canalizzazione, anche se non necessariamente costituito da tubazioni. (Sez. 3, Sentenza n. 40191 del 11/10/2007 Ce. (dep. 30/10/2007) Rv. 238057); Con la riforma di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 è stata ulteriormente riformulata la nozione di scarico di cui all'art. 74, primo comma lett. ff), del D.Lgs. n. 152/06, essendo stata definita con tale termine dall'art. 2 (contenente modifiche alla parte terza e quarta dei decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152), comma 5,: "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore." La riforma legislativa ha, quindi, nuovamente limitato l'ambito di applicazione della fattispecie penale di cui al vigente art. 137 del D. Lgs. n. 152/06, quale conseguenza delia effettuazione di scarichi di acque reflue industriali senza la prescritta autorizzazione, riportandola sostanzialmente a quella originariamente prevista dal D. Lgs. n. 152/99 ed, anzi, eliminando definitivamente alcune incertezze interpretative che erano derivate dalla definizione riportata nei citato decreto. (Sez. III, sent. n. 18900 del 9-05-2008 (c.c. 2-04-2008), Vi. ed altri)

Venendo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, va preliminarmente rilevato che, in considerazione delia natura e delle modalità di realizzazione del reato indicato, vanno concesse le circostanze attenuanti generiche. I fatti vanno puoi unificati ex art. 81 c.p..

Pertanto, tenuto conto degli elementi indicati e di tutti gli altri parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., si stima equo condannare FA. GI. alla pena di 6 mesi di arresto, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche per la collaborazione posta in essere: pena base mesi 9 di arresto.

Consegue per legge, a termini dell'art. 535 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese processuali. L'assenza di precedenti penali a carico dell'imputato consente l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ed apparendo altamente probabile che lo stesso, dopo la vicenda oggetto del presente processo, si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati.

I beni ed il materiale in sequestro va confiscato, ex art. 240 c.p., e smaltito con distruzione.

In occasione del notevole carico di lavoro pendente anche presso Ufficio del processo, si fissa la motivazione in gg. 90.

P.Q.M.
Letto l'art. 533 c.p.p. dichiara FA. GI. colpevole del reato ascritto e, per l'effetto lo condanna alla pena di 9 mesi di arresto, previa applicazione dell'art. 62 bis c.p..

Letto l'art. 535 c.p.p. condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Letto l'art. 240 c.p., confisca di quanto è in sequestro.

Deposito gg. 90.

Così deciso in Nola, il 17 ottobre 2022

Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2023

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