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Il diritto di cronaca non giustifica l'accostamento infondato a scenari di terrorismo

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Tribunale Cassino, 01/02/2024, n.168

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca giornalistica trova limite nei principi di verità, pertinenza e continenza. La lesione dell'onore e della reputazione altrui non può essere giustificata dall'esercizio di tale diritto quando le informazioni divulgate risultino non verificate o prive di riscontri adeguati e siano formulate in termini eccessivi o ingiustificatamente allarmanti. L'accostamento infondato di una persona a fenomeni particolarmente gravi e stigmatizzanti, come il terrorismo, travalica i limiti del diritto di cronaca e comporta la responsabilità per diffamazione anche in assenza di dolo specifico, laddove siano ravvisabili condotte imprudenti o negligenti da parte degli autori della pubblicazione.

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La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12/6/2018 la signora Ce.In. ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalle condotte diffamatorie asseritamente commesse dalla (…) s.p.a., dalla dott.ssa An.Ni. e dal dott. Ma.Sc. attraverso la pubblicazione di un articolo comparso il 6/1/2018 sulla testata on line denominata (…). A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto che il giorno precedente era stata arrestata in flagranza di reato dai Carabinieri di Atina (FR) a seguito di una perquisizione nella quale i militari avevano rinvenuto, all'interno dell'immobile in cui risiedeva, sito a San Biagio Saracinisco (FR), una carabina, cartucce di vario calibro e alcuni coltelli a serramanico. Ha riferito, nello stesso tempo, che ad onta dei gravi delitti di cui veniva accusata (detenzione illegale e ricettazione di armi clandestine e munizioni) ad esito dell'udienza di convalida il G.I.P. presso il Tribunale di Cassino, escluso ogni elemento di pericolosità, aveva rigettato la richiesta di misura cautelare avanzata dal P.M. e disposto l'immediata liberazione dell'indagata. Secondo la prospettazione di parte attrice nell'estensione del pezzo, apparso su (…) - all'epoca edito dalla (…) s.p.a. e diretto dal dott. Sc. - con tanto di foto, la dott.ssa Ni. avrebbe commesso errori e omissioni così gravi da offrire ai lettori un quadro della vicenda del tutto stravolto rispetto a quello reale. In questa prospettiva la signora In. ha sottolineato che la giornalista aveva dato conto dell'adozione di arresti domiciliari, dell'avvio di un'ulteriore indagine in relazione ai fatti di causa e dell'utilizzo delle armi incriminate ad opera di terroristi islamici nel corso di attacchi di estrema drammaticità, nonostante il chiaro tenore del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare, assunto dal magistrato competente, senza supplementi istruttori, dopo aver appreso dalla diretta interessata che la presenza dei manufatti nell'abitazione di San Biagio Saracinisco (FR) era legata a ragioni di collezionismo. Ha fatto presente, ancora, che pur essendo incensurata e avendo svolto in passato mansioni per la rete dei trasporti regionali francese in stretta collaborazione con le autorità di polizia, la diffusione dell'articolo di giornale sui principali motori di ricerca e sui social network aveva destato scalpore tra amici e conoscenti e, più in generale, in seno alla comunità locale, dove era stata additata come "terrorista" o paragonata al personaggio di (…), legato nell'immaginario collettivo a terrificanti scenari di guerra; la smentita pubblicata il 13/1/2018 da (…), in questo contesto, si sarebbe rivelata inidonea a ridimensionare gli effetti pregiudizievoli della diffamazione, destinata non solo a compromettere l'onore, la reputazione e la salute mentale della vittima, ma anche a precluderle lo svolgimento delle principali attività realizzatrici della persona. Sulla scorta di quanto precede l'istante ha chiesto che ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 c.p., 595, c. 3, c.p., 2043 c.c. e 2059 c.c. i convenuti siano condannati, in solido o pro quota, al pagamento di euro 25.000,00 (oltre a interessi e rivalutazione monetaria) o del diverso importo ritenuto di giustizia, anche ex artt. 1226 c.c., alla pubblicazione della sentenza sulla rivista con modalità adeguate e al rimborso di tutti gli oneri di lite.

Costitute con comparsa del 2/10/2018, la (…) s.p.a. e la dott.ssa (…) hanno eccepito che in virtù di una non corretta rappresentazione del contenuto degli articoli controversi e dei documenti fotografici ad essi allegati, disconosciuti dal punto di vista della conformità agli originali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c., la signora In. ha attribuito alle notizie apparse su (…) un connotato diffamatorio alla prova dei fatti rivelatosi inesistente. Sul punto le convenute hanno osservato, in particolare, che il pezzo del 6/1/2018, anteriore alla celebrazione dell'udienza dinanzi al G.I.P. di Cassino, tenutasi l'8/1/2018, oltre a non contenere riferimenti diretti o indiretti all'identità della persona indagata, riportava in maniera fedele, sulla base delle informazioni diffuse alla stampa dai Carabinieri di Cassino, il fatto storico della perquisizione domiciliare presso un'abitazione di (…), il rinvenimento all'interno dell'immobile di numerose armi da sparo o da taglio e di munizioni usate spesso da cellule terroristiche, l'assenza, in capo aL detentore, delle necessarie autorizzazioni e la sua sottoposizione agli arresti domiciliari. Hanno rimarcato, ancora, che la misura cautelare era stata revocata solo dopo l'adempimento processuale, reso noto nei giorni successivi, e che il titolare del fascicolo, pur avendo disposto la liberazione della signora In., aveva comunque indicato agli inquirenti la necessità di un "ulteriore approfondimento sulle circostanze riferite". A detta della (…) s.p.a. e della dott.ssa (…) per i motivi anzidetti ricorrerebbero i presupposti, perlomeno in termini putativi, della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, ricorrendo nel caso in esame l'interesse pubblico della notizia, la verità obiettiva dei fatti narrati e la continenza delle espressioni impiegate per informarne i lettori. Fatte salve tali censure, le convenute hanno sottolineato l'assenza di prove certe sull'effettiva verificazione dei pregiudizi non patrimoniali lamentati in citazione. Sul rilievo della funzione riparatoria della replica concessa all'attrice nell'articolo del 13/1/2018, pubblicato a brevissima distanza dalla conclusione dell'udienza di convalida e contenente, tra l'altro, il testo integrale di una lettera chiarificatrice a firma dell'interessata, hanno insistito, quindi, per il rigetto integrale di ogni avversa pretesa e per il riconoscimento in loro favore delle spese processuali.

Il 2/10/2018 si è costituito anche il dott. Ma.Sc.

Nell'intento di andare esente dalla responsabilità azionata dalla signora In. ha formulato doglianze analoghe a quelle delle altre parti convenute sui requisiti dell'azione risarcitoria. Ha negato, in ogni caso, l'applicabilità al direttore delle testate on line del regime di solidarietà sancito dall'art. 57 c.p. per la stampa tradizionale. Al pari della (…) s.p.a. e della dott.ssa Ni. ha chiesto, pertanto, che le richieste attoree siano rigettate, con vittoria di spese, competenze e onorari.

Nelle fasi successive le parti hanno dato atto dell'esito esito infruttuoso della mediazione. Avendo la vertenza carattere documentale, sono state rigettate tutte le richieste di prova orale.

Il 18/10/2023 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Ricostruiti in questo modo gli elementi essenziali della controversia il Tribunale reputa che le richieste della signora In. debbano essere accolte, ancorchè nei soli limiti di seguito individuati. Un simile esito dipende dalla piena corrispondenza tra lo svolgimento dei fatti riferiti dall'attrice, anche sotto il profilo della successione temporale, e le risultanze documentali disponibili. Confrontando la stampa dell'articolo del 6/1/2018 allegato alla citazione introduttiva e la copia prodotta dai convenuti emerge che nella prima versione del pezzo è presente un riferimento puntuale alla foto della donna arrestata dai Carabinieri di Cassino e Picinisco che non si rinviene in quella allegata alle comparse di costituzione della (…) s.p.a. e dei dottori Ni. e Sc.

S'è detto che i convenuti hanno negato la conformità all'originale del documento esibito dall'istante. A tali scopi hanno sostenuto che l'immagine, rivelatasi la foto segnaletica scattata dai militari in occasione dell'arresto della signora In., in realtà sarebbe stata inserita nell'articolo del 13/1/2018, contenente la lettera chiarificatrice dettata dall'attrice per offrire la propria versione dei fatti e destinato, dunque, a renderne note le generalità secondo la volontà espressa dall'interessata. Per i convenuti se ne trarrebbe conferma grazie ai link dei due pezzi, ancora accessibili via internet. Contrariamente a quanto opinato dalla (…) s.p.a. e dei dottori Ni. e Sc., cliccando sulle sequenze di caratteri riportate, in nota, alle pagine 6 e 7 delle rispettive comparse di costituzione non appare alcuna fotografia dell'attrice. Nella schermata relativa all'articolo, firmato a cura della redazione di (…), e nelle corrispondenti versioni cartacee prodotte dalle parti, di identico contenuto, manca, del pari, qualsiasi accenno all'immagine della signora In.

Le circostanze appena considerate e la possibilità per i tecnici della rivista on line di intervenire sul sito nel quale era stato pubblicato l'articolo del 6/1/2018 lasciano propendere per la tesi, sostenuta dall'attrice nella prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., di un intervento postumo sul pezzo. Sussistono presunzioni chiare, precise e concordanti, quindi, in ordine al fatto che la foto dell'attrice fosse stata offerta ai lettori già in occasione della prima divulgazione della notizia, quando non era stata celebrata l'udienza di convalida dell'arresto, tenuta dal G.I.P. di Cassino l'8/1/2018, e la signora In. non era ancora in condizione di trasmettere ai giornali la più volte citata smentita. La circostanza dell'arresto, poi convalidato dall'autorità giudiziaria, si sarebbe rivelata vera. Altrettanto vale per i sospetti adombrati nel pezzo del 6/1/2018 circa il carattere abusivo della detenzione delle armi e delle munizioni rinvenute dai Carabinieri e per l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico della signora In., ugualmente menzionati nel provvedimento del G.I.P.

Gli ulteriori particolari presenti all'interno dell'articolo della dott.ssa Ni., tuttavia, non appaiono da più punti di vista aderenti alla realtà dei fatti emersa al momento della redazione del pezzo. Ci si riferisce, in primo luogo, alla notizia dell'avvio, da parte del sostituto procuratore Ma.Si., magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cassino, "di un'ulteriore indagine per chiarire alcuni aspetti (della vicenda): "in primis il motivo per cui la donna, con doppio passaporto (italiano e francese) avesse in casa simili armi".

Nessun elemento di prova all'epoca dell'estensione dell'articolo deponeva nel senso dell'adozione di tali iniziative da parte del P.M., idonee di per sé a connotare in termini di maggiore pericolosità la figura della signora In.

Ma soprattutto, l'inizio dell'articolo ("armi pericolose e utilizzate soprattutto dai terroristi islamici nei loro attacchi") e la sua chiosa ("le stesse sono state più volte utilizzate per mettere in atto attacchi terroristici di estrema drammaticità") inducono il lettore a ipotizzare non solo che i manufatti presenti nell'abitazione dell'arrestata appartengano a una tipologia in uso presso quel tipo di organizzazioni criminali - circostanza questa già di estrema gravità, stante la gratuità del giudizio - ma che siano stati perfino impiegati in azioni finalizzate a seminare distruzione e morte.

A fronte di un simile quadro sussistono sufficienti motivi per sostenere che l'articolo del 6/1/2018 abbia leso ingiustamente l'onore e la reputazione della signora In. nella comunità di riferimento e, più in generale, presso il variegato universo dei frequentatori del web. Anche in virtù della pubblicazione della foto segnaletica a cui si è fatto cenno, riservata di norma ai protagonisti delle inchieste più allarmanti per l'opinione pubblica, il pezzo, infatti, non si limita a presentare l'attrice come una donna in possesso di armi risultate oggetto di detenzione illegale, ma lascia presagire anche un suo coinvolgimento in vicende in qualche modo collegate al terrorismo di origine islamica. Nessuna indicazione del genere si sarebbe potuta ricavare dal comunicato diffuso dai Carabinieri. Per queste ragioni appaiono travalicati in misura intollerabile i limiti intrinseci al diritto di cronaca giornalistica rivendicato con forza nelle difese della (…) s.p.a. e dei dottori Ni. e Sc.

Alle espressioni e alle immagini riportate in precedenza, fanno difetto, più in dettaglio, i presupposti della verità e della continenza richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, assieme alla pertinenza della notizia all'interesse pubblico, per escludere l'integrazione della diffamazione a mezzo stampa prevista e punita dall'art. 595, c. 3, c.p.c. (tra le altre Cass. 8/5/2012, n. 6902; Cass. 5/12/2014, n. 25739; Cass. 18/5/2018, n. 12370; Cass. 26/6/2020, n. 12903; Cass. 12/4/2022, n. 11769). L'assenza di qualsiasi collegamento tra i fatti accertati dai Carabinieri e il terrorismo internazionale esclude che i convenuti possano invocare l'applicazione della scriminante in termini quantomeno putativi, avendo i redattori di (…) omesso di verificare l'effettiva aderenza alla realtà dell'inquietante scenario presentato ai lettori, privo anche del più pallido connotato di verosimiglianza (v. Cass. 18/4/2013, n. 9458, secondo la quale "la responsabilità del giornalista per lesione dell'altrui onore o reputazione è esclusa dal legittimo esercizio del diritto di cronaca e tale esercizio è legittimo sia quando il giornalista riferisce fatti veri, sia quando riferisce fatti che apparivano veri al momento in cui furono riferiti (in virtù del principio della c.d. verità putativa)". La portata lesiva della condotta controversa, d'altra parte, è stata ridimensionata soltanto in minima parte dalla pubblicazione della smentita inviata dalla signora In., presentata ai lettori di (…) con la precisazione che si fosse in presenza di un contributo esterno, come tale non attribuibile alla redazione, e comunque, senza alcuna vera adesione alle ragioni dell'interessata. Non è in discussione che l'accostamento infondato a episodi di terrorismo di matrice internazionale leda la reputazione e l'onore di quanti loro malgrado si siano visti accostare a tale fenomeno. Sebbene non vi sia prova che l'attrice abbia subito alterazioni permanenti di carattere psicofisico per effetto della pubblicazione dell'articolo diffamatorio, è ipotizzabile, in definitiva, che la leggerezza e l'imprecisione con cui fu trattata la notizia abbia arrecato alla donna un danno ingiusto.

Ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. la signora In. ha diritto a ottenere il relativo risarcimento.

Dovendosi procedere a valutazioni necessariamente equitative, il Tribunale ritiene che i pregiudizi in questione possano essere liquidati in complessivi euro 20.000,00, importo da considerarsi congruo in virtù della non trascurabile attitudine lesiva degli errati riferimenti alle indagini presenti nel pezzo del 6/1/2018, della ridotta efficacia dell'articolo contenente la versione della vittima e della potenziale diffusione delle false informazioni presso i lettori, veicolate attraverso l'uso di internet.

L'appartenenza delle obbligazioni risarcitorie insoddisfatte alla categoria dei debiti di valore comporta che spettino alla signora In. gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme dovute dalla data di integrazione dell'illecito (coincidente con la pubblicazione del primo articolo on line, risalente al 6/1/2018) a quella del deposito della sentenza. Ai fini del computo degli accessori devono essere osservati i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712/1995. La cifra dovuta all'attrice a titolo di risarcimento allo stato ammonta, pertanto, a euro 21.447,99, dei quali euro 1.447,99 per interessi (euro 20.000,00 più euro 1.447,99).

Sulla somma decorrono ulteriori interessi legali fino all'esecuzione del pagamento.

Secondo un condivisibile orientamento espresso dalla Corte di Cassazione "la responsabilità del direttore del giornale per i danni conseguenti alla diffamazione a mezzo stampa trova fondamento nella sua posizione di preminenza, che si estrinseca nell'obbligo di controllo e nella facoltà di sostituzione. Tali attività non si esauriscono nell'esercizio di un adeguato controllo preventivo, consistente nella scelta oculata di un giornalista idoneo alla redazione di una determinata inchiesta, ma richiede altresì la vigilanza "ex post" sui contenuti e sulle modalità di esposizione, mediante la verifica della verità dei fatti o dell'attendibilità delle fonti, al fine di evitare di esporre un terzo ad un ingiustificato discredito, anche con l'assunzione di iniziative volte ad elidere eventuali profili penalmente rilevanti" (così testualmente Cass. 12/5/2014, n. 10252). Non vi è prova che il dott. (…), all'epoca dei fatti alla guida di (…), abbia adottato misure volte a impedire la consumazione dell'illecito perpetrato in danno della signora In.

In pronunce relativamente recenti l'applicazione del criterio di responsabilità stabilito dall'art. 57 c.p. è stato affermata dalla giurisprudenza penale anche con riferimento alle testate giornalistiche diffuse tramite internet (cfr. Cass. Pen. Sez. V, n. 13398/2018; Cass. Pen Sez. V, 1275/2018). Deve ritenersi, di conseguenza, che degli effetti pregiudizievoli della diffamazione subita dall'attrice rispondano non soltanto la dott.ssa Ni. e la (…) s.p.a., ma anche il dott. Sc.

Secondo soccombenza i convenuti sono tenuti in solido al pagamento degli oneri di giudizio, stimabili in virtù dei parametri del D.M. n. 55/2014 e della non peculiare complessità delle questioni affrontate in euro 5.064,00 (euro 264,00 per esborsi, euro 1.000,00 per la fase di studio, euro 800,00 per la fase introduttiva, euro 1.500,00 per la fase di trattazione, euro 1.500,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge.

Nella condotta processuale dei soccombenti non si ravvisano elementi di dolo o colpa in grado di giustificare l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 96 c.p.c.

Tenuto conto delle modalità con le quali si è consumato l'illecito e delle ripercussioni che ne sono seguite rispetto all'onore e alla reputazione della vittima, ai sensi dell'art. 120 c.p.c. va disposta la pubblicazione della sentenza per estratto sulle pagine della cronaca locale di (…) per dieci giorni consecutivi a decorrere dal settimo giorno successivo alla comunicazione dell'atto.

P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2696/2018 del R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:

in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna (…) s.p.a., Ni.An. e Sc.Ma., in solido tra loro, al pagamento in favore di In. Celine, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalle condotte diffamatorie indicate in motivazione, della somma omnicomprensiva di euro 21.447,99, oltre a interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza a quella del saldo;

condanna (…) s.p.a., Ni.An. e Sc.Ma., in solido tra loro, al pagamento in favore di In. degli oneri di giudizio, stimabili in complessivi euro 5.064,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge;

ordina la pubblicazione della sentenza sul quotidiano on line (…), nelle pagine relative alla cronaca locale, per almeno dieci giorni consecutivi a decorrere dal settimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento.

Così deciso in Cassino l'1 febbraio 2024.

Depositata in Cancelleria l'1 febbraio 2024.

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